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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/01/2024, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 788/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Daniela Lococo Consigliere dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 788/2021 promossa da:
on il patrocinio dell'avv. Francesco Toschi Vespasiani e Parte_1 dell'avv. Giampiero Cassi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Viale
Mazzini 35, Firenze
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. Enrico Ceccarelli ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Via La Marmora 45, Firenze quale successore in tutti i rapporti contrattuali Controparte_2 facenti capo agli associati al e tra questi del Parte_2 CP_3 Parte_3
che ha assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. 1901967,
[...] con il patrocinio dell'avv. Gerardo Romano Cesareo
APPELLATI
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante (da ora in avanti per brevità anche : Pt_1
“Nel merito: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, riformare integralmente l'appellata sentenza n. 714/2021 pubbl. il 19/03/2021 nella causa RG n. 9519/2015 Repert. N. 1624/2021 del 19/03/2021 resa dalla dott.ssa Maria Teresa Vitiello e in accoglimento del presente appello e quindi per l'effetto in pieno accoglimento della domanda di cui al primo grado che qui si richiama in toto, accertare il grave inadempimento della convenuta in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rispetto agli obblighi contrattuali assunti verso l'attrice per tutti i motivi dedotti ed esposti in narrativa e/o per quelli da precisarsi e documentarsi in corso di causa, e conseguentemente accertare:: 1)l'avvenuta risoluzione per grave inadempimento del contratto del 1/9/2010 e/o di ogni altro eventuale contratto già in essere tra le parti in causa con effetto decorrente dalla data dei fatti;
2) che nulla è dovuto dall'attrice alla Controparte_1 in esecuzione dei contratti menzionati ed oggetto di causa, e per l'effetto condannare la
[...] convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire Controparte_1 tutti i danni patiti e patendi da parte della che si quantificano in Parte_1 complessivi euro 412.848,64 salvo espressamente il maggiore o minore importo di giustizia che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria e/o di valutazione equitativa di codesto Giudice e per
l'effetto quindi condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per i fatti e titoli dedotti in premessa, la somma complessiva di euro
412.848,64 oltre interessi legali dal dì della intimazione di pagamento (11/2/2015) o la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche in esito all'istruttoria, e/o da stabilirsi in via equitativa alla luce dei fatti esposti. Vittoria di spese, diritti, onorari e costi vivi di eventuali
CTP nominandi in sede istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio” Cont per parte appellata (da ora in avanti per brevità anche ): Controparte_1
“Si chiede che la Corte di Appello Ecc.ma voglia respingere l'appello proposto dalla Parte_1 con vittoria di diritti spese ed onorari del grado del giudizio”
[...] per parte appellata (da ora in avanti per brevità anche Controparte_2
: CP_2
“Conclude affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia:
A) Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese ed agli onorari di difesa di questo grado di giudizio:
B) In subordine, accoglierlo parzialmente deducendo, da quanto accertato dal CTU, l'importo già ricevuto dalla a titolo di indennizzo sulla propria Polizza furto, oltre ad una Pt_1 ulteriore riduzione in virtù dei criteri espressi nelle note allegate (ad es: il deprezzamento della merce ferma nel magazzino da anni), con compensazione delle spese, attesa la reciproca, parziale soccombenza;
Sulla domanda di indennizzo, nel caso di accoglimento dell'appello = rigettare la domanda qualora l'importo sia inferiore alla franchigia fissa per sinistro pari a €
30.000,00, così come prevista nelle C.G.A., con condanna alle spese di difesa anche degli
Assicuratori;
= qualora l'importo sia superiore alla suddetta franchigia, accertare l'importo eventualmente dovuto dagli con compensazione delle spese, tenuto conto della reciproca Parte_2 soccombenza.
In via istruttoria, la difesa degli insiste nella richiesta di richiamo del CTU Parte_2
a chiarimenti per le ragioni esposte nel presente atto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di Firenze, con sentenza n. 714/2021, pubblicata il 19 marzo 2021, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 9519/2015 così provvedeva: “Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra eccezione disattesa, respinge le domande tutte proposte da nei confronti di condanna Parte_1 Controparte_1
l'attrice alla rifusione in favore di delle spese del presente giudizio che Controparte_1 liquida in complessivi euro 21.387,00 oltre rimborso forfettario 15% e Cap e IVA nelle misure di legge, oltre ad accessori se e nella misura dovuti per legge, condanna l'attrice per i motivi sopra spiegati, alla rifusione delle spese di causa anche nei confronti della terza chiamata
ASSUNTO IL RISCHIO DERIVANTE DAL CERTIFICATO Controparte_5
DI ASSICURAZIONE N. 1901967 E PRECISAMENTE IL SINDACATO LTD. – Pt_3 Parte_3 [...]
DEL 100%, che liquida in complessivi euro 11.470,00, oltre rimborso Controparte_6 forfettario 15% e Cap e IVA. Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU, con onere di rimborso alle controparti delle spese dei CTP ove nominati.”
Il Tribunale ordinario di Firenze premetteva quanto segue: conveniva in giudizio il chiedendo di Parte_1 Controparte_1 accertare l'avvenuta risoluzione per grave inadempimento del contratto del 10 settembre 2010
e di ogni eventuale contratto già in essere tra le parti e chiedendo di accertare che nulla è dovuto dalla medesima alla controparte in esecuzione dei suddetti contratti e conseguentemente di condannare la al risarcimento dei danni quantificati in € 412.848,64. Controparte_1
In particolare, l'attrice, deducendo di aver subito, tra la notte del 18 dicembre e del 19 dicembre
2014, un furto di merci dal proprio magazzino, assumeva la responsabilità del convenuto in quanto gli agenti non sarebbero intervenuti nonostante le numerose telefonate del sig.
, dipendente della , alla Centrale Operativa di Corpo Vigili Persona_1 Parte_1
Giurati, effettuate per chiedere spiegazioni sul mancato avviso circa la situazione in corso. Si costituiva in giudizio il Corpo Vigili Giurati sp.a. affermando che l'allarme si attivava alle ore
21.30 e dal regolare controllo che veniva effettuato alle ore 22.30 non veniva rilevata alcuna anomalia. Veniva informato il della necessità di far intervenire le forze dell'ordine, Persona_1 non essendo controparte in possesso delle chiavi per accedere all'interno dei locali, ma il suddetto non lo riteneva necessario. Comunque, da un ulteriore controllo, non dovuto, effettuato alle ore 3.35, emergeva la presenza di un camion in procinto di andarsene, la forzatura del cancello che divide il terreno della ditta con un'altra confinante e tracce di Pt_1 pneumatici che dall'esterno del cancello proseguivano verso il piazzale della Zazzeri.
Nonostante tali rilievi, il non riteneva opportuno un accesso interno all'azienda. Persona_1
Ciò posto la convenuta chiedeva chiamarsi in causa gli che si Parte_2 costituivano chiedendo il rigetto di ogni pretesa nei propri confronti stante la inoperatività della polizza non avendo, il contratto di servizio di vigilanza, ad oggetto una prestazione di risultato ma una di mezzi e che comunque dal contenuto intrinseco del contratto non emergeva la previsione di interventi diretti all'interno degli stabilimenti, avendo dunque il committente eseguito correttamente il compito.
Il Tribunale motivava la propria decisione affermando preliminarmente che, al fine di valutare la fondatezza della domanda, era necessario avere riguardo al contratto stipulato inter partes posto che in ogni caso la vigilanza deve provare di aver fatto il necessario per evitare il furto.
Successivamente rilevava come il contratto prevedesse il collegamento con la centrale operativa e il passaggio delle guardie giurate per controlli solo esterni, dalle ore 22.30 alle 5.20, con affissione di biglietti di presenza, mancando autorizzazione ad entrare nei locali dell'azienda. Analizzando i risultati della istruttoria, era emersa la circostanza per cui, la sera del furto, era stato lo stesso a chiamare la centrale alle ore 21.55 con ciò dimostrando Pt_4 di essere a conoscenza dell'accaduto. Inoltre, non era stato contestato e dunque accertato che all'esito del controllo delle 22.30 nulla era stato rilevato e il , avvertito del continuo Persona_1 suonare dei sensori, decideva di non far intervenire le forze dell'ordine, come emerso anche dal rapporto di servizio del depositato in atti, e dalla sua testimonianza. Il Tribunale RT esaminava il CD fornito da parte attrice con le registrazioni della serata dal quale risultava che già dalle ore 20.28 qualcuno era entrato nel capannone senza l'attivazione dell'allarme, orario antecedente a quello previsto dal contratto per l'avvio dei controlli da parte delle guardie (ore
22.30). La responsabilità della convenuta, comunque, non si configurava neppure in ordine alla sua eventuale mancata attivazione tra le 21.40 e le 21.50 in quanto dal controllo poi successivamente effettuato nulla veniva rilevato e il furto si concludeva 5 ore dopo il suddetto controllo. Il Tribunale riteneva infine che l'istituto di vigilanza avesse correttamente agito nell'ambito dell'incarico che gli era stato conferito contrattualmente e non ravvisava alcuna responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., non essendo stato commesso alcun fatto illecito dalle guardie dipendenti del CVG. A tal fine, non pronunciava l'avvenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento, dovendo, la convenuta, essere remunerata per come pattuito. La pronuncia del Tribunale in ordine alle pretese nei confronti dei chiamati in causa CP_2 seguiva logicamente quella in ordine alla domanda principale, ponendo le spese di lite della medesima a carico dell'attrice, essendo la chiamata in causa fondata.
