Articolo 7 della Legge 24 gennaio 1986, n. 16
Articolo 6Articolo 8
Versione
21 febbraio 1986
Art. 7.
Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1983, l'importo lordo dell'indennita' diretta o indiretta una volta tanto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile, con l'applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella B unita alla presente legge.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente