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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/11/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 828/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 368/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello R.G. 368/25 alla quale è stata riunita la causa R.G. n. 396/25 avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 4548/2024, est. dott. Franco Caroleo, discussa all'udienza collegiale del 21/10/2025 e promossa
DA (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ),
[...] C.F._6 Parte_7
(C.F. ), C.F._7 Parte_8
(C.F. , (C.F. ) C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), tutti Parte_10 C.F._10 rappresentati e difesi dagli Avv. ti MANNINO ANDREA e MASSA RICCARDO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in PIAZZA RESISTENZA, 52 20099 SESTO AN IO (MI) APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti TALINI SERGIO e SALVATORI PAOLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in VIA ANTONIO SOGLIANO, 22 00164 ROMA APPELLATA INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
[1] Nella causa R.G. 368/25
Per e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe: “Piaccia Parte_1 all'Ill.mo Corte di Appello adita, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, sezione lavoro, dott. Caroleo, n. 4548/2024 IN VIA PRINCIPALE a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che la somma mensile loro riconosciuta per 14 mensilità a titolo di superminimo (pari alla differenza tra la retribuzione da ultimo maturata in Parte_11
e quella inizialmente accordata da abbia natura non
[...] CP_1 CP_1 assorbibile e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive nei termini di cui in narrativa;
e, per l'effetto, b) condannare la convenuta al riconoscimento in favore dei lavoratori delle somme mensili corrispondenti agli aumenti oggi previsti dal CC oggi applicato al lavoro (in misura ora pari ad Euro 75,00), nonché al pagamento dei seguenti importi: 360,00 € 450,00 Pt_1 Parte_2
€ 270,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € Pt_3 Parte_4 Pt_5 Parte_6
450,00 € 360,00 € 360,00 € Parte_7 Parte_8 Pt_9 Pt_10
450,00 € IN OGNI CASO c) con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo;
d) con vittoria di spese ed onorari di legge, e rimborso CU, distratti direttamente in favore del procuratore costituito”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, a Controparte_1 seguito di ogni opportuna istruttoria ed in ragione di tutte le ragioni sopra analiticamente svolte, previa riunione al procedimento promosso da (RG n. Controparte_1
396/2025) per l'integrale accoglimento del quale si insiste: - rigettare l'avverso appello in quanto destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA. Salvis juribus”.
Nella causa R.G. 396/25
Per Vedetta 2 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, CP_1
a seguito di ogni opportuna istruttoria: Accertare e dichiarare In via principale: che la società appellante ha legittimamente applicato ai lavoratori appellati i trattamenti economici e retributivi previsti dal CC per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, vigente presso l'azienda incorporante, in luogo dei trattamenti economici e retributivi dagli stessi percepiti in virtù del pregresso CC Commercio applicato dalla società incorporata nonché la legittimità della Parte_12 modifica in peius del trattamento retributivo degli appellanti, derivante dall'effetto sostitutivo del CC Commercio con il CC Vigilanza Privata alla stregua dell'art. 2112, comma 3, cod. civ., dell'art. 3, par. 3, Direttiva 2001/23/CE e dei principi di libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost. e all'art. 11 CEDU e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande proposte dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado;
In via subordinata: in ragione della ritenuta assorbibilità del superminimo attribuito agli odierni appellati, ridurre le somme agli stessi dovute per effetto degli aumenti retributivi via via intervenuti, in ragione della normale dinamica contrattuale che ha interessato il CC Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari applicato dalla società appellante;
e per l'effetto, Condannare gli appellati alla restituzione in favore di Controparte_1 delle somme medio tempore percepite in conseguenza della sentenza di primo
[...] grado, oltre interessi legali dal pagamento all'effettiva restituzione e così anche alla restituzione delle spese legali medio tempore corrisposte, pari ad € 7.633,72 al netto delle
[2] R.A.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da determinarsi ai sensi del D.M. 55/14, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe: Parte_1
“rigettare tutte le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio di appello in quanto infondate e/o illegittime e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4548/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 16 ottobre 2024; IN OGNI CASO b. con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo;
c. con vittoria di spese e onorari distratti direttamente in favore dell'Avv. Andrea Mannino”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4548/24 il TRIBUNALE di MILANO ha accertato il diritto di
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_8
Parte_7 Parte_5
, e Parte_6 Parte_9 Parte_10
“al riconoscimento di una somma mensile, per 14 mensilità, pari alla
[...] differenza tra la retribuzione da ultimo maturata in e quella Parte_11 inizialmente accordata da e per l'effetto ha condannato Controparte_1 la convenuta a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di Euro 9.023,44, a quella di
[...] Parte_2
9.430,24, a quella di Euro 6.766,99, a Parte_3 Parte_4 quella di Euro 9.398,32, a quella di Euro 7.984,15, Parte_5
a quella di Euro 8.201,27, a Parte_6 Parte_7
quella di Euro 4.488,40, a
[...] Parte_8 quella di Euro 3.561,81, a quella di Euro
[...] Parte_9
6.694,12 e a quella di Euro 4.488,40 oltre alle Parte_10 relative incidenze sul TFR, a interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda i ricorrenti avevano esposto di essere stati originariamente assunti da con inquadramento nel IV Parte_13 livello del CC Commercio e di aver continuato a svolgere, a decorrere dal 01.04.2014, l'attività lavorativa alle dipendenze della cessionaria
[...]
senza alcuna variazione;
che a decorrere dal 01.12.2019 avevano Parte_12 subito una illegittima riduzione della retribuzione allorquando, per effetto di fusione per incorporazione (giusto verbale sindacale ex art. 47 l. 428/1990), erano transitati da alle dipendenze di Parte_12 [...]
, che applicava un diverso contratto collettivo, ovvero il CC Controparte_1
Vigilanza Privata;
che a seguito dall'avvenuta fusione era stato loro riconosciuto un superminimo assorbibile dai futuri aumenti contrattuali pari a Euro 200,00 mensili per quattordici mensilità che tuttavia non ritenevano idoneo a garantire il mantenimento dei livelli retributivi pregressi;
che il trattamento di miglior favore riconosciuto dalla società era diverso rispetto a quello riservato ai dipendenti di ai quali era stato riconosciuto non solo un superminimo Parte_13 superiore, pari a Euro 350,00 mensili, ma avente altresì natura non assorbibile e
[3] pertanto avevano adito il TRIBUNALE lamentando l'illegittimità della riduzione della retribuzione derivante dall'applicazione del diverso CC in quanto: “La convenuta non ha infatti garantito il mantenimento dei medesimi livelli retributivi, riconoscendo ai lavoratori, a (solo parziale) copertura delle differenze retributive originate dal cambio di CC, un'inadeguata somma di Euro 200,00 lordi a titolo di superminimo, peraltro (illegittimamente) assorbibile. Trattasi di condotta del tutto illegittima lesiva del principio di irriducibilità della retribuzione”.
In motivazione il TRIBUNALE, richiamato l'art. 2112 c.c., nonché l'art. 3, comma 1 della Direttiva 2001/23/CE (nel quale è stata trasfusa l'analoga precedente direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva 98/50/CE), in forza del quale “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario” e il comma 3 per cui “Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo” affermava che tale Direttiva era applicabile non solo ai trasferimenti di aziende, ma anche ai trasferimenti di personale (con o senza le relative competenze) fra amministrazioni pubbliche.
Quanto all'interpretazione dell'art. 3, n. 2 della Direttiva 77/187/CEE, evidenziava che costituisce punto fermo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C108/10, , del 6.9.2011, nella quale ai punti 72 – 76 è Per_1 stato affermato:
“72. Ai sensi del citato art. 3, n. 2, primo comma, il cessionario è tenuto a mantenere le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza di tale contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo. Il secondo comma di detta disposizione aggiunge che gli Stati membri possono limitare il periodo di mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno.