Proponeva appello sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1. Travisamento dei fatti/incompletezza nella valutazione dei fatti e conseguente errato inquadramento/qualificazione della fattispecie: il contratto tra e Pt_1
Cont
e la portata della prestazione dovuta dall' – violazione Parte_6 degli articoli 1655, 1218 e 2697 Cod. Civ..
L'odierno appellante sostiene che l'oggetto principale della prestazione dell' è il Pt_6 costante collegamento con l'impianto di allarme e la capacità di lettura di eventuali segnali di allarme con conseguente intervento in loco, in aggiunta all'intervento 24 ore su 24. E' errata l'affermazione per cui il contratto prevedeva il collegamento con la centrale operativa e il passaggio delle guardie giurate per controlli solo esterni senza obblighi ulteriori posto che qualora i suddetti controlli avessero rivelato segni di effrazioni o se il sistema di allarme avesse Cont ripetutamente suonato, come è avvenuto nel casso di specie, la avrebbe avuto l'ulteriore obbligo di attivarsi autonomamente dato che ai sensi dell'art. 1655 “l'appaltatore assume con organizzazione dei mezzi necessari, e, con gestione a proprio rischio, il compimento del servizio oggetto del contratto di appalto”. Inoltre, secondo la giurisprudenza, nella ipotesi di un contratto di servizio di vigilanza privata, l'istituto è tenuto a sventare con le misure necessarie il furto subito dal proprio cliente, essendo, tale obbligo, esteso all'intero contenuto della abitazione. L'odierno appellante ritiene che nel caso di specie, atteso che il contratto prevede controlli esterni da parte delle guardie giurate, è onere di CVG, ai sensi degli artt. 1218 e 2697
c.c. provare di avere adempiuto ai suoi obblighi contrattuali, prova che di fatto non è stata fornita.
2. Travisamento dei fatti/incompletezza nella valutazione dei fatti, delle pr ove e conseguente errato inquadramento / qualificazione della fattispecie e della Cont sussistenza di un palese inadempimento di – violazione degli articoli 1175,
1176, 1218, 1375, 1453, 1655 e 2697 Cod. Civ..
È pacifico che fosse informato della attivazione dei segnali di allarme ma nulla è stato Pt_4 detto circa il fatto che i segnali di attivazione dell'allarme derivavano da taglio fili e manomissione, segnali poi cessati, circostanza che fa presumere che, a seguito delle manomissioni, l'impianto fosse stato disattivato. La natura dei segnali era ben nota alla centrale operativa che avrebbe dovuto indirizzare il cliente sul da farsi. Dalla registrazione 1 di Pt_1
CVG emerge che richiede chiarimenti sulla natura della segnalazione non ricevendo Pt_4 risposta. Inoltre, l'odierno appellante, circa i segni di scasso (è documentato che l'ingresso di persone all'interno del capannone è antecedente alle ore 22.30 e dunque le effrazioni erano già presenti al primo controllo), ritiene che una guardia giurata specializzata dovrebbe essere in grado di rilevarli, osservando con attenzione i varchi e anche se il cancello divelto era stato riappoggiato nella sua sede. La circostanza per cui non ha richiesto l'intervento Persona_1 delle forze dell'ordine è errata in quanto il medesimo non è mai stato avvisato della necessità di un intervento di tale tipo come emerge dalle registrazioni prodotte e dalle prove testimoniali rese. Controparte ha minimizzato la situazione, non comprendendo la natura dell'allarme e non rilevando la forzatura dei cancelli, non intervenendo e lasciando la scelta al cliente non professionista. In ordine alla conversazione telefonica avvenuta tra la e Parte_7
, l'odierno appellante sottolinea come non esista alcuna prova posto che è stato Persona_1
a mettere in contatto con ma in quel frangente le registrazioni RT _7 Persona_1 sono tagliate del contenuto e per tale motivo la deposizione di non è supportata da _7 alcuna documentazione depositata agli atti, deposizione peraltro fornita da un teste incapace, essendo egli stesso uno dei principali responsabili del furto. Il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione la circostanza per cui avvisò la centrale operativa vista la partenza _7 di un camion mancante di targa, raccomandando di chiamare i carabinieri, raccomandazione mai riportata a . Comunque, la decisione di quest'ultimo di non intervenire è Persona_1 derivata dalle indicazioni fuorvianti della centrale operativa. In ordine al cancello divelto, non era l'unica effrazione e in un contesto in cui l'allarme è scattato più volte per manomissioni in corso, un professionista avrebbe dovuto prenderne atto ed esaminare con cura i luoghi. È vero che il contratto non pone obblighi specifici ma le guardie giurate, nel corso dei controlli esterni, hanno l'obbligo di agire con cura e diligenza per rilevare eventuali segni di effrazione, attivandosi di conseguenza e la centrale operativa ha l'obbligo di gestire con competenza il collegamento con il sistema di allarme e di comprendere i segnali inviati da quest'ultimo. Tali Cont obblighi sono in re ipsa, andando a costituire l'oggetto della prestazione che avrebbe dovuto adempiere ai sensi dell'art. 1176 c.c.. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere Cont sussistente un semplice obbligo di intervento della esteso sino alla chiamata dei carabinieri anche in base al principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. che costituisce specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.
3. Mancata statuizione sulla incapacità/inattendibilità dei testimoni. Onere della prova. Erronea ricostruzione dei fatti non aderente alle risultanze istruttorie acquisite – violazione degli articoli 1218 e 2967 Cod. Civ..
Il giudice di primo grado ha unicamente preso in considerazione la testimonianza del RT che sovraintendeva la centrale operativa, dunque, primo responsabile della cattiva gestione Cont della vicenda, soggetto direttamente interessato all'esito della causa e sul quale potrebbe rivalersi in caso di accoglimento della domanda attorea. L'odierno appellante ritiene che non siano state prese in considerazione le altre testimonianze rese in causa e che, comunque, con la suddetta testimonianza non è stato provato di aver correttamente eseguito la prestazione.
Infine, il CTU ha correttamente quantificato i danni, confermando la fondatezza della domanda attorea anche nel quantum.
Si costituiva Corpo Vigili Giurati spa contestando tutto quanto ex adverso proposto, sostenendo che la lite può essere decisa considerando semplicemente la cronologia degli eventi: il sistema di allarme di si attiva alle ore 20.30 per gli uffici e alle ore 21.30 per i Parte_1 magazzini. Secondo quanto affermato dalla suddetta, nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2014, ci sarebbe stato un accesso alle ore 20.28 con attivazione dell'allarme alle 21.43. Alle ore 21.55 chiamava la centrale che riferiva di aver già avvisato la guardia per l'intervento Persona_2
e alle ore 22.07 chiamava per lamentarsi di non aver ricevuto risposta a Persona_1 molteplici telefonate. Il suddetto, prendendo atto di quanto riferitogli dall'operatore centrale, li sollecitava, non volendo essere messo in condizioni di raggiungere l'azienda in quel momento, nonostante, secondo gli odierni appellati, era la persona incaricata di intervenire in caso di necessità, peraltro in possesso delle chiavi per l'accesso ai locali. Alle 22.30 si recava sul sito dell'azienda la e di ciò viene avvertito, alle 22,35, il signor che Parte_7 Persona_1 esplicitava la volontà di voler interloquire con la guardia e “in tutti i modi”. Il giro si concludeva alle ore 22.37, ora in cui la avvisava la centrale riferendo che era tutto chiuso Parte_7
e in cui chiamava , conversazione non registrata posto che la registrazione parte in Persona_1 automatico esclusivamente nella ipotesi di telefonata intercorrente tra centrale ed esterno. Il contenuto della telefonata viene riferito dallo stesso che, sentito come testimone, ha _7 affermato di aver consigliato a di mandare qualcuno ad aprire per poter entrare Persona_1 all'interno ma quest'ultimo gli rispondeva che non era il caso come anche nella successiva chiamata avvenuta alle ore 22.42 tra e la centrale. Inoltre, , di fronte Persona_1 Persona_1 alla possibilità paventata dall'operatore di centrale di mantenere la guardia sul posto, rispondeva di mandarla via. Inoltre, in occasione di una ulteriore telefonata tra la Centrale e la
Guardia, si mostrava disponibile ad effettuare un ulteriore giro. Alle ore 2.07 si _7 registrava l'accesso del camion, momento in cui presumibilmente veniva caricato il materiale rubato per poi allontanarsi dal sito alle ore 3.25 e, posto che gli odierni appellanti sostengono che il primo accesso è avvenuto alle ore 20.28 del 18 dicembre, il furto è stato perpetrato per 7 ore a causa del fatto che la nella persona di non Parte_1 Persona_1 consentivano l'accesso in azienda. In sintesi, è verosimile che gli autori del furto fossero a conoscenza degli orari di sorveglianza in quanto il primo accesso avveniva prima dell'inserimento degli allarmi che vengono in qualche modo manomessi ma non del tutto disattivati ed infatti si attivano dopo più di un'ora dall'accesso degli autori del furto. Non si segnalano ulteriori movimenti fino a dopo le ore 1.00 quando la guardia effettuava un altro giro, nulla rilevando, per poi effettuarne uno ulteriore non dovuto. All'epoca del sinistro, tra le parti era stato stipulato un contratto per lo svolgimento dei servizi di vigilanza con previsione di fornitura, installazione e collegamento ponte radio su impianto antintrusione di proprietà, intervento su allarme 24 ore su 24, servizio notturno con apposizione biglietti di controllo dalle
22.30 alle 5.30 più servizio diurno sabato e festivi per tutto l'anno ed infine l'adesione pacchetto servizio diurno estivo e/o festività. ha dimostrato di avere adempiuto Controparte_1 agli obblighi contrattuali sia perché l'accesso della guardia è avvenuto in tempi utili sia perché
i rimedi suggeriti erano coerenti con l'impegno contrattuale. In ordine alla mancata richiesta di intervento alle Forze dell'Ordine, gli odierni appellati richiamano il testo del regolamento di servizio approvato dal Questore di Firenze in data 23 settembre 2014 che a pag. 17, sub 3 prevede che l'ispezione interna può essere eseguita da una guardia giurata e che la richiesta di supporto delle Forze dell'ordine territorialmente competenti deve avvenire in presenza di accertate ed effettive situazioni di pericolo. Dunque, secondo gli odierni appellati, l'impiego delle Forze dell'ordine è doveroso solo in occasione di un accesso all'interno dei locali che presenti aspetti di rischio, possibilità inibita dal reiterato rifiuto di di dare accesso Persona_1 all'interno dei locali. Infine, altri aspetti da approfondire riguardano la produzione, da parte di di uno strumento che conterrebbe una registrazione visiva al quale non è Parte_1 stato possibile accedere;
la mancata rilevazione della presenza del camion da parte di
[...]
che di fatto non doveva essere rilevata posto che il camion si trovava in una Parte_8 proprietà di altri ed il perimetro era aziendale, racchiuso da un cancello che poi verrà forzato.
