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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3401/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3401/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BUCCIERI FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIFORA FABIO CP_1 C.F._1
FRANCO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Contratto di appalto. Riassunzione della causa iscritta al n. R.G. 14968/2019 del Tribunale di Catania, dichiaratosi incompetente con sentenza n. 3064/2020 a favore della competenza del Tribunale di Ragusa, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3542/2019 di € 186.970,80, emesso il 04.07.2019 dal Tribunale di Catania in favore della e contro Parte_1 CP_2
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- accertare e dichiarare sussistente il maggior credito della soc. pari alla somma di € Parte_1
186.970,80 portata dalla fattura 7/18 del 1.02.2018, oltre interessi di mora e oltre rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo, dovuta per le maggiori lavorazioni e forniture di cui alla specifica della fattura, nascenti dal contratto di appalto intercorso tra le parti, in conseguenza del grave inadempimento del convenuto , di cui se ne chiede l'accertamento e la CP_2 dichiarazione, per le ragioni esposte in atti;
conseguentemente condannare al CP_2 pagamento, in favore della soc. della somma di € 186.970,80 oltre interessi di mora ed Parte_1 oltre rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo ovvero a quell'altra somma, maggiore
o minore, che risulterà di Giustizia, ma sempre oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo. Condannare l'opponente a rifondere le spese ed i compensi per il presente giudizio oltre accessori di legge.
pagina 1 di 5 Per parte convenuta:
- rilevare l'inammissibilità della domanda attorea e l'eccepita inesigibilità del credito per non essere stata l'opera mai accettata ovvero collaudata e quindi mai sorto il diritto dell'appaltatore alla corresponsione del saldo;
- dichiarare, comunque, previa verifica della regolare diffida ex art. 1662 c.c. risolto di diritto il contratto di appalto dichiarando che l'opponente nulla deve alla società appaltatrice e rigettando in estremo subordine la domanda di pagamento ed interessi di mora per come richiesti in domanda;
- in via subordinata, accertare il grave inadempimento contrattuale e dichiarare giudizialmente risolto il contratto di appalto, dichiarando che il concludente, per le ragioni di cui in narrativa, nulla deve alla società attrice;
- condannare la società attrice alla responsabilità aggravata per lite temeraria di cui all'art. 96, c.p.c. liquidando il risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione per incompetenza territoriale di precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la conveniva in giudizio al fine di ottenere il Parte_1 CP_2 pagamento della somma di € 186.970,80, oggetto della fattura n. 7/2018 dell'1.2.2018, per le lavorazioni e forniture extra contratto effettuate dalla società, rese necessarie dall'inadempimento del convenuto rispetto agli obblighi nascenti dal contratto di appalto intercorso tra le parti.
Segnatamente, la deduceva che in data 6.6.2016 le parti stipulavano un contratto di Parte_1 appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere a verde e di arredo presso la proprietà di sita CP_2 in Donnalucata, Via Patrasso snc.
In esecuzione di detto contratto, la società attrice provvedeva all'impianto delle piante concordate, che tuttavia andavano morendo, rendendo necessario il reimpianto di essenze ritenute più adatte alle caratteristiche pedoclimatiche del terreno, il cui costo veniva sopportato dalla A seguito di Parte_1 ulteriore moria delle piante, si apprendeva che il problema era legato all'eccessiva salinità dell'acqua di irrigazione, rispetto alla quale il convenuto aveva assunto l'obbligo, rimasto inadempiuto, di accertare le caratteristiche a mezzo di analisi chimica e comunicarle alla società attrice. Quest'ultima chiedeva, pertanto, il pagamento delle somme da lei anticipate per il reimpianto.
In data 7.4.2021 si costituiva in giudizio , preliminarmente eccependo l'inammissibilità CP_2 della domanda attorea per mutatio libelli rispetto alla domanda proposta davanti al Tribunale di Catania in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con dichiarazione di incompetenza territoriale;
nel merito, affermava di aver già corrisposto alla l'importo concordato e di non essere debitore delle somme con le causali di cui alla Parte_1 fattura n. 7/2018.
Segnatamente, deduceva che nel corso dell'esecuzione dei lavori il convenuto riscontrava e denunciava verbalmente alla società attrice criticità e difformità delle opere, ricevendo da questa rassicurazioni. A seguito di un sopralluogo congiunto effettuato nel settembre del 2017, mediante raccomandata a.r. del 10.10.2017, comunicava alla che, in base alle verifiche effettuate, l'opera non CP_2 Parte_1 risultava realizzata secondo contratto e secondo regola d'arte e assegnava un termine di 45 giorni per la sua regolarizzazione, pena la risoluzione di diritto del contratto. Detto termine trascorreva senza che la società attrice si attivasse o riscontrasse la diffida, per cui il contratto si risolveva di diritto in assenza di accettazione dell'opera da parte del committente. Ciononostante, in data 9.2.2018 la Controparte_3 trasmetteva a la fattura n. 7/18, recante la somma di € 186.970,80, avente ad oggetto prestazioni CP_2 fuori contratto, mai richieste dal convenuto.
La causa veniva istruita mediante le prove testimoniali ammesse e l'interrogatorio formale di CP_2
pagina 2 di 5 ; all'udienza del 23.10.2024 veniva rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex CP_2 art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta di inammissibilità della domanda attorea per mutatio libelli rispetto alla domanda proposta davanti al Tribunale di Catania in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con dichiarazione di incompetenza territoriale.
In entrambe le sedi, invero, la chiede il pagamento delle spese da lei sostenute per le Parte_1 lavorazioni e forniture extra contratto asseritamente realizzate in conseguenza dell'inadempimento di controparte all'obbligo contrattuale di effettuare l'analisi clinica dell'acqua di irrigazione. Il fatto storico fonte della pretesa è, quindi, il medesimo, indipendentemente dalla qualificazione della domanda come risarcimento del danno o altro.
Nel merito, va premesso che è incontroversa l'esistenza di un contratto di appalto stipulato dalle parti in data 6.6.2016 per la realizzazione di opere a verde e di arredo presso la proprietà di sita in CP_2
Donnalucata, Via Patrasso snc. Parimenti incontestato è che, in esecuzione di detto contratto, la Pt_1 ha provveduto ad impiantare le essenze concordate, andate incontro a moria e sostituite con altre
[...] specie di piante più resistenti a spese della ditta appaltatrice. L'oggetto del contendere attiene alla causa di tale moria e alla sua imputabilità a colpa del committente.
Dalla svolta istruttoria è emerso che la moria delle piante è stata determinata dall'eccessiva concentrazione di sali nell'acqua di irrigazione utilizzata sul terreno di CP_2
Depongono in tal senso, anzitutto, le risultanze delle analisi chimiche effettuate su campioni di acqua irrigua da entrambe le parti (cfr. all. 12 atto di citazione e perizia giurata di parte convenuta).
Conformi anche le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta. In particolare, l'arch. ER
, tecnico di fiducia del committente incaricato di seguire lo svolgimento dei lavori, alla
[...] domanda “vero o no che dopo aver sostituito le piante morte con altre ancora più resistenti si scoprì che la moria della essenze vegetali impiantate fu causata dalla cattiva qualità dell'acqua fornita dal committente che risultò salata” ha risposto “a luglio 2017 abbiamo appurato che l'acqua era CP_1 salata, poteva la causa risalire alla qualità dell'acqua ma lo abbiamo appurato a luglio 2017, quando l'abbiamo fatta analizzare”. Inoltre, alla domanda “vero o no che più si intensificavano le irrigazioni e più le piante andavano morendo”, ha risposto “vero, la seconda moria era più contenuta ma c'era” (cfr. verbale di udienza del 21.2.2024).
Assume rilievo anche la consulenza del tecnico di fiducia di parte committente, dott. Persona_2
, che, a seguito di vari sopralluoghi effettuati presso il giardino di nel corso
[...] CP_2 dell'esecuzione dei lavori, ha individuato tra le varie criticità la “salinità dell'acqua troppo elevata” (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione e risposta). Allo stesso modo, la perizia giurata effettata dal dott.
su incarico del committente ha affermato che “non si è tenuto conto Persona_3 CP_2 della qualità dell'acqua di irrigazione disponibile nel sito un pozzo trivellato e con un contenuto di Sali elevato” (cfr. pag. 10 perizia giurata del 27.11.2017).
Non appare, di contro, dirimente la circostanza che i lavori sulla proprietà di sono stati CP_2 successivamente affidati ad altre maestranze che hanno realizzato un giardino rigoglioso impiegando la medesima acqua di irrigazione. La ditta è, infatti, intervenuta dopo il compimento Parte_2 dell'analisi chimica dell'acqua irrigua, nella consapevolezza della sua elevata salinità, e ha calibrato la scelta delle operazioni da effettuare su tale dato.
Quanto alla imputabilità della moria di prato e piante a colpa del committente, l'art.
6.3.1 del contratto di appalto pone a carico della committenza “la fornitura acqua dal pozzo ai serbatoi” e “l'obbligo di pagina 3 di 5 comunicare all'impresa i reali valori di portata (mc/h, l/m ecc.) minimi e massimi, sia per il periodo estivo sia invernale, la qualità dell'acqua a mezzo analisi chimiche (necessari per contrastare eventuali presenze di Sali o altri elementi nocivi alle essenze vegetali e tappeti erbosi)” (cfr. all. 1 atto di citazione).
È fatto noto e incontestato che sia rimasto inadempiente all'obbligo contrattualmente assunto di CP_2 effettuare l'analisi chimica dell'acqua di irrigazione, provvedendovi solo nel luglio del 2017 a seguito della moria delle essenze reimpiantate.
Ciononostante, nel caso di specie si ravvisa una colpa prevalente dell'impresa appaltatrice, che assume rilievo esclusivo.
L'appaltatore deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (Cass. n. 22036/2014).
In tema di contratto di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera sussiste ancorché essi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo, essendo invero questi tenuto verso il committente, per aver assunto un'obbligazione di risultato e non di mezzi, a realizzare l'opera a regola d'arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l'ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all'altra parte, né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità (Cass. n. 10927/2011).
La avrebbe, pertanto, dovuto agire con la diligenza qualificata richiesta dalla natura Parte_1 dell'attività professionale svolta e delle prestazioni assunte. A tal fine sarebbe stato quantomeno necessario che la società appaltatrice individuasse le tipologie di essenze da impiantare tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dell'acqua irrigua. La circostanza che l'analisi chimica dell'acqua fosse a carico del committente, peraltro senza alcun limite temporale di riferimento, non esimeva, infatti, la società attrice dal pretenderne lo svolgimento prima di procedere all'impianto o dall'effettuarlo personalmente, facendo poi gravare i relativi costi sul committente.
A maggior ragione, la avrebbe dovuto pretendere l'esame dell'acqua irrigua a seguito Parte_1 della moria di tutte le essenze impiantate, al fine di comprenderne le motivazioni ed eventualmente sostituirle con specie più adatte. La ha, invece, provveduto in autonomia all'impianto di Parte_1 differenti essenze (perlopiù CU, palmizie della specie washingtonia filifera, etc. di pregio inferiore rispetto alle varie tipologie di piante originariamente pattuite), che hanno in parte subito un'ulteriore moria.
