Art. 7.
Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1983, l'importo lordo dell'indennita' diretta o indiretta una volta tanto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile, con l'applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella B unita alla presente legge.
Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1983, l'importo lordo dell'indennita' diretta o indiretta una volta tanto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile, con l'applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella B unita alla presente legge.