Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1161/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado d'appello iscritta a ruolo il 20.06.2022 al n. 1161 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 521/2022 del 20.05.2022
promossa da elettivamente domiciliato in Viareggio, via S. Parte_1
Ambrogio n. 81, presso e nel proprio studio, rappresentato e difeso in proprio e dall'Avv. Filippo Antonini, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, come da mandato allegato
- appellante -
contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 elettivamente domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, presso l'Avvocatura di
Stato che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato
- appellato -
avente ad oggetto: liquidazione gratuito patrocinio.
corrispondere all'appellante, a titolo di gratuito patrocinio per l'attività svolta a favore di nella convalida di sfratto per finita locazione di cui al Parte_2
R.G. 1542/19 del Tribunale di Lucca, la somma complessiva di euro 1.300,00, già dimidiata del 50%, oltre cap e Iva, con ordine di pagamento da parte dell'Erario della suddetta somma ex art. 131 del DPR 115/02. Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio e di quello di primo grado…”; per l'appellato: “…Si conclude per il rigetto dell'avverso appello in quanto inammissibile ed infondato. Vinte le spese…”.
- FATTO E DIRITTO –
I. Il fatto e il primo grado. Con ricorso ex art. 702 bis c.c. Parte_1
(d'ora in poi solo ), difensore di ammesso al
[...] Pt_1 Parte_2
gratuito patrocinio con provvedimento del COA di Lucca del 20.3.2018 nella causa di convalida di sfratto e successiva opposizione (procedimento n. RG 1542/2019)
dinanzi al Tribunale di Lucca, proponeva opposizione al decreto di rigetto di liquidazione di gratuito patrocinio emesso in data 24.10.2020 dal giudice della causa a seguito di sua istanza. Esponeva l'odierno appellante che aveva difeso Parte_2
nella suddetta causa di opposizione alla convalida di sfratto, ivi contestando il carattere di transitorietà del contratto di locazione in violazione dei requisiti richiesti dall'art. 2/1, 3 e 6 del D.M. del 5.3.1999. Il Giudice all'udienza di convalida emetteva ordine di rilascio e disponeva il mutamento del rito, tuttavia in data
14.6.2018 le parti conciliavano la causa da un lato con l'impegno del conduttore al rilascio dell'abitazione locata e dall'altro lato con la rinuncia del locatore all'ordine di rilascio provvisorio e ai canoni non pagati da novembre 2017 a ottobre 2018, con spese legali compensate. Il ricorrente depositava notula e istanza di liquidazione dei compensi che, tuttavia, il Tribunale respingeva in ragione della pretestuosità dell'opposizione allo sfratto. proponeva opposizione in quanto, in assenza Pt_1
di revoca del gratuito patrocinio, la motivazione non giustificava il rigetto
2 dell'istanza. Inoltre, le difese svolte e lo svolgimento della causa escludevano la pretestuosità dell'opposizione alla convalida di sfratto. Si costituiva il CP_1
opposto il quale eccepiva la manifesta infondatezza dell'opposizione allo sfratto e conseguentemente l'assenza dei presupposti per la liquidazione così come del resto indicata dal primo giudice. Senza ulteriore istruttoria, il Tribunale, su istanza dell'opponente che chiedeva concedersi termini per conclusionali e repliche, disponeva il mutamento del rito da sommario in ordinario con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali;
la causa, tuttavia, era comunque discussa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e decisa con sentenza.
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lucca così concludeva “…1) Rigetta la domanda di parte attrice-ricorrente; 2)
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio…”. In particolare, il Giudice di prime cure confermava la pretestuosità dell'opposizione alla convalida di sfratto atteso che il contratto di locazione oggetto del giudizio era intestato come “locazione abitativa di natura transitoria” con durata di quattro mesi e all'art. 2 espressamente prevedeva come motivazione le esigenze lavorative del conduttore. Pertanto, la pretesa mancata indicazione delle esigenze transitorie nel contratto era del tutto infondata e pretestuosa, considerato altresì che la transazione raggiunta tra le parti nulla provava circa la fondatezza dell'opposizione, verosimilmente correlata all'esigenza di chiudere quanto prima il giudizio, comunque conclusosi con il riconoscimento della natura transitoria della locazione.
III. L'appello. In questa sede, impugnava la suddetta sentenza, Pt_1
lamentando in particolare che erroneamente il Giudice di prime cure aveva accertato l'assenza dei presupposti necessari all'accoglimento dell'istanza di liquidazione, così
respingendo l'opposizione.
