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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7974/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7974/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to PASSARETTI GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
MARIANI GIUSEPPE;
in persona del lrpt rapp.to e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO;
CP_2
in persona del lrpt rapp.to e difeso dall'avv. FERRANTE MARIA LUIGIA CP_3
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del…. parte ricorrente proponeva opposizione alla intimazione di pagamento
02820249007690812000 notificato a mezzo pec in data 21.05.2024 e alle sottostanti cartelle avvisi di pagamento:
1. Cartella n. 02820170027612353000 notificato il 27/04/2018– Ente creditore sede di Caserta- CP_3 relativo all' anno 2017 dell'importo di €. 61.86; 2. Avviso di addebito 32820170004922162000 CP_ notificato il 23.02.2018 – Ente creditore sede di Latina relativo a Modello DM/10 rettificato anno 2017 dell'importo di €. 1.356,26; 3. Avviso di addebito 3282017000514617000 notificato il CP_ 12/01/2018– Ente creditore sede di Caserta- IVS coltivatori diretti anno 2011-2012-2013-2014-
2015-2016- dell'importo di €. 32.332,38 4. Avviso di addebito 32820180000351401000 notificato il
CP_ 06.07.2018– Ente creditore sede di Latina- modello DM 10 – relativo all' anno 2017-2018 dell'importo di €.4.399,84; 5. Avviso di addebito 32820180003416151000 notificato il 10.09.2018– CP_ Ente creditore sede di Latina- modello DM 10 – relativo all' anno 2018 dell'importo di €.184,13;
CP_
6. Avviso di addebito 32820180004041372000 notificato il 20.10.2018– Ente creditore sede di
Latina- modello DM 10 – relativo all' anno 2018 dell'importo di €.1.024,21; 7. Avviso di addebito
CP_ 32820180005516436000 notificato il 22.01.2019– Ente creditore sede di Latina- modello DM
10 – relativo all' anno 2018 dell'importo di €.462,24; 8. Avviso di addebito 32820190000302452000 CP_ notificato il 03.02.2022– Ente creditore sede di Latina- modello DM 10 – relativo all' anno
22018 dell'importo di €.672,22; 9. Avviso di addebito 328201900006007590000 notificato il CP_ 13.06.2019– Ente creditore sede di Latina- modello DM 10 – relativo all' anno 2018 dell'importo di €.625,14; 10. Avviso di addebito 32820190004516160000 notificato il 17.10.2019– Ente creditore CP_ sede di Latina- modello DM 10 – relativo all' anno 2019 dell'importo di €.1.533,06; 11. Avviso
CP_ di addebito 3282019000451717000 notificato il 17/10/2019– Ente creditore sede di Latina- modello DM 10 – relativo all' anno 2017-2018 dell'importo di €.731,91; 12. Avviso di addebito
32820190007241464000 notificato il 06.03.2020– Ente creditore Inps sede di Caserta- IVS coltivatori diretti anno 2018-2019- dell'importo di €. 355,3513. Avviso di addebito
CP_ 32820190008193304000 notificato il 10.03.2020– Ente creditore sede di Latina- modello DM
10 – relativo all' anno 2019 dell'importo di €.355,35; 14. Avviso di addebito
CP_ 32820190008194516000 notificato il 110.03.2020– Ente creditore sede di Latina- modello DM
10 – relativo all' anno 2019 dell'importo di €.253,86;
Eccepiva parte ricorrente la mancata comunicazione degli atti sottostanti l'intimazione impugnata e conseguentemente la prescrizione/decadenza dal diritto alla riscossione;
eccepiva poi in ogni caso la irregolarità della notificazioni degli atti presupposti;
chiedeva pertanto l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese.
Costituitisi in giudizio i resistenti chiedevano il rigetto dell'opposizione, infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note depositate la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Invero con il primo e sostanzialmente unico motivo di opposizione parte ricorrente eccepisce la mancata notificazione degli atti presupposti (cartelle ed avvisi) sottostanti l'intimazione impugnata e conseguentemente la prescrizione dei crediti vantati.
Invero come noto l'esecuzione mediante ruolo esattoriale è posta in essere attraverso una sequenza di atti sequenza di atti susseguenti;
la mancata opposizione avverso uno dei tali atti della sequenza procedimentale comporta la irritrattabilità del credito, posto che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa è assicurata mediante il rispetto di detta sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazione, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario
Ne consegue che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Di contro, la mancata tempestiva impugnazione da parte del contribuente dell'atto una volta notificato, determina la cristallizzazione della pretesa tributaria in esso manifestata.
In base a tali principi la SC recentemente ha ad esempio stabilito :vIn caso di impugnazione tardiva di un avviso di accertamento per irregolarità della notificazione, proposta dal contribuente a seguito di richiesta di carichi tributari pendenti, qualora il medesimo sia successivamente attinto da cartella di pagamento originante dall'avviso e non l'abbia impugnata, "in limine", al momento della produzione di questa in giudizio da parte dell'Amministrazione finanziaria, viene meno il suo interesse a coltivare il giudizio sull'avviso, atteso che la mancata impugnazione della cartella comporta la mancata contestazione, e perciò il riconoscimento, della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla medesima, a cominciare dalla notificazione dell'avviso. Cassazione 9995/24
Nel caso che ci occupa l'intimazione di pagamento impugnata notificata in data 21.5.2024, risulta preceduta da altra intimazione n 869924000 regolarmente notificata a mezzo PEC il 17.4.2022 e non opposta
Ne consegue che i relativi crediti risultano ormai irretrattabili con assorbimento di tutte le eccezioni sollevate, non essendo neppure possibile eccepire una successiva prescrizione (quinquennale) dei crediti stessi
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 800,00 a favore di ciascuno dei resistenti costituiti, oltre
IVA CPA e rimborso come per legge
Aversa 6.5.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7974/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to PASSARETTI GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
MARIANI GIUSEPPE;
in persona del lrpt rapp.to e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO;
CP_2
in persona del lrpt rapp.to e difeso dall'avv. FERRANTE MARIA LUIGIA CP_3
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del…. parte ricorrente proponeva opposizione alla intimazione di pagamento
02820249007690812000 notificato a mezzo pec in data 21.05.2024 e alle sottostanti cartelle avvisi di pagamento:
1. Cartella n. 02820170027612353000 notificato il 27/04/2018– Ente creditore sede di Caserta- CP_3 relativo all' anno 2017 dell'importo di €. 61.86; 2. Avviso di addebito 32820170004922162000 CP_ notificato il 23.02.2018 – Ente creditore sede di Latina relativo a Modello DM/10 rettificato anno 2017 dell'importo di €. 1.356,26; 3. Avviso di addebito 3282017000514617000 notificato il CP_ 12/01/2018– Ente creditore sede di Caserta- IVS coltivatori diretti anno 2011-2012-2013-2014-
2015-2016- dell'importo di €. 32.332,38 4. Avviso di addebito 32820180000351401000 notificato il
CP_ 06.07.2018– Ente creditore sede di Latina- modello DM 10 – relativo all' anno 2017-2018 dell'importo di €.4.399,84; 5. Avviso di addebito 32820180003416151000 notificato il 10.09.2018– CP_ Ente creditore sede di Latina- modello DM 10 – relativo all' anno 2018 dell'importo di €.184,13;
CP_
6. Avviso di addebito 32820180004041372000 notificato il 20.10.2018– Ente creditore sede di
Latina- modello DM 10 – relativo all' anno 2018 dell'importo di €.1.024,21; 7. Avviso di addebito
CP_ 32820180005516436000 notificato il 22.01.2019– Ente creditore sede di Latina- modello DM
10 – relativo all' anno 2018 dell'importo di €.462,24; 8. Avviso di addebito 32820190000302452000 CP_ notificato il 03.02.2022– Ente creditore sede di Latina- modello DM 10 – relativo all' anno
22018 dell'importo di €.672,22; 9. Avviso di addebito 328201900006007590000 notificato il CP_ 13.06.2019– Ente creditore sede di Latina- modello DM 10 – relativo all' anno 2018 dell'importo di €.625,14; 10. Avviso di addebito 32820190004516160000 notificato il 17.10.2019– Ente creditore CP_ sede di Latina- modello DM 10 – relativo all' anno 2019 dell'importo di €.1.533,06; 11. Avviso
CP_ di addebito 3282019000451717000 notificato il 17/10/2019– Ente creditore sede di Latina- modello DM 10 – relativo all' anno 2017-2018 dell'importo di €.731,91; 12. Avviso di addebito
32820190007241464000 notificato il 06.03.2020– Ente creditore Inps sede di Caserta- IVS coltivatori diretti anno 2018-2019- dell'importo di €. 355,3513. Avviso di addebito
CP_ 32820190008193304000 notificato il 10.03.2020– Ente creditore sede di Latina- modello DM
10 – relativo all' anno 2019 dell'importo di €.355,35; 14. Avviso di addebito
CP_ 32820190008194516000 notificato il 110.03.2020– Ente creditore sede di Latina- modello DM
10 – relativo all' anno 2019 dell'importo di €.253,86;
Eccepiva parte ricorrente la mancata comunicazione degli atti sottostanti l'intimazione impugnata e conseguentemente la prescrizione/decadenza dal diritto alla riscossione;
eccepiva poi in ogni caso la irregolarità della notificazioni degli atti presupposti;
chiedeva pertanto l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese.
Costituitisi in giudizio i resistenti chiedevano il rigetto dell'opposizione, infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note depositate la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Invero con il primo e sostanzialmente unico motivo di opposizione parte ricorrente eccepisce la mancata notificazione degli atti presupposti (cartelle ed avvisi) sottostanti l'intimazione impugnata e conseguentemente la prescrizione dei crediti vantati.
Invero come noto l'esecuzione mediante ruolo esattoriale è posta in essere attraverso una sequenza di atti sequenza di atti susseguenti;
la mancata opposizione avverso uno dei tali atti della sequenza procedimentale comporta la irritrattabilità del credito, posto che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa è assicurata mediante il rispetto di detta sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazione, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario
Ne consegue che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Di contro, la mancata tempestiva impugnazione da parte del contribuente dell'atto una volta notificato, determina la cristallizzazione della pretesa tributaria in esso manifestata.
In base a tali principi la SC recentemente ha ad esempio stabilito :vIn caso di impugnazione tardiva di un avviso di accertamento per irregolarità della notificazione, proposta dal contribuente a seguito di richiesta di carichi tributari pendenti, qualora il medesimo sia successivamente attinto da cartella di pagamento originante dall'avviso e non l'abbia impugnata, "in limine", al momento della produzione di questa in giudizio da parte dell'Amministrazione finanziaria, viene meno il suo interesse a coltivare il giudizio sull'avviso, atteso che la mancata impugnazione della cartella comporta la mancata contestazione, e perciò il riconoscimento, della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla medesima, a cominciare dalla notificazione dell'avviso. Cassazione 9995/24
Nel caso che ci occupa l'intimazione di pagamento impugnata notificata in data 21.5.2024, risulta preceduta da altra intimazione n 869924000 regolarmente notificata a mezzo PEC il 17.4.2022 e non opposta
Ne consegue che i relativi crediti risultano ormai irretrattabili con assorbimento di tutte le eccezioni sollevate, non essendo neppure possibile eccepire una successiva prescrizione (quinquennale) dei crediti stessi
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 800,00 a favore di ciascuno dei resistenti costituiti, oltre
IVA CPA e rimborso come per legge
Aversa 6.5.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo