CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1276/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5674/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91462 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 448/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e chiede un breve rinvio per eventuale conciliazione
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5674/2025, notificato e depositato nei termini di legge, la società Ricorrente_1 l., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento in oggetto, con il quale il Comune di Catania richiedeva il pagamento della TARI per l'anno 2020, calcolata su una superficie complessiva di mq 12.090 dell'area in concessione demaniale ove insiste lo stabilimento balneare.
La ricorrente deduceva, a sostegno del proprio ricorso, i seguenti motivi:
1. carenza di motivazione, per non avere l'atto indicato le ragioni e i criteri di determinazione degli importi richiesti, in violazione degli artt. 7 della L. 212/2000 e 3 della L. 241/1990;
2. erronea quantificazione della superficie tassabile, in quanto l'Ente impositore avrebbe erroneamente basato la pretesa su un accordo transattivo del 2009, relativo agli anni dal 2001 al 2008, da ritenersi superato e comunque rimasto ineseguito. La società sosteneva che, a seguito di interventi di "decementificazione" e demolizioni, la superficie produttiva di rifiuti si sarebbe ridotta a soli 441 mq, come risulterebbe da scheda catastale e perizia tecnica di parte;
3. tassabilità dell'arenile che, in base al Piano di utilizzo del Demanio Marittimo del 2015, le spese di pulizia e raccolta rifiuti sull'arenile sarebbero di competenza del concessionario, rendendo tale area esente da imposta.
Si costituiva in giudizio il Comune di Catania, il quale contestava integralmente le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto del ricorso. Il Comune evidenziava la lunga storia di contenzioso con la società, definita
"evasore totale", e sosteneva che l'iscrizione a ruolo si fondava legittimamente sul menzionato accordo transattivo, le cui condizioni di tassabilità non erano mai state modificate da una successiva dichiarazione di variazione da parte del contribuente. L'Ente resistente, richiamando numerose sentenze di merito favorevoli, ribadiva la piena tassabilità dell'intera area operativa dello stabilimento, inclusa la superficie dell'arenile, in quanto potenziale fonte di produzione di rifiuti.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 11/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sul primo motivo: carenza di motivazione.
L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo motivazionale quando pone il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali, al fine di consentirgli un'efficace difesa. Nel caso di specie, l'atto impugnato indica chiaramente l'anno d'imposta, il tributo richiesto, l'imponibile costituito dalla superficie di mq 12.090, le aliquote applicate, e il calcolo dettagliato di imposta, sanzioni e interessi.
La funzione della motivazione è quella di delimitare l'ambito delle contestazioni e permettere al contribuente di comprendere l'an e il quantum della pretesa. Tale finalità è stata pienamente raggiunta, tanto che la ricorrente ha potuto articolare specifiche difese di merito. Inoltre, la base di calcolo della superficie deriva da un accordo transattivo sottoscritto dalla stessa società, i cui contenuti erano quindi perfettamente noti alla contribuente, rendendo superflua l'allegazione di atti già conosciuti. Le violazioni meramente formali che non arrecano un'effettiva lesione al diritto di difesa sono irrilevanti.
Sul secondo motivo: erronea quantificazione della superficie tassabile.
Il presupposto impositivo della TARI è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. La normativa pone una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti per le superfici occupate o detenute, superabile solo con prova contraria fornita dal contribuente. È onere del contribuente comunicare tempestivamente all'ente impositore ogni variazione delle condizioni di applicabilità dell'imposta.
In assenza di tale dichiarazione, l'ente impositore è legittimato a basare i propri accertamenti sui dati in suo possesso, inclusi quelli derivanti da precedenti accordi o dichiarazioni.
Nel caso di specie, il Comune di Catania ha correttamente applicato il tributo sulla base della superficie di mq 12.090, concordata nell'accordo transattivo del 2009.
Sebbene la ricorrente sostenga che tale accordo sia superato da successive modifiche fattuali, non ha mai presentato una formale denuncia di variazione, come richiesto dalla legge, per comunicare la presunta riduzione delle superfici tassabili. Pertanto, la pretesa del Comune, fondata su dati non rettificati formalmente dalla contribuente, deve ritenersi legittima.
La produzione in giudizio di una scheda catastale aggiornata o di una perizia di parte non può surrogare l'onere di presentazione della dichiarazione di variazione nei tempi e modi previsti dalla normativa.
Sul terzo motivo: tassabilità dell'arenile.
Infine, è destituita di fondamento la censura relativa alla non tassabilità dell'arenile.
Il presupposto della TARI è la detenzione di aree potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti, indipendentemente dalla concreta produzione degli stessi o dalla fruizione del servizio. La nozione di "aree scoperte" tassabili ai fini della tassa rifiuti è ampia e si riferisce a tutte le superfici concretamente utilizzate,
a prescindere dal loro supporto fisico. L'arenile di uno stabilimento balneare, in quanto luogo di stazionamento della clientela e fulcro dell'attività commerciale, è per sua natura un'area produttiva di rifiuti e, come tale, soggetta al tributo.
L'obbligo posto a carico del concessionario dal Piano di utilizzo del Demanio Marittimo di provvedere alla pulizia dell'area non esclude la tassabilità della stessa. Tale obbligo attiene alla manutenzione e al decoro dell'area, ma non sostituisce il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che rimane di competenza comunale e che la TARI è destinata a finanziare. La TARI è composta da una quota fissa, dovuta per il solo possesso di superfici idonee a produrre rifiuti e a copertura dei costi generali del servizio, e da una quota variabile, legata alla quantità di rifiuti prodotti. L'onere di pulizia a carico del concessionario non fa venir meno il presupposto impositivo per entrambe le componenti.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 13, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Catania, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Catania, 11 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5674/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91462 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 448/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e chiede un breve rinvio per eventuale conciliazione
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5674/2025, notificato e depositato nei termini di legge, la società Ricorrente_1 l., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento in oggetto, con il quale il Comune di Catania richiedeva il pagamento della TARI per l'anno 2020, calcolata su una superficie complessiva di mq 12.090 dell'area in concessione demaniale ove insiste lo stabilimento balneare.
