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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/11/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO Il Tribunale ordinario di Teramo Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa IE d'MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3038 di secondo grado del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020;
DA
quale società incorporante CP 1 in persona del Parte 1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Gennaro Arcucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio
Lessiani in Teramo, via Gabriele D'Annunzio, n. 39
-appellante -
CONTRO
Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Alessandro Ragionieri, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a
Giulianova (TE), Viale Orsini n. 11
-appellato-
CONCLUSIONI:
Per parte appellante Parte 1
“IN VIA PRINCIPALE E DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C.: - accogliere integralmente il presente appello per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata
Sentenza
IN VIA PREGIUDIZIALE: - dichiarare inammissibili e, per l'effetto, rigettare le domande del sig. per i motivi illustrati in atti;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di CP 2 -
qualsivoglia presunta pretesa, diritto o azione, nonché delle domande svolte dal sig. CP 2 per i motivi illustrati in atti;
NEL MERITO: - rigettare tutte le domande proposte dal sig. CP 2 in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto, per i motivi illustrati in atti;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità a carico della Pt_1 appellante, ridurre significativamente l'eventuale misura del risarcimento del danno in ragione del grave concorso colposo attoreo nella causazione del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nonché in misura pari ai dividendi percepiti da controparte in relazione alle azioni CP 1 nella misura esposta in atti;
In ogni caso: - condannare la controparte alla restituzione delle somme versate dalla Pt 1 in favore del sig. CP 2 in esecuzione della Sentenza 122/2020 emessa dal Giudice di Pace di Teramo;
-con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge."
Per parte appellata Controparte_2
"Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia confermare la sentenza n. 122/2020 emessa dal Giudice di Pace di Teramo, depositata in data 7 febbraio 2020, non notificata. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio."
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace. Responsabilità contrattuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto dinanzi al Con atto di citazione notificato in data 7 febbraio 2018, Controparte_2
- già [...] Giudice di Pace di Teramo la Controparte 3
affinché venisse accertato che l'atto di acquisto di azioni CP_1 stipulato tra le parti, CP 4
e i successivi comportamenti dell'Istituto di credito e dei suoi amministratori fossero in contrasto con i doveri di informazione, chiarezza, trasparenza, verifica e di correttezza e buona fede e, conseguentemente, ha chiesto, dunque, che venisse dichiarato nullo il contratto di acquisto azioni
CP 1 obbligando la alla restituzione in Controparte_3 favore dell'istante della somma investita pari a € 4.500,00, oltre interessi legali. In subordine l'istante ha chiesto di accertare la mancata osservanza da parte dell'intermediario di tutti gli obblighi di informazione, di valutazione, di verifica, di trasparenza, di correttezza e buona fede imposti dal T.U.F.
e, conseguentemente, dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_3
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del
- già Controparte_4
[...]
danno pari a € 4.500,00, oltre interessi legali.
Con la sentenza 122/2020 emessa all'esito del giudizio R.G. 396/2018 il Giudice di Pace ha accolto la domanda di Controparte 2 condannando la banca al pagamento di €4.500,00, quale somma pagata per l'acquisto delle azioni CP 1
Controparte_3 ha impugnato la Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, sentenza rappresentando: che i rapporti finanziari intercorsi tra le parti si sono svolti sulla base di un contratto quadro di intermediazione finanziaria, stipulato in data 11.09.2006, con il quale la Pt 1 ha informato l'odierno appellato dei rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari, ottenendo altresì l'autorizzazione al compimento di operazioni in conflitto di interessi;
che in pari data, prima di effettuare gli investimenti, Controparte 2 ha compilato e sottoscritto il questionario di profilatura denominato “Informazioni per la prestazione dei servizi di investimento”, fornendo informazioni relative alla propria situazione finanziaria all'esperienza in materia di investimenti ed agli obiettivi di investimento e propensione al rischio;
che nell'ambito degli anzidetti rapporti, con ordine di acquisto di azioni del 11.09.2006, il Sig.
CP 2 ha acquistato n. 500 azioni emesse da CP 1 per un controvalore di
€4.500,00 ricevendo informazioni dall'Istituto di credito sui rischi dell'operazione ritenuta non adeguata;
che dopo il perfezionamento dell'acquisto e per svariati anni, il sig. CP 2 nulla ha avuto di cui dolersi nei confronti della Pt 1 ricevendo periodicamente presso il proprio domicilio copia degli estratti conto relativi al dossier titoli, percependo regolarmente i dividendi erogati annualmente da CP_1 per un ammontare complessivo pari ad euro 472,50; che, tuttavia, in data 29 luglio 2014, a seguito di un periodo di sottoposizione ad amministrazione straordinaria, si è proceduto all'azzeramento del capitale sociale della Pt 1 ed all'annullamento di tutte le azioni emesse e contestuale aumento del capitale al di sopra del limite legale, attraverso l'emissione di nuove azioni offerte in sottoscrizione a [...]
Controparte 3 al fine di evitare la messa in liquidazione della CP 1
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, con il primo motivo di gravame l'odierna appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei diritti risarcitori azionati da facendo decorrere il dies a quo Controparte 2
dalla comunicazione della notizia dell'azzeramento delle azioni (avvenuta il 29.07.2014) piuttosto che, come invece sostenuto dall' appellante, dalla data di sottoscrizione del contratto, versandosi in materia di responsabilità precontrattuale dell'intermediario in relazione ad omissioni informative avvenute contestualmente alla sua stipulazione (11.09.2006).
Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto l'erronea applicazione ex art.11 preleggi della
Comunicazione CONSOB del 2.03.2009, avente ad oggetto obblighi informativi in capo all'intermediario finanziario, al caso de quo, essendo tale normativa successiva alla stipulazione del contratto per cui è causa. Con il terzo ed il quarto motivo, Controparte_3 ha dedotto, in sintesi, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 21 T.U.F. sia ex ante, stante le dichiarazioni contenute nella modulistica rese per iscritto da Controparte_2 sulla presa conoscenza del prospetto informativo e dei fattori di rischio ivi esplicati, sia ex post all'investimento, adducendo che alcun obbligo informativo cd. post-trade gravasse sulla Pt 1 alla luce dell'art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998 vigente ratione temporis.
Con il quinto motivo l'appellante ha contestato la parte della sentenza in cui è stata accertata la violazione degli obblighi in materia di profilazione e valutazione dell'adeguatezza dell'investimento, mentre con il sesto ed ultimo motivo ha censurato la quantificazione del risarcimento del danno liquidato dal Giudice adducendo che dal prezzo di acquisto delle azioni dovesse essere scomputato il vantaggio economico conseguito nel corso degli anni dall'investitore, pari complessivamente ad
€472,50.
Si è costituito in giudizio Controparte_2 contestando tutto quanto dedotto dall'appellante e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, l'appellato ha censurato, in primo luogo, l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, sottolineando come la stessa decorra non dalla stipulazione del contratto, momento in cui si
è verificata la violazione degli obblighi informativi, bensì dal momento in cui si è concretamente manifestato il danno che, nel caso di specie, è consistito nell'azzeramento delle azioni datato
29.07.2014, con conseguente tempestività del ricorso di primo grado, notificato in data 19.02.2018, anche a fronte dell'atto interruttivo dell'ottobre 2016 consistente nella notifica del tentativo di mediazione.
L'appellato ha dedotto, inoltre, la correttezza della sentenza di prime cure quanto all'accertamento della responsabilità dell'Istituto di credito circa la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui ai nn. 1 a), 1 b) ed 1 c) dell'art. 21 del T.U.F., oltre che dell'art. 39 del
Regolamento Consob del 2007 che ha recepito la direttiva dell'Unione Europea 2004/39/CE per non aver adeguatamente informato il cliente, privo per sua natura delle competenze tecniche per comprendere l'investimento proposto dalla Pt 1 sia, al momento della sottoscrizione dell'accordo, del rischio alto sotteso all'operazione, sia durante tutte le fasi del rapporto tra intermediario e cliente del reale andamento negativo delle azioni al fine di consentirgli di preservare il patrimonio investito ed evitare ulteriori perdite economiche tramite un disinvestimento.
Ha addotto, inoltre, la carenza informativa e di verifica effettuata dalla Pt 1 al momento della profilazione del cliente, nonché l'assenza, all'interno della modulistica sottoscritta, di qualsivoglia indicazione idonea a segnalare in maniera chiara l'inadeguatezza dell'operazione proposta dall'Istituto di credito. In ultimo, ha sostenuto la correttezza della quantificazione del danno effettuata in primo grado consistendo, il danno subito dall'azionista, nella perdita di disvalore delle azioni non legata all'andamento del mercato, dal momento che i dividendi annualmente corrisposti si configurerebbero come quella parte di obbligazione contrattuale adempiuta dalla banca. Dopo una serie di rinvii il procedimento, istruito documentalmente, è pervenuto sul ruolo dell'odierno giudicante che all'udienza del 8.07.2025 ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
Occorre preliminarmente rigettare la dedotta eccezione di prescrizione articolata dall'appallante in primo grado e riproposta in sede di gravame. Quest'ultimo ha infatti precisato come il danno lamentato non possa che avere alla base una responsabilità di natura precontrattuale da mancata informativa, con termine di prescrizione quinquennale;
ciò in quanto oggetto della doglianza sarebbe la condotta negligente adottata dal professionista prima della stipula del contratto quadro di investimento, datato 11.09.2006, nella misura in cui l'ordine di acquisto delle azioni CP 1 sarebbe avvenuto contestualmente alla stipula del negozio a monte.
In pratica, l'assenza di un divario temporale tra la sottoscrizione del contratto quadro e l'acquisto delle azioni porterebbe a ritenere che la manifestazione del consenso negoziale sarebbe univoca e che la violazione dell'informativa oggetto di rilievo sarebbe associabile al negozio di intermediazione, con conseguente rilievo prenegoziale della responsabilità invocata.
Occorre premettere che "la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, c.d. contratto quadro, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato;
può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro" (Corte appello Bari sez. I, 31/10/2012, n.1147).
"Dunque l'eventuale inosservanza di tali prescrizioni non può che essere sanzionata con i rimedi ordinariamente forniti dall'ordinamento in caso di inadempimento contrattuale: risoluzione per inadempimento e/o risarcimento del danno (rimedio, quest'ultimo, autonomo o concorrente con il primo), dovendosi escludere, nel caso di specie, la configurabilità di una responsabilità precontrattuale, alla luce delle superiori considerazioni e atteso che le doglianze dell'odierna attrice attengono alla fase esecutiva del contratto quadro, e riguardano una singola operazione di investimento" (Trib. Teramo, sent. n. 308/2023).