Il camion è stato visto dalla guardia quando il cancello è stato forzato e il suddetto è entrato nella proprietà peraltro in un momento in cui la guardia era presente per sua scelta. Pt_1
Questo ulteriore passaggio presso l'azienda è avvenuto unicamente perché alla _7
la situazione non sembrava chiara e dunque se avesse realmente minimizzato la
[...] situazione come affermato da controparte, non avrebbe dovuto ritenere di effettuare un ulteriore controllo, al di fuori dei suoi obblighi contrattuali, come invece è avvenuto. Per quanto riguarda la quantificazione del danno, gli odierni appellati si riportano a quanto esposto dalla
Compagnia di Assicurazione.
Si costituiva contestando quanto affermato da Controparte_2 Parte_1
e circa la polizza, la ritengono operativa temporalmente, chiedendo, in caso di
[...] accoglimento dell'appello, la riduzione della pronuncia di condanna all'indennizzo in relazione all'importo della franchigia (€ 30.000) quale risultante dal contratto.
Le parti concludevano come in atti alla udienza del 16 maggio 2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio deve decidersi come segue.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Premesso che è pacifico che nell'ambito della responsabilità contrattuale, colui che agisce per la risoluzione per inadempimento ha l'onere di provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi poi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte che dunque sarà gravata dall'onere di provare l'avvenuto esatto adempimento o eventuali cause che possano giustificare il mancato adempimento, nel caso di specie bisogna comprendere se il Corpo ha dimostrato di aver correttamente adempiuto Controparte_1 all'obbligo contrattualmente previsto.
A tale scopo è necessario, previamente, riportare il contenuto del contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti ed in particolare l'art. 1 che disciplina l'oggetto del contratto: “Il committente affida all'appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio consistente in:
Intervento di sorveglianza del perimetro dello stabilimento nei periodi di chiusura dello stesso ed in assenza di personale del committente.
Le operazioni di cui sopra sono meglio identificate nella proposta di offerta economica del
23/06/2010 che, sottoscritta dalle parti, ed allegata al presente contratto, ne forma parte integrante” e l'art. 5 che disciplina l'esecuzione del servizio: “Il servizio oggetto del presente contratto deve essere svolto dall'appaltatore alla regola dell'arte ed in scrupolosa ottemperanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di rispetto per l'ambiente nonché di quanto previsto in materia tra le parti con particolare riferimento a:
- quanto riportato nell'offerta economica di cui all'art. 1 (uno);
- quanto riportato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da attività di Interferenza
(DUVRI) che è parte integrante del presente contratto;
- procedure interne del Committente ed approvate dall'Appaltatore, tra cui le norme di comportamento generali ed in caso di emergenza”.
Con particolare riferimento alla proposta di offerta economica del 23 giugno 2010 citata all'articolo 1, la medesima prevedeva: “servizio ispettivo espletato tramite n. 1 ispezione mattina ed 1 ispezione pomeriggio lungo il perimetro dello stabilimento;
a partire dal mese di settembre
2010, ci si può avvalere del pacchetto completo (…) ciò darà diritto di avvalersi del nostro servizio estivo e di ulteriori 10 giorni da spendere in concomitanza delle festività natalizie e/o Pasquali;
eventuale servizio diurno nei giorni sabato e festivi + pacchetto completo servizio diurno estivo + festività”. Venivano poi ulteriormente specificati i suddetti servizi con la proposta d'ordine per servizi di vigilanza ispettivi e tecnologici. Con la prima la affidava l'incarico di Parte_1
“svolgere servizio di vigilanza a mezzo pattugliamento e/o ispezioni concordate” con pattugliamento tutti i giorni con orario 05.30/ 22.30 e con la previsione di due ispezioni concordate;
con la seconda affidava l'incarico di “svolgere il servizio di vigilanza a mezzo collegamento di impianto di allarme alla Centrale Operativa dell'Istituto” con intervento 24 ore su 24 e con le seguenti specificazioni: “a) fornitura, installazione e collegamento ponte rosso su impianto antintrusione di proprietà; b) intervento su allarme 24 ore su 24; c) servizio notturno con apposizione biglietti di controllo dalle 22.30 alle ore 5.30 + servizio diurno sab e festivi per tutto l'anno; d) adesione pacchetto servizio diurno estivo e/o festività”. Inoltre, nella proposta d'ordine per servizi di vigilanza tecnologici, all'art. 11 veniva disciplinato l'intervento su allarme con le seguenti modalità: “Ricevuto il segnale di allarme ed effettuato il controllo telefonico per l'accertamento di eventuali falsi allarmi, la Centrale Operativa dell'Istituto procederà all'intervento di ispezione sull'obiettivo mediante i propri autoveicoli radiocollegati nel più breve tempo possibile, sempre in rapporto alla viabilità ed alle condizioni atmosferiche.
L'Istituto declina ogni responsabilità per allarmi non pervenuti alla Centrale Operativa per guasto
o mal funzionamento dei dispositivi di ricetrasmissione. In caso di necessità, qualora l'Istituto debba prendere decisioni di particolare urgenza per la tutela dei beni affidatigli, verranno fatturate all'Utente le eventuali ulteriori spese sostenute per i servizi e/o mezzi applicati” e all'art. 12 gli obblighi dell'Utente: “L'Utente si impegna a fornire per scritto le parole d'ordine, i nomi e i numeri telefonici (e le eventuali variazioni) a cui l'Istituto dovrà effettuare comunicazioni in caso di segnalazioni di allarme e/o di intervento sull'obiettivo. Tali persone saranno a tutti gli effetti considerate rappresentanti dell'Utente abilitato a ricevere ogni comunicazione ed a impartire le necessarie conseguenti disposizioni. Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno 48 ore dal momento della loro attivazione”. Ciò posto, i motivi di appello possono essere analizzati congiuntamente, rilevando in ordine alla valutazione del fatto, fatto che è necessario ricostruire ai fini della risoluzione della causa. Dalle prove in atti e dalla non contestazione delle parti emerge quanto segue: nella notte del 18 dicembre 2014, alle ore 21.40 si attivava l'allarme della alle ore 21.55 il Pt_1 Pt_4 amministratore delegato della società, chiamava la centrale operativa, allertato dall'attivazione dell'allarme e l'addetto che ne era a conoscenza, lo informava di aver già avvisato la RT guardia per l'intervento. chiedeva inoltre a che zone si riferisse l'allarme e la guardia Pt_4 indicava le zone, tramite delle numerazioni, di cui alcune venivano individuate nei magazzini mentre altre invece non erano descritte (v. registrazione n.01). Alle ore 22.07 chiamava
, indicato dalla quale referente in assenza di Persona_1 Pt_1 Org_1 lamentando il fatto di aver cercato più volte di mettersi in contatto con la centrale prima di ricevere risposta e chiedendo di essere richiamato a seguito dell'intervento in loco della guardia
(v. registrazione n.02). Alle 22.30 interveniva la , richiamava la Parte_7 Persona_1 centrale operativa in quanto non era ancora stato messo in contatto con la guardia e RT spiegava che il collega aveva impiegato più tempo ad arrivare, trovandosi in un luogo distante dall'azienda e che stava facendo il giro e che all'esito del medesimo li avrebbe messi in contatto
(v. registrazione n.03). All'esito dello stesso, la riferiva alla centrale Parte_7 operativa di aver eseguito il controllo perimetrale dell'area e che tutte le porte erano chiuse ma di non poter entrare all'interno dei locali (v. registrazione n.05). Successivamente la guardia veniva messa in contatto con , telefonata che non è stata registrata come _7 Persona_1 emerge dalle registrazioni 04 e 05 del cui contenuto ha riferito la guardia in sede di _7 deposizione testimoniale alla udienza del 23 gennaio 2018. Alle ore 22.42 l'operatore della centrale risentiva nuovamente il che all'esito del colloquio con , Persona_1 _7 prendeva cognizione del fatto che erano suonati più allarmi, chiedendo informazioni (v. registrazione n. 06). Il sottolineava il fatto di aver già avvisato precedentemente il RT
i tale circostanza (nella registrazione n. 06 della telefonata erroneamente si Pt_4 RT riferisce a ntendendo in realtà il e di avergli indicato le zone in cui si erano Org_1 Pt_4 attivati i sensori. Nel corso di questa telefonata, il poi riferiva a RT Persona_1 anche dell'attivazione dei segnali antischiuma e tamper dicendo “io non so se è il caso di dare anche un occhio all'interno” e il rispondeva “va bene così, grazie per Persona_1 ora”. Inoltre, chiedeva come dovesse comportarsi con la guardia e il gli RT Persona_1 diceva che poteva farla proseguire. Dunque, il chiamava e gli comunicava RT _7 che non era necessario permanere in loco (v. registrazione n.07). Un secondo controllo veniva effettuato verso l'una di notte (19 dicembre) , nulla rilevando, come confermato da entrambe le parti, ed infine l'ultimo giro viene effettuato alle 3.35. In tale occasione, la _7
si insospettiva per la presenza di un camion che si allontanava al momento del suo
[...] arrivo, notava la forzatura di un cancello e tracce di pneumatici e sostenendo che c'era qualcuno dentro, riteneva di far intervenire le forze dell'ordine (v. registrazione n.08). RT avvisava di tale anomalia, specificando la presenza del camion che si allontanava e Persona_1 che il cancello forzato era quello confinante con la ditta in costruzione e che le tracce di pneumatici erano all'interno (v. registrazione n.09). Successivamente il medesimo richiamava la guardia, per riferire della telefonata con il , la quale rimaneva sorpresa del fatto Persona_1 che nessuno si sarebbe recato in azienda mentre il testualmente diceva: “non è venuto RT prima che erano scattati una marea di allarmi” (registrazione n.10). In ordine alla testimonianza della guardia riguardante il contenuto della telefonata intercorsa tra il suddetto e _7
, non sono state depositate agli atti altre prove che potrebbero confermare quanto Persona_1 riferito dalla guardia (v. verbale 23 gennaio 2018) e, non essendo stata registrata, gli unici a conoscere del contenuto della telefonata sono appunto e e le _7 Persona_1 testimonianze sono palesemente divergenti. In particolare così ha affermato: “mi Persona_1 hanno detto che era tutto a posto e di non chiamare nessuno” “mi fu passato che mi _7 disse che aveva saputo che avevano suonato più allarmi ma che era tutto a posto, avendo fatto un giro” e così invece : “ho parlato con che mi è stato passato dall'operatore _7 Persona_1 verso le 22.30, alla fine del controllo, lui mi ha chiesto se da fuori era tutto a posto, se vedevo luci dentro e io ho detto che era tutto a posto, ma ho detto che forse era meglio se mandavano qualcuno per aprire ed entrare all'interno come hanno fatto altre volte, lui mi ha detto che non era il caso, ma io, siccome suonavano più sensori, insistevo, ma lui ha detto che non era il caso”.
