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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 20 gennaio 2025 ,
ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12867/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSI Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN
Ricorrente
contro
(C.F. ), Resistente contumace Controparte_1 C.F._2
Oggetto : sfratto per morosità
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie la domanda della ricorrente e dichiara la risoluzione di diritto del contratto di locazione oggetto del giudizio pagina 1 di 4 2) Ordina al resistente di rilasciare, in favore della ricorrente, l'immobile sito in Borgetto, via
Partinico, 5, secondo piano, come identificato in intimazione.
3) Fissa per il rilascio la data del 20-02-2025
4) Condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma indicata in intimazione pari ad euro 1650,00 oltre ai cannoni scaduti e scadere fino al rilascio, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo
5) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in euro
1500,00 , oltre euro 100,00 per spese, oltre iva , cpa e spese forfettarie come per legge
IN FATTO E IN DIRITTO
Con intimazione di sfratto per morosità, l'odierna ricorrente premetteva di essere proprietaria dell'immobile sito in Borgetto, via Partinico, 5, secondo piano, identificato al Catasto urbano del
Comune di Borgetto, Fg. 10, Particella 236, sub 5, concesso in locazione, con contratto regolarmente registrato in data 1.3.2024, al sig. , per un canone mensile convenuto di euro Controparte_1
330,00.
Esponeva che il conduttore non aveva pagato i canoni di locazione da marzo 2024 a luglio 2024 per un totale complessivo di euro 1650,00.
Pertanto intimava al conduttore sfratto per morosità, contestualmente citandolo, davanti al Tribunale di
Palermo, per la convalida.
All'udienza per la convalida, questo decidente , rilevato che la notifica al conduttore era avvenuta ai sensi dell'art 143 c.p.c. e che quindi non si poteva procedere alla convalida, disponeva il mutamento di rito fissando l'udienza di comparizione delle parti, onerando parte intimante di notificare al contumace l'ordinanza di mutamento del rito.
Il conduttore non si costituiva e pertanto rimaneva contumace.
Omessa ogni istruttoria, all'udienza del 20 gennaio 2025, la causa viene decisa ex art 429 c.p.c.
pagina 2 di 4 Ritiene questo giudice che la domanda di risoluzione del contratto di locazione, proposta dalla parte ricorrente, sia fondata e pertanto debba essere accolta.
Infatti nelle obbligazioni di dare o di fare basta a colui che ne deduce l'inadempimento dimostrare il fatto stesso dal quale l'obbligo è nato, incombendo all'obbligato l'onere di provare l'adempimento a cui era tenuto. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore deducendo che lo stesso non aveva pagato le mensilità da marzo
2024 a luglio 2024 per un totale complessivo di euro 1650,00.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio il contratto di locazione stipulato inter partes e regolarmente registrato dal quale risulta il proprio credito. La parte resistente è rimasta contumace e pertanto non ha dato alcuna prova di aver corrisposto i canoni intimati.
Nella fattispecie il ricorrente ha dichiarato nell'intimazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista all'art.6 del contratto di locazione la quale prevede che “Le parti, ai sensi degli artt.
5 e 55 della L. 392/78 pattuiscono che il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata mensile
del canone (e di quant'altro dovuto, ove d'importi pari almeno a una mensilità del canone), costituisce
in mora il conduttore”.
Il conduttore è stato formalmente messo in mora con nota racc. a/r del 8 maggio 2024 .
L'apposizione della clausola risolutiva espressa elimina la necessità dell'indagine circa l'importanza di un determinato inadempimento, essendo tuttavia necessario l'accertamento che l'inadempimento sia imputabile a colpa del debitore.
La colpa dell'inadempiente è presunta fino a prova contraria tale presunzione è destinata a cadere solo a fronte di risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute, per cause a lui non imputabili.
Nella fattispecie il conduttore non si è costituito e pertanto non ha dato la prova che l'inadempimento sia incolpevole.
pagina 3 di 4 Comunque l'art 5 legge 392/78, - per il quale il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di esso superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.- opera ex lege una valutazione dell'importanza dell'inadempimento.
Per i motivi esposti va dichiarata la risoluzione del contratto oggetto del giudizio e va ordinato alla parte resistente di rilasciare libero l'immobile in favore della ricorrente .
Si fissa per il rilascio la data del 20-02-2025 .