Il contratto quadro, posto a monte delle operazioni di investimento intercorse a valle può essere inquadrato, pertanto, nell'ambito del mandato e si pone in relazione di stretto collegamento genetico con le operazioni di investimento, le quali, pur avendo contenuto negoziale autonomo e concretandosi in una “nuova” manifestazione di autonomia contrattuale, avendo ad oggetto la richiesta di investimento nell'ambito di un'operazione speculativa specifica con proprie caratteristiche tipologiche, fa riferimento, quanto alla disciplina degli oneri gravanti sugli intermediari, alla regolamentazione intercorsa con il negozio di investimento, della cui violazione, pertanto, si duole l'odierno appellato.
Controparte_3 dunque, ha eccepito che la responsabilità invocata nei suoi confronti non possa che inquadrarsi nell'ambito della responsabilità precontrattuale dal momento che le informazioni essenziali in ordine ai rischi connessi alla natura delle operazioni sarebbe avvenuta proprio in sede di stipula del contratto quadro, circostanza nella quale sarebbe stata effettuata la stessa profilatura del rischio ed acquistate le azioni CP_1 Ne deriva, dunque, l'inesistenza di una scissione temporale tra il momento in cui è stato acquisito il consenso relativo al contratto quadro (contratto di mandato) e quello in cui vi è stato l'effettivo acquisto delle azioni in esecuzione del primo.
Come accennato, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, la responsabilità precontrattuale si distingue da quella contrattuale in base al momento in cui la condotta illecita si è concretizzata: se la violazione si è verificata nella fase antecedente alla stipula del contratto c.d. "quadro" si tratterà di responsabilità precontrattuale;
se la violazione è stata accertata “a valle" del contratto quadro e in coincidenza della singola operazione finanziaria, si tratterà di responsabilità contrattuale.
Nel caso di specie Controparte 2 ha sottoscritto, nella medesima data, ossia il 11.09.2006, sia il contratto di intermediazione finanziaria sia l'ordine di acquisto delle azioni CP 1 e, contestualmente, ha compilato il modulo per la profilazione del rischio (il quale, tra l'altro, reca due datazioni diverse e precisamente 11.09.2002 e 11.09.2006 – doc. 5 fascicolo di primo grado). A ben vedere, la manifestazione univoca di volontà, espressa sia nel contratto di mandato che nell'acquisto del prodotto finanziario e del singolo investimento, non incide sulla qualificazione giuridica della fattispecie invocata, perfettamente incasellabile nel paradigma della responsabilità contrattuale. Il dato della contestualità della stipula del contratto quadro (doc. 3 fasc. primo grado), del questionario di profilatura, del modulo di adesione all'offerta pubblica di vendita del prodotto finanziario e dell'ordine di acquisto azioni (docc. 5,6 e 8 fasc. primo grado) dimostra la natura specificamente attuativa dell'ordine di acquisto delle azioni CP 1 nel senso che tale operazione si poneva in fase di esecuzione degli oneri assunti con il negozio di mandato stipulato tra la Pt 1 ed il cliente. Infatti, il contratto di intermediazione finanziaria dà luogo a tutta una serie di specifici obblighi definiti dall'art. 21 del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Reg. Consob, sia di natura “attiva” che "passiva" in ordine all'orientamento delle scelte negoziali dell'investitore, onerandolo non solo di profilare correttamente il margine di rischio del cliente, al fine di individuare le operazioni compatibili con la propensione agli investimenti, ma anche di proporre una corretta, puntuale e personalizzata informativa sulle caratteristiche dei prodotti finanziari via via acquistati;
solo mediante il sinergico operare di tali incombenti, infatti, il consenso manifestato dall'investitore potrà dirsi realmente supportato dalla consapevolezza della natura delle operazioni e del margine di rischio potenzialmente connesso alle stesse. Alla luce delle suddette considerazioni, dunque, è evidente che il dato della simultanea stipula del negozio di mandato (accordo quadro) e di quello attuativo (ordine di acquisto azioni), pur essendo indice di una probabile contestuale manifestazione della volontà negoziale, non fa venir meno la natura separata e, allo stesso tempo, strettamente connessa, del contratto quadro e di quello di investimento.
Non può negarsi, infatti, che è proprio dalla sottoscrizione del primo che discendevano gli obblighi del mandatario di fare chiarezza sulla natura e sui rischi dell'investimento contestualmente sottoscritto;
la contiguità temporale tra le due operazioni, dunque, non elide la natura contrattuale della responsabilità ad oggi invocata, perché era proprio dal negozio quadro che discendevano quei doveri (di matrice negoziale) cui l'intermediario avrebbe dovuto dare immediatamente attuazione, proponendo un'operazione economica conforme al profilo di rischio e fornendo tutti i dati rilevanti per far sì che il cliente-investitore Controparte_2 privo di competenze tecniche in materia di investimenti, comprendesse la natura fortemente speculativa dell'operazione di investimento profilata.
Ebbene, la violazione di tali obblighi non può che dar vita, quindi, come correttamente rilevato anche dal Giudice di prime cure, a responsabilità contrattuale.
A ciò deve aggiungersi, poi, che, a parere di chi scrive, il dies a quo, in queste ipotesi, non possa che decorrere dal momento in cui vi sia stata la concreta percezione dell'inadempimento e non anche da quello dell'acquisto dei titoli (Cass. ordinanza n. 2066 del 24/01/2023; cfr., ex multis, Cass., 18 febbraio 2016, n. 3176; Cass., 5 aprile 2012, n. 5504; Cass., 5 dicembre 2011, n. 26020).
Tale orientamento, pur scontando una maggiore elasticità ed aleatorietà (rischiando di rendere eccessivamente incerta l'individuazione della decorrenza del termine) è, pur sempre, quello che consente di non discostarsi dal precetto di cui di cui all'art. 2935 c.c., secondo il quale: "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Il dies a quo, quindi, non può che essere collocato nel momento in cui si è prodotto il danno, o meglio, allorquando il creditore ha percepito, o avrebbe dovuto percepire utilizzando l'ordinaria diligenza, la produzione del pregiudizio nella propria sfera patrimoniale. Ne deriva, quindi, che, a parere dell'odierno giudicante, nel caso di specie il termine prescrizionale decorre dalla data in cui l'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di procedere all'azzeramento del capitale sociale della
CP 1 ossia in data 29.07.2014.
A ben vedere, pertanto, il termine di prescrizione decennale risulta rispettato, essendo stato l'atto introduttivo di primo grado notificato in data 19.02.2018, oltre che abbondantemente interrotto dalla notifica del tentativo di mediazione del 3.10.2016.
2. INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE. OBBLIGHI
INFORMATIVI.
Al fine di esaminare le censure formulate dall'appellante, la maggior parte delle quali relative all'inadempimento contrattuale accertato dal Giudice di primo grado in capo all'istituto bancario, appare utile inquadrare giuridicamente gli obblighi informativi cui la CP 1 era tenuta, al fine di comprendere se gli stessi siano stati rispettati e se il cliente abbia ricevuto un'informativa consapevole ed in grado di determinare le proprie scelte negoziali.
Come chiarito, con riferimento ai rapporti oggetto di causa si è in presenza di un'attività di negoziazione degli strumenti finanziari per conto dei clienti ex art. 1 co. 5 lett. b) TUF, la quale si svolge su due livelli: al primo livello si ha la stipulazione di un contratto quadro tra cliente e intermediario nel quale vengono definite le regole di disciplina dei successivi contratti mentre al secondo livello vi sono i contratti di attuazione, ossia gli ordini di acquisto che sono impartiti dal cliente in esecuzione del contratto quadro.
Centrale quanto agli obblighi informativi nascenti dal rapporto in esame è il disposto dell'art. 21 d.lgs.
n. 58/1998 che, nel testo ratione temporis vigente, statuisce che:
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, [...], il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori,
o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché' siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza edequo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati [...]»
La norma sopra riportata impone all'intermediario l'adozione di regole comportamentali consistenti in una serie di doveri non solo informativi, coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo unitario: il perseguimento del miglior interesse del cliente (c.d. best execution).
Si tratta di obblighi peculiari, la cui previsione sottende la consapevolezza, da parte del legislatore, dello squilibrio tra le posizioni dei contraenti intermediario ed investitore (ed in particolare
-
intermediario ed investitore c.d. retail, cioè il risparmiatore non professionale) - pur se non manifestato secondo il tradizionale modello lavoristico e consumeristico della disparità di potenza economico-negoziale tra le parti, bensì articolato sulla scorta della asimmetria informativa e conoscitiva in ordine ai prodotti finanziari oggetto degli obiettivi d'investimento del cliente.
Le disposizioni in oggetto delineano, infatti, un vero e proprio onere informativo specifico degli operatori nel settore dell'investimento, ormai uniformemente interpretato come analitico e specifico, non essendo, a tale fine, sufficiente l'informazione e la profilazione standardizzata. Gli obblighi di diligenza assumono una multiforme conformazione: da una parte si richiede agli investitori che la profilazione del rischio sia analitica, dettagliata e confacente alle reali esigenze del caso concreto, sulla base della stessa, quindi, è possibile vagliare la cd. adeguatezza tra le informazioni fornite dal cliente in merito alla propria propensione al rischio e l'investimento concretamente prescelto in base alle sue esigenze.
In particolare, con la stipula del contratto quadro (da inserirsi nella categoria tipologica del mandato)
i soggetti abilitati assumono l'onere di orientare le scelte negoziali degli investitori, nonché di individuare le operazioni confacenti alle esigenze del cliente. Dall'altro lato, poi, la diligenza non può che concretarsi nei cd. obblighi informativi, nel senso che, affianco alla corretta profilazione,
l'intermediario deve fornire all'investitore tutte le informazioni necessarie per ponderare la natura dell'operazione, il profilo di rischio, la tipologia del prodotto finanziario, la sua conseguente liquidità nonché la presenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse.
Tali obblighi generali sono stati specificati nel Regolamento CONSOB n. 11522/98 (applicabile ai contratti stipulati nella vigenza dell'art. 21 Tuf, vigente fino al 31.10.2007, prima dell'intervento del Regolamento CONSOB n. 16190/2007 successivo alla direttiva Mifid I attuata con il d.lgs. n.
164/2007) e, in particolare:
- l'art. 26 co. 1 lett. e) impone agli intermediari di acquisire «una conoscenza degli strumenti finanziari» «da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire»;
- l'art. 27 vieta agli intermediari di effettuare operazioni, con o per conto della propria clientela, «se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto» a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione>>;
- l'art. 28 co. 1 prevede che l'intermediario, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti (c.d. contratto-quadro), deve: i) chiedere all'investitore «notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio» (lett. a); ii)
«consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari» (lett. b);
- l'art. 28 co. 2 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore «informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento>>;
- l'art. 29 prevede che intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione e, pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato e se, ciò nonostante, l'investitore intende dare corso all'operazione, questi posso eseguirla solo sulla base di un ordine impartito per iscritto;
- l'art. 32 co. 3 prevede che gli intermediari devono eseguire, in conto proprio o in conto terzi, le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riguardo al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse.
Da tale impianto normativo, dunque, si desume che, accanto alla corretta profilazione del rischio (che risponde alle esigenze di adeguatezza delle operazioni consigliate), si rende doverosa anche la concreta informazione personalizzata sulla natura e tipologia dell'investimento, che, per giurisprudenza ormai costante della Corte di legittimità, non può tradursi nella mera consegna di modulistica standardizzata e redatta mediante formulari, ma richiede apposite e specifiche determinazioni personalizzate nei confronti dell'investitore. Inoltre, pur dovendo, gli istituti di credito, in primo luogo astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, laddove ricevano comunque un ordine di procedere con l'operazione, devono comunque informare in maniera chiara l'investitore richiedente delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato.
Lo scopo finale, quindi, è quello di consentire all'investitore di “agire informato" previa comprensione delle caratteristiche (natura, quantità e qualità) dei prodotti finanziari, del grado di redditività e di rischio dell'investimento e del rapporto tra le due variabili, oltre che della natura e solidità dell'emittente, del mercato nel quale i prodotti sono negoziati e previa segnalazione
-
dell'inadeguatezza di una specifica operazione, in modo tale che gli eventuali scostamenti dall'obiettivo d'investimento del cliente siano prevedibili e non possano imputarsi ad un deficit di conoscenza (anche da parte dell'intermediario) e d'informazione preventiva (cfr., in ordine alla connotazione dell'obbligo di informazione "attiva", Cass. 21 aprile 2016, n. 8089 e Cass. 26 gennaio
2016, n. 1376).
Gli obblighi informativi su descritti, inoltre, non subiscono una attenuazione nell'ipotesi dell'investitore il cui profilo di rischio sia valutato come alto o che abbia una eventuale buona conoscenza del mercato finanziario: se tali elementi incidono, in concreto, sulla valutazione di adeguatezza spettante all'intermediario, cionondimeno lo stesso è tenuto ad adempiere ai propri penetranti doveri informativi e, nel segnalare l'eventuale inadeguatezza, deve essere altamente professionale, prudente e diligente (Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, n.16828).
Tanto chiarito quanto agli obblighi nascenti dalla sopra esaminata normativa, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente ovvero inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non determina la nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative, ma può integrare la fattispecie della responsabilità precontrattuale ovvero contrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ., sez. U. n. 26725/2007 cit.), nonché la risoluzione del contratto quadro e dei conseguenti ordini di investimento impartiti dal cliente alla banca, atteso che gli adempimenti relativi agli obblighi informativi nei confronti del cliente, posti a carico dell'intermediario finanziario prevalentemente nella fase anteriore all'effettuazione delle singole operazioni di investimento, costituiscono soltanto un aspetto particolare del più generale obbligo di informazione che la legge pone a carico dell'intermediario stesso e alla cui osservanza è informato l'intero svolgimento del rapporto, dalla fase anteriore alla stipula del contratto quadro fino all'esecuzione delle singole operazioni di investimento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, 28 luglio 2020, n. 16127). Chiarito, dunque, che alcuna declaratoria di nullità del contratto quadro stipulato, né dei successivi ordini di acquisto delle azioni CP 1 possa essere pronunciata in assenza di un'espressa disposizione normativa che commini tale sanzione - venendo in rilievo la violazione di disposizioni che pongono obblighi informativi e vertendosi piuttosto in materia di responsabilità (cfr. Cass. Civ., sez. U. n.
26725/2007 cit.) - con riferimento al riparto dell'onere della prova, trattandosi di azioni inserite nell'ambito applicativo della responsabilità contrattuale, spetterà all'attore (investitore) – odierno
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appellato - allegare l'inadempimento e provare il titolo e graverà invece sul convenuto (nel caso di specie l'Istituto di credito) – odierno appellante - fornire adeguata prova di aver dato le informazioni corrette e di aver adeguatamente assolto agli obblighi su di esso gravanti, sia in termini di specifica corretta e personalizzata informazione che di profilazione del rischio. Appare del resto ormai consolidato l'orientamento in virtù del quale, nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che grava su quest'ultimo l'onere di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario, e sull'intermediario di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Ord. n. 14335/2019).
Peraltro tale posizione, oltre che essere perfettamente in linea con le regole generali di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, viene ad essere arricchita ed implementata proprio nell'ottica tutelizzante che l'ordinamento ripone in relazione alla posizione degli operatori del mercato, allorquando la piena e concreta attuazione del sinallagma negoziale dipenda dalla correttezza dell'operato informativo dell'altro contraente, messo nelle condizioni di conoscere aspetti rilevanti per orientarsi sia nella fase precontrattuale, e, in particolare, nelle scelte positive di addivenire alla stipula dei contratti aleatori in oggetto, sia nella fase di esecuzione dei singoli ordini, al fine di pervenire alla fattiva e concreta tutela dei propri interessi.
Proprio per questo, infatti, la Cassazione, con sent. 9460 del 2020 ha precisato come: "In tema di intermediazione finanziaria, nel vigore dell'art. 36 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, in caso di collocamento fuori sede tramite promotori degli strumenti e degli altri prodotti finanziari, la consegna del prospetto informativo redatto dall'emittente e degli altri documenti informativi è adempimento necessario, ma non sufficiente, per soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, come evidenziato dalla previsione degli ulteriori obblighi di informazione previsti al co. 1, lett. b e c di detta disposizione, dovendo quest'ultimo operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai costi ed ai rischi patrimoniali".
Secondo la più attenta giurisprudenza recente, peraltro, tali principi devono ritenersi concretamente applicabili anche alle ipotesi in cui l'offerta sia sottoscritta in presenza ed all'interno degli uffici della CP 1 in quanto tali approdi devono essere assunti a principi generali in materia, tutti incentrati verso il fine comune di rendere le disposizioni normative in esame concrete e funzionali ad adeguare l'informativa al profilo "categoriale” dell'investitore, in caso contrario, infatti, tali oneri sarebbero vuote disposizioni e le esigenze di tutela cui protendono ne risulterebbero del tutto frustrate (Sent.
CdA L'Aquila dell'11 giugno 2024).
Ne deriva, da quanto anzidetto, che l'onere della prova gravante sull'intermediario si arricchisce di un "quid pluris" non essendo affatto sufficiente dimostrare di aver sottoposto al cliente il prospetto informativo, o di aver adeguatamente effettuato la profilazione del rischio, ciò in quanto tali assunti, pur sufficienti a far ritenere, in via di presunzione semplice, adeguata l'informativa contrattuale, vengono messi in discussione allorquando lo stesso investitore articoli specifiche contestazioni sull'idoneità di queste informazioni e sulla tutela del proprio investimento. A fronte di situazioni di tal fatta, perciò, sarà onere dell'intermediario provare di aver reso informazioni sullo strumento azionato non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto, ma specifiche e conferenti rispetto al caso di specie, con annessa spiegazione, anche orale, ed illustrazione analitica dello strumento e dei requisiti indicati nel prospetto.
3. I PROFILI DI RESPONSABILITA' RILEVANTI. LA VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI INFORMATIVI E DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA.
Nel caso di specie, Controparte_2 nel giudizio di primo grado ha dedotto sia la violazione dell'obbligo di corretta profilazione, funzionale a fornire le informazioni necessarie per valutare la congruità del prodotto offerto, essendosi la stessa accontentata dell'autovalutazione mediante compilazione di un questionario "a crocette" mediante il quale veniva individuato un profilo di rischio "discreto" nonostante la sua inesistente esperienza in operazioni di investimento in titoli rischiosi, sia un deficit prettamente informativo. Ciò in quanto controparte non avrebbe fornito alcun dato sulla natura e sui rischi dell'operazione concretamente sottoscritta, dati che, tanto più,
l'intermediario avrebbe dovuto comunicare a fronte della natura “illiquida" delle azioni CP_1 e della situazione di conflitto di interesse in cui la stessa versava, essendosi piuttosto limitato a far sottoscrivere una generica clausola di inadeguatezza dell'operazione e di conflitto di interessi dalla quale non sono neppure indicati in maniera chiara ed evidente i motivi di inadeguatezza soggettiva dell'investimento, così frustrando la scelta consapevole del cliente.
Tali deduzioni, accolte dal Giudice di primo grado, colgono nel segno.
Come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “i menzionati obblighi informativi non sono soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato (...) ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula "operazione non adeguata per tipologia", così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola "rischio Paese" (cfr. Cass. n. 8314/2017), o dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto (cfr. Cass. n. 8089 del
2016), o, altresì, dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità"" (cfr. Cass. civ., sez. 1, 2 maggio 2023, n.
12990). In altri termini, “l'investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono, dal canto loro, fornire ai clienti" "in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati ed i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole" (cfr. Cass. civ., n. 12990/2023 cit.).
Al cliente deve, quindi, "essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari ex art. 28 co. 1 lett. b) Reg. Consob n.
11522/1998 né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato", occorrendo, invece, "la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno" (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 28 febbraio 2024, n. 5354).
A ciò si aggiunga che con specifico riguardo alla segnalazione di inadeguatezza di cui all'art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 la quale rientra nell'alveo degli obblighi informativi
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-gravanti in capo all'intermediario finanziario applicabili al caso in esame detta segnalazione “deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo
(situazioni cd. di "grey market"); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente; 6) il contenuto della segnalazione di inadeguatezza" (cfr. Cass. civ. n. 12990/2023 cit.). Ai sensi del citato art. 29, quindi, “ciascuna operazione di negoziazione" "può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione e ognuno di tali eventuali profili di inadeguatezza, ove sussistente, deve essere - con diverso approfondimento in dipendenza dell'attività prestata dall'intermediario, secondo si tratti di attività di gestione, ovvero di mera negoziazione o ricezione/trasmissione di ordini indicato e spiegato all'investitore al
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menzionato fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole" (cfr. Cass. civ. n. 12990/2023 cit).