73. Come già precisato dalla Corte, la norma prevista dall'art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva 77/187 non può privare di contenuti il primo comma del medesimo numero. Pertanto, questo secondo comma non osta a che le condizioni di lavoro enunciate in un contratto collettivo che si applicava al personale interessato prima del trasferimento cessino di essere applicabili al termine di un anno successivo al trasferimento, se non addirittura immediatamente alla data del trasferimento, quando si realizzi una delle ipotesi previste dal primo comma di detto numero, ossia la risoluzione o la scadenza di detto contratto collettivo oppure l'entrata in vigore o l'applicazione di un altro contratto collettivo (v. sentenza 9 marzo 2006, causa C-499/04, Racc. pag. I-2397, punto 30, nonché, in Per_2
[4] tema di art. 3, n. 3, della direttiva 2001/23, sentenza 27 novembre 2008, causa C- 396/07, Racc. pag. I-8883, punto 34). Per_3
74. Di conseguenza, la norma prevista dall'art. 3, n. 2, primo comma, della direttiva 77/187, ai sensi della quale "il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data (...) (di) applicazione di un altro contratto collettivo", dev'essere interpretata nel senso che il cessionario ha il diritto di applicare, sin dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione.
75. Benché da quanto sin qui esposto discenda che la direttiva 77/187 lascia un margine di manovra, che consente al cessionario e alle altre parti contraenti di stabilire l'integrazione retributiva dei lavoratori trasferiti in modo tale che questa risulti debitamente adattata alle circostanze del trasferimento in questione, ciò nondimeno le modalità scelte devono essere conformi allo scopo di detta direttiva. Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, quest'obiettivo consiste, essenzialmente, nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento (sentenza 26 maggio 2005, causa C-478/03, Celtec, Racc. pag. I-4389, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché, in merito alla direttiva 2001/23, ordinanza 15 settembre 2010, causa C-386/09, Briot, punto 26).
76. Il ricorso alla facoltà consistente nel sostituire, con effetto immediato, le condizioni di cui godevano i lavoratori trasferiti in base al contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle previste dal contratto collettivo vigente presso il cessionario non può pertanto avere lo scopo, o l'effetto, di imporre a detti lavoratori condizioni globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento. Se così non fosse, la realizzazione dello scopo perseguito dalla direttiva 77/187 potrebbe essere agevolmente rimessa in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza di contratti collettivi, il che pregiudicherebbe l'efficacia pratica di detta direttiva”.
In motivazione, richiamava la pronuncia n. 5736/2024 della CORTE di CASSAZIONE con la quale è stato affermato che i punti 75 e 76 sopra riportati della sentenza della CGUE C108/10 sono chiari nello stabilire che il trasferimento non può determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento retributivo, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità: “Come ben evidenziato al punto 76, si è dunque escluso che la facoltà pure concessa al cessionario di sostituire, con effetto immediato, le condizioni di lavoro previste nel contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle applicate da esso cessionario possa essere utilizzata allo scopo,
o possa comunque produrre l'effetto, di porre i lavoratori trasferiti in una posizione deteriore, applicando ad essi condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle
[5] applicabili prima del trasferimento;
i lavoratori trasferiti non possono quindi essere collocati in una posizione deteriore per il solo fatto del trasferimento”.
Osservava inoltre che la medesima sentenza aveva chiarito che non ostano a tale soluzione le pronunce della CORTE di CASSAZIONE (tra cui anche quelle citate dalla parte convenuta) che invece avevano ritenuto, in caso di cessione di ramo d'azienda, che ai dipendenti ceduti debba applicarsi, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva.
Concludeva quindi che i ricorrenti avevano il diritto al mantenimento della medesima retribuzione che avevano da ultimo maturato prima del passaggio in
Controparte_1
Quanto poi allo strumento rimediale per assicurare il predetto mantenimento affermava che “la scelta va rimessa alla datrice di lavoro, purché venga garantito il riconoscimento di una somma mensile, per 14 mensilità, pari alla differenza tra la retribuzione da ultimo maturata in e quella inizialmente Parte_11 accordata da . Controparte_1
Il TRIBUNALE respingeva la domanda attorea avente a oggetto la restituzione delle somme assorbite dal superminimo già riconosciuto in quanto il superminimo era stato espressamente ad initio definito assorbibile e che alla luce dell'accertato diritto a ricevere la medesima retribuzione maturata presso la cedente la questione doveva ritenersi superata.
In relazione al quantum richiesto venivano recepiti i conteggi predisposti dai ricorrenti stante la ritenuta genericità delle contestazioni da parte della CP_2 resistente.
In ragione della soccombenza è stata Controparte_1 condannata a rifondere ai lavoratori le spese di lite quantificate in Euro 6.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con appello depositato il 09.04.2025, iscritto all'R.G. 368/2025, Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_8 Parte_7
, ,
[...] Parte_5 Parte_6
e hanno impugnato Parte_9 Parte_10 la sentenza nella parte in cui il TRIBUNALE ha respinto la domanda volta ad accertare la natura non assorbibile del superminimo.
[6] A sostegno della doglianza rilevano l'erroneità della pronuncia laddove il primo Giudice ha affermato che il superminimo erogato ai lavoratori come strumento di mantenimento dei medesimi livelli retributivi possa aver natura assorbibile.
Sostengono che la non assorbibilità della retribuzione rappresenta un diritto quesito o acquisito, ossia un diritto che una volta entrato nella sfera giuridica del lavoratore, diventa immutabile (posto, peraltro, che l'assorbibilità violerebbe altresì il principio di irriducibilità della retribuzione).
Rilevano inoltre che il datore di lavoro non può unilateralmente trasformare un superminimo da “non assorbibile” ad “assorbibile” e che tale principio vale anche nel caso in cui il lavoratore passi da una società all'altra ex art. 2112 c.c., giacché, ai sensi dell'art. 2112 1° co., “il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”, tra cui il diritto alla non assorbibilità di quel superminimo che il lavoratore già percepiva come tale con il cedente.
Sostengono dunque, che l'aver attribuito natura assorbibile al superminimo posto quale garanzia di conservazione della retribuzione pregressa, equivarrebbe all'aver unilateralmente trasformato il superminimo non assorbibile in assorbibile.
È evidente che l'elemento retributivo riconosciuto da Controparte_1
(poi integrato dal Giudice di prime cure) abbia del superminimo solo il nomen (riconducibile al fatto che esso implica per i lavoratori una maggior retribuzione rispetto a quella prevista dal CC applicato dalla nuova datrice di lavoro/cessionaria), ma non abbia quella connotazione di premialità tipica del superminimo quale concessione di miglior favore.
La ragione (e la finalità) di quel superminimo è il garantire per i ricorrenti transitati dall'una all'altra società il mantenimento (almeno in parte, finché non si è pronunciato il Giudice di prime cure) della retribuzione da ultimo maturata presso la cedente.
In questo senso, il superminimo non va inteso come elemento retributivo premiale, ma come elemento di garanzia retributiva, di parificazione delle retribuzioni.
Deducono inoltre che per i dipendenti di anch'essa fusa Parte_13 per incorporazione, la convenuta, difformemente da quanto accaduto per gli odierni appellanti, ha mantenuto la retribuzione che i medesimi avevano da ultimo maturato con la precedente datrice di lavoro, mediante l'erogazione di un importo a titolo di “superminimo non assorbibile dai futuri aumenti contrattuali”.
Su tali presupposti chiedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che la somma mensile loro
[7] riconosciuta per 14 mensilità a titolo di superminimo abbia natura non assorbibile e, conseguentemente, il loro diritto a percepire le relative differenze retributive con conseguente condanna della convenuta al riconoscimento delle somme mensili corrispondenti agli aumenti oggi previsti dal CC (in misura ora pari ad Euro 75,00) e al pagamento a favore di ciascun appellante delle somme indicate nelle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo e alla refusione delle spese di lite da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memoria depositata il 12.09.2025 ha resistito l'appellata rilevando che con ricorso, rubricato al n. R.G. 396/2025, aveva a sua volta proposto appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza n. 4548/2024 del TRIBUNALE di MILANO e pertanto chiedeva, in via preliminare la riunione al procedimento n. R.G. 368/25.
Nel merito, richiamato quanto esposto con il proprio gravame, in relazione al motivo di appello dei lavoratori evidenzia che “Nel caso di specie, pertanto, non si versa in ipotesi di “superminimo” in senso tecnico, essendo stato detto trattamento di miglior favore - non dovuto - erogato esclusivamente per effetto di una determinazione assunta autonomamente dalla società convenuta, giammai pattuita individualmente o collettivamente.
Inoltre, consta documentalmente, come detto, emolumento sia stato, espressamente ed ab initio, definito come assorbibile a fronte di futuri aumenti contrattuali, sicché non è dato comprendere come gli appellanti possano fondatamente dolersi di ciò.
Tanto più che, anche nella denegata e non creduta ipotesi la sentenza di primo grado fosse confermata, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella stessa sentenza impugnata (cfr. Cass. 5736/2024), deve ammettersi come strumento risoluzione al problema della conservazione del trattamento economico dei lavoratori oggetto di cessione proprio l'attribuzione di “un assegno ad personam riassorbibile”.
Anche a tacere di quanto sopra evidenziato, deve comunque osservarsi, quantunque nella ben diversa ipotesi di “superminimo” in senso tecnico, ovvero conseguente a pattuizioni individuali e/o collettive, come lo stesso, salva espressa previsione contraria, possa del tutto legittimamente essere riassorbito in conseguenza di eventuali successivi aumenti retributivi come pure pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/11/2020, n. 24778 e Cass.).
Quanto alla deduzione di parte avversaria per cui ai lavoratori già in forza a anch'essa fusa per incorporazione in Parte_14 [...]
a far data dal 01.12.2019, sia stato attribuito un Controparte_1 trattamento minimale non assorbibile e di importo più elevato, rileva che “le Contr mansioni svolte dai lavoratori già in forza a con Parte_14
[8] frutto di specifici accordi individuali anteriori all'incorporazione, erano e sono di tipo impiegatizio e del tutto difformi da quelle svolte dagli appellanti ma, soprattutto, deve porsi mente all'assorbente circostanza che, come noto, non sussiste nell'ordinamento alcuna norma che imponga un non meglio specificato principio di parità di trattamento”.
Su tali presupposti chiede alla CORTE di respingere l'avverso appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto con condanna dei ricorrenti in I grado alla refusione delle spese di lite.
Avverso la medesima sentenza ha proposto gravame anche
[...] per i seguenti motivi. Controparte_1
Con un primo motivo lamenta la “Violazione dell'art. 2112 comma 3 c.c. ed errata interpretazione della Direttiva Comunitaria 2001/23”.
Nello specifico censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha posto a fondamento del proprio iter argomentativo la sentenza della CORTE di CASSAZIONE n. 5736/2024, peraltro isolata, che a sua volta ha mal interpretato i principi espressi dalla nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso “ ”. Per_1
Lamenta che il primo Giudice ha “apoditticamente ritenuto che ogni modifica del trattamento retributivo a seguito di un trasferimento d'azienda debba considerarsi di per sé illegittima e lesiva del principio di irriducibilità della retribuzione, erroneamente sovrapponendo la nozione di “modificazione peggiorativa” e l'effetto giuridico riconducibile direttamente al trasferimento d'azienda”.
In particolare, la società evidenzia che la ratio della Direttiva 2001/23 è quella di evitare che il mero fatto del trasferimento possa costituire di per sé solo la causa di un ingiustificato e arbitrario arretramento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori, senza tuttavia escludere la legittima possibilità di una modifica dei trattamenti economici e normativi derivante dall'applicazione di una diversa disciplina collettiva vigente presso la cessionaria.
A sostegno di quanto dedotto, richiama l'art. 2112 c.c. il quale consente che
“l'applicazione di una diversa contrattazione collettiva da parte del cessionario possa comportare una variazione dei trattamenti economici, in quanto espressione di un sistema regolatorio fisiologico e generale, volto ad assicurare la parità di trattamento tra i lavoratori del medesimo datore di lavoro (il cessionario).”
Nel caso di specie afferma di aver legittimamente applicato anche agli appellati, successivamente al loro trasferimento, il CC applicato a tutto il proprio personale.
Come affermato dalla Corte Giustizia UE, nella sentenza 27 novembre 2008, causa C-396/07 Juuri l'articolo 3 n. 3 della direttiva 2001/23 "mira ad assicurare
[9] il mantenimento di tutte le condizioni di lavoro conformemente alla volontà delle parti contraenti del contratto collettivo e ciò nonostante il trasferimento di impresa. Per contro questa stessa disposizione non è idonea a derogare alla volontà di dette parti così come manifestata nel contratto collettivo. Di conseguenza, se le parti contraenti hanno stabilito di non garantire talune condizioni di lavoro oltre una determinata data, l'articolo 3 n. 3 della direttiva 2001/23 non può imporre al cessionario l'obbligo di rispettarle posteriormente alla data convenuta di scadenza del contratto collettivo, giacchè, al di là di questa data, il contratto collettivo di cui trattasi non è più in vigore. Ne consegue che l'articolo 3 n. 3 non impone al cessionario di garantire il mantenimento delle condizioni di lavoro stabilite con il cedente oltre la data della scadenza del contratto collettivo” (v. sentenza Corte Giustizia del 27.11.2008, C-396/07, punti 33 e 34).
A supporto della doglianza richiama inoltre plurime pronunce di legittimità con le quali è stato affermato che il contratto collettivo applicato dal cedente continua a regolare il rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti solo laddove il cessionario non applichi alcun contratto collettivo;
qualora, invece, il cessionario sia già vincolato ad un diverso contratto collettivo, quest'ultimo sostituisce integralmente ed immediatamente la contrattazione collettiva applicata dall'impresa cedente, anche se dovesse risultare meno favorevole ai lavoratori (cfr. Cass. 8 settembre 1999, n. 9545; Cass. 4 febbraio 2008, n. 2609; Cass. 27 febbraio 2018, n. 4553; Cass. 9 luglio 2019, n. 32070; Cass. 15 marzo 2021, n. 7221).
Oltretutto, nell'ottica del gravame, “l'eventuale ultrattività, presso l'impresa cessionaria, della contrattazione collettiva del cedente sarebbe dunque irragionevole nel nostro ordinamento in quanto prevederebbe una non consentiva estensione dell'applicazione di un accordo collettivo nei confronti di un soggetto che non ne è parte e che, per contro, risulta già vincolato all'applicazione di un diverso contratto collettivo (come l'odierna appellante, iscritta all'associazione datoriale firmata del CC Vigilanza Privata applicato ai lavoratori oggetto della vicenda circolatoria che ci occupa, e cioè ASSIV).”
Peraltro, anche nella sentenza della Corte di Giustizia, richiamata dal primo Giudice, è stato precisato che l'art. 3, n. 2, comma 1, della direttiva 77/187/CEE, secondo cui "il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data (...) di applicazione di un altro contratto collettivo", debba essere interpretato nel senso che il cessionario ha pieno diritto di applicare, fin dal momento del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo vigente presso di lui, comprese quelle aventi ad oggetto il trattamento retributivo.
Da ultimo, evidenzia, come sia consolidato l'orientamento secondo cui - in presenza di una successione di contratti collettivi nel tempo - sia essa determinata dal fisiologico rinnovo della contrattazione collettiva, sia in conseguenza dell'applicazione di un diverso CC per effetto di una previsione
[10] normativa, ovvero per legittima scelta datoriale - trova applicazione il contratto collettivo sopravvenuto, anche laddove quest'ultimo preveda condizioni economiche o normative meno favorevoli rispetto a quelle disciplinate dal contratto precedentemente in vigore.
Secondo l'appellante, dunque, il primo Giudice ha travisato il contenuto e la portata applicativa della sentenza OL e, più in generale, dei principi affermati dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, attribuendo alla tutela prevista in caso di trasferimento d'azienda un carattere assoluto e incondizionato che la Corte di Giustizia non ha mai riconosciuto e che non risulta tantomeno dalla Direttiva Comunitaria.
Richiama inoltre la recente ordinanza n. 8150/2025 con la quale la CORTE di CASSAZIONE ha ribadito l'applicabilità “ai dipendenti ceduti del contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, potendo trovare applicazione l'originario contratto collettivo nel solo caso presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva” (cfr., in senso conforme anche Cass. n. 37291 del 2021, confermata da Cass. n. 10120 del 2024).
Conclude che alla luce di tali principi la mera applicazione da parte del cessionario del contratto collettivo ordinariamente vigente presso la propria organizzazione aziendale rappresenta condotta pienamente lecita e conforme sia al diritto interno che a quello unionale e che in alcun modo il trattamento economico normativo che ne deriva debba essere reso equipollente, a mezzo artificiosi superminimi, al trattamento complessivo goduto precedentemente.
Con un secondo motivo condizionato al mancato accoglimento del primo motivo di gravame lamenta l'erroneità in ordine al “quantum attribuito in sentenza”.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che, per effetto della fusione per incorporazione dell'originaria società datrice di lavoro, il differenziale tra il più favorevole trattamento economico erogato dall'incorporata in applicazione del CC Terziario - Commercio e quello meno favorevole erogato dalla incorporante avrebbe dovuto corrispondersi sub specie di Controparte_1 superminimo “assorbibile”.
Ciò posto, nell'attribuzione delle somme alle parti ricorrenti non ha tenuto conto dei parziali assorbimenti del citato superminimo per effetto degli aumenti retributivi via via intervenuti in ragione della normale dinamica contrattuale che ha interessato il CC Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari applicato dalla società appellante e già versato integralmente in atti.
Alla stregua degli aumenti retributivi di cui al citato CC e in ragione della dichiarata natura assorbibile del citato superminimo, in luogo delle maggiori
[11] somme attribuite, gli stessi, al mese di febbraio 2024, avrebbero avuto diritto di ricevere importi inferiori come specificati nel prospetto allegato.
Con memoria depositata l'11.09.2025 hanno resistito gli appellati rilevando di aver depositato appello nei confronti della medesima sentenza laddove il primo Giudice ha dichiarato che il superminimo erogato era assorbibile e in via preliminare, hanno chiesto alla CORTE di dichiarare, l'inammissibilità dell'appello per essere stato redatto in violazione dei canoni di cui all'art. 342 c.p.c. e nel merito difendendo la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha accertato che i ricorrenti avevano il diritto al mantenimento della medesima retribuzione che avevano da ultimo maturato prima del passaggio in CP_1
CP_1
All'udienza del 23.09.2025 veniva disposta la riunione della causa R.G. 396/2025 alla causa R.G. 368/25.
Riscontrata l'impossibilità di una soluzione conciliativa, all'udienza di discussione del 21.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto. ________________
Va innanzitutto disattesa l'eccezione degli appellanti principali relativa alla inammissibilità dell'appello proposto da per Controparte_1 essere l'atto difforme ai canoni imposti dall'art. 434, comma 1 c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 54 comma 1 lettera c bis del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge 134/2012.
In materia la CORTE di CASSAZIONE (sent.
5.2.2015 n. 2143) ha affermato che gli oneri che vengono imposti dalla norma alla parte appellante debbono essere interpretati nel senso di consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
La CORTE ha precisato che “con la reiterata locuzione “indicazione” il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto …”; il legislatore ha solo statuito che “ i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.
La CORTE di CASSAZIONE a SEZIONI UNITE ha ribadito e chiarito che gli articoli 342 e 434 c.p.c. “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
[12] impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017 ).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello di
[...] contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 Controparte_1
c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficiente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio d gravame.
Tale appello, non solo è ammissibile, ma è anche fondato.
Va innanzitutto ricordato il disposto dell'art. 2112 c.c. che al comma 3 espressamente prevede che “Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello”.
La CORTE di CASSAZIONE ha, con orientamento maggioritario, affermato che è
“applicabile ai dipendenti ceduti il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, potendo trovare applicazione l'originario contratto collettivo solo nel caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva” (ex pluris Cass. 19303 del 2015; n. 10614 del 2011; n. 5882 del 2010, n. 37291/2021; 34555/24)
La Suprema Corte ha altresì precisato che “l'art. 3 n. 3 della direttiva 2001/23 (secondo cui “Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo”), come interpretato dalla Corte di Giustizia, “mira ad assicurare il mantenimento di tutte le condizioni di lavoro conformemente alla volontà delle parti contraenti del contratto collettivo e ciò nonostante il trasferimento di impresa. Per contro questa stessa disposizione non è idonea a derogare alla volontà di dette parti così come manifestata nel contratto collettivo.
Di conseguenza, se le parti contraenti hanno stabilito di non garantire talune condizioni di lavoro oltre una determinata data, l'art. 3 n. 3 della direttiva 2001/23 non può imporre al cessionario l'obbligo di rispettarle posteriormente alla data convenuta di scadenza del contratto collettivo, giacché, al di là di questa data, il contratto collettivo di cui trattasi non è più in vigore. Ne consegue che l'art. 3 n. 3 non impone al cessionario di garantire il mantenimento delle condizioni di
[13] lavoro stabilite con il cedente oltre la data della scadenza del contratto collettivo (v. sentenza Corte Giustizia del 27.11.2008, C-396/07, punti 33 e 34) (cfr. Cass 37291/2021; Cass. 34555/2024).
E che: “Nella sentenza del 6.9.2011, C-108/10 ( ), la Corte di Persona_4
Giustizia ha ribadito che “73. la norma prevista dall'art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva 77/187 (ndr., coincidente con l'art. 3 n. 3 direttiva 2001/23) non può privare di contenuti il primo comma del medesimo numero. Pertanto, questo secondo comma non osta a che le condizioni di lavoro enunciate in un contratto collettivo che si applicava al personale interessato prima del trasferimento cessino di essere applicabili al termine di un anno successivo al trasferimento, se non addirittura immediatamente alla data del trasferimento, quando si realizzi una delle ipotesi previste dal primo comma di detto numero, ossia la risoluzione o la scadenza di detto contratto collettivo oppure l'entrata in vigore o l'applicazione di un altro contratto collettivo (v. sentenza 9 marzo 2006, causa C-499/04, Per_2
Racc. pag. I-2397, punto 30, nonché, in tema di art. 3, n. 3, della direttiva 2001/23, sentenza 27 novembre 2008, causa C-396/07, Racc. pag. I- Per_3
8883, punto 34). 74. Di conseguenza, la norma prevista dall'art. 3, n. 2, primo comma, della direttiva 77/187, ai sensi della quale «il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data (...) [di] applicazione di un altro contratto collettivo», dev'essere interpretata nel senso che il cessionario ha il diritto di applicare, sin dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione” (cfr. Cass. 37291/2021; Cass. 18936/24; Cass. 8150/25).
Dunque, secondo il sopra richiamato orientamento, l'art. 2112, comma 3, c.c. e l'art. 3, comma 3 della Direttiva 2001/23, devono essere interpretati nel senso che, in caso di trasferimento d'azienda, il contratto collettivo applicato ai rapporti di lavoro trasferiti è quello vigente presso il cessionario, anche laddove tale contratto preveda condizioni meno favorevoli rispetto a quello precedentemente applicato dalla cedente.
Tale principio trova fondamento nel presupposto che il trasferimento comporta l'inserimento dei lavoratori ceduti in una nuova realtà organizzativa e produttiva, caratterizzata da un diverso assetto di regole, anche retributive, definite dal contratto collettivo applicato dal cessionario.
In adesione ai condivisibili principi sopra richiamati, il Collegio ritiene che l'applicazione da parte di ai lavorati ceduti, del CC Controparte_1 vigente presso la propria organizzazione aziendale è conforme sia al disposto dell'art. 2112 c.c. sia alla Direttiva 2001/23 che in alcun modo prevedono che il trattamento economico che ne discende per effetto del trasferimento debba essere identico al trattamento complessivo goduto in precedenza.
[14] L'eventuale trattamento deteriore subito dai lavoratori trasferiti non integra una lesione giuridicamente rilevante e vietata in quanto, non discende direttamente dal trasferimento d'azienda in sé, ma deriva dalla legittima applicazione del contratto collettivo in vigore presso la cessionaria.
In sostanza nella fattispecie in esame vi è stata una sostituzione di CC, ammessa sia dal diretto interno che europeo.
Per le suesposte ragioni, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata laddove il TRIBUNALE ha affermato il diritto dei ricorrenti in primo grado al mantenimento della medesima retribuzione che avevano maturato prima del passaggio in 2 con conferma delle restanti CP_1 CP_1 statuizioni di merito.