La ricorrente deduceva, a sostegno del proprio ricorso, i seguenti motivi:
1. carenza di motivazione, per non avere l'atto indicato le ragioni e i criteri di determinazione degli importi richiesti, in violazione degli artt. 7 della L. 212/2000 e 3 della L. 241/1990;
2. erronea quantificazione della superficie tassabile, in quanto l'Ente impositore avrebbe erroneamente basato la pretesa su un accordo transattivo del 2009, relativo agli anni dal 2001 al 2008, da ritenersi superato e comunque rimasto ineseguito. La società sosteneva che, a seguito di interventi di "decementificazione" e demolizioni, la superficie produttiva di rifiuti si sarebbe ridotta a soli 441 mq, come risulterebbe da scheda catastale e perizia tecnica di parte;
3. tassabilità dell'arenile che, in base al Piano di utilizzo del Demanio Marittimo del 2015, le spese di pulizia e raccolta rifiuti sull'arenile sarebbero di competenza del concessionario, rendendo tale area esente da imposta.
Si costituiva in giudizio il Comune di Catania, il quale contestava integralmente le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto del ricorso. Il Comune evidenziava la lunga storia di contenzioso con la società, definita
"evasore totale", e sosteneva che l'iscrizione a ruolo si fondava legittimamente sul menzionato accordo transattivo, le cui condizioni di tassabilità non erano mai state modificate da una successiva dichiarazione di variazione da parte del contribuente. L'Ente resistente, richiamando numerose sentenze di merito favorevoli, ribadiva la piena tassabilità dell'intera area operativa dello stabilimento, inclusa la superficie dell'arenile, in quanto potenziale fonte di produzione di rifiuti.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 11/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sul primo motivo: carenza di motivazione.
L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo motivazionale quando pone il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa impositiva nei suoi elementi essenziali, al fine di consentirgli un'efficace difesa. Nel caso di specie, l'atto impugnato indica chiaramente l'anno d'imposta, il tributo richiesto, l'imponibile costituito dalla superficie di mq 12.090, le aliquote applicate, e il calcolo dettagliato di imposta, sanzioni e interessi.
La funzione della motivazione è quella di delimitare l'ambito delle contestazioni e permettere al contribuente di comprendere l'an e il quantum della pretesa. Tale finalità è stata pienamente raggiunta, tanto che la ricorrente ha potuto articolare specifiche difese di merito. Inoltre, la base di calcolo della superficie deriva da un accordo transattivo sottoscritto dalla stessa società, i cui contenuti erano quindi perfettamente noti alla contribuente, rendendo superflua l'allegazione di atti già conosciuti. Le violazioni meramente formali che non arrecano un'effettiva lesione al diritto di difesa sono irrilevanti.
Sul secondo motivo: erronea quantificazione della superficie tassabile.
Il presupposto impositivo della TARI è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. La normativa pone una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti per le superfici occupate o detenute, superabile solo con prova contraria fornita dal contribuente. È onere del contribuente comunicare tempestivamente all'ente impositore ogni variazione delle condizioni di applicabilità dell'imposta.
In assenza di tale dichiarazione, l'ente impositore è legittimato a basare i propri accertamenti sui dati in suo possesso, inclusi quelli derivanti da precedenti accordi o dichiarazioni.
Nel caso di specie, il Comune di Catania ha correttamente applicato il tributo sulla base della superficie di mq 12.090, concordata nell'accordo transattivo del 2009.
Sebbene la ricorrente sostenga che tale accordo sia superato da successive modifiche fattuali, non ha mai presentato una formale denuncia di variazione, come richiesto dalla legge, per comunicare la presunta riduzione delle superfici tassabili. Pertanto, la pretesa del Comune, fondata su dati non rettificati formalmente dalla contribuente, deve ritenersi legittima.
La produzione in giudizio di una scheda catastale aggiornata o di una perizia di parte non può surrogare l'onere di presentazione della dichiarazione di variazione nei tempi e modi previsti dalla normativa.
Sul terzo motivo: tassabilità dell'arenile.
Infine, è destituita di fondamento la censura relativa alla non tassabilità dell'arenile.
Il presupposto della TARI è la detenzione di aree potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti, indipendentemente dalla concreta produzione degli stessi o dalla fruizione del servizio. La nozione di "aree scoperte" tassabili ai fini della tassa rifiuti è ampia e si riferisce a tutte le superfici concretamente utilizzate,
a prescindere dal loro supporto fisico. L'arenile di uno stabilimento balneare, in quanto luogo di stazionamento della clientela e fulcro dell'attività commerciale, è per sua natura un'area produttiva di rifiuti e, come tale, soggetta al tributo.
L'obbligo posto a carico del concessionario dal Piano di utilizzo del Demanio Marittimo di provvedere alla pulizia dell'area non esclude la tassabilità della stessa. Tale obbligo attiene alla manutenzione e al decoro dell'area, ma non sostituisce il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che rimane di competenza comunale e che la TARI è destinata a finanziare. La TARI è composta da una quota fissa, dovuta per il solo possesso di superfici idonee a produrre rifiuti e a copertura dei costi generali del servizio, e da una quota variabile, legata alla quantità di rifiuti prodotti. L'onere di pulizia a carico del concessionario non fa venir meno il presupposto impositivo per entrambe le componenti.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 13, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Catania, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Catania, 11 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello