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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4913 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8495/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8495 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione in data 04/11/2025
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede in 13040 Carisio (VC), Strada Complanare n.10,
(P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto P.IVA_1
introduttivo, dall'avv. Carmela Tuccillo (C.F. ), del foro di C.F._1
Treviso, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Treviso, Via Toniolo n.1, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta certificata
Pec: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
pagina 1 di 6 E
– già Controparte_1 Controparte_2
– P.IVA: - in persona dell'amministratore p.t., con sede Legale ed
[...] P.IVA_2
Operativa in 84091 Battipaglia (Sa) al Viale Inghilterra n.° 16 - Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio D'Angelo – C.F.: - e C.F._2
presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliata in Capaccio Paestum (Sa) – località Capaccio Scalo - alla via Sandro Pertini n.° 9, giusta procura ex art 83 c.p.c., allegata al ricorso per Decreto Ingiuntivo, notificato, a mezzo posta elettronica certificata, in data 23.09.2024.
Pec: Email_2
CONVENUTA – OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il procedimento ha avuto origine dall'opposizione promossa da , notificata Parte_1
il 30.10.2024, avverso il decreto ingiuntivo n. 1670/2024, emesso dal Tribunale di
Salerno il 13.09.2024, su ricorso di per il pagamento di € Controparte_1
127.208,43 a titolo di corrispettivo insoluto per la fornitura di rottami di alluminio.
L'opposizione è stata centrata sull'erroneità del calcolo del corrispettivo, ha Pt_1
sostenuto che, per la natura della merce, ossia rottami di alluminio, il prezzo avrebbe dovuto essere determinato in base alla regola del "metallo contenuto" ovvero, sul peso netto dell'alluminio epurato dalle impurità, come ferro o terra, mentre le fatture azionate da erano state calcolate sul peso lordo della fornitura. Controparte_1
A supporto di ciò, ha allegato che la fornitrice era solita emettere note di credito Pt_1
proprio per correggere gli importi maggiorati inseriti nelle fatture, evidenziando una pagina 2 di 6 prassi consolidata tra le parti che non sarebbe stata rispettata in questo caso. ha Pt_1
dedotto di aver attivato la procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12 e ss. del CCII, ottenendo anche le relative misure protettive dal Tribunale di Vercelli (Decreto del 08.10.2024). Ha richiesto in via preliminare la sospensione del giudizio, sostenendo che l'opposizione era stata proposta nella piena convinzione della legittimità della propria posizione e che l'opposta, partecipando alla procedura, avesse implicitamente riconosciuto la necessità di definire il rapporto in quella sede concorsuale.
Successivamente, ha manifestato l'intenzione di rinunciare agli atti del giudizio, Pt_1
presumibilmente nell'ottica di definire la posizione creditoria nell'ambito della procedura concorsuale. si è costituita in data 07.03.2025 contestando in toto Controparte_1
l'opposizione e producendo in atti le fatture, gli ordini di acquisto e i documenti di trasporto (DDT), regolarmente timbrati e sottoscritti dalla al momento della Pt_1
consegna, come prova del credito certo, liquido ed esigibile.
Sulla quantificazione del prezzo della fornitura, a replicato che Controparte_1
era stato oggetto di effettiva e volontaria contrattazione tra le parti e che l'opposizione sul quantum era generica e pretestuosa. Ha negato che il prezzo fosse stato imposto o modificato unilateralmente.
Sulla procedura CCII l'opposta ha eccepito che la procedura relativa alle misure protettive ex art. 12 CCII, invocata da era stata archiviata dal Tribunale di Pt_1
Vercelli, rendendo inefficace la richiesta di sospensione del giudizio.
Infine, sulla rinuncia e lite temeraria, si è opposta formalmente Controparte_1
alla rinuncia al giudizio manifestata da sostenendo che essa mancava della Pt_1
necessaria autorizzazione del Giudice Delegato e fosse inammissibile. Inoltre, l'opposta ha chiesto la condanna di ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, argomentando che Pt_1
il comportamento di - dall'ammissione del debito, al tentativo di composizione Pt_1
senza trattative serie, all'opposizione generica, fino all'abbandono del giudizio - integrasse gli estremi della malafede o colpa grave.
pagina 3 di 6 Il procedimento è stato istruito per via documentale, e la causa è stata assunta in decisione dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata, pertanto va rigettata.