L'accoglimento del gravame proposto da è dirimente e Controparte_1 assorbente di ogni altra questione sollevata dagli appellanti principali.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio stante la presenza del precedente di legittimità richiamato dal primo Giudice, di senso contrario a quelli a cui questo Collegio aderisce.
Ne consegue che è meritevole di accoglimento la domanda con la quale
[...] ha chiesto la condanna degli appellanti principali alla Controparte_1 restituzione della somma di Euro 7.633,72 corrisposta, come da documentazione agli atti, per spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado.
Non può invece essere accolta la domanda con la quale viene richiesta la restituzione delle somme percepite medio tempore dai lavoratori in esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo stata fornita la prova dei relativi versamenti.
Si dà atto della sussistenza a carico degli appellanti principali dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 4548/2024 del TRIBUNALE di MILANO respinge la domanda proposta dai ricorrenti in primo grado diretta a ottenere il medesimo trattamento economico goduto presso la cedente.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Condanna gli appellanti principali a restituire a Controparte_1 la somma di Euro 7.633,72 percepita a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza di I grado.
[15] Si dà atto della sussistenza a carico degli appellanti principali dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 21/10/2025
La Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Susanna Mantovani Francesca Beoni
[16]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello R.G. 368/25 alla quale è stata riunita la causa R.G. n. 396/25 avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 4548/2024, est. dott. Franco Caroleo, discussa all'udienza collegiale del 21/10/2025 e promossa
DA (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ),
[...] C.F._6 Parte_7
(C.F. ), C.F._7 Parte_8
(C.F. , (C.F. ) C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), tutti Parte_10 C.F._10 rappresentati e difesi dagli Avv. ti MANNINO ANDREA e MASSA RICCARDO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in PIAZZA RESISTENZA, 52 20099 SESTO AN IO (MI) APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti TALINI SERGIO e SALVATORI PAOLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in VIA ANTONIO SOGLIANO, 22 00164 ROMA APPELLATA INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
[1] Nella causa R.G. 368/25
Per e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe: “Piaccia Parte_1 all'Ill.mo Corte di Appello adita, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, sezione lavoro, dott. Caroleo, n. 4548/2024 IN VIA PRINCIPALE a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che la somma mensile loro riconosciuta per 14 mensilità a titolo di superminimo (pari alla differenza tra la retribuzione da ultimo maturata in Parte_11
e quella inizialmente accordata da abbia natura non
[...] CP_1 CP_1 assorbibile e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive nei termini di cui in narrativa;
e, per l'effetto, b) condannare la convenuta al riconoscimento in favore dei lavoratori delle somme mensili corrispondenti agli aumenti oggi previsti dal CC oggi applicato al lavoro (in misura ora pari ad Euro 75,00), nonché al pagamento dei seguenti importi: 360,00 € 450,00 Pt_1 Parte_2
€ 270,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € Pt_3 Parte_4 Pt_5 Parte_6
450,00 € 360,00 € 360,00 € Parte_7 Parte_8 Pt_9 Pt_10
450,00 € IN OGNI CASO c) con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo;
d) con vittoria di spese ed onorari di legge, e rimborso CU, distratti direttamente in favore del procuratore costituito”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, a Controparte_1 seguito di ogni opportuna istruttoria ed in ragione di tutte le ragioni sopra analiticamente svolte, previa riunione al procedimento promosso da (RG n. Controparte_1
396/2025) per l'integrale accoglimento del quale si insiste: - rigettare l'avverso appello in quanto destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA. Salvis juribus”.
Nella causa R.G. 396/25
Per Vedetta 2 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, CP_1
a seguito di ogni opportuna istruttoria: Accertare e dichiarare In via principale: che la società appellante ha legittimamente applicato ai lavoratori appellati i trattamenti economici e retributivi previsti dal CC per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, vigente presso l'azienda incorporante, in luogo dei trattamenti economici e retributivi dagli stessi percepiti in virtù del pregresso CC Commercio applicato dalla società incorporata nonché la legittimità della Parte_12 modifica in peius del trattamento retributivo degli appellanti, derivante dall'effetto sostitutivo del CC Commercio con il CC Vigilanza Privata alla stregua dell'art. 2112, comma 3, cod. civ., dell'art. 3, par. 3, Direttiva 2001/23/CE e dei principi di libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost. e all'art. 11 CEDU e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande proposte dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado;
In via subordinata: in ragione della ritenuta assorbibilità del superminimo attribuito agli odierni appellati, ridurre le somme agli stessi dovute per effetto degli aumenti retributivi via via intervenuti, in ragione della normale dinamica contrattuale che ha interessato il CC Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari applicato dalla società appellante;
e per l'effetto, Condannare gli appellati alla restituzione in favore di Controparte_1 delle somme medio tempore percepite in conseguenza della sentenza di primo
[...] grado, oltre interessi legali dal pagamento all'effettiva restituzione e così anche alla restituzione delle spese legali medio tempore corrisposte, pari ad € 7.633,72 al netto delle
[2] R.A.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da determinarsi ai sensi del D.M. 55/14, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Per e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe: Parte_1
“rigettare tutte le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio di appello in quanto infondate e/o illegittime e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4548/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 16 ottobre 2024; IN OGNI CASO b. con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo;
c. con vittoria di spese e onorari distratti direttamente in favore dell'Avv. Andrea Mannino”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4548/24 il TRIBUNALE di MILANO ha accertato il diritto di
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_8
Parte_7 Parte_5
, e Parte_6 Parte_9 Parte_10
“al riconoscimento di una somma mensile, per 14 mensilità, pari alla
[...] differenza tra la retribuzione da ultimo maturata in e quella Parte_11 inizialmente accordata da e per l'effetto ha condannato Controparte_1 la convenuta a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di Euro 9.023,44, a quella di
[...] Parte_2
9.430,24, a quella di Euro 6.766,99, a Parte_3 Parte_4 quella di Euro 9.398,32, a quella di Euro 7.984,15, Parte_5
a quella di Euro 8.201,27, a Parte_6 Parte_7
quella di Euro 4.488,40, a
[...] Parte_8 quella di Euro 3.561,81, a quella di Euro
[...] Parte_9
6.694,12 e a quella di Euro 4.488,40 oltre alle Parte_10 relative incidenze sul TFR, a interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda i ricorrenti avevano esposto di essere stati originariamente assunti da con inquadramento nel IV Parte_13 livello del CC Commercio e di aver continuato a svolgere, a decorrere dal 01.04.2014, l'attività lavorativa alle dipendenze della cessionaria
[...]
senza alcuna variazione;
che a decorrere dal 01.12.2019 avevano Parte_12 subito una illegittima riduzione della retribuzione allorquando, per effetto di fusione per incorporazione (giusto verbale sindacale ex art. 47 l. 428/1990), erano transitati da alle dipendenze di Parte_12 [...]
, che applicava un diverso contratto collettivo, ovvero il CC Controparte_1
Vigilanza Privata;
che a seguito dall'avvenuta fusione era stato loro riconosciuto un superminimo assorbibile dai futuri aumenti contrattuali pari a Euro 200,00 mensili per quattordici mensilità che tuttavia non ritenevano idoneo a garantire il mantenimento dei livelli retributivi pregressi;
che il trattamento di miglior favore riconosciuto dalla società era diverso rispetto a quello riservato ai dipendenti di ai quali era stato riconosciuto non solo un superminimo Parte_13 superiore, pari a Euro 350,00 mensili, ma avente altresì natura non assorbibile e
[3] pertanto avevano adito il TRIBUNALE lamentando l'illegittimità della riduzione della retribuzione derivante dall'applicazione del diverso CC in quanto: “La convenuta non ha infatti garantito il mantenimento dei medesimi livelli retributivi, riconoscendo ai lavoratori, a (solo parziale) copertura delle differenze retributive originate dal cambio di CC, un'inadeguata somma di Euro 200,00 lordi a titolo di superminimo, peraltro (illegittimamente) assorbibile. Trattasi di condotta del tutto illegittima lesiva del principio di irriducibilità della retribuzione”.