L'obbligo di diligenza gravante sulla non può dirsi assolto sulla sola base delle Parte_1 dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, che a richiesta di chiarimento Testimone_1 dell'avvocato di ha affermato “A più riprese abbiamo richiesto a ed ai tecnici, CP_2 CP_2 agli architetti, di farci avere le analisi dell'acqua e del terreno, ma soprattutto dell'acqua, anche perché risultava da contratto, che le analisi dell'acqua dovevano essere fornite dal quando CP_2 abbiamo avuto le analisi dell'acqua, su nostra iniziativa, non ricordo a che stadio fosse l'impianto a verde, però già molte essenze erano state piantate e sostituite” (verbale di udienza dell'8.2.2023).
Anzitutto, la circostanza che il committente sia stato più volte sollecitato ad effettuare le analisi dell'acqua risulta smentita dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta (cfr. testimonianza di che a richiesta di chiarimento dell'avvocato della ha affermato “le Testimone_2 Parte_1 analisi dell'acqua non ci sono mai state richieste dalla , verbale di udienza dell'8.2.2023). Parte_1 pagina 4 di 5 In secondo luogo, la testimonianza di ha confermato che la società appaltatrice ha colposamente Tes_1 provveduto ad effettuare l'esame chimico dell'acqua solo dopo aver effettuato il reimpianto delle essenze, mentre invece avrebbe potuto e dovuto, perdurando (a suo dire) l'inerzia del committente nel fornire le analisi dell'acqua, astenersi dal proseguire, eccependo l'inadempimento della controparte.
Alla luce di quanto esposto, deve escludersi la responsabilità di per i danni subiti dal CP_2 giardino di sua proprietà a causa dall'eccessiva salinità dell'acqua irrigua e, di conseguenza, deve essere rigettata la richiesta di condanna del convenuto al pagamento delle spese sostenute dalla Pt_1 per l'eliminazione di tali danni, peraltro realizzata solo in parte.
[...]
Deve, inoltre, essere rigettata la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la condanna della al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto la società Parte_1 attrice non ha posto in essere una condotta contrassegnata da mala fede o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda della Parte_1
condanna la al pagamento, in favore di , delle spese processuali, che si Parte_1 CP_4 liquidano in complessivi € 14.000,00, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 14/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3401/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BUCCIERI FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIFORA FABIO CP_1 C.F._1
FRANCO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Contratto di appalto. Riassunzione della causa iscritta al n. R.G. 14968/2019 del Tribunale di Catania, dichiaratosi incompetente con sentenza n. 3064/2020 a favore della competenza del Tribunale di Ragusa, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3542/2019 di € 186.970,80, emesso il 04.07.2019 dal Tribunale di Catania in favore della e contro Parte_1 CP_2
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- accertare e dichiarare sussistente il maggior credito della soc. pari alla somma di € Parte_1
186.970,80 portata dalla fattura 7/18 del 1.02.2018, oltre interessi di mora e oltre rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo, dovuta per le maggiori lavorazioni e forniture di cui alla specifica della fattura, nascenti dal contratto di appalto intercorso tra le parti, in conseguenza del grave inadempimento del convenuto , di cui se ne chiede l'accertamento e la CP_2 dichiarazione, per le ragioni esposte in atti;
conseguentemente condannare al CP_2 pagamento, in favore della soc. della somma di € 186.970,80 oltre interessi di mora ed Parte_1 oltre rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo ovvero a quell'altra somma, maggiore
o minore, che risulterà di Giustizia, ma sempre oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo. Condannare l'opponente a rifondere le spese ed i compensi per il presente giudizio oltre accessori di legge.