Controparte_2 sulla scorta di quantoEbbene, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate da anzidetto, sarebbe stato onere della Pt 1 fornire la prova (anche presuntiva) di aver fornito un'informativa chiara e specifica, non consistita, in via esclusiva, nella compilazione dei moduli redatti mediante condizioni generali di contratto e formulari.
Tuttavia, alcuna prova idonea a tal fine è stata fornita dall'odierna appellante, essendosi la stessa limitata a ribadire, anche in sede di gravame, l'adempimento degli obblighi informativi su di sé gravanti esclusivamente sulla base della sottoscrizione da parte del cliente-investitore della modulistica prodotta in giudizio e, precisamente, dell'ordine di acquisto azioni del 11.09.2006 contenente le seguenti clausole: "di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi del presente ordine e di aver preso nota delle relative clausole"; - di "Prende[re] atto che CP_1 ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto, in quanto partecipante al collocamento, ed allo stesso tempo società emittente le azioni offerte" - "di intendere comunque dar corso all'operazione richiesta nonostante mi/ci abbiate avvertito/i di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto ritenuta non adeguata per: (S) TIPOLOGIA (N) FREQUENZA (S) OGGETTO
(N) DIMENSIONI".
Ebbene, è evidente alla luce dei principi sopra enunciati, la lesione del diritto ad un'informativa specifica, dettagliata e personalizzata sulla tipologia di operazione negoziata, non potendosi ritenere la sottoscrizione delle sopra richiamate clausole idonea a garantire una corretta informazione del cliente circa l'investimento ed i rischi connessi.
In primo luogo, la documentazione depositata dalla banca a corredo del contratto quadro, consistente nel documento sui rischi generali degli investimenti (doc. 4 allegato al fascicolo di primo grado), nel modulo di adesione all'offerta pubblica di vendita (doc. 5), nel prospetto informativo privo di sottoscrizione (doc.7), pur contenendo informazioni generali sulla tipologia di strumento finanziario illiquido offerto, non è idonea a ritenere provato il corretto assolvimento degli obblighi informativi gravanti in capo agli intermediari finanziari, trattandosi di informazioni standardizzate e non relative al profilo del singolo investitore, difettando una spiegazione specifica del singolo strumento oggetto di acquisto e della specifica situazione del singolo risparmiatore nel 2006.
Allo stesso modo, neppure la clausola di inadeguatezza contenuta nell'ordine di acquisto appare rispettosa della normativa in esame, limitandosi a segnalare l'inadeguatezza per tipologia, frequenza, oggetto e dimensioni, senza, tuttavia, che sia stata fornita la prova di aver spiegato alla cliente le ragioni per cui non era opportuno procedere alla sua esecuzione (cfr. Cass. civ., sez. 1, 2 maggio
2023, n. 12990 secondo cui "proprio in ragione dell'insussistenza di una previsione che imponga all'intermediario, per così dire, di verbalizzare il contenuto delle informazioni somministrate al cliente in ordine requisito formale della segnalazione di inadeguatezza si giustifica l'affermazione secondo cui siffatta segnalazione è inidonea, in sé stessa, ad assolvere agli obblighi informativi prescritti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, integrando la stessa un'affermazione del tutto riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente").
Pertanto, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, non sussiste in atti alcuna prova di concreta informativa sulla natura illiquida delle azioni oggetto dell'investimento, sul grado di rischio al momento dell'acquisto né sulle caratteristiche tipologiche del prodotto azionato, risultando, pertanto, violati gli obblighi informativi gravanti sull'odierna appellante ex art. 21 d.lgs. n. 58/1998.
Con riferimento, poi, al conflitto di interessi, rilevante nella misura in cui le azioni erano della stessa
NC intermediaria, le indicazioni fornite all'interno della modulistica in atti non sono sufficienti.
È stato abbondantemente chiarito come: "il conflitto di interessi nel quale versi la banca mandataria deve essere graficamente evidenziato sui documenti predisposti dall'intermediario attraverso una differenziazione nello stile o nel carattere idonea a renderla evidente rispetto al resto del contratto;
non è perciò sufficiente, per ritenere assolto l'obbligo informativo incombente sull'intermediario, la dichiarazione contrattuale resa dal cliente, sul modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto circa le informazioni ricevute sull'esistenza di un conflitto di interessi" (Cass. Sent. n. 2472 del 29 gennaio 2019 nonché DdA L'Aquila sent. n. 571/2023).
Infine, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato come l'informazione dovuta alla clientela non può ritenersi assolta solo con la consegna dei documenti informativi relativi ai prodotti oggetto di finanziamento, proprio per il carattere generale e standardizzato di tali documenti, sui quali unicamente non può basarsi la valutazione di adeguatezza dell'operazione da svolgere (Cass. Sent. n.
2017 n. 9066).
Nel caso di specie, l'informativa non è parsa consona sulla scorta della mera indicazione, nell'ordine di acquisto, della clausola standardizzata relativa all'esistenza di un conflitto di interessi (doc. 8 fascicolo di primo rado). Trattasi, infatti, di comunicazione priva di concreta differenziazione grafica
(come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità) idonea, quindi, a concentrare l'attenzione dell'investitore sulla "gravità” di tale profilo di rischio e, soprattutto, del tutto vuota contenutisticamente, risolvendosi in una mera clausola di stile. In tale dicitura, infatti, non vengono concretamente esplicate le ragioni di tale conflitto di interessi e le possibili conseguenze che sarebbero potute derivare dalla conclusione dell'operazione in oggetto. Meritevole di rigetto è, inoltre, l'eccezione di concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Non risulta in alcun modo provato alcun contributo causale riconducibile Controparte_2 non assumendo, a tal fine, alcuna valenza la sottoscrizione del prospetto informativo allegato al contratto quadro e dei moduli d'ordine, a tal proposito, infatti, si ritiene di condividere in pieno l'impostazione giurisprudenziale che osserva come: "nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno non essersi informato aliunde della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte" (cfr. Cass. civ., sez. 1, 27 aprile 2016, n. 8394). A ciò si aggiunga che la mera sottoscrizione della segnalazione di inadeguatezza dell'operazione, senza che la stessa sia stata concretamente spiegata dall'intermediario e compresa dall'investitore, non può essere qualificata quale condotta negligente, idonea a comportare un concorso di colpa dell'investitore.
Alla luce delle suddette ragioni deve essere, dunque, rigettata la relativa domanda dell'appellante con conferma della sentenza impugnata quanto all'accertamento della responsabilità da inadempimento contrattuale in capo a CP 1 restando, pertanto, assorbiti - anche alla luce del principio della ragione più liquida (v. Cass. Civ., sez. I, 16/04/2018, n. 9370; Cass. Civ. 28/5/14 n. 12002) gli ulteriori profili di inadempimento contestati (relativi al difetto di profilazione e alla violazione degli obblighi informativi ex post di cui alla comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2.03.2009).
4. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE.
Meritevole di accoglimento è, invece, la doglianza relativa alla quantificazione del danno oggetto di risarcimento, determinato dal Giudice di prime cure in misura pari alla somma investita dall'appellato per l'acquisto delle azioni CP 1 ossia €4.500,00.
In forza del principio generale della cd. compensatio lucri cum damno e della natura compensativa/retributiva della responsabilità civile, infatti, i pregiudizi patrimoniali patiti devono essere quantificati nella misura della somma investita, detratti i dividendi nel frattempo incassati, come documentati dalla NC appellante (doc. 11 allegato al fascicolo di primo grado) e non contestati dall'investitore, non potendo quest'ultimo conseguire una ingiustificata locupletazione per effetto dell'inadempimento (v. in relazione agli strumenti finanziari, Cass. Sez. 1, n. 16088 del
18/06/2018).
Pertanto, il risarcimento andrà quantificato in euro 4.500,00, detratti euro 472,50, ossia 4.027,50. *
Sulle somme sopra determinate spettano interessi e rivalutazione monetaria.
Sul punto ha chiarito la suprema Corte di Cassazione, con orientamento cui si intende aderire, che:
"In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli" (Cass. Ord. 26202 del 6 settembre 2022). La Suprema
Corte ha specificato, in più occasioni, come: "in tema di risarcimento del danno derivato da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (in esse comprese quelle di fonte legale contenute in norme imperative, come tali integranti il contratto, anche mediante sostituzione di clausole con esse contrastanti) di natura non pecuniaria (come nel caso di specie), la giurisprudenza di legittimità è invece costante nell'affermare che: a) l'obbligazione di risarcimento del danno per tale tipo di inadempimento costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 1627 del 2022; Cass.
n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n. 11937 del 1997); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa (cfr. Cass. n. 5584 del 1987; Cass. n. 2240 del 1985), secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del
2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (Cass. n. 9517 del 2002), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento" (Corte d'Appello di L'Aquila, sent. n.
452/2024).
5. SPESE DI LITE.
Quanto alla censura relativa alla liquidazione delle spese giudiziali in primo grado, atteso l'esito complessivo della lite, stante la conferma dell'accertamento effettuato in primo grado quanto alla violazione da parte della Pt 1 degli obblighi informativi di cui all'art. 21 T.U.F. e del Regolamento
CONSOB n. 11522/98, vista la riforma della sentenza impugnata solo in riferimento alla quantificazione del danno risarcibile, dato che comunque la controversia rientra nello scaglione da
€1.101 a € 5.200 delle tabelle Ministeriali di cui al D.M. 55/2014, ne discende la conferma delle spese di lite del giudizio di primo grado così come quantificate nella sentenza n. 122/2020.
Alla luce della parziale riforma della sentenza di primo grado le spese di lite del presente giudizio devono, invece, essere compensate nella misura di ¼ con condanna del Controparte_3
soccombente sostanziale - al pagamento della restante parte nei confronti di Controparte_2 con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa IE d'MO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1
quale incorporante di Controparte_5
er la riforma della sentenza n. 122/2020 del Giudice di Pace di Teramo:
[...]
accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza appellata n. 122/2020, condanna
Parte 1 quale incorporante CP 1 al pagamento di € 4.027,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento eseguito per l'acquisto dei titoli
CP 1 al saldo;
- conferma per il resto la sentenza n. 122/2020;
- compensa per ¼ le spese di lite del presente giudizio tra le parti - complessivamente determinate e condanna parte in € 2.127,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge appellante al pagamento del residuo importo in favore di Controparte 2
Così deciso in Teramo, il 11.11.2025
Il giudice Dott.ssa
IE d'MO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO Il Tribunale ordinario di Teramo Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa IE d'MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3038 di secondo grado del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020;
DA
quale società incorporante CP 1 in persona del Parte 1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Gennaro Arcucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio
Lessiani in Teramo, via Gabriele D'Annunzio, n. 39
-appellante -
CONTRO
Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Alessandro Ragionieri, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a
Giulianova (TE), Viale Orsini n. 11
-appellato-
CONCLUSIONI:
Per parte appellante Parte 1
“IN VIA PRINCIPALE E DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C.: - accogliere integralmente il presente appello per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata
Sentenza
IN VIA PREGIUDIZIALE: - dichiarare inammissibili e, per l'effetto, rigettare le domande del sig. per i motivi illustrati in atti;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di CP 2 -
qualsivoglia presunta pretesa, diritto o azione, nonché delle domande svolte dal sig. CP 2 per i motivi illustrati in atti;
NEL MERITO: - rigettare tutte le domande proposte dal sig. CP 2 in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto, per i motivi illustrati in atti;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità a carico della Pt_1 appellante, ridurre significativamente l'eventuale misura del risarcimento del danno in ragione del grave concorso colposo attoreo nella causazione del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., nonché in misura pari ai dividendi percepiti da controparte in relazione alle azioni CP 1 nella misura esposta in atti;
In ogni caso: - condannare la controparte alla restituzione delle somme versate dalla Pt 1 in favore del sig. CP 2 in esecuzione della Sentenza 122/2020 emessa dal Giudice di Pace di Teramo;
-con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge."
Per parte appellata Controparte_2
"Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia confermare la sentenza n. 122/2020 emessa dal Giudice di Pace di Teramo, depositata in data 7 febbraio 2020, non notificata. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio."
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace. Responsabilità contrattuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto dinanzi al Con atto di citazione notificato in data 7 febbraio 2018, Controparte_2
- già [...] Giudice di Pace di Teramo la Controparte 3
affinché venisse accertato che l'atto di acquisto di azioni CP_1 stipulato tra le parti, CP 4
e i successivi comportamenti dell'Istituto di credito e dei suoi amministratori fossero in contrasto con i doveri di informazione, chiarezza, trasparenza, verifica e di correttezza e buona fede e, conseguentemente, ha chiesto, dunque, che venisse dichiarato nullo il contratto di acquisto azioni
CP 1 obbligando la alla restituzione in Controparte_3 favore dell'istante della somma investita pari a € 4.500,00, oltre interessi legali. In subordine l'istante ha chiesto di accertare la mancata osservanza da parte dell'intermediario di tutti gli obblighi di informazione, di valutazione, di verifica, di trasparenza, di correttezza e buona fede imposti dal T.U.F.
e, conseguentemente, dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_3
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del
- già Controparte_4
[...]
danno pari a € 4.500,00, oltre interessi legali.
Con la sentenza 122/2020 emessa all'esito del giudizio R.G. 396/2018 il Giudice di Pace ha accolto la domanda di Controparte 2 condannando la banca al pagamento di €4.500,00, quale somma pagata per l'acquisto delle azioni CP 1
Controparte_3 ha impugnato la Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, sentenza rappresentando: che i rapporti finanziari intercorsi tra le parti si sono svolti sulla base di un contratto quadro di intermediazione finanziaria, stipulato in data 11.09.2006, con il quale la Pt 1 ha informato l'odierno appellato dei rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari, ottenendo altresì l'autorizzazione al compimento di operazioni in conflitto di interessi;
che in pari data, prima di effettuare gli investimenti, Controparte 2 ha compilato e sottoscritto il questionario di profilatura denominato “Informazioni per la prestazione dei servizi di investimento”, fornendo informazioni relative alla propria situazione finanziaria all'esperienza in materia di investimenti ed agli obiettivi di investimento e propensione al rischio;
che nell'ambito degli anzidetti rapporti, con ordine di acquisto di azioni del 11.09.2006, il Sig.
CP 2 ha acquistato n. 500 azioni emesse da CP 1 per un controvalore di
€4.500,00 ricevendo informazioni dall'Istituto di credito sui rischi dell'operazione ritenuta non adeguata;
che dopo il perfezionamento dell'acquisto e per svariati anni, il sig. CP 2 nulla ha avuto di cui dolersi nei confronti della Pt 1 ricevendo periodicamente presso il proprio domicilio copia degli estratti conto relativi al dossier titoli, percependo regolarmente i dividendi erogati annualmente da CP_1 per un ammontare complessivo pari ad euro 472,50; che, tuttavia, in data 29 luglio 2014, a seguito di un periodo di sottoposizione ad amministrazione straordinaria, si è proceduto all'azzeramento del capitale sociale della Pt 1 ed all'annullamento di tutte le azioni emesse e contestuale aumento del capitale al di sopra del limite legale, attraverso l'emissione di nuove azioni offerte in sottoscrizione a [...]
Controparte 3 al fine di evitare la messa in liquidazione della CP 1
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, con il primo motivo di gravame l'odierna appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei diritti risarcitori azionati da facendo decorrere il dies a quo Controparte 2
dalla comunicazione della notizia dell'azzeramento delle azioni (avvenuta il 29.07.2014) piuttosto che, come invece sostenuto dall' appellante, dalla data di sottoscrizione del contratto, versandosi in materia di responsabilità precontrattuale dell'intermediario in relazione ad omissioni informative avvenute contestualmente alla sua stipulazione (11.09.2006).
Con il secondo motivo, l'appellante ha sostenuto l'erronea applicazione ex art.11 preleggi della
Comunicazione CONSOB del 2.03.2009, avente ad oggetto obblighi informativi in capo all'intermediario finanziario, al caso de quo, essendo tale normativa successiva alla stipulazione del contratto per cui è causa. Con il terzo ed il quarto motivo, Controparte_3 ha dedotto, in sintesi, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 21 T.U.F. sia ex ante, stante le dichiarazioni contenute nella modulistica rese per iscritto da Controparte_2 sulla presa conoscenza del prospetto informativo e dei fattori di rischio ivi esplicati, sia ex post all'investimento, adducendo che alcun obbligo informativo cd. post-trade gravasse sulla Pt 1 alla luce dell'art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998 vigente ratione temporis.
Con il quinto motivo l'appellante ha contestato la parte della sentenza in cui è stata accertata la violazione degli obblighi in materia di profilazione e valutazione dell'adeguatezza dell'investimento, mentre con il sesto ed ultimo motivo ha censurato la quantificazione del risarcimento del danno liquidato dal Giudice adducendo che dal prezzo di acquisto delle azioni dovesse essere scomputato il vantaggio economico conseguito nel corso degli anni dall'investitore, pari complessivamente ad
€472,50.
Si è costituito in giudizio Controparte_2 contestando tutto quanto dedotto dall'appellante e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, l'appellato ha censurato, in primo luogo, l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, sottolineando come la stessa decorra non dalla stipulazione del contratto, momento in cui si
è verificata la violazione degli obblighi informativi, bensì dal momento in cui si è concretamente manifestato il danno che, nel caso di specie, è consistito nell'azzeramento delle azioni datato
29.07.2014, con conseguente tempestività del ricorso di primo grado, notificato in data 19.02.2018, anche a fronte dell'atto interruttivo dell'ottobre 2016 consistente nella notifica del tentativo di mediazione.
L'appellato ha dedotto, inoltre, la correttezza della sentenza di prime cure quanto all'accertamento della responsabilità dell'Istituto di credito circa la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui ai nn. 1 a), 1 b) ed 1 c) dell'art. 21 del T.U.F., oltre che dell'art. 39 del
Regolamento Consob del 2007 che ha recepito la direttiva dell'Unione Europea 2004/39/CE per non aver adeguatamente informato il cliente, privo per sua natura delle competenze tecniche per comprendere l'investimento proposto dalla Pt 1 sia, al momento della sottoscrizione dell'accordo, del rischio alto sotteso all'operazione, sia durante tutte le fasi del rapporto tra intermediario e cliente del reale andamento negativo delle azioni al fine di consentirgli di preservare il patrimonio investito ed evitare ulteriori perdite economiche tramite un disinvestimento.
Ha addotto, inoltre, la carenza informativa e di verifica effettuata dalla Pt 1 al momento della profilazione del cliente, nonché l'assenza, all'interno della modulistica sottoscritta, di qualsivoglia indicazione idonea a segnalare in maniera chiara l'inadeguatezza dell'operazione proposta dall'Istituto di credito. In ultimo, ha sostenuto la correttezza della quantificazione del danno effettuata in primo grado consistendo, il danno subito dall'azionista, nella perdita di disvalore delle azioni non legata all'andamento del mercato, dal momento che i dividendi annualmente corrisposti si configurerebbero come quella parte di obbligazione contrattuale adempiuta dalla banca. Dopo una serie di rinvii il procedimento, istruito documentalmente, è pervenuto sul ruolo dell'odierno giudicante che all'udienza del 8.07.2025 ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
Occorre preliminarmente rigettare la dedotta eccezione di prescrizione articolata dall'appallante in primo grado e riproposta in sede di gravame. Quest'ultimo ha infatti precisato come il danno lamentato non possa che avere alla base una responsabilità di natura precontrattuale da mancata informativa, con termine di prescrizione quinquennale;
ciò in quanto oggetto della doglianza sarebbe la condotta negligente adottata dal professionista prima della stipula del contratto quadro di investimento, datato 11.09.2006, nella misura in cui l'ordine di acquisto delle azioni CP 1 sarebbe avvenuto contestualmente alla stipula del negozio a monte.
In pratica, l'assenza di un divario temporale tra la sottoscrizione del contratto quadro e l'acquisto delle azioni porterebbe a ritenere che la manifestazione del consenso negoziale sarebbe univoca e che la violazione dell'informativa oggetto di rilievo sarebbe associabile al negozio di intermediazione, con conseguente rilievo prenegoziale della responsabilità invocata.
Occorre premettere che "la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, c.d. contratto quadro, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato;
può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro" (Corte appello Bari sez. I, 31/10/2012, n.1147).
"Dunque l'eventuale inosservanza di tali prescrizioni non può che essere sanzionata con i rimedi ordinariamente forniti dall'ordinamento in caso di inadempimento contrattuale: risoluzione per inadempimento e/o risarcimento del danno (rimedio, quest'ultimo, autonomo o concorrente con il primo), dovendosi escludere, nel caso di specie, la configurabilità di una responsabilità precontrattuale, alla luce delle superiori considerazioni e atteso che le doglianze dell'odierna attrice attengono alla fase esecutiva del contratto quadro, e riguardano una singola operazione di investimento" (Trib. Teramo, sent. n. 308/2023).
Il contratto quadro, posto a monte delle operazioni di investimento intercorse a valle può essere inquadrato, pertanto, nell'ambito del mandato e si pone in relazione di stretto collegamento genetico con le operazioni di investimento, le quali, pur avendo contenuto negoziale autonomo e concretandosi in una “nuova” manifestazione di autonomia contrattuale, avendo ad oggetto la richiesta di investimento nell'ambito di un'operazione speculativa specifica con proprie caratteristiche tipologiche, fa riferimento, quanto alla disciplina degli oneri gravanti sugli intermediari, alla regolamentazione intercorsa con il negozio di investimento, della cui violazione, pertanto, si duole l'odierno appellato.
Controparte_3 dunque, ha eccepito che la responsabilità invocata nei suoi confronti non possa che inquadrarsi nell'ambito della responsabilità precontrattuale dal momento che le informazioni essenziali in ordine ai rischi connessi alla natura delle operazioni sarebbe avvenuta proprio in sede di stipula del contratto quadro, circostanza nella quale sarebbe stata effettuata la stessa profilatura del rischio ed acquistate le azioni CP_1 Ne deriva, dunque, l'inesistenza di una scissione temporale tra il momento in cui è stato acquisito il consenso relativo al contratto quadro (contratto di mandato) e quello in cui vi è stato l'effettivo acquisto delle azioni in esecuzione del primo.
Come accennato, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, la responsabilità precontrattuale si distingue da quella contrattuale in base al momento in cui la condotta illecita si è concretizzata: se la violazione si è verificata nella fase antecedente alla stipula del contratto c.d. "quadro" si tratterà di responsabilità precontrattuale;
se la violazione è stata accertata “a valle" del contratto quadro e in coincidenza della singola operazione finanziaria, si tratterà di responsabilità contrattuale.
Nel caso di specie Controparte 2 ha sottoscritto, nella medesima data, ossia il 11.09.2006, sia il contratto di intermediazione finanziaria sia l'ordine di acquisto delle azioni CP 1 e, contestualmente, ha compilato il modulo per la profilazione del rischio (il quale, tra l'altro, reca due datazioni diverse e precisamente 11.09.2002 e 11.09.2006 – doc. 5 fascicolo di primo grado). A ben vedere, la manifestazione univoca di volontà, espressa sia nel contratto di mandato che nell'acquisto del prodotto finanziario e del singolo investimento, non incide sulla qualificazione giuridica della fattispecie invocata, perfettamente incasellabile nel paradigma della responsabilità contrattuale. Il dato della contestualità della stipula del contratto quadro (doc. 3 fasc. primo grado), del questionario di profilatura, del modulo di adesione all'offerta pubblica di vendita del prodotto finanziario e dell'ordine di acquisto azioni (docc. 5,6 e 8 fasc. primo grado) dimostra la natura specificamente attuativa dell'ordine di acquisto delle azioni CP 1 nel senso che tale operazione si poneva in fase di esecuzione degli oneri assunti con il negozio di mandato stipulato tra la Pt 1 ed il cliente. Infatti, il contratto di intermediazione finanziaria dà luogo a tutta una serie di specifici obblighi definiti dall'art. 21 del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Reg. Consob, sia di natura “attiva” che "passiva" in ordine all'orientamento delle scelte negoziali dell'investitore, onerandolo non solo di profilare correttamente il margine di rischio del cliente, al fine di individuare le operazioni compatibili con la propensione agli investimenti, ma anche di proporre una corretta, puntuale e personalizzata informativa sulle caratteristiche dei prodotti finanziari via via acquistati;
solo mediante il sinergico operare di tali incombenti, infatti, il consenso manifestato dall'investitore potrà dirsi realmente supportato dalla consapevolezza della natura delle operazioni e del margine di rischio potenzialmente connesso alle stesse. Alla luce delle suddette considerazioni, dunque, è evidente che il dato della simultanea stipula del negozio di mandato (accordo quadro) e di quello attuativo (ordine di acquisto azioni), pur essendo indice di una probabile contestuale manifestazione della volontà negoziale, non fa venir meno la natura separata e, allo stesso tempo, strettamente connessa, del contratto quadro e di quello di investimento.
Non può negarsi, infatti, che è proprio dalla sottoscrizione del primo che discendevano gli obblighi del mandatario di fare chiarezza sulla natura e sui rischi dell'investimento contestualmente sottoscritto;
la contiguità temporale tra le due operazioni, dunque, non elide la natura contrattuale della responsabilità ad oggi invocata, perché era proprio dal negozio quadro che discendevano quei doveri (di matrice negoziale) cui l'intermediario avrebbe dovuto dare immediatamente attuazione, proponendo un'operazione economica conforme al profilo di rischio e fornendo tutti i dati rilevanti per far sì che il cliente-investitore Controparte_2 privo di competenze tecniche in materia di investimenti, comprendesse la natura fortemente speculativa dell'operazione di investimento profilata.
Ebbene, la violazione di tali obblighi non può che dar vita, quindi, come correttamente rilevato anche dal Giudice di prime cure, a responsabilità contrattuale.
A ciò deve aggiungersi, poi, che, a parere di chi scrive, il dies a quo, in queste ipotesi, non possa che decorrere dal momento in cui vi sia stata la concreta percezione dell'inadempimento e non anche da quello dell'acquisto dei titoli (Cass. ordinanza n. 2066 del 24/01/2023; cfr., ex multis, Cass., 18 febbraio 2016, n. 3176; Cass., 5 aprile 2012, n. 5504; Cass., 5 dicembre 2011, n. 26020).
Tale orientamento, pur scontando una maggiore elasticità ed aleatorietà (rischiando di rendere eccessivamente incerta l'individuazione della decorrenza del termine) è, pur sempre, quello che consente di non discostarsi dal precetto di cui di cui all'art. 2935 c.c., secondo il quale: "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Il dies a quo, quindi, non può che essere collocato nel momento in cui si è prodotto il danno, o meglio, allorquando il creditore ha percepito, o avrebbe dovuto percepire utilizzando l'ordinaria diligenza, la produzione del pregiudizio nella propria sfera patrimoniale. Ne deriva, quindi, che, a parere dell'odierno giudicante, nel caso di specie il termine prescrizionale decorre dalla data in cui l'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di procedere all'azzeramento del capitale sociale della
CP 1 ossia in data 29.07.2014.
A ben vedere, pertanto, il termine di prescrizione decennale risulta rispettato, essendo stato l'atto introduttivo di primo grado notificato in data 19.02.2018, oltre che abbondantemente interrotto dalla notifica del tentativo di mediazione del 3.10.2016.
2. INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE. OBBLIGHI
INFORMATIVI.
Al fine di esaminare le censure formulate dall'appellante, la maggior parte delle quali relative all'inadempimento contrattuale accertato dal Giudice di primo grado in capo all'istituto bancario, appare utile inquadrare giuridicamente gli obblighi informativi cui la CP 1 era tenuta, al fine di comprendere se gli stessi siano stati rispettati e se il cliente abbia ricevuto un'informativa consapevole ed in grado di determinare le proprie scelte negoziali.
Come chiarito, con riferimento ai rapporti oggetto di causa si è in presenza di un'attività di negoziazione degli strumenti finanziari per conto dei clienti ex art. 1 co. 5 lett. b) TUF, la quale si svolge su due livelli: al primo livello si ha la stipulazione di un contratto quadro tra cliente e intermediario nel quale vengono definite le regole di disciplina dei successivi contratti mentre al secondo livello vi sono i contratti di attuazione, ossia gli ordini di acquisto che sono impartiti dal cliente in esecuzione del contratto quadro.
Centrale quanto agli obblighi informativi nascenti dal rapporto in esame è il disposto dell'art. 21 d.lgs.
n. 58/1998 che, nel testo ratione temporis vigente, statuisce che:
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, [...], il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori,
o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché' siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza edequo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati [...]»
La norma sopra riportata impone all'intermediario l'adozione di regole comportamentali consistenti in una serie di doveri non solo informativi, coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo unitario: il perseguimento del miglior interesse del cliente (c.d. best execution).
Si tratta di obblighi peculiari, la cui previsione sottende la consapevolezza, da parte del legislatore, dello squilibrio tra le posizioni dei contraenti intermediario ed investitore (ed in particolare
-
intermediario ed investitore c.d. retail, cioè il risparmiatore non professionale) - pur se non manifestato secondo il tradizionale modello lavoristico e consumeristico della disparità di potenza economico-negoziale tra le parti, bensì articolato sulla scorta della asimmetria informativa e conoscitiva in ordine ai prodotti finanziari oggetto degli obiettivi d'investimento del cliente.
Le disposizioni in oggetto delineano, infatti, un vero e proprio onere informativo specifico degli operatori nel settore dell'investimento, ormai uniformemente interpretato come analitico e specifico, non essendo, a tale fine, sufficiente l'informazione e la profilazione standardizzata. Gli obblighi di diligenza assumono una multiforme conformazione: da una parte si richiede agli investitori che la profilazione del rischio sia analitica, dettagliata e confacente alle reali esigenze del caso concreto, sulla base della stessa, quindi, è possibile vagliare la cd. adeguatezza tra le informazioni fornite dal cliente in merito alla propria propensione al rischio e l'investimento concretamente prescelto in base alle sue esigenze.
In particolare, con la stipula del contratto quadro (da inserirsi nella categoria tipologica del mandato)
i soggetti abilitati assumono l'onere di orientare le scelte negoziali degli investitori, nonché di individuare le operazioni confacenti alle esigenze del cliente. Dall'altro lato, poi, la diligenza non può che concretarsi nei cd. obblighi informativi, nel senso che, affianco alla corretta profilazione,
l'intermediario deve fornire all'investitore tutte le informazioni necessarie per ponderare la natura dell'operazione, il profilo di rischio, la tipologia del prodotto finanziario, la sua conseguente liquidità nonché la presenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse.
Tali obblighi generali sono stati specificati nel Regolamento CONSOB n. 11522/98 (applicabile ai contratti stipulati nella vigenza dell'art. 21 Tuf, vigente fino al 31.10.2007, prima dell'intervento del Regolamento CONSOB n. 16190/2007 successivo alla direttiva Mifid I attuata con il d.lgs. n.
164/2007) e, in particolare:
- l'art. 26 co. 1 lett. e) impone agli intermediari di acquisire «una conoscenza degli strumenti finanziari» «da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire»;
- l'art. 27 vieta agli intermediari di effettuare operazioni, con o per conto della propria clientela, «se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto» a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione>>;
- l'art. 28 co. 1 prevede che l'intermediario, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti (c.d. contratto-quadro), deve: i) chiedere all'investitore «notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio» (lett. a); ii)
«consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari» (lett. b);
- l'art. 28 co. 2 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore «informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento>>;
- l'art. 29 prevede che intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione e, pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato e se, ciò nonostante, l'investitore intende dare corso all'operazione, questi posso eseguirla solo sulla base di un ordine impartito per iscritto;
- l'art. 32 co. 3 prevede che gli intermediari devono eseguire, in conto proprio o in conto terzi, le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riguardo al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse.
Da tale impianto normativo, dunque, si desume che, accanto alla corretta profilazione del rischio (che risponde alle esigenze di adeguatezza delle operazioni consigliate), si rende doverosa anche la concreta informazione personalizzata sulla natura e tipologia dell'investimento, che, per giurisprudenza ormai costante della Corte di legittimità, non può tradursi nella mera consegna di modulistica standardizzata e redatta mediante formulari, ma richiede apposite e specifiche determinazioni personalizzate nei confronti dell'investitore. Inoltre, pur dovendo, gli istituti di credito, in primo luogo astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, laddove ricevano comunque un ordine di procedere con l'operazione, devono comunque informare in maniera chiara l'investitore richiedente delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato.
Lo scopo finale, quindi, è quello di consentire all'investitore di “agire informato" previa comprensione delle caratteristiche (natura, quantità e qualità) dei prodotti finanziari, del grado di redditività e di rischio dell'investimento e del rapporto tra le due variabili, oltre che della natura e solidità dell'emittente, del mercato nel quale i prodotti sono negoziati e previa segnalazione
-
dell'inadeguatezza di una specifica operazione, in modo tale che gli eventuali scostamenti dall'obiettivo d'investimento del cliente siano prevedibili e non possano imputarsi ad un deficit di conoscenza (anche da parte dell'intermediario) e d'informazione preventiva (cfr., in ordine alla connotazione dell'obbligo di informazione "attiva", Cass. 21 aprile 2016, n. 8089 e Cass. 26 gennaio
2016, n. 1376).
Gli obblighi informativi su descritti, inoltre, non subiscono una attenuazione nell'ipotesi dell'investitore il cui profilo di rischio sia valutato come alto o che abbia una eventuale buona conoscenza del mercato finanziario: se tali elementi incidono, in concreto, sulla valutazione di adeguatezza spettante all'intermediario, cionondimeno lo stesso è tenuto ad adempiere ai propri penetranti doveri informativi e, nel segnalare l'eventuale inadeguatezza, deve essere altamente professionale, prudente e diligente (Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, n.16828).
Tanto chiarito quanto agli obblighi nascenti dalla sopra esaminata normativa, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente ovvero inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non determina la nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative, ma può integrare la fattispecie della responsabilità precontrattuale ovvero contrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ., sez. U. n. 26725/2007 cit.), nonché la risoluzione del contratto quadro e dei conseguenti ordini di investimento impartiti dal cliente alla banca, atteso che gli adempimenti relativi agli obblighi informativi nei confronti del cliente, posti a carico dell'intermediario finanziario prevalentemente nella fase anteriore all'effettuazione delle singole operazioni di investimento, costituiscono soltanto un aspetto particolare del più generale obbligo di informazione che la legge pone a carico dell'intermediario stesso e alla cui osservanza è informato l'intero svolgimento del rapporto, dalla fase anteriore alla stipula del contratto quadro fino all'esecuzione delle singole operazioni di investimento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, 28 luglio 2020, n. 16127). Chiarito, dunque, che alcuna declaratoria di nullità del contratto quadro stipulato, né dei successivi ordini di acquisto delle azioni CP 1 possa essere pronunciata in assenza di un'espressa disposizione normativa che commini tale sanzione - venendo in rilievo la violazione di disposizioni che pongono obblighi informativi e vertendosi piuttosto in materia di responsabilità (cfr. Cass. Civ., sez. U. n.
26725/2007 cit.) - con riferimento al riparto dell'onere della prova, trattandosi di azioni inserite nell'ambito applicativo della responsabilità contrattuale, spetterà all'attore (investitore) – odierno
-
appellato - allegare l'inadempimento e provare il titolo e graverà invece sul convenuto (nel caso di specie l'Istituto di credito) – odierno appellante - fornire adeguata prova di aver dato le informazioni corrette e di aver adeguatamente assolto agli obblighi su di esso gravanti, sia in termini di specifica corretta e personalizzata informazione che di profilazione del rischio. Appare del resto ormai consolidato l'orientamento in virtù del quale, nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che grava su quest'ultimo l'onere di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario, e sull'intermediario di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Ord. n. 14335/2019).
Peraltro tale posizione, oltre che essere perfettamente in linea con le regole generali di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, viene ad essere arricchita ed implementata proprio nell'ottica tutelizzante che l'ordinamento ripone in relazione alla posizione degli operatori del mercato, allorquando la piena e concreta attuazione del sinallagma negoziale dipenda dalla correttezza dell'operato informativo dell'altro contraente, messo nelle condizioni di conoscere aspetti rilevanti per orientarsi sia nella fase precontrattuale, e, in particolare, nelle scelte positive di addivenire alla stipula dei contratti aleatori in oggetto, sia nella fase di esecuzione dei singoli ordini, al fine di pervenire alla fattiva e concreta tutela dei propri interessi.
Proprio per questo, infatti, la Cassazione, con sent. 9460 del 2020 ha precisato come: "In tema di intermediazione finanziaria, nel vigore dell'art. 36 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, in caso di collocamento fuori sede tramite promotori degli strumenti e degli altri prodotti finanziari, la consegna del prospetto informativo redatto dall'emittente e degli altri documenti informativi è adempimento necessario, ma non sufficiente, per soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, come evidenziato dalla previsione degli ulteriori obblighi di informazione previsti al co. 1, lett. b e c di detta disposizione, dovendo quest'ultimo operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai costi ed ai rischi patrimoniali".
Secondo la più attenta giurisprudenza recente, peraltro, tali principi devono ritenersi concretamente applicabili anche alle ipotesi in cui l'offerta sia sottoscritta in presenza ed all'interno degli uffici della CP 1 in quanto tali approdi devono essere assunti a principi generali in materia, tutti incentrati verso il fine comune di rendere le disposizioni normative in esame concrete e funzionali ad adeguare l'informativa al profilo "categoriale” dell'investitore, in caso contrario, infatti, tali oneri sarebbero vuote disposizioni e le esigenze di tutela cui protendono ne risulterebbero del tutto frustrate (Sent.
CdA L'Aquila dell'11 giugno 2024).
Ne deriva, da quanto anzidetto, che l'onere della prova gravante sull'intermediario si arricchisce di un "quid pluris" non essendo affatto sufficiente dimostrare di aver sottoposto al cliente il prospetto informativo, o di aver adeguatamente effettuato la profilazione del rischio, ciò in quanto tali assunti, pur sufficienti a far ritenere, in via di presunzione semplice, adeguata l'informativa contrattuale, vengono messi in discussione allorquando lo stesso investitore articoli specifiche contestazioni sull'idoneità di queste informazioni e sulla tutela del proprio investimento. A fronte di situazioni di tal fatta, perciò, sarà onere dell'intermediario provare di aver reso informazioni sullo strumento azionato non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto, ma specifiche e conferenti rispetto al caso di specie, con annessa spiegazione, anche orale, ed illustrazione analitica dello strumento e dei requisiti indicati nel prospetto.
3. I PROFILI DI RESPONSABILITA' RILEVANTI. LA VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI INFORMATIVI E DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA.
Nel caso di specie, Controparte_2 nel giudizio di primo grado ha dedotto sia la violazione dell'obbligo di corretta profilazione, funzionale a fornire le informazioni necessarie per valutare la congruità del prodotto offerto, essendosi la stessa accontentata dell'autovalutazione mediante compilazione di un questionario "a crocette" mediante il quale veniva individuato un profilo di rischio "discreto" nonostante la sua inesistente esperienza in operazioni di investimento in titoli rischiosi, sia un deficit prettamente informativo. Ciò in quanto controparte non avrebbe fornito alcun dato sulla natura e sui rischi dell'operazione concretamente sottoscritta, dati che, tanto più,
l'intermediario avrebbe dovuto comunicare a fronte della natura “illiquida" delle azioni CP_1 e della situazione di conflitto di interesse in cui la stessa versava, essendosi piuttosto limitato a far sottoscrivere una generica clausola di inadeguatezza dell'operazione e di conflitto di interessi dalla quale non sono neppure indicati in maniera chiara ed evidente i motivi di inadeguatezza soggettiva dell'investimento, così frustrando la scelta consapevole del cliente.
Tali deduzioni, accolte dal Giudice di primo grado, colgono nel segno.
Come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “i menzionati obblighi informativi non sono soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato (...) ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula "operazione non adeguata per tipologia", così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola "rischio Paese" (cfr. Cass. n. 8314/2017), o dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto (cfr. Cass. n. 8089 del
2016), o, altresì, dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità"" (cfr. Cass. civ., sez. 1, 2 maggio 2023, n.
12990). In altri termini, “l'investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono, dal canto loro, fornire ai clienti" "in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati ed i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole" (cfr. Cass. civ., n. 12990/2023 cit.).
Al cliente deve, quindi, "essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari ex art. 28 co. 1 lett. b) Reg. Consob n.
11522/1998 né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato", occorrendo, invece, "la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno" (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 28 febbraio 2024, n. 5354).
A ciò si aggiunga che con specifico riguardo alla segnalazione di inadeguatezza di cui all'art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 la quale rientra nell'alveo degli obblighi informativi
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-gravanti in capo all'intermediario finanziario applicabili al caso in esame detta segnalazione “deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo
(situazioni cd. di "grey market"); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente; 6) il contenuto della segnalazione di inadeguatezza" (cfr. Cass. civ. n. 12990/2023 cit.). Ai sensi del citato art. 29, quindi, “ciascuna operazione di negoziazione" "può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione e ognuno di tali eventuali profili di inadeguatezza, ove sussistente, deve essere - con diverso approfondimento in dipendenza dell'attività prestata dall'intermediario, secondo si tratti di attività di gestione, ovvero di mera negoziazione o ricezione/trasmissione di ordini indicato e spiegato all'investitore al
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menzionato fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole" (cfr. Cass. civ. n. 12990/2023 cit).