In motivazione il TRIBUNALE, richiamato l'art. 2112 c.c., nonché l'art. 3, comma 1 della Direttiva 2001/23/CE (nel quale è stata trasfusa l'analoga precedente direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva 98/50/CE), in forza del quale “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario” e il comma 3 per cui “Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo” affermava che tale Direttiva era applicabile non solo ai trasferimenti di aziende, ma anche ai trasferimenti di personale (con o senza le relative competenze) fra amministrazioni pubbliche.
Quanto all'interpretazione dell'art. 3, n. 2 della Direttiva 77/187/CEE, evidenziava che costituisce punto fermo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C108/10, , del 6.9.2011, nella quale ai punti 72 – 76 è Per_1 stato affermato:
“72. Ai sensi del citato art. 3, n. 2, primo comma, il cessionario è tenuto a mantenere le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza di tale contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo. Il secondo comma di detta disposizione aggiunge che gli Stati membri possono limitare il periodo di mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno.
73. Come già precisato dalla Corte, la norma prevista dall'art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva 77/187 non può privare di contenuti il primo comma del medesimo numero. Pertanto, questo secondo comma non osta a che le condizioni di lavoro enunciate in un contratto collettivo che si applicava al personale interessato prima del trasferimento cessino di essere applicabili al termine di un anno successivo al trasferimento, se non addirittura immediatamente alla data del trasferimento, quando si realizzi una delle ipotesi previste dal primo comma di detto numero, ossia la risoluzione o la scadenza di detto contratto collettivo oppure l'entrata in vigore o l'applicazione di un altro contratto collettivo (v. sentenza 9 marzo 2006, causa C-499/04, Racc. pag. I-2397, punto 30, nonché, in Per_2
[4] tema di art. 3, n. 3, della direttiva 2001/23, sentenza 27 novembre 2008, causa C- 396/07, Racc. pag. I-8883, punto 34). Per_3
74. Di conseguenza, la norma prevista dall'art. 3, n. 2, primo comma, della direttiva 77/187, ai sensi della quale "il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data (...) (di) applicazione di un altro contratto collettivo", dev'essere interpretata nel senso che il cessionario ha il diritto di applicare, sin dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione.
75. Benché da quanto sin qui esposto discenda che la direttiva 77/187 lascia un margine di manovra, che consente al cessionario e alle altre parti contraenti di stabilire l'integrazione retributiva dei lavoratori trasferiti in modo tale che questa risulti debitamente adattata alle circostanze del trasferimento in questione, ciò nondimeno le modalità scelte devono essere conformi allo scopo di detta direttiva. Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, quest'obiettivo consiste, essenzialmente, nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento (sentenza 26 maggio 2005, causa C-478/03, Celtec, Racc. pag. I-4389, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché, in merito alla direttiva 2001/23, ordinanza 15 settembre 2010, causa C-386/09, Briot, punto 26).
76. Il ricorso alla facoltà consistente nel sostituire, con effetto immediato, le condizioni di cui godevano i lavoratori trasferiti in base al contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle previste dal contratto collettivo vigente presso il cessionario non può pertanto avere lo scopo, o l'effetto, di imporre a detti lavoratori condizioni globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento. Se così non fosse, la realizzazione dello scopo perseguito dalla direttiva 77/187 potrebbe essere agevolmente rimessa in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza di contratti collettivi, il che pregiudicherebbe l'efficacia pratica di detta direttiva”.
In motivazione, richiamava la pronuncia n. 5736/2024 della CORTE di CASSAZIONE con la quale è stato affermato che i punti 75 e 76 sopra riportati della sentenza della CGUE C108/10 sono chiari nello stabilire che il trasferimento non può determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento retributivo, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità: “Come ben evidenziato al punto 76, si è dunque escluso che la facoltà pure concessa al cessionario di sostituire, con effetto immediato, le condizioni di lavoro previste nel contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle applicate da esso cessionario possa essere utilizzata allo scopo,
o possa comunque produrre l'effetto, di porre i lavoratori trasferiti in una posizione deteriore, applicando ad essi condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle
[5] applicabili prima del trasferimento;
i lavoratori trasferiti non possono quindi essere collocati in una posizione deteriore per il solo fatto del trasferimento”.
Osservava inoltre che la medesima sentenza aveva chiarito che non ostano a tale soluzione le pronunce della CORTE di CASSAZIONE (tra cui anche quelle citate dalla parte convenuta) che invece avevano ritenuto, in caso di cessione di ramo d'azienda, che ai dipendenti ceduti debba applicarsi, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva.
Concludeva quindi che i ricorrenti avevano il diritto al mantenimento della medesima retribuzione che avevano da ultimo maturato prima del passaggio in
Controparte_1
Quanto poi allo strumento rimediale per assicurare il predetto mantenimento affermava che “la scelta va rimessa alla datrice di lavoro, purché venga garantito il riconoscimento di una somma mensile, per 14 mensilità, pari alla differenza tra la retribuzione da ultimo maturata in e quella inizialmente Parte_11 accordata da . Controparte_1
Il TRIBUNALE respingeva la domanda attorea avente a oggetto la restituzione delle somme assorbite dal superminimo già riconosciuto in quanto il superminimo era stato espressamente ad initio definito assorbibile e che alla luce dell'accertato diritto a ricevere la medesima retribuzione maturata presso la cedente la questione doveva ritenersi superata.
In relazione al quantum richiesto venivano recepiti i conteggi predisposti dai ricorrenti stante la ritenuta genericità delle contestazioni da parte della CP_2 resistente.
In ragione della soccombenza è stata Controparte_1 condannata a rifondere ai lavoratori le spese di lite quantificate in Euro 6.000,00, oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con appello depositato il 09.04.2025, iscritto all'R.G. 368/2025, Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_8 Parte_7
, ,
[...] Parte_5 Parte_6
e hanno impugnato Parte_9 Parte_10 la sentenza nella parte in cui il TRIBUNALE ha respinto la domanda volta ad accertare la natura non assorbibile del superminimo.
[6] A sostegno della doglianza rilevano l'erroneità della pronuncia laddove il primo Giudice ha affermato che il superminimo erogato ai lavoratori come strumento di mantenimento dei medesimi livelli retributivi possa aver natura assorbibile.
Sostengono che la non assorbibilità della retribuzione rappresenta un diritto quesito o acquisito, ossia un diritto che una volta entrato nella sfera giuridica del lavoratore, diventa immutabile (posto, peraltro, che l'assorbibilità violerebbe altresì il principio di irriducibilità della retribuzione).
Rilevano inoltre che il datore di lavoro non può unilateralmente trasformare un superminimo da “non assorbibile” ad “assorbibile” e che tale principio vale anche nel caso in cui il lavoratore passi da una società all'altra ex art. 2112 c.c., giacché, ai sensi dell'art. 2112 1° co., “il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”, tra cui il diritto alla non assorbibilità di quel superminimo che il lavoratore già percepiva come tale con il cedente.
Sostengono dunque, che l'aver attribuito natura assorbibile al superminimo posto quale garanzia di conservazione della retribuzione pregressa, equivarrebbe all'aver unilateralmente trasformato il superminimo non assorbibile in assorbibile.
È evidente che l'elemento retributivo riconosciuto da Controparte_1
(poi integrato dal Giudice di prime cure) abbia del superminimo solo il nomen (riconducibile al fatto che esso implica per i lavoratori una maggior retribuzione rispetto a quella prevista dal CC applicato dalla nuova datrice di lavoro/cessionaria), ma non abbia quella connotazione di premialità tipica del superminimo quale concessione di miglior favore.
La ragione (e la finalità) di quel superminimo è il garantire per i ricorrenti transitati dall'una all'altra società il mantenimento (almeno in parte, finché non si è pronunciato il Giudice di prime cure) della retribuzione da ultimo maturata presso la cedente.
In questo senso, il superminimo non va inteso come elemento retributivo premiale, ma come elemento di garanzia retributiva, di parificazione delle retribuzioni.
Deducono inoltre che per i dipendenti di anch'essa fusa Parte_13 per incorporazione, la convenuta, difformemente da quanto accaduto per gli odierni appellanti, ha mantenuto la retribuzione che i medesimi avevano da ultimo maturato con la precedente datrice di lavoro, mediante l'erogazione di un importo a titolo di “superminimo non assorbibile dai futuri aumenti contrattuali”.