pagina 1 di 5 Per parte convenuta:
- rilevare l'inammissibilità della domanda attorea e l'eccepita inesigibilità del credito per non essere stata l'opera mai accettata ovvero collaudata e quindi mai sorto il diritto dell'appaltatore alla corresponsione del saldo;
- dichiarare, comunque, previa verifica della regolare diffida ex art. 1662 c.c. risolto di diritto il contratto di appalto dichiarando che l'opponente nulla deve alla società appaltatrice e rigettando in estremo subordine la domanda di pagamento ed interessi di mora per come richiesti in domanda;
- in via subordinata, accertare il grave inadempimento contrattuale e dichiarare giudizialmente risolto il contratto di appalto, dichiarando che il concludente, per le ragioni di cui in narrativa, nulla deve alla società attrice;
- condannare la società attrice alla responsabilità aggravata per lite temeraria di cui all'art. 96, c.p.c. liquidando il risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione per incompetenza territoriale di precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la conveniva in giudizio al fine di ottenere il Parte_1 CP_2 pagamento della somma di € 186.970,80, oggetto della fattura n. 7/2018 dell'1.2.2018, per le lavorazioni e forniture extra contratto effettuate dalla società, rese necessarie dall'inadempimento del convenuto rispetto agli obblighi nascenti dal contratto di appalto intercorso tra le parti.
Segnatamente, la deduceva che in data 6.6.2016 le parti stipulavano un contratto di Parte_1 appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere a verde e di arredo presso la proprietà di sita CP_2 in Donnalucata, Via Patrasso snc.
In esecuzione di detto contratto, la società attrice provvedeva all'impianto delle piante concordate, che tuttavia andavano morendo, rendendo necessario il reimpianto di essenze ritenute più adatte alle caratteristiche pedoclimatiche del terreno, il cui costo veniva sopportato dalla A seguito di Parte_1 ulteriore moria delle piante, si apprendeva che il problema era legato all'eccessiva salinità dell'acqua di irrigazione, rispetto alla quale il convenuto aveva assunto l'obbligo, rimasto inadempiuto, di accertare le caratteristiche a mezzo di analisi chimica e comunicarle alla società attrice. Quest'ultima chiedeva, pertanto, il pagamento delle somme da lei anticipate per il reimpianto.
In data 7.4.2021 si costituiva in giudizio , preliminarmente eccependo l'inammissibilità CP_2 della domanda attorea per mutatio libelli rispetto alla domanda proposta davanti al Tribunale di Catania in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con dichiarazione di incompetenza territoriale;
nel merito, affermava di aver già corrisposto alla l'importo concordato e di non essere debitore delle somme con le causali di cui alla Parte_1 fattura n. 7/2018.
Segnatamente, deduceva che nel corso dell'esecuzione dei lavori il convenuto riscontrava e denunciava verbalmente alla società attrice criticità e difformità delle opere, ricevendo da questa rassicurazioni. A seguito di un sopralluogo congiunto effettuato nel settembre del 2017, mediante raccomandata a.r. del 10.10.2017, comunicava alla che, in base alle verifiche effettuate, l'opera non CP_2 Parte_1 risultava realizzata secondo contratto e secondo regola d'arte e assegnava un termine di 45 giorni per la sua regolarizzazione, pena la risoluzione di diritto del contratto. Detto termine trascorreva senza che la società attrice si attivasse o riscontrasse la diffida, per cui il contratto si risolveva di diritto in assenza di accettazione dell'opera da parte del committente. Ciononostante, in data 9.2.2018 la Controparte_3 trasmetteva a la fattura n. 7/18, recante la somma di € 186.970,80, avente ad oggetto prestazioni CP_2 fuori contratto, mai richieste dal convenuto.
La causa veniva istruita mediante le prove testimoniali ammesse e l'interrogatorio formale di CP_2
pagina 2 di 5 ; all'udienza del 23.10.2024 veniva rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex CP_2 art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta di inammissibilità della domanda attorea per mutatio libelli rispetto alla domanda proposta davanti al Tribunale di Catania in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con dichiarazione di incompetenza territoriale.
In entrambe le sedi, invero, la chiede il pagamento delle spese da lei sostenute per le Parte_1 lavorazioni e forniture extra contratto asseritamente realizzate in conseguenza dell'inadempimento di controparte all'obbligo contrattuale di effettuare l'analisi clinica dell'acqua di irrigazione. Il fatto storico fonte della pretesa è, quindi, il medesimo, indipendentemente dalla qualificazione della domanda come risarcimento del danno o altro.
