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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4961/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 4961/2024, avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione (art. 615, co. 2, c.p.c.)” proposto
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Pallara, giusta procura in atti;
ATTORE – Parte_2
CONTRO
(P. IVA ), in persona dell'A.U. e L.R. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Raffaele Fatano, giusta procura in atti;
CONVENUTA – TERZA OPPONENTE
NONCHE'
CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni:
Quelle precisate a mezzo di note scritte per l'udienza cartolare del 1.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Fatto e diritto
1. ha instaurato la procedura esecutiva n. 57/2023 RGEI presso il Tribunale di Parte_1
Lecce nei confronti di azionando quale titolo esecutivo la sentenza n. 1123/ 2022 CP_2
(successivamente sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione) emessa dalla Corte di
Appello di Lecce che, riformando la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2101/2019, aveva accolto l'azione revocatoria proposta dall'attore al fine di sentir dichiarare inefficace nei suoi riguardi l'atto di compravendita intercorso tra e nonché aveva CP_2 Controparte_1
condannato al risarcimento dei danni nei confronti di . CP_2 Parte_1
Nell'ambito di tale procedura esecutiva, ha proposto opposizione con contestuale CP_1
istanza di sospensione, deducendo di essere proprietaria dei beni oggetto di pignoramento, non essendo ancora passata in giudicato la sentenza che aveva accertato l'inefficacia dell'atto di trasferimento da alla . CP_2 CP_1
Con provvedimento dell'11.4.2024, sulla base del presupposto che il pignoramento non fosse stato eseguito sulla base di valido titolo esecutivo, avendo la sentenza azionata natura costitutiva e non essendo suscettibile di produrre effetto poiché non ancora passata in giudicato, il G.E. ha accoltol'istanza di sospensione e concedeva termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso detta ordinanza l'odierno attore ha pure proposto reclamo, poi rigettato dal Tribunale di Lecce in composizione collegiale con provvedimento del 28.5.2024.
2. Con atto di citazione ex art. 163 bis e 616 cpc, notificato il 10.07.2024, ha Parte_1
quindi convenuto nel presente giudizio di merito nonché al Controparte_1 CP_2 fine di sentir accogliere le seguenti testuali conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni avversa eccezione, argomentazione e pretesa, pronunciarsi come appresso:
Dichiarare che il merito della causa è stato deciso dalla CORTE DI APPELLO DI LECCE con Sentenza n. 1123/2022 pubblicata il 09/11/2022 RG n. 760/2019 Repertorio n. 1366/2022 del 09/11/2022, TITOLO ESECUTIVO ex art. 475 c.p.c. in data 16/11/2022, come peraltro attestato in calce al provvedimento;
Condannare le parti convenute al pagamento delle spese e dell'onorario del giudizio oltre accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore.”
Ha eccepito la violazione, tanto da parte del G.E. quanto da parte del Giudice del reclamo, dell'art. 2902 c.c., deducendo che il diritto sostanziale ad agire in executivis era stato (già) accertato con la sentenza n. 1123/2022, emessa dalla Corte d'Appello di Lecce con la quale pagina 2 di 5 era stata accolta la domanda in ordine alla istanza revocatoria azionata ex art. 2901 c.c. e la debitrice in proprio e nella qualità in atti era stata condannata al risarcimento del CP_2
danno da lucro cessante per inadempimento.
Si è costituita eccependo la nullità/inammissibilità della citazione;
nel Controparte_1 merito l'insussistenza del titolo esecutivo idoneo nei confronti della e la Controparte_1 violazione dell'art. 474 c.p.c.; ha concluso perché il Giudice adito, previo rigetto della domanda attorea, “Voglia accogliere l'opposizione proposta da e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della procedura esecutiva n. 57 del 2023, con contestuale ordine al Conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione del pignoramento sui beni immobili di proprietà della e precisamente <<… Controparte_1
(a) Locale commerciale sito in Lecce, alla via N. Sauro n. 11, confinante con detta Via, con
Via Mantovani e con altro locale della venditrice;
riportato in catasto fabbricati, al foglio
259; p.lla 3600; sub. 23; piano T;
catg. C/1; Classe 10; mq. 88; R.C. E. 3899,46; (b) Locale commerciale sito in Lecce, alla via N. Sauro n. 13, confinante con il locale più sopra descritto, Via N. Sauro e proprietà della Chiesa di S. Francesco;
riportato in catasto fabbricati, al foglio 259; p.lla 3600; sub. 17; piano T;
catg. C/1; Classe 10; di mq. 69, R.C. E.