III.
1. Deduceva l'appellante che la manifesta fondatezza dell'opposizione alla convalida risultava dai documenti allegati: la morosità del conduttore risaliva non a gennaio 2017, come affermato dal primo giudice, bensì al successivo mese di
3 novembre 2017, a seguito della scadenza del contratto di locazione al 31.12.16; che pertanto la richiesta di rilascio era stata formulata solo a seguito della suddetta morosità e non in ragione della scadenza del contratto in quanto transitorio. Questo, infatti, non rispettava i necessari requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 5/3/99, richiamato dall'art. 5 della legge n. 431/98, per considerare transitoria una locazione, parlando solo genericamente di esigenze lavorative del conduttore, come mera formula di stile per aggirare le norme imperative in materia di durata della locazione. Le esigenze lavorative alla base della transitorietà avrebbero dovuto essere oggetto di prova mediante documentazione da allegare al contratto di locazione, documentazione che invece non era mai stata prodotta in giudizio. Inoltre, la possibilità di proroga prevista nel contratto oltre la scadenza del 31.12.16, confermava il carattere di fittizia transitorietà della locazione.
III.
2. Si costituiva il , che preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 15 D.lgs. n. 150/2011 che disciplinava il rito sommario quale rito ex lege applicabile nelle ipotesi di opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione, disposizione che espressamente sanciva l'inappellabilità della sentenza definitiva del giudizio. In secondo luogo, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto mera riproposizione delle difese svolte in primo grado e in assenza di specifici motivi di gravame. Nel merito, parte appellata contestava tutto quanto dedotto da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto, riportandosi alle difese già svolte in primo grado.
III.
3. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
IV. Questioni pregiudiziali. L'eccezione del relativa all'inammissibilità CP_1
del gravame è infondata. Va innanzitutto premesso che la conversione da rito sommario di cognizione – come previsto all'art. 15 del D.lgs. n. 150/2011 nel caso di specie secondo la versione antecedente alla Riforma Cartabia applicabile ratione
4 temporis – a quello ordinario, fu svolta dal primo giudizio con acquiescenza del opposto che nulla eccepiva in ordine al mutamento esplicitamente CP_1
disposto dal giudice in udienza. Tanto premesso, in esito al disposto mutamento – certamente irrituale trattandosi di rito sommario non per volontà di parte, bensì per disposizione di legge e come tale non convertibile in rito ordinario – il giudizio non risultava più disciplinato dalla suddetta normativa, bensì da quella relativa al procedimento ordinario di cognizione, tanto è vero che – concessi alle Parti i chiesti termini per memorie conclusionali – era fissata udienza ex art. 281-sexies c.p.c. per discussione orale e decisione contestuale, poi effettivamente avvenuta.
Conclusivamente, l'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe deve ritenersi ammissibile, ciò con particolare riferimento ai principi di “apparenza” e
“affidamento” dei rimedi impugnatori, più volte sanciti dalla Suprema Corte, anche a
Sezioni Unite, al fine di conferire certezza alle Parti proprio su essi (cfr., Cassazione
Sezioni Unite Civili, 11/01/2011 n. 390 e successivamente id., Sezione III, 12/12/2014
n. 26163). Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
anch'essa non è fondata avendo invero Parte appellante argomentato in ordine alle questioni e ai punti contestati della sentenza impugnata, per cui risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate (cfr. Cassazione
civile, Sezioni Unite, 16/11/2017 n. 27199).
V. Il merito. L'appello è fondato. Come è noto, ai sensi dell'art. 136/2 del T.U. spese di giustizia, D.p.r. n. 115/2002: “…Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave…”.
V.
1. Innanzitutto, dunque, la mera “reiezione” dell'istanza di liquidazione pronunciata dal Tribunale di Lucca in sede di liquidazione va valutata alla stregua di tecnica revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, circostanza che può agevolmente desumersi dalla motivazione del decreto stesso “…Si rigetta in quanto l'opposizione era pretestuosa. L'inquilino, infatti, era moroso dal gennaio 2017.
5 Tenuto conto che il contratto era stato stipulato per quattro mesi e che andava a scadere conseguentemente il 31.12.2016 se ne trae la riprova che aveva natura transitoria…”.
V.
2. In secondo luogo, la disposizione sopra citata giustifica la revoca della precedente e temporanea ammissione al gratuito patrocinio della parte processuale,
soltanto in esito all'accertamento di una condotta processuale della Parte ammessa che, così come connotata, si risolve nella manifesta infondatezza della pretesa.