Nel merito, va premesso che è incontroversa l'esistenza di un contratto di appalto stipulato dalle parti in data 6.6.2016 per la realizzazione di opere a verde e di arredo presso la proprietà di sita in CP_2
Donnalucata, Via Patrasso snc. Parimenti incontestato è che, in esecuzione di detto contratto, la Pt_1 ha provveduto ad impiantare le essenze concordate, andate incontro a moria e sostituite con altre
[...] specie di piante più resistenti a spese della ditta appaltatrice. L'oggetto del contendere attiene alla causa di tale moria e alla sua imputabilità a colpa del committente.
Dalla svolta istruttoria è emerso che la moria delle piante è stata determinata dall'eccessiva concentrazione di sali nell'acqua di irrigazione utilizzata sul terreno di CP_2
Depongono in tal senso, anzitutto, le risultanze delle analisi chimiche effettuate su campioni di acqua irrigua da entrambe le parti (cfr. all. 12 atto di citazione e perizia giurata di parte convenuta).
Conformi anche le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta. In particolare, l'arch. ER
, tecnico di fiducia del committente incaricato di seguire lo svolgimento dei lavori, alla
[...] domanda “vero o no che dopo aver sostituito le piante morte con altre ancora più resistenti si scoprì che la moria della essenze vegetali impiantate fu causata dalla cattiva qualità dell'acqua fornita dal committente che risultò salata” ha risposto “a luglio 2017 abbiamo appurato che l'acqua era CP_1 salata, poteva la causa risalire alla qualità dell'acqua ma lo abbiamo appurato a luglio 2017, quando l'abbiamo fatta analizzare”. Inoltre, alla domanda “vero o no che più si intensificavano le irrigazioni e più le piante andavano morendo”, ha risposto “vero, la seconda moria era più contenuta ma c'era” (cfr. verbale di udienza del 21.2.2024).
Assume rilievo anche la consulenza del tecnico di fiducia di parte committente, dott. Persona_2
, che, a seguito di vari sopralluoghi effettuati presso il giardino di nel corso
[...] CP_2 dell'esecuzione dei lavori, ha individuato tra le varie criticità la “salinità dell'acqua troppo elevata” (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione e risposta). Allo stesso modo, la perizia giurata effettata dal dott.
su incarico del committente ha affermato che “non si è tenuto conto Persona_3 CP_2 della qualità dell'acqua di irrigazione disponibile nel sito un pozzo trivellato e con un contenuto di Sali elevato” (cfr. pag. 10 perizia giurata del 27.11.2017).
Non appare, di contro, dirimente la circostanza che i lavori sulla proprietà di sono stati CP_2 successivamente affidati ad altre maestranze che hanno realizzato un giardino rigoglioso impiegando la medesima acqua di irrigazione. La ditta è, infatti, intervenuta dopo il compimento Parte_2 dell'analisi chimica dell'acqua irrigua, nella consapevolezza della sua elevata salinità, e ha calibrato la scelta delle operazioni da effettuare su tale dato.
Quanto alla imputabilità della moria di prato e piante a colpa del committente, l'art.
6.3.1 del contratto di appalto pone a carico della committenza “la fornitura acqua dal pozzo ai serbatoi” e “l'obbligo di pagina 3 di 5 comunicare all'impresa i reali valori di portata (mc/h, l/m ecc.) minimi e massimi, sia per il periodo estivo sia invernale, la qualità dell'acqua a mezzo analisi chimiche (necessari per contrastare eventuali presenze di Sali o altri elementi nocivi alle essenze vegetali e tappeti erbosi)” (cfr. all. 1 atto di citazione).
È fatto noto e incontestato che sia rimasto inadempiente all'obbligo contrattualmente assunto di CP_2 effettuare l'analisi chimica dell'acqua di irrigazione, provvedendovi solo nel luglio del 2017 a seguito della moria delle essenze reimpiantate.