3057,53>>, trascritto con nota di trascrizione R.G. n. 8181; R.P. n. 6603; Presentazione n. 26 del 03/03/2023. Con esonero del Conservatore di qualsivoglia responsabilità. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Non si è costituita CP_2
All'udienza del 1.4.2025, avendo le parti precisato le rispettive conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia di
[...]
CP_2
L'infondatezza nel merito della domanda attorea, in applicazione del principio della ragione più liquida, esime dall'esame da ogni altra domanda.
Il pignoramento azionato da è avvenuto sulla base di un valido titolo Parte_1
esecutivo, rappresentato dal capo condannatorio della sentenza n. 1123 del 2022, emessa dalla
Corte di appello di Lecce, che – oltre ad avere accolto l'azione revocatoria proposta dall'odierno attore dichiarando inefficace nei suoi riguardi l'atto di compravendita intercorso pagina 3 di 5 tra e – ha anche emesso la condanna di al CP_2 Controparte_1 CP_2
risarcimento dei danni in favore di . Parte_1
Il problema è che il pignoramento è stato effettuato su beni di proprietà di un terzo, ossia la difatti, è pacifico che la sentenza che accoglie una domanda revocatoria ex Controparte_1
art. 2901 c.c. abbia natura costitutiva, e dunque non sia suscettibile di produrre effetto prima del suo passaggio in giudicato (cfr. Cassazione Sezioni unite civili 23 novembre 2018, n.
30416, Cass. n. 17311 del 24/08/2016, nonché Cass. Civ., sent. 7369/2009: “In base alla formulazione dell'art. 282 c.p.c., che fa riferimento all'esecuzione al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile. Tale interpretazione trova ulteriore conferma: a) nell'art. 283 cod. proc. civ., che, prevedendo espressamente la possibilità di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, necessariamente intende fare riferimento alle sentenze di condanna;
b) nelle disposizioni di cui agli artt. 431 e 447 bis cod. proc. civ., che fanno riferimento alle sole ipotesi di condanna;
c) nella regola generale dell'immutabilità dell'accertamento sancita dall'art. 2909 cod. civ., atteso che, in mancanza di una espressa previsione legislativa in senso contrario, tale norma non consente di attribuire efficacia a un accertamento che non sia ancora definitivo.”)
Di conseguenza, nel momento in cui l'azione esecutiva è stata posta in essere, l'atto dispositivo impugnato (trasferimento beni da a non risultava ancora CP_2 CP_1
inefficace nei confronti di , e i beni risultavano essere a pieno titolo della Parte_1
società terza opponente. Correttamente, pertanto, la ha eccepito che, in mancanza di CP_1
un giudicato revocatorio, non può agirsi su beni alla stessa intestati per un debito di
[...]
CP_2
2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
, e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, con Parte_1
l'applicazione dei parametri minimi, ad esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 4 di 5 1) dichiara la contumacia di CP_2
2) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
3) accoglie l'opposizione proposta da Controparte_1
4) per l'effetto, dichiara l'improcedibilità del procedimento esecutivo n. 57/2023 RGEI Tribunale di Lecce;
5) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Lecce di cancellare la trascrizione del pignoramento sui beni immobili di proprietà della e precisamente <<… (a) Controparte_1
Locale commerciale sito in Lecce, alla via N. Sauro n. 11, confinante con detta Via, con Via
Mantovani e con altro locale della venditrice;
riportato in catasto fabbricati, al foglio 259;
p.lla 3600; sub. 23; piano T;
catg. C/1; Classe 10; mq. 88; R.C. E. 3899,46; (b) Locale commerciale sito in Lecce, alla via N. Sauro n. 13, confinante con il locale più sopra descritto, Via N. Sauro e proprietà della Chiesa di S. Francesco;
riportato in catasto fabbricati, al foglio 259; p.lla 3600; sub. 17; piano T;
catg. C/1; Classe 10; di mq. 69, R.C. E.
3057,53>>, trascritto con nota di trascrizione R.G. n. 8181; R.P. n. 6603; Presentazione n. 26 del 03/03/2023, con esonero da ogni responsabilità;
6) condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, liquidate in € 6.023,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed
IVA come per legge;
7) Spese irripetibili nei confronti di non costituitasi in giudizio. CP_2
Così deciso in Lecce, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 4961/2024, avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione (art. 615, co. 2, c.p.c.)” proposto
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Pallara, giusta procura in atti;
ATTORE – Parte_2
CONTRO
(P. IVA ), in persona dell'A.U. e L.R. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Raffaele Fatano, giusta procura in atti;
CONVENUTA – TERZA OPPONENTE
NONCHE'
CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni:
Quelle precisate a mezzo di note scritte per l'udienza cartolare del 1.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Fatto e diritto
1. ha instaurato la procedura esecutiva n. 57/2023 RGEI presso il Tribunale di Parte_1
Lecce nei confronti di azionando quale titolo esecutivo la sentenza n. 1123/ 2022 CP_2
(successivamente sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione) emessa dalla Corte di
Appello di Lecce che, riformando la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2101/2019, aveva accolto l'azione revocatoria proposta dall'attore al fine di sentir dichiarare inefficace nei suoi riguardi l'atto di compravendita intercorso tra e nonché aveva CP_2 Controparte_1
condannato al risarcimento dei danni nei confronti di . CP_2 Parte_1
Nell'ambito di tale procedura esecutiva, ha proposto opposizione con contestuale CP_1
istanza di sospensione, deducendo di essere proprietaria dei beni oggetto di pignoramento, non essendo ancora passata in giudicato la sentenza che aveva accertato l'inefficacia dell'atto di trasferimento da alla . CP_2 CP_1
Con provvedimento dell'11.4.2024, sulla base del presupposto che il pignoramento non fosse stato eseguito sulla base di valido titolo esecutivo, avendo la sentenza azionata natura costitutiva e non essendo suscettibile di produrre effetto poiché non ancora passata in giudicato, il G.E. ha accoltol'istanza di sospensione e concedeva termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso detta ordinanza l'odierno attore ha pure proposto reclamo, poi rigettato dal Tribunale di Lecce in composizione collegiale con provvedimento del 28.5.2024.
2. Con atto di citazione ex art. 163 bis e 616 cpc, notificato il 10.07.2024, ha Parte_1
quindi convenuto nel presente giudizio di merito nonché al Controparte_1 CP_2 fine di sentir accogliere le seguenti testuali conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni avversa eccezione, argomentazione e pretesa, pronunciarsi come appresso:
Dichiarare che il merito della causa è stato deciso dalla CORTE DI APPELLO DI LECCE con Sentenza n. 1123/2022 pubblicata il 09/11/2022 RG n. 760/2019 Repertorio n. 1366/2022 del 09/11/2022, TITOLO ESECUTIVO ex art. 475 c.p.c. in data 16/11/2022, come peraltro attestato in calce al provvedimento;
Condannare le parti convenute al pagamento delle spese e dell'onorario del giudizio oltre accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore.”
Ha eccepito la violazione, tanto da parte del G.E. quanto da parte del Giudice del reclamo, dell'art. 2902 c.c., deducendo che il diritto sostanziale ad agire in executivis era stato (già) accertato con la sentenza n. 1123/2022, emessa dalla Corte d'Appello di Lecce con la quale pagina 2 di 5 era stata accolta la domanda in ordine alla istanza revocatoria azionata ex art. 2901 c.c. e la debitrice in proprio e nella qualità in atti era stata condannata al risarcimento del CP_2
danno da lucro cessante per inadempimento.
Si è costituita eccependo la nullità/inammissibilità della citazione;
nel Controparte_1 merito l'insussistenza del titolo esecutivo idoneo nei confronti della e la Controparte_1 violazione dell'art. 474 c.p.c.; ha concluso perché il Giudice adito, previo rigetto della domanda attorea, “Voglia accogliere l'opposizione proposta da e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare l'improcedibilità della procedura esecutiva n. 57 del 2023, con contestuale ordine al Conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione del pignoramento sui beni immobili di proprietà della e precisamente <<… Controparte_1
(a) Locale commerciale sito in Lecce, alla via N. Sauro n. 11, confinante con detta Via, con
Via Mantovani e con altro locale della venditrice;
riportato in catasto fabbricati, al foglio
259; p.lla 3600; sub. 23; piano T;
catg. C/1; Classe 10; mq. 88; R.C. E. 3899,46; (b) Locale commerciale sito in Lecce, alla via N. Sauro n. 13, confinante con il locale più sopra descritto, Via N. Sauro e proprietà della Chiesa di S. Francesco;
riportato in catasto fabbricati, al foglio 259; p.lla 3600; sub. 17; piano T;
catg. C/1; Classe 10; di mq. 69, R.C. E.