Su tali presupposti chiedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che la somma mensile loro
[7] riconosciuta per 14 mensilità a titolo di superminimo abbia natura non assorbibile e, conseguentemente, il loro diritto a percepire le relative differenze retributive con conseguente condanna della convenuta al riconoscimento delle somme mensili corrispondenti agli aumenti oggi previsti dal CC (in misura ora pari ad Euro 75,00) e al pagamento a favore di ciascun appellante delle somme indicate nelle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo e alla refusione delle spese di lite da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memoria depositata il 12.09.2025 ha resistito l'appellata rilevando che con ricorso, rubricato al n. R.G. 396/2025, aveva a sua volta proposto appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza n. 4548/2024 del TRIBUNALE di MILANO e pertanto chiedeva, in via preliminare la riunione al procedimento n. R.G. 368/25.
Nel merito, richiamato quanto esposto con il proprio gravame, in relazione al motivo di appello dei lavoratori evidenzia che “Nel caso di specie, pertanto, non si versa in ipotesi di “superminimo” in senso tecnico, essendo stato detto trattamento di miglior favore - non dovuto - erogato esclusivamente per effetto di una determinazione assunta autonomamente dalla società convenuta, giammai pattuita individualmente o collettivamente.
Inoltre, consta documentalmente, come detto, emolumento sia stato, espressamente ed ab initio, definito come assorbibile a fronte di futuri aumenti contrattuali, sicché non è dato comprendere come gli appellanti possano fondatamente dolersi di ciò.
Tanto più che, anche nella denegata e non creduta ipotesi la sentenza di primo grado fosse confermata, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella stessa sentenza impugnata (cfr. Cass. 5736/2024), deve ammettersi come strumento risoluzione al problema della conservazione del trattamento economico dei lavoratori oggetto di cessione proprio l'attribuzione di “un assegno ad personam riassorbibile”.
Anche a tacere di quanto sopra evidenziato, deve comunque osservarsi, quantunque nella ben diversa ipotesi di “superminimo” in senso tecnico, ovvero conseguente a pattuizioni individuali e/o collettive, come lo stesso, salva espressa previsione contraria, possa del tutto legittimamente essere riassorbito in conseguenza di eventuali successivi aumenti retributivi come pure pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/11/2020, n. 24778 e Cass.).
Quanto alla deduzione di parte avversaria per cui ai lavoratori già in forza a anch'essa fusa per incorporazione in Parte_14 [...]
a far data dal 01.12.2019, sia stato attribuito un Controparte_1 trattamento minimale non assorbibile e di importo più elevato, rileva che “le Contr mansioni svolte dai lavoratori già in forza a con Parte_14
[8] frutto di specifici accordi individuali anteriori all'incorporazione, erano e sono di tipo impiegatizio e del tutto difformi da quelle svolte dagli appellanti ma, soprattutto, deve porsi mente all'assorbente circostanza che, come noto, non sussiste nell'ordinamento alcuna norma che imponga un non meglio specificato principio di parità di trattamento”.
Su tali presupposti chiede alla CORTE di respingere l'avverso appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto con condanna dei ricorrenti in I grado alla refusione delle spese di lite.
Avverso la medesima sentenza ha proposto gravame anche
[...] per i seguenti motivi. Controparte_1
Con un primo motivo lamenta la “Violazione dell'art. 2112 comma 3 c.c. ed errata interpretazione della Direttiva Comunitaria 2001/23”.
Nello specifico censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha posto a fondamento del proprio iter argomentativo la sentenza della CORTE di CASSAZIONE n. 5736/2024, peraltro isolata, che a sua volta ha mal interpretato i principi espressi dalla nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso “ ”. Per_1
Lamenta che il primo Giudice ha “apoditticamente ritenuto che ogni modifica del trattamento retributivo a seguito di un trasferimento d'azienda debba considerarsi di per sé illegittima e lesiva del principio di irriducibilità della retribuzione, erroneamente sovrapponendo la nozione di “modificazione peggiorativa” e l'effetto giuridico riconducibile direttamente al trasferimento d'azienda”.
In particolare, la società evidenzia che la ratio della Direttiva 2001/23 è quella di evitare che il mero fatto del trasferimento possa costituire di per sé solo la causa di un ingiustificato e arbitrario arretramento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori, senza tuttavia escludere la legittima possibilità di una modifica dei trattamenti economici e normativi derivante dall'applicazione di una diversa disciplina collettiva vigente presso la cessionaria.
A sostegno di quanto dedotto, richiama l'art. 2112 c.c. il quale consente che
“l'applicazione di una diversa contrattazione collettiva da parte del cessionario possa comportare una variazione dei trattamenti economici, in quanto espressione di un sistema regolatorio fisiologico e generale, volto ad assicurare la parità di trattamento tra i lavoratori del medesimo datore di lavoro (il cessionario).”
Nel caso di specie afferma di aver legittimamente applicato anche agli appellati, successivamente al loro trasferimento, il CC applicato a tutto il proprio personale.
Come affermato dalla Corte Giustizia UE, nella sentenza 27 novembre 2008, causa C-396/07 Juuri l'articolo 3 n. 3 della direttiva 2001/23 "mira ad assicurare
[9] il mantenimento di tutte le condizioni di lavoro conformemente alla volontà delle parti contraenti del contratto collettivo e ciò nonostante il trasferimento di impresa. Per contro questa stessa disposizione non è idonea a derogare alla volontà di dette parti così come manifestata nel contratto collettivo. Di conseguenza, se le parti contraenti hanno stabilito di non garantire talune condizioni di lavoro oltre una determinata data, l'articolo 3 n. 3 della direttiva 2001/23 non può imporre al cessionario l'obbligo di rispettarle posteriormente alla data convenuta di scadenza del contratto collettivo, giacchè, al di là di questa data, il contratto collettivo di cui trattasi non è più in vigore. Ne consegue che l'articolo 3 n. 3 non impone al cessionario di garantire il mantenimento delle condizioni di lavoro stabilite con il cedente oltre la data della scadenza del contratto collettivo” (v. sentenza Corte Giustizia del 27.11.2008, C-396/07, punti 33 e 34).
A supporto della doglianza richiama inoltre plurime pronunce di legittimità con le quali è stato affermato che il contratto collettivo applicato dal cedente continua a regolare il rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti solo laddove il cessionario non applichi alcun contratto collettivo;
qualora, invece, il cessionario sia già vincolato ad un diverso contratto collettivo, quest'ultimo sostituisce integralmente ed immediatamente la contrattazione collettiva applicata dall'impresa cedente, anche se dovesse risultare meno favorevole ai lavoratori (cfr. Cass. 8 settembre 1999, n. 9545; Cass. 4 febbraio 2008, n. 2609; Cass. 27 febbraio 2018, n. 4553; Cass. 9 luglio 2019, n. 32070; Cass. 15 marzo 2021, n. 7221).
Oltretutto, nell'ottica del gravame, “l'eventuale ultrattività, presso l'impresa cessionaria, della contrattazione collettiva del cedente sarebbe dunque irragionevole nel nostro ordinamento in quanto prevederebbe una non consentiva estensione dell'applicazione di un accordo collettivo nei confronti di un soggetto che non ne è parte e che, per contro, risulta già vincolato all'applicazione di un diverso contratto collettivo (come l'odierna appellante, iscritta all'associazione datoriale firmata del CC Vigilanza Privata applicato ai lavoratori oggetto della vicenda circolatoria che ci occupa, e cioè ASSIV).”
Peraltro, anche nella sentenza della Corte di Giustizia, richiamata dal primo Giudice, è stato precisato che l'art. 3, n. 2, comma 1, della direttiva 77/187/CEE, secondo cui "il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data (...) di applicazione di un altro contratto collettivo", debba essere interpretato nel senso che il cessionario ha pieno diritto di applicare, fin dal momento del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo vigente presso di lui, comprese quelle aventi ad oggetto il trattamento retributivo.
Da ultimo, evidenzia, come sia consolidato l'orientamento secondo cui - in presenza di una successione di contratti collettivi nel tempo - sia essa determinata dal fisiologico rinnovo della contrattazione collettiva, sia in conseguenza dell'applicazione di un diverso CC per effetto di una previsione
[10] normativa, ovvero per legittima scelta datoriale - trova applicazione il contratto collettivo sopravvenuto, anche laddove quest'ultimo preveda condizioni economiche o normative meno favorevoli rispetto a quelle disciplinate dal contratto precedentemente in vigore.