Ciononostante, nel caso di specie si ravvisa una colpa prevalente dell'impresa appaltatrice, che assume rilievo esclusivo.
L'appaltatore deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (Cass. n. 22036/2014).
In tema di contratto di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera sussiste ancorché essi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo, essendo invero questi tenuto verso il committente, per aver assunto un'obbligazione di risultato e non di mezzi, a realizzare l'opera a regola d'arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l'ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all'altra parte, né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità (Cass. n. 10927/2011).
La avrebbe, pertanto, dovuto agire con la diligenza qualificata richiesta dalla natura Parte_1 dell'attività professionale svolta e delle prestazioni assunte. A tal fine sarebbe stato quantomeno necessario che la società appaltatrice individuasse le tipologie di essenze da impiantare tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dell'acqua irrigua. La circostanza che l'analisi chimica dell'acqua fosse a carico del committente, peraltro senza alcun limite temporale di riferimento, non esimeva, infatti, la società attrice dal pretenderne lo svolgimento prima di procedere all'impianto o dall'effettuarlo personalmente, facendo poi gravare i relativi costi sul committente.
A maggior ragione, la avrebbe dovuto pretendere l'esame dell'acqua irrigua a seguito Parte_1 della moria di tutte le essenze impiantate, al fine di comprenderne le motivazioni ed eventualmente sostituirle con specie più adatte. La ha, invece, provveduto in autonomia all'impianto di Parte_1 differenti essenze (perlopiù CU, palmizie della specie washingtonia filifera, etc. di pregio inferiore rispetto alle varie tipologie di piante originariamente pattuite), che hanno in parte subito un'ulteriore moria.
L'obbligo di diligenza gravante sulla non può dirsi assolto sulla sola base delle Parte_1 dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, che a richiesta di chiarimento Testimone_1 dell'avvocato di ha affermato “A più riprese abbiamo richiesto a ed ai tecnici, CP_2 CP_2 agli architetti, di farci avere le analisi dell'acqua e del terreno, ma soprattutto dell'acqua, anche perché risultava da contratto, che le analisi dell'acqua dovevano essere fornite dal quando CP_2 abbiamo avuto le analisi dell'acqua, su nostra iniziativa, non ricordo a che stadio fosse l'impianto a verde, però già molte essenze erano state piantate e sostituite” (verbale di udienza dell'8.2.2023).
Anzitutto, la circostanza che il committente sia stato più volte sollecitato ad effettuare le analisi dell'acqua risulta smentita dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta (cfr. testimonianza di che a richiesta di chiarimento dell'avvocato della ha affermato “le Testimone_2 Parte_1 analisi dell'acqua non ci sono mai state richieste dalla , verbale di udienza dell'8.2.2023). Parte_1 pagina 4 di 5 In secondo luogo, la testimonianza di ha confermato che la società appaltatrice ha colposamente Tes_1 provveduto ad effettuare l'esame chimico dell'acqua solo dopo aver effettuato il reimpianto delle essenze, mentre invece avrebbe potuto e dovuto, perdurando (a suo dire) l'inerzia del committente nel fornire le analisi dell'acqua, astenersi dal proseguire, eccependo l'inadempimento della controparte.
Alla luce di quanto esposto, deve escludersi la responsabilità di per i danni subiti dal CP_2 giardino di sua proprietà a causa dall'eccessiva salinità dell'acqua irrigua e, di conseguenza, deve essere rigettata la richiesta di condanna del convenuto al pagamento delle spese sostenute dalla Pt_1 per l'eliminazione di tali danni, peraltro realizzata solo in parte.
[...]
Deve, inoltre, essere rigettata la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la condanna della al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto la società Parte_1 attrice non ha posto in essere una condotta contrassegnata da mala fede o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda della Parte_1
condanna la al pagamento, in favore di , delle spese processuali, che si Parte_1 CP_4 liquidano in complessivi € 14.000,00, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 14/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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