3057,53>>, trascritto con nota di trascrizione R.G. n. 8181; R.P. n. 6603; Presentazione n. 26 del 03/03/2023. Con esonero del Conservatore di qualsivoglia responsabilità. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Non si è costituita CP_2
All'udienza del 1.4.2025, avendo le parti precisato le rispettive conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia di
[...]
CP_2
L'infondatezza nel merito della domanda attorea, in applicazione del principio della ragione più liquida, esime dall'esame da ogni altra domanda.
Il pignoramento azionato da è avvenuto sulla base di un valido titolo Parte_1
esecutivo, rappresentato dal capo condannatorio della sentenza n. 1123 del 2022, emessa dalla
Corte di appello di Lecce, che – oltre ad avere accolto l'azione revocatoria proposta dall'odierno attore dichiarando inefficace nei suoi riguardi l'atto di compravendita intercorso pagina 3 di 5 tra e – ha anche emesso la condanna di al CP_2 Controparte_1 CP_2
risarcimento dei danni in favore di . Parte_1
Il problema è che il pignoramento è stato effettuato su beni di proprietà di un terzo, ossia la difatti, è pacifico che la sentenza che accoglie una domanda revocatoria ex Controparte_1
art. 2901 c.c. abbia natura costitutiva, e dunque non sia suscettibile di produrre effetto prima del suo passaggio in giudicato (cfr. Cassazione Sezioni unite civili 23 novembre 2018, n.
30416, Cass. n. 17311 del 24/08/2016, nonché Cass. Civ., sent. 7369/2009: “In base alla formulazione dell'art. 282 c.p.c., che fa riferimento all'esecuzione al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile. Tale interpretazione trova ulteriore conferma: a) nell'art. 283 cod. proc. civ., che, prevedendo espressamente la possibilità di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, necessariamente intende fare riferimento alle sentenze di condanna;
b) nelle disposizioni di cui agli artt. 431 e 447 bis cod. proc. civ., che fanno riferimento alle sole ipotesi di condanna;
c) nella regola generale dell'immutabilità dell'accertamento sancita dall'art. 2909 cod. civ., atteso che, in mancanza di una espressa previsione legislativa in senso contrario, tale norma non consente di attribuire efficacia a un accertamento che non sia ancora definitivo.”)
Di conseguenza, nel momento in cui l'azione esecutiva è stata posta in essere, l'atto dispositivo impugnato (trasferimento beni da a non risultava ancora CP_2 CP_1
inefficace nei confronti di , e i beni risultavano essere a pieno titolo della Parte_1
società terza opponente. Correttamente, pertanto, la ha eccepito che, in mancanza di CP_1
un giudicato revocatorio, non può agirsi su beni alla stessa intestati per un debito di
[...]
CP_2
2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
, e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, con Parte_1
l'applicazione dei parametri minimi, ad esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 4 di 5 1) dichiara la contumacia di CP_2
2) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
3) accoglie l'opposizione proposta da Controparte_1
4) per l'effetto, dichiara l'improcedibilità del procedimento esecutivo n. 57/2023 RGEI Tribunale di Lecce;
5) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Lecce di cancellare la trascrizione del pignoramento sui beni immobili di proprietà della e precisamente <<… (a) Controparte_1
Locale commerciale sito in Lecce, alla via N. Sauro n. 11, confinante con detta Via, con Via
Mantovani e con altro locale della venditrice;
riportato in catasto fabbricati, al foglio 259;
p.lla 3600; sub. 23; piano T;
catg. C/1; Classe 10; mq. 88; R.C. E. 3899,46; (b) Locale commerciale sito in Lecce, alla via N. Sauro n. 13, confinante con il locale più sopra descritto, Via N. Sauro e proprietà della Chiesa di S. Francesco;
riportato in catasto fabbricati, al foglio 259; p.lla 3600; sub. 17; piano T;
catg. C/1; Classe 10; di mq. 69, R.C. E.
3057,53>>, trascritto con nota di trascrizione R.G. n. 8181; R.P. n. 6603; Presentazione n. 26 del 03/03/2023, con esonero da ogni responsabilità;
6) condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, liquidate in € 6.023,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed
IVA come per legge;
7) Spese irripetibili nei confronti di non costituitasi in giudizio. CP_2
Così deciso in Lecce, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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