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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 28/01/2026, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1245/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16166/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249034560327000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.10.2024,il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09720249034560327/000 ,notificata il 02.05.2024 con la quale l'Agenzia delle Entrate
Riscossione richiedeva il pagamento della somma di € 727,25 relativa al mancato pagamento delle cartelle esattoriali n. 097 20160048078233/00 e n. 097 20160089028456/000 , tassa auto 2013.
Eccepiva la mancata notifica dei presupposti avvisi di accertamento e la intervenuta prescrizione delle pretese;
la nullità ,comunque, dell'atto impugnato perché non notificate le presupposte cartelle di pagamento.
Resistevano l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Lazio le quali ,in via pregiudiziale, eccepivano la inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente;
nel merito deducevano la sostanziale infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 12.01.2026, in camera di consiglio, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assegnato il necessario ordine logico-giuridico alle questioni poste dalle parti in lite, pregiudiziale è
l'esame delle questioni sul rito potenzialmente assorbenti quelle di merito.
I convenuti resistenti eccepiscono ,preliminarmente ,l'inammissibilità del ricorso perchè il ricorrente si è costituito in giudizio oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso.
L'eccezione è fondata.
L' art. 2 D.Lgs 220/23 ha previsto l'abrogazione dell'articolo 17-bis "a decorrere dall'entrata in vigore del decreto",. per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.
Per conseguenza , l' abrogazione della mediazione tributaria ha comportato che l'iscrizione a ruolo del ricorso avvenuta ,nella specie, in data 29.10.2024 , a seguito della notifica del ricorso avvenuta il
28.06.2024 , è palesemente tardiva .
La domanda,pertanto mancando i presupposti di legge , non può trovare accoglimento .
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di ciascuna parte resistente costituita, liquidate in € 250,00 ognuno oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16166/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249034560327000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.10.2024,il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09720249034560327/000 ,notificata il 02.05.2024 con la quale l'Agenzia delle Entrate
Riscossione richiedeva il pagamento della somma di € 727,25 relativa al mancato pagamento delle cartelle esattoriali n. 097 20160048078233/00 e n. 097 20160089028456/000 , tassa auto 2013.
Eccepiva la mancata notifica dei presupposti avvisi di accertamento e la intervenuta prescrizione delle pretese;
la nullità ,comunque, dell'atto impugnato perché non notificate le presupposte cartelle di pagamento.
Resistevano l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Lazio le quali ,in via pregiudiziale, eccepivano la inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio del ricorrente;
nel merito deducevano la sostanziale infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 12.01.2026, in camera di consiglio, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assegnato il necessario ordine logico-giuridico alle questioni poste dalle parti in lite, pregiudiziale è
l'esame delle questioni sul rito potenzialmente assorbenti quelle di merito.
I convenuti resistenti eccepiscono ,preliminarmente ,l'inammissibilità del ricorso perchè il ricorrente si è costituito in giudizio oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso.
L'eccezione è fondata.
L' art. 2 D.Lgs 220/23 ha previsto l'abrogazione dell'articolo 17-bis "a decorrere dall'entrata in vigore del decreto",. per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.
Per conseguenza , l' abrogazione della mediazione tributaria ha comportato che l'iscrizione a ruolo del ricorso avvenuta ,nella specie, in data 29.10.2024 , a seguito della notifica del ricorso avvenuta il
28.06.2024 , è palesemente tardiva .
La domanda,pertanto mancando i presupposti di legge , non può trovare accoglimento .
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di ciascuna parte resistente costituita, liquidate in € 250,00 ognuno oltre accessori di legge, se dovuti.