Dunque, la suddetta deposizione, non essendo supportata da riscontri oggettivi, è inutilizzabile nel caso di specie ma è opportuno rilevare che, ai fini del decidere, è irrilevante (medesime considerazioni anche in ordine alla deposizione testimoniale del dato che quanto RT emerge dalle registrazioni, in correlazione poi con il contenuto del contratto di appalto, è già di per sé sufficiente. Invero, era già al corrente del fatto che erano suonati più sensori, Persona_1 della dicitura “tamper” e di quella “antischiuma” ed era stata già indicata la possibilità/ necessità/opportunità di un controllo anche interno, possibilità evidentemente non colta. Ciò Cont posto, si ritiene che abbiamo dimostrato di avere adempiuto all'obbligo previsto dal contratto di appalti di servizi stipulato con la emergendo, dal contenuto dello stesso, Pt_1 che nella specifica ipotesi di attivazione dell'allarme l'appaltatore ha l'obbligo di intervenire mediante i propri autoveicoli, nel più breve tempo possibile, dovendosi ovviamente considerare la viabilità e la distanza di partenza della volante in servizio. Nel caso di specie, l'allarme si attivava alle 21.40 e alle 22.30 la guardia era già sul posto ( ha sottolineato, RT nelle registrazioni, come la volante disponibile fosse distante dall'azienda). Il fatto poi che lamenti la difficoltà nel mettersi in contatto con la centrale poco rileva posto che si Persona_1 era già provveduto ad inviare la guardia in loco, essendosi i CVG già attivati in tal senso;
che comunque i successivi contatti sono poi regolarmente avvenuti. , a differenza di Persona_1 quanto affermato dalla non ha chiesto tempestivamente informazioni al Pt_1 RT informazioni che peraltro erano già state comunicate al che evidentemente il Pt_4 Pt_4 non si è premurato di riferire, nonostante si fossero previamente sentiti (“Dopo i primi segnali di allarme pervenuti a in particolare l'ing. …), contattava subito Pt_1 Persona_3 [...]
per fargli verificare cosa succedesse” v. p. 6, atto di appello”). , Persona_1 Persona_1 nonostante quanto riferito in sede di deposizione testimoniale (“A me nessuno ha parlato del segnale tamper” v. verbale primo grado del 23 gennaio 2018), è stato messo a conoscenza del fatto che era scattato il segnale “tamper” e “antischiuma” come emerge dalla registrazione n. 06
e proprio nella medesima occasione si indicava la possibilità di fare un controllo anche all'interno dei locali, ma, nonostante ciò, nulla disponeva. La poi sostiene che la Pt_1 circostanza per cui on è stato richiamato, nonostante avesse chiesto di farlo, li avesse Pt_4 indotti a ritenere che tutto fosse tranquillo. E' opportuno sottolineare, come anche affermato dagli stessi appellanti, che è stato lo stesso a contattare , chiedendogli Pt_4 Persona_1 sostanzialmente di farsi carico del controllo della situazione ( di fatto poi unico intermediario della ) che ha peraltro esplicitato di essere in costante contatto con il medesimo: Parte_1
“ho il capo che mi telefona ogni tre minuti” (registrazione n.02), potendosi ragionevolmente presumere che si stesse riferendo proprio al in quanto amministratore delegato della Pt_4 società, circostanza che potrebbe essere confermata dal fatto che nessuna chiamata è stata da lui effettuata alla centrale operativa (come dichiarato dal teste alla udienza del 23 gennaio
2018). Dal contenuto del contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti emerge che l'obbligo previsto in capo all'appaltatore, con particolare riferimento alla ipotesi di attivazione dell'allarme, si sostanziasse nell'intervento di sorveglianza del perimetro dello stabilimento, una volta ricevuto il segnale e previo controllo telefonico per evitare eventuali falsi allarmi.
Quanto agli obblighi dell'utente vengono disciplinati dall'art. 12 come sopramenzionato ed emerge con chiarezza la circostanza per cui l'utente è abilitato a ricevere ogni comunicazione e ad impartire egli stesso le necessarie conseguenti disposizioni. Dunque, piuttosto che prevedere un automatismo in capo alla CVG, era la a dover disporre in ordine alle Pt_1
Cont modalità di esecuzione. Nel caso di specie, si ritiene che la abbia adempiuto all'obbligo contrattualmente previsto, non sussistendo alcuna responsabilità posto che l'intervento di sorveglianza è stato effettuato limitatamente a quanto previsto dal contratto e cioè il perimetro dello stabilimento e che il mancato accesso all'interno dei locali è dovuto al mancato intervento da parte della che avrebbe dovuto mobilitarsi per raggiungere lo stabilimento o Parte_1
Cont impartire le necessarie disposizioni alla che, peraltro, ha provato a consigliare un accesso interno e a far permanere la guardia sul posto, tentativi rimasti inevasi. Nemmeno le comunicazioni circa la presenza del camion, della forzatura del cancello e delle tracce di pneumatici hanno allarmato il signor che non ha ritenuto di intervenire in alcun Persona_1 modo. L'odierno appellante sostiene che la guardia è responsabile di non aver evidenziato nulla nei primi due controlli ma deve rilevarsi come, nel momento in cui qualcosa rilevato e Cont segnalato, nulla viene disposto. ritiene che la abbia minimizzato la situazione, Pt_1 circostanza che avrebbe portato il a decidere di non intervenire in loco. Non si Persona_1 comprende in che modo sia stata minimizzata una situazione posto che è stata evidenziata l'attivazione di più sensori, il fatto che alcuni provenissero dai magazzini mentre altri non era possibile ricondurli a zone precise e che alcuni riportavano la dicitura “tamper” e
“antischiuma”. La situazione, anche agli occhi di una persona di media avvedutezza, era da considerarsi rischiosa e portare ad ipotizzare la opportunità di intervenire attraverso un sopralluogo interno. Per tali motivi, ritenendo che la abbia Controparte_1 correttamente adempiuto all'obbligo contrattualmente previsto, l'appello è infondato ed è da rigettare.
Le pretese relative alla posizione di seguono il rigetto Controparte_2 dell'appello e sono dunque da ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
13 agosto 2022, n. 147, posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022
(controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 e € 520.000, complessità minima ai minimi di legge stante l'assenza di questioni giuridiche ed esclusa la sola fase istruttoria). Le spese di lite sostenute da sono poste pure a carico dell'appellante, CP_2 non essendo la chiamata in causa infondata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, RESPINGE l'appello come in atti proposto da e per l'effetto conferma Parte_1 integralmente la sentenza n. 714/2021 del Tribunale Ordinario di Firenze;
DICHIARA assorbita la domanda di manleva verso uale Controparte_2 successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli associati al Parte_2
e tra questi del che ha assunto il rischio derivante dal CP_3 Parte_3
Certificato di Assicurazione n. 1901967;
CONDANNA al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 7120 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cap come per legge;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2 uale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli
[...] Parte_2 associati al e tra questi del che ha assunto il
[...] CP_3 Parte_3 Parte_3 rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. 1901967, delle spese di lite che liquida in €
7120 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cap come per legge;
DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 16 maggio 2023 La Presidente rel.
Isabella Mariani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Daniela Lococo Consigliere dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 788/2021 promossa da:
on il patrocinio dell'avv. Francesco Toschi Vespasiani e Parte_1 dell'avv. Giampiero Cassi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Viale
Mazzini 35, Firenze
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. Enrico Ceccarelli ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Via La Marmora 45, Firenze quale successore in tutti i rapporti contrattuali Controparte_2 facenti capo agli associati al e tra questi del Parte_2 CP_3 Parte_3
che ha assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. 1901967,
[...] con il patrocinio dell'avv. Gerardo Romano Cesareo
APPELLATI
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante (da ora in avanti per brevità anche : Pt_1
“Nel merito: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, riformare integralmente l'appellata sentenza n. 714/2021 pubbl. il 19/03/2021 nella causa RG n. 9519/2015 Repert. N. 1624/2021 del 19/03/2021 resa dalla dott.ssa Maria Teresa Vitiello e in accoglimento del presente appello e quindi per l'effetto in pieno accoglimento della domanda di cui al primo grado che qui si richiama in toto, accertare il grave inadempimento della convenuta in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rispetto agli obblighi contrattuali assunti verso l'attrice per tutti i motivi dedotti ed esposti in narrativa e/o per quelli da precisarsi e documentarsi in corso di causa, e conseguentemente accertare:: 1)l'avvenuta risoluzione per grave inadempimento del contratto del 1/9/2010 e/o di ogni altro eventuale contratto già in essere tra le parti in causa con effetto decorrente dalla data dei fatti;
2) che nulla è dovuto dall'attrice alla Controparte_1 in esecuzione dei contratti menzionati ed oggetto di causa, e per l'effetto condannare la
[...] convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire Controparte_1 tutti i danni patiti e patendi da parte della che si quantificano in Parte_1 complessivi euro 412.848,64 salvo espressamente il maggiore o minore importo di giustizia che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria e/o di valutazione equitativa di codesto Giudice e per
l'effetto quindi condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per i fatti e titoli dedotti in premessa, la somma complessiva di euro
412.848,64 oltre interessi legali dal dì della intimazione di pagamento (11/2/2015) o la diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche in esito all'istruttoria, e/o da stabilirsi in via equitativa alla luce dei fatti esposti. Vittoria di spese, diritti, onorari e costi vivi di eventuali
CTP nominandi in sede istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio” Cont per parte appellata (da ora in avanti per brevità anche ): Controparte_1
“Si chiede che la Corte di Appello Ecc.ma voglia respingere l'appello proposto dalla Parte_1 con vittoria di diritti spese ed onorari del grado del giudizio”
[...] per parte appellata (da ora in avanti per brevità anche Controparte_2
: CP_2
“Conclude affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia:
A) Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese ed agli onorari di difesa di questo grado di giudizio:
B) In subordine, accoglierlo parzialmente deducendo, da quanto accertato dal CTU, l'importo già ricevuto dalla a titolo di indennizzo sulla propria Polizza furto, oltre ad una Pt_1 ulteriore riduzione in virtù dei criteri espressi nelle note allegate (ad es: il deprezzamento della merce ferma nel magazzino da anni), con compensazione delle spese, attesa la reciproca, parziale soccombenza;
Sulla domanda di indennizzo, nel caso di accoglimento dell'appello = rigettare la domanda qualora l'importo sia inferiore alla franchigia fissa per sinistro pari a €
30.000,00, così come prevista nelle C.G.A., con condanna alle spese di difesa anche degli
Assicuratori;
= qualora l'importo sia superiore alla suddetta franchigia, accertare l'importo eventualmente dovuto dagli con compensazione delle spese, tenuto conto della reciproca Parte_2 soccombenza.
In via istruttoria, la difesa degli insiste nella richiesta di richiamo del CTU Parte_2
a chiarimenti per le ragioni esposte nel presente atto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di Firenze, con sentenza n. 714/2021, pubblicata il 19 marzo 2021, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 9519/2015 così provvedeva: “Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra eccezione disattesa, respinge le domande tutte proposte da nei confronti di condanna Parte_1 Controparte_1
l'attrice alla rifusione in favore di delle spese del presente giudizio che Controparte_1 liquida in complessivi euro 21.387,00 oltre rimborso forfettario 15% e Cap e IVA nelle misure di legge, oltre ad accessori se e nella misura dovuti per legge, condanna l'attrice per i motivi sopra spiegati, alla rifusione delle spese di causa anche nei confronti della terza chiamata
ASSUNTO IL RISCHIO DERIVANTE DAL CERTIFICATO Controparte_5
DI ASSICURAZIONE N. 1901967 E PRECISAMENTE IL SINDACATO LTD. – Pt_3 Parte_3 [...]
DEL 100%, che liquida in complessivi euro 11.470,00, oltre rimborso Controparte_6 forfettario 15% e Cap e IVA. Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU, con onere di rimborso alle controparti delle spese dei CTP ove nominati.”
Il Tribunale ordinario di Firenze premetteva quanto segue: conveniva in giudizio il chiedendo di Parte_1 Controparte_1 accertare l'avvenuta risoluzione per grave inadempimento del contratto del 10 settembre 2010
e di ogni eventuale contratto già in essere tra le parti e chiedendo di accertare che nulla è dovuto dalla medesima alla controparte in esecuzione dei suddetti contratti e conseguentemente di condannare la al risarcimento dei danni quantificati in € 412.848,64. Controparte_1
In particolare, l'attrice, deducendo di aver subito, tra la notte del 18 dicembre e del 19 dicembre
2014, un furto di merci dal proprio magazzino, assumeva la responsabilità del convenuto in quanto gli agenti non sarebbero intervenuti nonostante le numerose telefonate del sig.
, dipendente della , alla Centrale Operativa di Corpo Vigili Persona_1 Parte_1
Giurati, effettuate per chiedere spiegazioni sul mancato avviso circa la situazione in corso. Si costituiva in giudizio il Corpo Vigili Giurati sp.a. affermando che l'allarme si attivava alle ore
21.30 e dal regolare controllo che veniva effettuato alle ore 22.30 non veniva rilevata alcuna anomalia. Veniva informato il della necessità di far intervenire le forze dell'ordine, Persona_1 non essendo controparte in possesso delle chiavi per accedere all'interno dei locali, ma il suddetto non lo riteneva necessario. Comunque, da un ulteriore controllo, non dovuto, effettuato alle ore 3.35, emergeva la presenza di un camion in procinto di andarsene, la forzatura del cancello che divide il terreno della ditta con un'altra confinante e tracce di Pt_1 pneumatici che dall'esterno del cancello proseguivano verso il piazzale della Zazzeri.
Nonostante tali rilievi, il non riteneva opportuno un accesso interno all'azienda. Persona_1
Ciò posto la convenuta chiedeva chiamarsi in causa gli che si Parte_2 costituivano chiedendo il rigetto di ogni pretesa nei propri confronti stante la inoperatività della polizza non avendo, il contratto di servizio di vigilanza, ad oggetto una prestazione di risultato ma una di mezzi e che comunque dal contenuto intrinseco del contratto non emergeva la previsione di interventi diretti all'interno degli stabilimenti, avendo dunque il committente eseguito correttamente il compito.
Il Tribunale motivava la propria decisione affermando preliminarmente che, al fine di valutare la fondatezza della domanda, era necessario avere riguardo al contratto stipulato inter partes posto che in ogni caso la vigilanza deve provare di aver fatto il necessario per evitare il furto.
Successivamente rilevava come il contratto prevedesse il collegamento con la centrale operativa e il passaggio delle guardie giurate per controlli solo esterni, dalle ore 22.30 alle 5.20, con affissione di biglietti di presenza, mancando autorizzazione ad entrare nei locali dell'azienda. Analizzando i risultati della istruttoria, era emersa la circostanza per cui, la sera del furto, era stato lo stesso a chiamare la centrale alle ore 21.55 con ciò dimostrando Pt_4 di essere a conoscenza dell'accaduto. Inoltre, non era stato contestato e dunque accertato che all'esito del controllo delle 22.30 nulla era stato rilevato e il , avvertito del continuo Persona_1 suonare dei sensori, decideva di non far intervenire le forze dell'ordine, come emerso anche dal rapporto di servizio del depositato in atti, e dalla sua testimonianza. Il Tribunale RT esaminava il CD fornito da parte attrice con le registrazioni della serata dal quale risultava che già dalle ore 20.28 qualcuno era entrato nel capannone senza l'attivazione dell'allarme, orario antecedente a quello previsto dal contratto per l'avvio dei controlli da parte delle guardie (ore
22.30). La responsabilità della convenuta, comunque, non si configurava neppure in ordine alla sua eventuale mancata attivazione tra le 21.40 e le 21.50 in quanto dal controllo poi successivamente effettuato nulla veniva rilevato e il furto si concludeva 5 ore dopo il suddetto controllo. Il Tribunale riteneva infine che l'istituto di vigilanza avesse correttamente agito nell'ambito dell'incarico che gli era stato conferito contrattualmente e non ravvisava alcuna responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., non essendo stato commesso alcun fatto illecito dalle guardie dipendenti del CVG. A tal fine, non pronunciava l'avvenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento, dovendo, la convenuta, essere remunerata per come pattuito. La pronuncia del Tribunale in ordine alle pretese nei confronti dei chiamati in causa CP_2 seguiva logicamente quella in ordine alla domanda principale, ponendo le spese di lite della medesima a carico dell'attrice, essendo la chiamata in causa fondata.
Proponeva appello sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1. Travisamento dei fatti/incompletezza nella valutazione dei fatti e conseguente errato inquadramento/qualificazione della fattispecie: il contratto tra e Pt_1
Cont
e la portata della prestazione dovuta dall' – violazione Parte_6 degli articoli 1655, 1218 e 2697 Cod. Civ..
L'odierno appellante sostiene che l'oggetto principale della prestazione dell' è il Pt_6 costante collegamento con l'impianto di allarme e la capacità di lettura di eventuali segnali di allarme con conseguente intervento in loco, in aggiunta all'intervento 24 ore su 24. E' errata l'affermazione per cui il contratto prevedeva il collegamento con la centrale operativa e il passaggio delle guardie giurate per controlli solo esterni senza obblighi ulteriori posto che qualora i suddetti controlli avessero rivelato segni di effrazioni o se il sistema di allarme avesse Cont ripetutamente suonato, come è avvenuto nel casso di specie, la avrebbe avuto l'ulteriore obbligo di attivarsi autonomamente dato che ai sensi dell'art. 1655 “l'appaltatore assume con organizzazione dei mezzi necessari, e, con gestione a proprio rischio, il compimento del servizio oggetto del contratto di appalto”. Inoltre, secondo la giurisprudenza, nella ipotesi di un contratto di servizio di vigilanza privata, l'istituto è tenuto a sventare con le misure necessarie il furto subito dal proprio cliente, essendo, tale obbligo, esteso all'intero contenuto della abitazione. L'odierno appellante ritiene che nel caso di specie, atteso che il contratto prevede controlli esterni da parte delle guardie giurate, è onere di CVG, ai sensi degli artt. 1218 e 2697
c.c. provare di avere adempiuto ai suoi obblighi contrattuali, prova che di fatto non è stata fornita.
2. Travisamento dei fatti/incompletezza nella valutazione dei fatti, delle pr ove e conseguente errato inquadramento / qualificazione della fattispecie e della Cont sussistenza di un palese inadempimento di – violazione degli articoli 1175,
1176, 1218, 1375, 1453, 1655 e 2697 Cod. Civ..
È pacifico che fosse informato della attivazione dei segnali di allarme ma nulla è stato Pt_4 detto circa il fatto che i segnali di attivazione dell'allarme derivavano da taglio fili e manomissione, segnali poi cessati, circostanza che fa presumere che, a seguito delle manomissioni, l'impianto fosse stato disattivato. La natura dei segnali era ben nota alla centrale operativa che avrebbe dovuto indirizzare il cliente sul da farsi. Dalla registrazione 1 di Pt_1
CVG emerge che richiede chiarimenti sulla natura della segnalazione non ricevendo Pt_4 risposta. Inoltre, l'odierno appellante, circa i segni di scasso (è documentato che l'ingresso di persone all'interno del capannone è antecedente alle ore 22.30 e dunque le effrazioni erano già presenti al primo controllo), ritiene che una guardia giurata specializzata dovrebbe essere in grado di rilevarli, osservando con attenzione i varchi e anche se il cancello divelto era stato riappoggiato nella sua sede. La circostanza per cui non ha richiesto l'intervento Persona_1 delle forze dell'ordine è errata in quanto il medesimo non è mai stato avvisato della necessità di un intervento di tale tipo come emerge dalle registrazioni prodotte e dalle prove testimoniali rese. Controparte ha minimizzato la situazione, non comprendendo la natura dell'allarme e non rilevando la forzatura dei cancelli, non intervenendo e lasciando la scelta al cliente non professionista. In ordine alla conversazione telefonica avvenuta tra la e Parte_7
, l'odierno appellante sottolinea come non esista alcuna prova posto che è stato Persona_1
a mettere in contatto con ma in quel frangente le registrazioni RT _7 Persona_1 sono tagliate del contenuto e per tale motivo la deposizione di non è supportata da _7 alcuna documentazione depositata agli atti, deposizione peraltro fornita da un teste incapace, essendo egli stesso uno dei principali responsabili del furto. Il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione la circostanza per cui avvisò la centrale operativa vista la partenza _7 di un camion mancante di targa, raccomandando di chiamare i carabinieri, raccomandazione mai riportata a . Comunque, la decisione di quest'ultimo di non intervenire è Persona_1 derivata dalle indicazioni fuorvianti della centrale operativa. In ordine al cancello divelto, non era l'unica effrazione e in un contesto in cui l'allarme è scattato più volte per manomissioni in corso, un professionista avrebbe dovuto prenderne atto ed esaminare con cura i luoghi. È vero che il contratto non pone obblighi specifici ma le guardie giurate, nel corso dei controlli esterni, hanno l'obbligo di agire con cura e diligenza per rilevare eventuali segni di effrazione, attivandosi di conseguenza e la centrale operativa ha l'obbligo di gestire con competenza il collegamento con il sistema di allarme e di comprendere i segnali inviati da quest'ultimo. Tali Cont obblighi sono in re ipsa, andando a costituire l'oggetto della prestazione che avrebbe dovuto adempiere ai sensi dell'art. 1176 c.c.. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere Cont sussistente un semplice obbligo di intervento della esteso sino alla chiamata dei carabinieri anche in base al principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. che costituisce specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.
3. Mancata statuizione sulla incapacità/inattendibilità dei testimoni. Onere della prova. Erronea ricostruzione dei fatti non aderente alle risultanze istruttorie acquisite – violazione degli articoli 1218 e 2967 Cod. Civ..
Il giudice di primo grado ha unicamente preso in considerazione la testimonianza del RT che sovraintendeva la centrale operativa, dunque, primo responsabile della cattiva gestione Cont della vicenda, soggetto direttamente interessato all'esito della causa e sul quale potrebbe rivalersi in caso di accoglimento della domanda attorea. L'odierno appellante ritiene che non siano state prese in considerazione le altre testimonianze rese in causa e che, comunque, con la suddetta testimonianza non è stato provato di aver correttamente eseguito la prestazione.
Infine, il CTU ha correttamente quantificato i danni, confermando la fondatezza della domanda attorea anche nel quantum.
Si costituiva Corpo Vigili Giurati spa contestando tutto quanto ex adverso proposto, sostenendo che la lite può essere decisa considerando semplicemente la cronologia degli eventi: il sistema di allarme di si attiva alle ore 20.30 per gli uffici e alle ore 21.30 per i Parte_1 magazzini. Secondo quanto affermato dalla suddetta, nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2014, ci sarebbe stato un accesso alle ore 20.28 con attivazione dell'allarme alle 21.43. Alle ore 21.55 chiamava la centrale che riferiva di aver già avvisato la guardia per l'intervento Persona_2
e alle ore 22.07 chiamava per lamentarsi di non aver ricevuto risposta a Persona_1 molteplici telefonate. Il suddetto, prendendo atto di quanto riferitogli dall'operatore centrale, li sollecitava, non volendo essere messo in condizioni di raggiungere l'azienda in quel momento, nonostante, secondo gli odierni appellati, era la persona incaricata di intervenire in caso di necessità, peraltro in possesso delle chiavi per l'accesso ai locali. Alle 22.30 si recava sul sito dell'azienda la e di ciò viene avvertito, alle 22,35, il signor che Parte_7 Persona_1 esplicitava la volontà di voler interloquire con la guardia e “in tutti i modi”. Il giro si concludeva alle ore 22.37, ora in cui la avvisava la centrale riferendo che era tutto chiuso Parte_7
e in cui chiamava , conversazione non registrata posto che la registrazione parte in Persona_1 automatico esclusivamente nella ipotesi di telefonata intercorrente tra centrale ed esterno. Il contenuto della telefonata viene riferito dallo stesso che, sentito come testimone, ha _7 affermato di aver consigliato a di mandare qualcuno ad aprire per poter entrare Persona_1 all'interno ma quest'ultimo gli rispondeva che non era il caso come anche nella successiva chiamata avvenuta alle ore 22.42 tra e la centrale. Inoltre, , di fronte Persona_1 Persona_1 alla possibilità paventata dall'operatore di centrale di mantenere la guardia sul posto, rispondeva di mandarla via. Inoltre, in occasione di una ulteriore telefonata tra la Centrale e la
Guardia, si mostrava disponibile ad effettuare un ulteriore giro. Alle ore 2.07 si _7 registrava l'accesso del camion, momento in cui presumibilmente veniva caricato il materiale rubato per poi allontanarsi dal sito alle ore 3.25 e, posto che gli odierni appellanti sostengono che il primo accesso è avvenuto alle ore 20.28 del 18 dicembre, il furto è stato perpetrato per 7 ore a causa del fatto che la nella persona di non Parte_1 Persona_1 consentivano l'accesso in azienda. In sintesi, è verosimile che gli autori del furto fossero a conoscenza degli orari di sorveglianza in quanto il primo accesso avveniva prima dell'inserimento degli allarmi che vengono in qualche modo manomessi ma non del tutto disattivati ed infatti si attivano dopo più di un'ora dall'accesso degli autori del furto. Non si segnalano ulteriori movimenti fino a dopo le ore 1.00 quando la guardia effettuava un altro giro, nulla rilevando, per poi effettuarne uno ulteriore non dovuto. All'epoca del sinistro, tra le parti era stato stipulato un contratto per lo svolgimento dei servizi di vigilanza con previsione di fornitura, installazione e collegamento ponte radio su impianto antintrusione di proprietà, intervento su allarme 24 ore su 24, servizio notturno con apposizione biglietti di controllo dalle
22.30 alle 5.30 più servizio diurno sabato e festivi per tutto l'anno ed infine l'adesione pacchetto servizio diurno estivo e/o festività. ha dimostrato di avere adempiuto Controparte_1 agli obblighi contrattuali sia perché l'accesso della guardia è avvenuto in tempi utili sia perché
i rimedi suggeriti erano coerenti con l'impegno contrattuale. In ordine alla mancata richiesta di intervento alle Forze dell'Ordine, gli odierni appellati richiamano il testo del regolamento di servizio approvato dal Questore di Firenze in data 23 settembre 2014 che a pag. 17, sub 3 prevede che l'ispezione interna può essere eseguita da una guardia giurata e che la richiesta di supporto delle Forze dell'ordine territorialmente competenti deve avvenire in presenza di accertate ed effettive situazioni di pericolo. Dunque, secondo gli odierni appellati, l'impiego delle Forze dell'ordine è doveroso solo in occasione di un accesso all'interno dei locali che presenti aspetti di rischio, possibilità inibita dal reiterato rifiuto di di dare accesso Persona_1 all'interno dei locali. Infine, altri aspetti da approfondire riguardano la produzione, da parte di di uno strumento che conterrebbe una registrazione visiva al quale non è Parte_1 stato possibile accedere;
la mancata rilevazione della presenza del camion da parte di
[...]
che di fatto non doveva essere rilevata posto che il camion si trovava in una Parte_8 proprietà di altri ed il perimetro era aziendale, racchiuso da un cancello che poi verrà forzato.
Il camion è stato visto dalla guardia quando il cancello è stato forzato e il suddetto è entrato nella proprietà peraltro in un momento in cui la guardia era presente per sua scelta. Pt_1
Questo ulteriore passaggio presso l'azienda è avvenuto unicamente perché alla _7
la situazione non sembrava chiara e dunque se avesse realmente minimizzato la
[...] situazione come affermato da controparte, non avrebbe dovuto ritenere di effettuare un ulteriore controllo, al di fuori dei suoi obblighi contrattuali, come invece è avvenuto. Per quanto riguarda la quantificazione del danno, gli odierni appellati si riportano a quanto esposto dalla
Compagnia di Assicurazione.
Si costituiva contestando quanto affermato da Controparte_2 Parte_1
e circa la polizza, la ritengono operativa temporalmente, chiedendo, in caso di
[...] accoglimento dell'appello, la riduzione della pronuncia di condanna all'indennizzo in relazione all'importo della franchigia (€ 30.000) quale risultante dal contratto.
Le parti concludevano come in atti alla udienza del 16 maggio 2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio deve decidersi come segue.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Premesso che è pacifico che nell'ambito della responsabilità contrattuale, colui che agisce per la risoluzione per inadempimento ha l'onere di provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi poi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte che dunque sarà gravata dall'onere di provare l'avvenuto esatto adempimento o eventuali cause che possano giustificare il mancato adempimento, nel caso di specie bisogna comprendere se il Corpo ha dimostrato di aver correttamente adempiuto Controparte_1 all'obbligo contrattualmente previsto.
A tale scopo è necessario, previamente, riportare il contenuto del contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti ed in particolare l'art. 1 che disciplina l'oggetto del contratto: “Il committente affida all'appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio consistente in:
Intervento di sorveglianza del perimetro dello stabilimento nei periodi di chiusura dello stesso ed in assenza di personale del committente.
Le operazioni di cui sopra sono meglio identificate nella proposta di offerta economica del
23/06/2010 che, sottoscritta dalle parti, ed allegata al presente contratto, ne forma parte integrante” e l'art. 5 che disciplina l'esecuzione del servizio: “Il servizio oggetto del presente contratto deve essere svolto dall'appaltatore alla regola dell'arte ed in scrupolosa ottemperanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di rispetto per l'ambiente nonché di quanto previsto in materia tra le parti con particolare riferimento a:
- quanto riportato nell'offerta economica di cui all'art. 1 (uno);
- quanto riportato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da attività di Interferenza
(DUVRI) che è parte integrante del presente contratto;
- procedure interne del Committente ed approvate dall'Appaltatore, tra cui le norme di comportamento generali ed in caso di emergenza”.
Con particolare riferimento alla proposta di offerta economica del 23 giugno 2010 citata all'articolo 1, la medesima prevedeva: “servizio ispettivo espletato tramite n. 1 ispezione mattina ed 1 ispezione pomeriggio lungo il perimetro dello stabilimento;
a partire dal mese di settembre
2010, ci si può avvalere del pacchetto completo (…) ciò darà diritto di avvalersi del nostro servizio estivo e di ulteriori 10 giorni da spendere in concomitanza delle festività natalizie e/o Pasquali;
eventuale servizio diurno nei giorni sabato e festivi + pacchetto completo servizio diurno estivo + festività”. Venivano poi ulteriormente specificati i suddetti servizi con la proposta d'ordine per servizi di vigilanza ispettivi e tecnologici. Con la prima la affidava l'incarico di Parte_1
“svolgere servizio di vigilanza a mezzo pattugliamento e/o ispezioni concordate” con pattugliamento tutti i giorni con orario 05.30/ 22.30 e con la previsione di due ispezioni concordate;
con la seconda affidava l'incarico di “svolgere il servizio di vigilanza a mezzo collegamento di impianto di allarme alla Centrale Operativa dell'Istituto” con intervento 24 ore su 24 e con le seguenti specificazioni: “a) fornitura, installazione e collegamento ponte rosso su impianto antintrusione di proprietà; b) intervento su allarme 24 ore su 24; c) servizio notturno con apposizione biglietti di controllo dalle 22.30 alle ore 5.30 + servizio diurno sab e festivi per tutto l'anno; d) adesione pacchetto servizio diurno estivo e/o festività”. Inoltre, nella proposta d'ordine per servizi di vigilanza tecnologici, all'art. 11 veniva disciplinato l'intervento su allarme con le seguenti modalità: “Ricevuto il segnale di allarme ed effettuato il controllo telefonico per l'accertamento di eventuali falsi allarmi, la Centrale Operativa dell'Istituto procederà all'intervento di ispezione sull'obiettivo mediante i propri autoveicoli radiocollegati nel più breve tempo possibile, sempre in rapporto alla viabilità ed alle condizioni atmosferiche.
L'Istituto declina ogni responsabilità per allarmi non pervenuti alla Centrale Operativa per guasto
o mal funzionamento dei dispositivi di ricetrasmissione. In caso di necessità, qualora l'Istituto debba prendere decisioni di particolare urgenza per la tutela dei beni affidatigli, verranno fatturate all'Utente le eventuali ulteriori spese sostenute per i servizi e/o mezzi applicati” e all'art. 12 gli obblighi dell'Utente: “L'Utente si impegna a fornire per scritto le parole d'ordine, i nomi e i numeri telefonici (e le eventuali variazioni) a cui l'Istituto dovrà effettuare comunicazioni in caso di segnalazioni di allarme e/o di intervento sull'obiettivo. Tali persone saranno a tutti gli effetti considerate rappresentanti dell'Utente abilitato a ricevere ogni comunicazione ed a impartire le necessarie conseguenti disposizioni. Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno 48 ore dal momento della loro attivazione”. Ciò posto, i motivi di appello possono essere analizzati congiuntamente, rilevando in ordine alla valutazione del fatto, fatto che è necessario ricostruire ai fini della risoluzione della causa. Dalle prove in atti e dalla non contestazione delle parti emerge quanto segue: nella notte del 18 dicembre 2014, alle ore 21.40 si attivava l'allarme della alle ore 21.55 il Pt_1 Pt_4 amministratore delegato della società, chiamava la centrale operativa, allertato dall'attivazione dell'allarme e l'addetto che ne era a conoscenza, lo informava di aver già avvisato la RT guardia per l'intervento. chiedeva inoltre a che zone si riferisse l'allarme e la guardia Pt_4 indicava le zone, tramite delle numerazioni, di cui alcune venivano individuate nei magazzini mentre altre invece non erano descritte (v. registrazione n.01). Alle ore 22.07 chiamava
, indicato dalla quale referente in assenza di Persona_1 Pt_1 Org_1 lamentando il fatto di aver cercato più volte di mettersi in contatto con la centrale prima di ricevere risposta e chiedendo di essere richiamato a seguito dell'intervento in loco della guardia
(v. registrazione n.02). Alle 22.30 interveniva la , richiamava la Parte_7 Persona_1 centrale operativa in quanto non era ancora stato messo in contatto con la guardia e RT spiegava che il collega aveva impiegato più tempo ad arrivare, trovandosi in un luogo distante dall'azienda e che stava facendo il giro e che all'esito del medesimo li avrebbe messi in contatto
(v. registrazione n.03). All'esito dello stesso, la riferiva alla centrale Parte_7 operativa di aver eseguito il controllo perimetrale dell'area e che tutte le porte erano chiuse ma di non poter entrare all'interno dei locali (v. registrazione n.05). Successivamente la guardia veniva messa in contatto con , telefonata che non è stata registrata come _7 Persona_1 emerge dalle registrazioni 04 e 05 del cui contenuto ha riferito la guardia in sede di _7 deposizione testimoniale alla udienza del 23 gennaio 2018. Alle ore 22.42 l'operatore della centrale risentiva nuovamente il che all'esito del colloquio con , Persona_1 _7 prendeva cognizione del fatto che erano suonati più allarmi, chiedendo informazioni (v. registrazione n. 06). Il sottolineava il fatto di aver già avvisato precedentemente il RT
i tale circostanza (nella registrazione n. 06 della telefonata erroneamente si Pt_4 RT riferisce a ntendendo in realtà il e di avergli indicato le zone in cui si erano Org_1 Pt_4 attivati i sensori. Nel corso di questa telefonata, il poi riferiva a RT Persona_1 anche dell'attivazione dei segnali antischiuma e tamper dicendo “io non so se è il caso di dare anche un occhio all'interno” e il rispondeva “va bene così, grazie per Persona_1 ora”. Inoltre, chiedeva come dovesse comportarsi con la guardia e il gli RT Persona_1 diceva che poteva farla proseguire. Dunque, il chiamava e gli comunicava RT _7 che non era necessario permanere in loco (v. registrazione n.07). Un secondo controllo veniva effettuato verso l'una di notte (19 dicembre) , nulla rilevando, come confermato da entrambe le parti, ed infine l'ultimo giro viene effettuato alle 3.35. In tale occasione, la _7
si insospettiva per la presenza di un camion che si allontanava al momento del suo
[...] arrivo, notava la forzatura di un cancello e tracce di pneumatici e sostenendo che c'era qualcuno dentro, riteneva di far intervenire le forze dell'ordine (v. registrazione n.08). RT avvisava di tale anomalia, specificando la presenza del camion che si allontanava e Persona_1 che il cancello forzato era quello confinante con la ditta in costruzione e che le tracce di pneumatici erano all'interno (v. registrazione n.09). Successivamente il medesimo richiamava la guardia, per riferire della telefonata con il , la quale rimaneva sorpresa del fatto Persona_1 che nessuno si sarebbe recato in azienda mentre il testualmente diceva: “non è venuto RT prima che erano scattati una marea di allarmi” (registrazione n.10). In ordine alla testimonianza della guardia riguardante il contenuto della telefonata intercorsa tra il suddetto e _7
, non sono state depositate agli atti altre prove che potrebbero confermare quanto Persona_1 riferito dalla guardia (v. verbale 23 gennaio 2018) e, non essendo stata registrata, gli unici a conoscere del contenuto della telefonata sono appunto e e le _7 Persona_1 testimonianze sono palesemente divergenti. In particolare così ha affermato: “mi Persona_1 hanno detto che era tutto a posto e di non chiamare nessuno” “mi fu passato che mi _7 disse che aveva saputo che avevano suonato più allarmi ma che era tutto a posto, avendo fatto un giro” e così invece : “ho parlato con che mi è stato passato dall'operatore _7 Persona_1 verso le 22.30, alla fine del controllo, lui mi ha chiesto se da fuori era tutto a posto, se vedevo luci dentro e io ho detto che era tutto a posto, ma ho detto che forse era meglio se mandavano qualcuno per aprire ed entrare all'interno come hanno fatto altre volte, lui mi ha detto che non era il caso, ma io, siccome suonavano più sensori, insistevo, ma lui ha detto che non era il caso”.