L'istanza di rinuncia agli atti del giudizio manifestata dall'opponente è stata Pt_1
espressamente contestata da i sensi dell'art. 306, comma Controparte_1
2, c.p.c., l'accettazione della rinuncia è necessaria qualora la controparte abbia interesse alla prosecuzione del processo. Nel caso di specie, l'interesse dell'opposta è palese e concreto, mirando ad ottenere il rigetto dell'opposizione e la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo.
A ciò si aggiunga che l'opposizione della convenuta è fondata sulla presunta assenza di autorizzazione da parte del Giudice Delegato (circostanza non superata da prova contraria) e sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., la cui valutazione è preclusa dall'estinzione del giudizio. Pertanto, non essendo intervenuta l'accettazione da parte dell'opposta, l'istanza di rinuncia è inefficace e il giudizio deve procedere nel merito.
L'istanza di sospensione preliminare, basata sull'attivazione della Composizione
Negoziata della Crisi e sulla concessione di misure protettive da parte del Tribunale di
Vercelli, è superata dalle controdeduzioni dell'opposta. a Controparte_1
documentato l'avvenuta archiviazione del procedimento relativo alle misure protettive.
Venuto meno il presupposto oggettivo della pendenza di misure protettive, la richiesta di sospensione del giudizio viene meno e non può essere accolta.
In ossequio ai principi generali che regolano l'opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposta ha fornito la prova del suo credito mediante la Controparte_1
produzione delle fatture, degli ordini di acquisto e dei documenti di trasporto (DDT) relativi alla fornitura di rottami di alluminio, documenti regolarmente sottoscritti e timbrati dalla ricevente ale documentazione costituisce piena prova del Parte_1
pagina 4 di 6 rapporto e del quantum dovuto, invertendo l'onere della prova in capo al debitore opponente. ha eccepito che il prezzo fosse stato calcolato sul peso lordo e non sul Parte_1
"metallo contenuto". Tale eccezione costituisce un fatto impeditivo/modificativo della pretesa creditoria, poiché mira a dimostrare che l'accordo sul prezzo fosse diverso da quello risultante dalle fatture emesse.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il debitore che eccepisce un accordo diverso dal contenuto delle fatture o l'applicazione di un uso commerciale difforme, ha il preciso onere di provare l'esistenza di tale accordo o uso e di quantificare la pretesa ridotta.
Nello specifico, 1. Non ha prodotto alcun contratto scritto o elemento Pt_1
negoziale che provasse l'accordo specifico sull'applicazione del criterio del "metallo contenuto" per le forniture in contestazione;
2. Ha fatto riferimento all'uso pregresso di emettere note di credito come prova della prassi commerciale, ma non ha prodotto in giudizio tali note di credito in modo tale da dimostrare la costante e vincolante applicazione di tale prassi o, tantomeno, l'effettivo tenore di metallo epurato relativo alle fatture ingiunte;
3. Non ha fornito alcuna prova tecnica (es. perizia o analisi merceologica) per quantificare la differenza tra il peso lordo fatturato e il presunto peso netto, rendendo impossibile per il Giudice la ri-determinazione della minor somma richiesta nelle conclusioni.
In difetto della prova del fatto modificativo eccepito (l'applicazione della regola del
"metallo contenuto") e, ancor prima, in difetto di un elemento certo per la ri- quantificazione del credito, l'opposizione si palesa destituita di fondamento e non idonea a superare l'efficacia probatoria prima facie dei documenti prodotti dall'Opposta. Il quantum debeatur ingiunto deve, pertanto, ritenersi integralmente provato.
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da on Controparte_1
può essere accolta. L'applicazione dell'articolo 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova pagina 5 di 6 rigorosa del dolo (coscienza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(negligenza inescusabile) del soccombente nell'aver agito o resistito in giudizio.
Sebbene l'opposizione sia risultata infondata nel merito, l'azione è stata promossa in un contesto caratterizzato dalla pendenza di una procedura di crisi d'impresa (CCII) e verteva su una reale, sebbene non provata, contestazione sul metodo di calcolo del prezzo di fornitura, tipica dei rapporti commerciali. Non si ravvisano, pertanto, i presupposti di dolo o colpa grave che trascendano il mero insuccesso processuale e che possano giustificare la sanzione richiesta.
La soccombenza integrale di impone la sua condanna al rimborso delle Parte_1
spese legali in favore di liquidate come da dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
I. Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1670/2024 del Tribunale di Salerno.
[...]
II. II. Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1670/2024 emesso dal tribunale di
Salerno in data 13.09.2024.
III. Rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
IV. Condanna alla rifusione Parte_1
delle spese di lite in favore di che si liquidano Controparte_1
in € 7.600,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Alessio D'Angelo per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 2 dicembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8495 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione in data 04/11/2025
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede in 13040 Carisio (VC), Strada Complanare n.10,
(P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto P.IVA_1
introduttivo, dall'avv. Carmela Tuccillo (C.F. ), del foro di C.F._1
Treviso, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Treviso, Via Toniolo n.1, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta certificata
Pec: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
pagina 1 di 6 E
– già Controparte_1 Controparte_2
– P.IVA: - in persona dell'amministratore p.t., con sede Legale ed
[...] P.IVA_2
Operativa in 84091 Battipaglia (Sa) al Viale Inghilterra n.° 16 - Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio D'Angelo – C.F.: - e C.F._2
presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliata in Capaccio Paestum (Sa) – località Capaccio Scalo - alla via Sandro Pertini n.° 9, giusta procura ex art 83 c.p.c., allegata al ricorso per Decreto Ingiuntivo, notificato, a mezzo posta elettronica certificata, in data 23.09.2024.
Pec: Email_2
CONVENUTA – OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il procedimento ha avuto origine dall'opposizione promossa da , notificata Parte_1
il 30.10.2024, avverso il decreto ingiuntivo n. 1670/2024, emesso dal Tribunale di
Salerno il 13.09.2024, su ricorso di per il pagamento di € Controparte_1
127.208,43 a titolo di corrispettivo insoluto per la fornitura di rottami di alluminio.
L'opposizione è stata centrata sull'erroneità del calcolo del corrispettivo, ha Pt_1
sostenuto che, per la natura della merce, ossia rottami di alluminio, il prezzo avrebbe dovuto essere determinato in base alla regola del "metallo contenuto" ovvero, sul peso netto dell'alluminio epurato dalle impurità, come ferro o terra, mentre le fatture azionate da erano state calcolate sul peso lordo della fornitura. Controparte_1
A supporto di ciò, ha allegato che la fornitrice era solita emettere note di credito Pt_1
proprio per correggere gli importi maggiorati inseriti nelle fatture, evidenziando una pagina 2 di 6 prassi consolidata tra le parti che non sarebbe stata rispettata in questo caso. ha Pt_1
dedotto di aver attivato la procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12 e ss. del CCII, ottenendo anche le relative misure protettive dal Tribunale di Vercelli (Decreto del 08.10.2024). Ha richiesto in via preliminare la sospensione del giudizio, sostenendo che l'opposizione era stata proposta nella piena convinzione della legittimità della propria posizione e che l'opposta, partecipando alla procedura, avesse implicitamente riconosciuto la necessità di definire il rapporto in quella sede concorsuale.
Successivamente, ha manifestato l'intenzione di rinunciare agli atti del giudizio, Pt_1
presumibilmente nell'ottica di definire la posizione creditoria nell'ambito della procedura concorsuale. si è costituita in data 07.03.2025 contestando in toto Controparte_1
l'opposizione e producendo in atti le fatture, gli ordini di acquisto e i documenti di trasporto (DDT), regolarmente timbrati e sottoscritti dalla al momento della Pt_1
consegna, come prova del credito certo, liquido ed esigibile.
Sulla quantificazione del prezzo della fornitura, a replicato che Controparte_1
era stato oggetto di effettiva e volontaria contrattazione tra le parti e che l'opposizione sul quantum era generica e pretestuosa. Ha negato che il prezzo fosse stato imposto o modificato unilateralmente.
Sulla procedura CCII l'opposta ha eccepito che la procedura relativa alle misure protettive ex art. 12 CCII, invocata da era stata archiviata dal Tribunale di Pt_1
Vercelli, rendendo inefficace la richiesta di sospensione del giudizio.
Infine, sulla rinuncia e lite temeraria, si è opposta formalmente Controparte_1
alla rinuncia al giudizio manifestata da sostenendo che essa mancava della Pt_1
necessaria autorizzazione del Giudice Delegato e fosse inammissibile. Inoltre, l'opposta ha chiesto la condanna di ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, argomentando che Pt_1
il comportamento di - dall'ammissione del debito, al tentativo di composizione Pt_1
senza trattative serie, all'opposizione generica, fino all'abbandono del giudizio - integrasse gli estremi della malafede o colpa grave.
pagina 3 di 6 Il procedimento è stato istruito per via documentale, e la causa è stata assunta in decisione dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata, pertanto va rigettata.
L'istanza di rinuncia agli atti del giudizio manifestata dall'opponente è stata Pt_1
espressamente contestata da i sensi dell'art. 306, comma Controparte_1
2, c.p.c., l'accettazione della rinuncia è necessaria qualora la controparte abbia interesse alla prosecuzione del processo. Nel caso di specie, l'interesse dell'opposta è palese e concreto, mirando ad ottenere il rigetto dell'opposizione e la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo.
A ciò si aggiunga che l'opposizione della convenuta è fondata sulla presunta assenza di autorizzazione da parte del Giudice Delegato (circostanza non superata da prova contraria) e sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., la cui valutazione è preclusa dall'estinzione del giudizio. Pertanto, non essendo intervenuta l'accettazione da parte dell'opposta, l'istanza di rinuncia è inefficace e il giudizio deve procedere nel merito.
L'istanza di sospensione preliminare, basata sull'attivazione della Composizione
Negoziata della Crisi e sulla concessione di misure protettive da parte del Tribunale di
Vercelli, è superata dalle controdeduzioni dell'opposta. a Controparte_1
documentato l'avvenuta archiviazione del procedimento relativo alle misure protettive.
Venuto meno il presupposto oggettivo della pendenza di misure protettive, la richiesta di sospensione del giudizio viene meno e non può essere accolta.
In ossequio ai principi generali che regolano l'opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposta ha fornito la prova del suo credito mediante la Controparte_1
produzione delle fatture, degli ordini di acquisto e dei documenti di trasporto (DDT) relativi alla fornitura di rottami di alluminio, documenti regolarmente sottoscritti e timbrati dalla ricevente ale documentazione costituisce piena prova del Parte_1
pagina 4 di 6 rapporto e del quantum dovuto, invertendo l'onere della prova in capo al debitore opponente. ha eccepito che il prezzo fosse stato calcolato sul peso lordo e non sul Parte_1
"metallo contenuto". Tale eccezione costituisce un fatto impeditivo/modificativo della pretesa creditoria, poiché mira a dimostrare che l'accordo sul prezzo fosse diverso da quello risultante dalle fatture emesse.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il debitore che eccepisce un accordo diverso dal contenuto delle fatture o l'applicazione di un uso commerciale difforme, ha il preciso onere di provare l'esistenza di tale accordo o uso e di quantificare la pretesa ridotta.
Nello specifico, 1. Non ha prodotto alcun contratto scritto o elemento Pt_1
negoziale che provasse l'accordo specifico sull'applicazione del criterio del "metallo contenuto" per le forniture in contestazione;
2. Ha fatto riferimento all'uso pregresso di emettere note di credito come prova della prassi commerciale, ma non ha prodotto in giudizio tali note di credito in modo tale da dimostrare la costante e vincolante applicazione di tale prassi o, tantomeno, l'effettivo tenore di metallo epurato relativo alle fatture ingiunte;
3. Non ha fornito alcuna prova tecnica (es. perizia o analisi merceologica) per quantificare la differenza tra il peso lordo fatturato e il presunto peso netto, rendendo impossibile per il Giudice la ri-determinazione della minor somma richiesta nelle conclusioni.
In difetto della prova del fatto modificativo eccepito (l'applicazione della regola del
"metallo contenuto") e, ancor prima, in difetto di un elemento certo per la ri- quantificazione del credito, l'opposizione si palesa destituita di fondamento e non idonea a superare l'efficacia probatoria prima facie dei documenti prodotti dall'Opposta. Il quantum debeatur ingiunto deve, pertanto, ritenersi integralmente provato.
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da on Controparte_1
può essere accolta. L'applicazione dell'articolo 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova pagina 5 di 6 rigorosa del dolo (coscienza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(negligenza inescusabile) del soccombente nell'aver agito o resistito in giudizio.
Sebbene l'opposizione sia risultata infondata nel merito, l'azione è stata promossa in un contesto caratterizzato dalla pendenza di una procedura di crisi d'impresa (CCII) e verteva su una reale, sebbene non provata, contestazione sul metodo di calcolo del prezzo di fornitura, tipica dei rapporti commerciali. Non si ravvisano, pertanto, i presupposti di dolo o colpa grave che trascendano il mero insuccesso processuale e che possano giustificare la sanzione richiesta.
La soccombenza integrale di impone la sua condanna al rimborso delle Parte_1
spese legali in favore di liquidate come da dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
I. Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1670/2024 del Tribunale di Salerno.
[...]
II. II. Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1670/2024 emesso dal tribunale di
Salerno in data 13.09.2024.
III. Rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
IV. Condanna alla rifusione Parte_1
delle spese di lite in favore di che si liquidano Controparte_1
in € 7.600,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Alessio D'Angelo per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 2 dicembre 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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