Articolo 27 della Legge 26 giugno 1965, n. 717
Articolo 26Articolo 28
Versione
30 giugno 1965
Art. 27. Completamento del pino quindicennale

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, puo' autorizzare la Cassa a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all' articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 616 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.
Entrata in vigore il 30 giugno 1965