Controparte_2 sulla scorta di quantoEbbene, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate da anzidetto, sarebbe stato onere della Pt 1 fornire la prova (anche presuntiva) di aver fornito un'informativa chiara e specifica, non consistita, in via esclusiva, nella compilazione dei moduli redatti mediante condizioni generali di contratto e formulari.
Tuttavia, alcuna prova idonea a tal fine è stata fornita dall'odierna appellante, essendosi la stessa limitata a ribadire, anche in sede di gravame, l'adempimento degli obblighi informativi su di sé gravanti esclusivamente sulla base della sottoscrizione da parte del cliente-investitore della modulistica prodotta in giudizio e, precisamente, dell'ordine di acquisto azioni del 11.09.2006 contenente le seguenti clausole: "di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi del presente ordine e di aver preso nota delle relative clausole"; - di "Prende[re] atto che CP_1 ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto, in quanto partecipante al collocamento, ed allo stesso tempo società emittente le azioni offerte" - "di intendere comunque dar corso all'operazione richiesta nonostante mi/ci abbiate avvertito/i di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto ritenuta non adeguata per: (S) TIPOLOGIA (N) FREQUENZA (S) OGGETTO
(N) DIMENSIONI".
Ebbene, è evidente alla luce dei principi sopra enunciati, la lesione del diritto ad un'informativa specifica, dettagliata e personalizzata sulla tipologia di operazione negoziata, non potendosi ritenere la sottoscrizione delle sopra richiamate clausole idonea a garantire una corretta informazione del cliente circa l'investimento ed i rischi connessi.
In primo luogo, la documentazione depositata dalla banca a corredo del contratto quadro, consistente nel documento sui rischi generali degli investimenti (doc. 4 allegato al fascicolo di primo grado), nel modulo di adesione all'offerta pubblica di vendita (doc. 5), nel prospetto informativo privo di sottoscrizione (doc.7), pur contenendo informazioni generali sulla tipologia di strumento finanziario illiquido offerto, non è idonea a ritenere provato il corretto assolvimento degli obblighi informativi gravanti in capo agli intermediari finanziari, trattandosi di informazioni standardizzate e non relative al profilo del singolo investitore, difettando una spiegazione specifica del singolo strumento oggetto di acquisto e della specifica situazione del singolo risparmiatore nel 2006.
Allo stesso modo, neppure la clausola di inadeguatezza contenuta nell'ordine di acquisto appare rispettosa della normativa in esame, limitandosi a segnalare l'inadeguatezza per tipologia, frequenza, oggetto e dimensioni, senza, tuttavia, che sia stata fornita la prova di aver spiegato alla cliente le ragioni per cui non era opportuno procedere alla sua esecuzione (cfr. Cass. civ., sez. 1, 2 maggio
2023, n. 12990 secondo cui "proprio in ragione dell'insussistenza di una previsione che imponga all'intermediario, per così dire, di verbalizzare il contenuto delle informazioni somministrate al cliente in ordine requisito formale della segnalazione di inadeguatezza si giustifica l'affermazione secondo cui siffatta segnalazione è inidonea, in sé stessa, ad assolvere agli obblighi informativi prescritti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, integrando la stessa un'affermazione del tutto riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente").
Pertanto, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, non sussiste in atti alcuna prova di concreta informativa sulla natura illiquida delle azioni oggetto dell'investimento, sul grado di rischio al momento dell'acquisto né sulle caratteristiche tipologiche del prodotto azionato, risultando, pertanto, violati gli obblighi informativi gravanti sull'odierna appellante ex art. 21 d.lgs. n. 58/1998.
Con riferimento, poi, al conflitto di interessi, rilevante nella misura in cui le azioni erano della stessa
NC intermediaria, le indicazioni fornite all'interno della modulistica in atti non sono sufficienti.
È stato abbondantemente chiarito come: "il conflitto di interessi nel quale versi la banca mandataria deve essere graficamente evidenziato sui documenti predisposti dall'intermediario attraverso una differenziazione nello stile o nel carattere idonea a renderla evidente rispetto al resto del contratto;
non è perciò sufficiente, per ritenere assolto l'obbligo informativo incombente sull'intermediario, la dichiarazione contrattuale resa dal cliente, sul modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto circa le informazioni ricevute sull'esistenza di un conflitto di interessi" (Cass. Sent. n. 2472 del 29 gennaio 2019 nonché DdA L'Aquila sent. n. 571/2023).
Infine, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato come l'informazione dovuta alla clientela non può ritenersi assolta solo con la consegna dei documenti informativi relativi ai prodotti oggetto di finanziamento, proprio per il carattere generale e standardizzato di tali documenti, sui quali unicamente non può basarsi la valutazione di adeguatezza dell'operazione da svolgere (Cass. Sent. n.
2017 n. 9066).
Nel caso di specie, l'informativa non è parsa consona sulla scorta della mera indicazione, nell'ordine di acquisto, della clausola standardizzata relativa all'esistenza di un conflitto di interessi (doc. 8 fascicolo di primo rado). Trattasi, infatti, di comunicazione priva di concreta differenziazione grafica
(come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità) idonea, quindi, a concentrare l'attenzione dell'investitore sulla "gravità” di tale profilo di rischio e, soprattutto, del tutto vuota contenutisticamente, risolvendosi in una mera clausola di stile. In tale dicitura, infatti, non vengono concretamente esplicate le ragioni di tale conflitto di interessi e le possibili conseguenze che sarebbero potute derivare dalla conclusione dell'operazione in oggetto. Meritevole di rigetto è, inoltre, l'eccezione di concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Non risulta in alcun modo provato alcun contributo causale riconducibile Controparte_2 non assumendo, a tal fine, alcuna valenza la sottoscrizione del prospetto informativo allegato al contratto quadro e dei moduli d'ordine, a tal proposito, infatti, si ritiene di condividere in pieno l'impostazione giurisprudenziale che osserva come: "nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno non essersi informato aliunde della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte" (cfr. Cass. civ., sez. 1, 27 aprile 2016, n. 8394). A ciò si aggiunga che la mera sottoscrizione della segnalazione di inadeguatezza dell'operazione, senza che la stessa sia stata concretamente spiegata dall'intermediario e compresa dall'investitore, non può essere qualificata quale condotta negligente, idonea a comportare un concorso di colpa dell'investitore.
Alla luce delle suddette ragioni deve essere, dunque, rigettata la relativa domanda dell'appellante con conferma della sentenza impugnata quanto all'accertamento della responsabilità da inadempimento contrattuale in capo a CP 1 restando, pertanto, assorbiti - anche alla luce del principio della ragione più liquida (v. Cass. Civ., sez. I, 16/04/2018, n. 9370; Cass. Civ. 28/5/14 n. 12002) gli ulteriori profili di inadempimento contestati (relativi al difetto di profilazione e alla violazione degli obblighi informativi ex post di cui alla comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2.03.2009).
4. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE.
Meritevole di accoglimento è, invece, la doglianza relativa alla quantificazione del danno oggetto di risarcimento, determinato dal Giudice di prime cure in misura pari alla somma investita dall'appellato per l'acquisto delle azioni CP 1 ossia €4.500,00.
In forza del principio generale della cd. compensatio lucri cum damno e della natura compensativa/retributiva della responsabilità civile, infatti, i pregiudizi patrimoniali patiti devono essere quantificati nella misura della somma investita, detratti i dividendi nel frattempo incassati, come documentati dalla NC appellante (doc. 11 allegato al fascicolo di primo grado) e non contestati dall'investitore, non potendo quest'ultimo conseguire una ingiustificata locupletazione per effetto dell'inadempimento (v. in relazione agli strumenti finanziari, Cass. Sez. 1, n. 16088 del
18/06/2018).
Pertanto, il risarcimento andrà quantificato in euro 4.500,00, detratti euro 472,50, ossia 4.027,50. *
Sulle somme sopra determinate spettano interessi e rivalutazione monetaria.
Sul punto ha chiarito la suprema Corte di Cassazione, con orientamento cui si intende aderire, che:
"In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli" (Cass. Ord. 26202 del 6 settembre 2022). La Suprema
Corte ha specificato, in più occasioni, come: "in tema di risarcimento del danno derivato da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (in esse comprese quelle di fonte legale contenute in norme imperative, come tali integranti il contratto, anche mediante sostituzione di clausole con esse contrastanti) di natura non pecuniaria (come nel caso di specie), la giurisprudenza di legittimità è invece costante nell'affermare che: a) l'obbligazione di risarcimento del danno per tale tipo di inadempimento costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 1627 del 2022; Cass.
n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n. 11937 del 1997); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa (cfr. Cass. n. 5584 del 1987; Cass. n. 2240 del 1985), secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del
2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (Cass. n. 9517 del 2002), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento" (Corte d'Appello di L'Aquila, sent. n.
452/2024).
5. SPESE DI LITE.
Quanto alla censura relativa alla liquidazione delle spese giudiziali in primo grado, atteso l'esito complessivo della lite, stante la conferma dell'accertamento effettuato in primo grado quanto alla violazione da parte della Pt 1 degli obblighi informativi di cui all'art. 21 T.U.F. e del Regolamento
CONSOB n. 11522/98, vista la riforma della sentenza impugnata solo in riferimento alla quantificazione del danno risarcibile, dato che comunque la controversia rientra nello scaglione da
€1.101 a € 5.200 delle tabelle Ministeriali di cui al D.M. 55/2014, ne discende la conferma delle spese di lite del giudizio di primo grado così come quantificate nella sentenza n. 122/2020.
Alla luce della parziale riforma della sentenza di primo grado le spese di lite del presente giudizio devono, invece, essere compensate nella misura di ¼ con condanna del Controparte_3
soccombente sostanziale - al pagamento della restante parte nei confronti di Controparte_2 con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa IE d'MO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1
quale incorporante di Controparte_5
er la riforma della sentenza n. 122/2020 del Giudice di Pace di Teramo:
[...]
accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza appellata n. 122/2020, condanna
Parte 1 quale incorporante CP 1 al pagamento di € 4.027,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento eseguito per l'acquisto dei titoli
CP 1 al saldo;
- conferma per il resto la sentenza n. 122/2020;
- compensa per ¼ le spese di lite del presente giudizio tra le parti - complessivamente determinate e condanna parte in € 2.127,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge appellante al pagamento del residuo importo in favore di Controparte 2
Così deciso in Teramo, il 11.11.2025
Il giudice Dott.ssa
IE d'MO