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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/10/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3578/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
RT LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
RT LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati con sentenza non definitiva n. 4/2025, pubblicata il 14/01/2025 e passata in giudicato il 15/07/2025 – R.G. 3578/2024 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile di data 28.05.2013 in Polcenigo (PN) con atto trascritto agli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 11 parte 2
serie C – anno 2013, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Polcenigo.
2. Confermare le condizioni economiche e come concordate per la separazione, pertanto, nessun assegno a titolo di mantenimento è dovuto tra i coniugi.
Spese di giudizio sia di separazione che divorzio interamente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 4/2025, pubblicata il 14/01/2025 e passata in giudicato il 15/07/2025 – R.G. 3578/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 12 settembre 2025 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni.
Con successive note scritte depositate in data 24/07/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c.
Con ordinanza del 12/09/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, ed ex art. 473-bis.49 c.p.c., accertato
2 che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile / la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Polcenigo (PN), in data 28/05/2013;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLCENIGO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 11, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/10/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3578/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
RT LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
RT LUISA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati con sentenza non definitiva n. 4/2025, pubblicata il 14/01/2025 e passata in giudicato il 15/07/2025 – R.G. 3578/2024 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile di data 28.05.2013 in Polcenigo (PN) con atto trascritto agli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 11 parte 2
serie C – anno 2013, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Polcenigo.
2. Confermare le condizioni economiche e come concordate per la separazione, pertanto, nessun assegno a titolo di mantenimento è dovuto tra i coniugi.
Spese di giudizio sia di separazione che divorzio interamente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 4/2025, pubblicata il 14/01/2025 e passata in giudicato il 15/07/2025 – R.G. 3578/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio, concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c. fino al 12 settembre 2025 per il deposito di note scritte con le quali precisare le conclusioni.
Con successive note scritte depositate in data 24/07/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c.
Con ordinanza del 12/09/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, ed ex art. 473-bis.49 c.p.c., accertato
2 che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile / la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Polcenigo (PN), in data 28/05/2013;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLCENIGO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 11, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/10/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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