Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00635/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03157/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3157 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Immacolata Califano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del Decreto emesso dalla Prefettura di Caserta recante diniego di approvazione di nomina di guardia particolare giurata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa IA BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso sopra indicato, i provvedimenti meglio in epigrafe specificati, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
Con Ordinanza n. 1497/2025 dell’8 luglio 2025, l’adito TAR accoglieva la proposta istanza cautelare ai fini del riesame.
L’Amministrazione, in ottemperanza al dicutm cautelare, procedeva in data 24 novembre 2025 alla revoca del provvedimento impugnato, rilasciando la richiesta approvazione.
All’udienza del 27 gennaio 2026, parte ricorrente confermava l’esito favorevole del disposto riesame e dichiarava di non aver ulteriore interesse alla decisione della causa.
Il Collegio deve prendere atto della espressa dichiarazione di parte ricorrente che ha riconosciuto di aver ottenuto quanto richiesto con ricorso; la difesa ricorrente, in particolare, ha espressamente dichiarato di non aver alcun ulteriore interesse, dunque neppure agli eventuali fini risarcitori, alla decisione di merito.
In ossequio al principio dispositivo, stante il sopravvenuto difetto di interesse, il Collegio deve dichiarare il ricorso improcedibile.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito ed essendo stato l’esito determinato fin dalla fase cautelare, senza sostanziale sviluppo di attività defensionale in seguito, con esclusione del contributo unificato che va posto a carico dell’Amministrazione, che ha dato causa alla lite e deve qualificarsi virtualmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, con esclusione del contributo unificato che va definitivamente posto a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BR, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.