Dunque, non un giudizio sul merito della vicenda, invero precluso al Giudice della liquidazione, bensì un giudizio relativo all'agire o resistere in giudizio sulla base di difese già astrattamente e ictu oculi infondate che denotano un vero e proprio abuso del processo (Cassazione civile, Sezione VI-1, Ordinanza n. 21610/2018, 04/09/2018).
L'opposizione al giudizio di convalida era basata sulla mancanza di una precisa indicazione sia delle esigenze lavorative a giustificazione della transitorietà del contratto di locazione sia della necessaria documentazione da allegare al contratto stesso;
pur tuttavia, il Giudice della convalida, transatto il giudizio e proposta dal difensore dell'ammesso al GP l'istanza di liquidazione, si è limitato a respingere detta istanza desumendo la transitorietà del contratto dalla sua intestazione e dalla durata,
traendo la conclusione della pretestuosità della opposizione. Osserva, al contrario,
questa Corte che, come correttamente rilevato da parte appellante, ciò che era oggetto di opposizione non era la formale previsione o meno nel contratto della transitorietà, bensì l'insussistenza dei requisiti necessari ex lege per la validità stessa della stipulazione transitoria, in deroga alla durata minima ordinaria di locazione.
Dunque, ciò che l'opponente in sede di convalida chiedeva era accertarsi la finalità non transitoria del contratto di locazione e la conseguente applicazione della disciplina ordinaria di locazione, in quanto il generale richiamo relativo alle esigenze lavorative non era, infatti, di per sé sufficiente a ritenere rispettate le condizioni stabilite dal decreto ministeriale come richiamato dalla legge n. 431/1998, che prescrive oltre a una specifica indicazione delle ragioni transitorie anche documentazione allegata al contratto a riprova delle stesse (su tutto, cfr. Cassazione
6 civile, Sezione III, 20/02/2014 n. 4075). Già da quanto sopra – indipendentemente da ogni giudizio sul merito della vicenda – emerge con chiarezza il carattere non abusivo dell'opposizione, ancorata comunque a motivazioni tratte da disposizioni normative che – in assenza di conciliazione giudiziale – avrebbero costituito ordinario oggetto di interpretazione in sede di decisione. Tanto basta a ritenere non abusiva la condotta, indipendentemente dall'esito della lite.
V.
3. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza in questa sede impugnata, deve disporsi l'annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal difensore e odierno appellante. Ne consegue, in virtù del principio devolutivo dell'impugnazione, la necessità per questa Corte di liquidare l'onorario del procuratore dell'appellante nell'originaria causa di locazione da valutarsi –
utilizzando gli scaglioni dell'epoca e il valore della lite indicato dall'opponente (€
5.400,00=) e non contestato dal convenuto e qui appellato, in misura CP_1
inferiore e prossima al valore medio dello scaglione e cioè in € 2.400,00= nell'intero, somma da dimidiarsi ex art. 130 TUSG con liquidazione finale in complessivi €
1.200,00=, oltre accessori come da dispositivo.
VI. Le spese di lite. Quanto alle spese del doppio grado, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per questa Corte d'Appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite (cfr., fra le altre, Cassazione civile, Sezione I, 16.05.2006 n. 11491).
Nel caso, tenuto conto del valore e della scarsa complessità della lite, possono essere contenute nel minimo dello scaglione di valore (1.101 – 5.200) con esclusione per il solo secondo grado della fase trattazione/istruttoria, in considerazione della sostanziale medesimezza delle articolazioni difensive trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa d'appello proposta da Parte_1
nei confronti del , in persona del in
[...] Controparte_1 CP_2
, avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 521/2022 del 20.05.2022, in CP_3
accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1) liquida, in favore dell'Avv. per l'attività prestata in Parte_1
favore di ammesso al gratuito patrocinio, nella causa di locazione Parte_2
svoltasi dinanzi al Tribunale di Lucca (R.G. n. 1542/2019), la complessiva somma di €
1.200,00= per compensi, già dimidiate ex art. 130 TUSG, oltre accessori come per legge;
2) condanna il appellato al pagamento dei compensi di causa del doppio CP_1
grado che sono liquidate, in favore dell'appellante, in complessivi € 1.300,00=, oltre accessori dovuti per legge, per il primo grado e in complessivi € 970,00=, oltre accessori dovuti per legge, per il secondo grado, il tutto come in parte motiva;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 25.09.2024
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
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