La parte resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma indicata in intimazione oltre ai cannoni scaduti e scadere fino al rilascio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Got
Dott.ssa Maria Rosalia Grassadonia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 20 gennaio 2025 ,
ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12867/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSI Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN
Ricorrente
contro
(C.F. ), Resistente contumace Controparte_1 C.F._2
Oggetto : sfratto per morosità
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie la domanda della ricorrente e dichiara la risoluzione di diritto del contratto di locazione oggetto del giudizio pagina 1 di 4 2) Ordina al resistente di rilasciare, in favore della ricorrente, l'immobile sito in Borgetto, via
Partinico, 5, secondo piano, come identificato in intimazione.
3) Fissa per il rilascio la data del 20-02-2025
4) Condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma indicata in intimazione pari ad euro 1650,00 oltre ai cannoni scaduti e scadere fino al rilascio, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo
5) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in euro
1500,00 , oltre euro 100,00 per spese, oltre iva , cpa e spese forfettarie come per legge
IN FATTO E IN DIRITTO
Con intimazione di sfratto per morosità, l'odierna ricorrente premetteva di essere proprietaria dell'immobile sito in Borgetto, via Partinico, 5, secondo piano, identificato al Catasto urbano del
Comune di Borgetto, Fg. 10, Particella 236, sub 5, concesso in locazione, con contratto regolarmente registrato in data 1.3.2024, al sig. , per un canone mensile convenuto di euro Controparte_1
330,00.
Esponeva che il conduttore non aveva pagato i canoni di locazione da marzo 2024 a luglio 2024 per un totale complessivo di euro 1650,00.
Pertanto intimava al conduttore sfratto per morosità, contestualmente citandolo, davanti al Tribunale di
Palermo, per la convalida.
All'udienza per la convalida, questo decidente , rilevato che la notifica al conduttore era avvenuta ai sensi dell'art 143 c.p.c. e che quindi non si poteva procedere alla convalida, disponeva il mutamento di rito fissando l'udienza di comparizione delle parti, onerando parte intimante di notificare al contumace l'ordinanza di mutamento del rito.
Il conduttore non si costituiva e pertanto rimaneva contumace.
Omessa ogni istruttoria, all'udienza del 20 gennaio 2025, la causa viene decisa ex art 429 c.p.c.
pagina 2 di 4 Ritiene questo giudice che la domanda di risoluzione del contratto di locazione, proposta dalla parte ricorrente, sia fondata e pertanto debba essere accolta.
Infatti nelle obbligazioni di dare o di fare basta a colui che ne deduce l'inadempimento dimostrare il fatto stesso dal quale l'obbligo è nato, incombendo all'obbligato l'onere di provare l'adempimento a cui era tenuto. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore deducendo che lo stesso non aveva pagato le mensilità da marzo
2024 a luglio 2024 per un totale complessivo di euro 1650,00.
Parte ricorrente ha depositato in giudizio il contratto di locazione stipulato inter partes e regolarmente registrato dal quale risulta il proprio credito. La parte resistente è rimasta contumace e pertanto non ha dato alcuna prova di aver corrisposto i canoni intimati.
Nella fattispecie il ricorrente ha dichiarato nell'intimazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista all'art.6 del contratto di locazione la quale prevede che “Le parti, ai sensi degli artt.
5 e 55 della L. 392/78 pattuiscono che il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata mensile
del canone (e di quant'altro dovuto, ove d'importi pari almeno a una mensilità del canone), costituisce
in mora il conduttore”.
Il conduttore è stato formalmente messo in mora con nota racc. a/r del 8 maggio 2024 .
L'apposizione della clausola risolutiva espressa elimina la necessità dell'indagine circa l'importanza di un determinato inadempimento, essendo tuttavia necessario l'accertamento che l'inadempimento sia imputabile a colpa del debitore.
La colpa dell'inadempiente è presunta fino a prova contraria tale presunzione è destinata a cadere solo a fronte di risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute, per cause a lui non imputabili.
Nella fattispecie il conduttore non si è costituito e pertanto non ha dato la prova che l'inadempimento sia incolpevole.
pagina 3 di 4 Comunque l'art 5 legge 392/78, - per il quale il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla prevista scadenza ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di esso superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c.- opera ex lege una valutazione dell'importanza dell'inadempimento.
Per i motivi esposti va dichiarata la risoluzione del contratto oggetto del giudizio e va ordinato alla parte resistente di rilasciare libero l'immobile in favore della ricorrente .
Si fissa per il rilascio la data del 20-02-2025 .
La parte resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma indicata in intimazione oltre ai cannoni scaduti e scadere fino al rilascio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Got
Dott.ssa Maria Rosalia Grassadonia
pagina 4 di 4