Dunque, la suddetta deposizione, non essendo supportata da riscontri oggettivi, è inutilizzabile nel caso di specie ma è opportuno rilevare che, ai fini del decidere, è irrilevante (medesime considerazioni anche in ordine alla deposizione testimoniale del dato che quanto RT emerge dalle registrazioni, in correlazione poi con il contenuto del contratto di appalto, è già di per sé sufficiente. Invero, era già al corrente del fatto che erano suonati più sensori, Persona_1 della dicitura “tamper” e di quella “antischiuma” ed era stata già indicata la possibilità/ necessità/opportunità di un controllo anche interno, possibilità evidentemente non colta. Ciò Cont posto, si ritiene che abbiamo dimostrato di avere adempiuto all'obbligo previsto dal contratto di appalti di servizi stipulato con la emergendo, dal contenuto dello stesso, Pt_1 che nella specifica ipotesi di attivazione dell'allarme l'appaltatore ha l'obbligo di intervenire mediante i propri autoveicoli, nel più breve tempo possibile, dovendosi ovviamente considerare la viabilità e la distanza di partenza della volante in servizio. Nel caso di specie, l'allarme si attivava alle 21.40 e alle 22.30 la guardia era già sul posto ( ha sottolineato, RT nelle registrazioni, come la volante disponibile fosse distante dall'azienda). Il fatto poi che lamenti la difficoltà nel mettersi in contatto con la centrale poco rileva posto che si Persona_1 era già provveduto ad inviare la guardia in loco, essendosi i CVG già attivati in tal senso;
che comunque i successivi contatti sono poi regolarmente avvenuti. , a differenza di Persona_1 quanto affermato dalla non ha chiesto tempestivamente informazioni al Pt_1 RT informazioni che peraltro erano già state comunicate al che evidentemente il Pt_4 Pt_4 non si è premurato di riferire, nonostante si fossero previamente sentiti (“Dopo i primi segnali di allarme pervenuti a in particolare l'ing. …), contattava subito Pt_1 Persona_3 [...]
per fargli verificare cosa succedesse” v. p. 6, atto di appello”). , Persona_1 Persona_1 nonostante quanto riferito in sede di deposizione testimoniale (“A me nessuno ha parlato del segnale tamper” v. verbale primo grado del 23 gennaio 2018), è stato messo a conoscenza del fatto che era scattato il segnale “tamper” e “antischiuma” come emerge dalla registrazione n. 06
e proprio nella medesima occasione si indicava la possibilità di fare un controllo anche all'interno dei locali, ma, nonostante ciò, nulla disponeva. La poi sostiene che la Pt_1 circostanza per cui on è stato richiamato, nonostante avesse chiesto di farlo, li avesse Pt_4 indotti a ritenere che tutto fosse tranquillo. E' opportuno sottolineare, come anche affermato dagli stessi appellanti, che è stato lo stesso a contattare , chiedendogli Pt_4 Persona_1 sostanzialmente di farsi carico del controllo della situazione ( di fatto poi unico intermediario della ) che ha peraltro esplicitato di essere in costante contatto con il medesimo: Parte_1
“ho il capo che mi telefona ogni tre minuti” (registrazione n.02), potendosi ragionevolmente presumere che si stesse riferendo proprio al in quanto amministratore delegato della Pt_4 società, circostanza che potrebbe essere confermata dal fatto che nessuna chiamata è stata da lui effettuata alla centrale operativa (come dichiarato dal teste alla udienza del 23 gennaio
2018). Dal contenuto del contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti emerge che l'obbligo previsto in capo all'appaltatore, con particolare riferimento alla ipotesi di attivazione dell'allarme, si sostanziasse nell'intervento di sorveglianza del perimetro dello stabilimento, una volta ricevuto il segnale e previo controllo telefonico per evitare eventuali falsi allarmi.
Quanto agli obblighi dell'utente vengono disciplinati dall'art. 12 come sopramenzionato ed emerge con chiarezza la circostanza per cui l'utente è abilitato a ricevere ogni comunicazione e ad impartire egli stesso le necessarie conseguenti disposizioni. Dunque, piuttosto che prevedere un automatismo in capo alla CVG, era la a dover disporre in ordine alle Pt_1
Cont modalità di esecuzione. Nel caso di specie, si ritiene che la abbia adempiuto all'obbligo contrattualmente previsto, non sussistendo alcuna responsabilità posto che l'intervento di sorveglianza è stato effettuato limitatamente a quanto previsto dal contratto e cioè il perimetro dello stabilimento e che il mancato accesso all'interno dei locali è dovuto al mancato intervento da parte della che avrebbe dovuto mobilitarsi per raggiungere lo stabilimento o Parte_1
Cont impartire le necessarie disposizioni alla che, peraltro, ha provato a consigliare un accesso interno e a far permanere la guardia sul posto, tentativi rimasti inevasi. Nemmeno le comunicazioni circa la presenza del camion, della forzatura del cancello e delle tracce di pneumatici hanno allarmato il signor che non ha ritenuto di intervenire in alcun Persona_1 modo. L'odierno appellante sostiene che la guardia è responsabile di non aver evidenziato nulla nei primi due controlli ma deve rilevarsi come, nel momento in cui qualcosa rilevato e Cont segnalato, nulla viene disposto. ritiene che la abbia minimizzato la situazione, Pt_1 circostanza che avrebbe portato il a decidere di non intervenire in loco. Non si Persona_1 comprende in che modo sia stata minimizzata una situazione posto che è stata evidenziata l'attivazione di più sensori, il fatto che alcuni provenissero dai magazzini mentre altri non era possibile ricondurli a zone precise e che alcuni riportavano la dicitura “tamper” e
“antischiuma”. La situazione, anche agli occhi di una persona di media avvedutezza, era da considerarsi rischiosa e portare ad ipotizzare la opportunità di intervenire attraverso un sopralluogo interno. Per tali motivi, ritenendo che la abbia Controparte_1 correttamente adempiuto all'obbligo contrattualmente previsto, l'appello è infondato ed è da rigettare.
Le pretese relative alla posizione di seguono il rigetto Controparte_2 dell'appello e sono dunque da ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
13 agosto 2022, n. 147, posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022
(controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 e € 520.000, complessità minima ai minimi di legge stante l'assenza di questioni giuridiche ed esclusa la sola fase istruttoria). Le spese di lite sostenute da sono poste pure a carico dell'appellante, CP_2 non essendo la chiamata in causa infondata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.r. n. 115 del 2002, si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, RESPINGE l'appello come in atti proposto da e per l'effetto conferma Parte_1 integralmente la sentenza n. 714/2021 del Tribunale Ordinario di Firenze;
DICHIARA assorbita la domanda di manleva verso uale Controparte_2 successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli associati al Parte_2
e tra questi del che ha assunto il rischio derivante dal CP_3 Parte_3
Certificato di Assicurazione n. 1901967;
CONDANNA al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 7120 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cap come per legge;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2 uale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli
[...] Parte_2 associati al e tra questi del che ha assunto il
[...] CP_3 Parte_3 Parte_3 rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. 1901967, delle spese di lite che liquida in €
7120 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cap come per legge;
DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Firenze, 16 maggio 2023 La Presidente rel.
Isabella Mariani