Secondo l'appellante, dunque, il primo Giudice ha travisato il contenuto e la portata applicativa della sentenza OL e, più in generale, dei principi affermati dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, attribuendo alla tutela prevista in caso di trasferimento d'azienda un carattere assoluto e incondizionato che la Corte di Giustizia non ha mai riconosciuto e che non risulta tantomeno dalla Direttiva Comunitaria.
Richiama inoltre la recente ordinanza n. 8150/2025 con la quale la CORTE di CASSAZIONE ha ribadito l'applicabilità “ai dipendenti ceduti del contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, potendo trovare applicazione l'originario contratto collettivo nel solo caso presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva” (cfr., in senso conforme anche Cass. n. 37291 del 2021, confermata da Cass. n. 10120 del 2024).
Conclude che alla luce di tali principi la mera applicazione da parte del cessionario del contratto collettivo ordinariamente vigente presso la propria organizzazione aziendale rappresenta condotta pienamente lecita e conforme sia al diritto interno che a quello unionale e che in alcun modo il trattamento economico normativo che ne deriva debba essere reso equipollente, a mezzo artificiosi superminimi, al trattamento complessivo goduto precedentemente.
Con un secondo motivo condizionato al mancato accoglimento del primo motivo di gravame lamenta l'erroneità in ordine al “quantum attribuito in sentenza”.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che, per effetto della fusione per incorporazione dell'originaria società datrice di lavoro, il differenziale tra il più favorevole trattamento economico erogato dall'incorporata in applicazione del CC Terziario - Commercio e quello meno favorevole erogato dalla incorporante avrebbe dovuto corrispondersi sub specie di Controparte_1 superminimo “assorbibile”.
Ciò posto, nell'attribuzione delle somme alle parti ricorrenti non ha tenuto conto dei parziali assorbimenti del citato superminimo per effetto degli aumenti retributivi via via intervenuti in ragione della normale dinamica contrattuale che ha interessato il CC Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari applicato dalla società appellante e già versato integralmente in atti.
Alla stregua degli aumenti retributivi di cui al citato CC e in ragione della dichiarata natura assorbibile del citato superminimo, in luogo delle maggiori
[11] somme attribuite, gli stessi, al mese di febbraio 2024, avrebbero avuto diritto di ricevere importi inferiori come specificati nel prospetto allegato.
Con memoria depositata l'11.09.2025 hanno resistito gli appellati rilevando di aver depositato appello nei confronti della medesima sentenza laddove il primo Giudice ha dichiarato che il superminimo erogato era assorbibile e in via preliminare, hanno chiesto alla CORTE di dichiarare, l'inammissibilità dell'appello per essere stato redatto in violazione dei canoni di cui all'art. 342 c.p.c. e nel merito difendendo la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha accertato che i ricorrenti avevano il diritto al mantenimento della medesima retribuzione che avevano da ultimo maturato prima del passaggio in CP_1
CP_1
All'udienza del 23.09.2025 veniva disposta la riunione della causa R.G. 396/2025 alla causa R.G. 368/25.
Riscontrata l'impossibilità di una soluzione conciliativa, all'udienza di discussione del 21.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto. ________________
Va innanzitutto disattesa l'eccezione degli appellanti principali relativa alla inammissibilità dell'appello proposto da per Controparte_1 essere l'atto difforme ai canoni imposti dall'art. 434, comma 1 c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 54 comma 1 lettera c bis del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge 134/2012.
In materia la CORTE di CASSAZIONE (sent.
5.2.2015 n. 2143) ha affermato che gli oneri che vengono imposti dalla norma alla parte appellante debbono essere interpretati nel senso di consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
La CORTE ha precisato che “con la reiterata locuzione “indicazione” il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto …”; il legislatore ha solo statuito che “ i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.
La CORTE di CASSAZIONE a SEZIONI UNITE ha ribadito e chiarito che gli articoli 342 e 434 c.p.c. “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
[12] impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017 ).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello di
[...] contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 Controparte_1
c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficiente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio d gravame.
Tale appello, non solo è ammissibile, ma è anche fondato.
Va innanzitutto ricordato il disposto dell'art. 2112 c.c. che al comma 3 espressamente prevede che “Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello”.
La CORTE di CASSAZIONE ha, con orientamento maggioritario, affermato che è
“applicabile ai dipendenti ceduti il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, potendo trovare applicazione l'originario contratto collettivo solo nel caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva” (ex pluris Cass. 19303 del 2015; n. 10614 del 2011; n. 5882 del 2010, n. 37291/2021; 34555/24)
La Suprema Corte ha altresì precisato che “l'art. 3 n. 3 della direttiva 2001/23 (secondo cui “Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo”), come interpretato dalla Corte di Giustizia, “mira ad assicurare il mantenimento di tutte le condizioni di lavoro conformemente alla volontà delle parti contraenti del contratto collettivo e ciò nonostante il trasferimento di impresa. Per contro questa stessa disposizione non è idonea a derogare alla volontà di dette parti così come manifestata nel contratto collettivo.
Di conseguenza, se le parti contraenti hanno stabilito di non garantire talune condizioni di lavoro oltre una determinata data, l'art. 3 n. 3 della direttiva 2001/23 non può imporre al cessionario l'obbligo di rispettarle posteriormente alla data convenuta di scadenza del contratto collettivo, giacché, al di là di questa data, il contratto collettivo di cui trattasi non è più in vigore. Ne consegue che l'art. 3 n. 3 non impone al cessionario di garantire il mantenimento delle condizioni di
[13] lavoro stabilite con il cedente oltre la data della scadenza del contratto collettivo (v. sentenza Corte Giustizia del 27.11.2008, C-396/07, punti 33 e 34) (cfr. Cass 37291/2021; Cass. 34555/2024).
E che: “Nella sentenza del 6.9.2011, C-108/10 ( ), la Corte di Persona_4
Giustizia ha ribadito che “73. la norma prevista dall'art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva 77/187 (ndr., coincidente con l'art. 3 n. 3 direttiva 2001/23) non può privare di contenuti il primo comma del medesimo numero. Pertanto, questo secondo comma non osta a che le condizioni di lavoro enunciate in un contratto collettivo che si applicava al personale interessato prima del trasferimento cessino di essere applicabili al termine di un anno successivo al trasferimento, se non addirittura immediatamente alla data del trasferimento, quando si realizzi una delle ipotesi previste dal primo comma di detto numero, ossia la risoluzione o la scadenza di detto contratto collettivo oppure l'entrata in vigore o l'applicazione di un altro contratto collettivo (v. sentenza 9 marzo 2006, causa C-499/04, Per_2
Racc. pag. I-2397, punto 30, nonché, in tema di art. 3, n. 3, della direttiva 2001/23, sentenza 27 novembre 2008, causa C-396/07, Racc. pag. I- Per_3
8883, punto 34). 74. Di conseguenza, la norma prevista dall'art. 3, n. 2, primo comma, della direttiva 77/187, ai sensi della quale «il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data (...) [di] applicazione di un altro contratto collettivo», dev'essere interpretata nel senso che il cessionario ha il diritto di applicare, sin dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione” (cfr. Cass. 37291/2021; Cass. 18936/24; Cass. 8150/25).
Dunque, secondo il sopra richiamato orientamento, l'art. 2112, comma 3, c.c. e l'art. 3, comma 3 della Direttiva 2001/23, devono essere interpretati nel senso che, in caso di trasferimento d'azienda, il contratto collettivo applicato ai rapporti di lavoro trasferiti è quello vigente presso il cessionario, anche laddove tale contratto preveda condizioni meno favorevoli rispetto a quello precedentemente applicato dalla cedente.
Tale principio trova fondamento nel presupposto che il trasferimento comporta l'inserimento dei lavoratori ceduti in una nuova realtà organizzativa e produttiva, caratterizzata da un diverso assetto di regole, anche retributive, definite dal contratto collettivo applicato dal cessionario.
In adesione ai condivisibili principi sopra richiamati, il Collegio ritiene che l'applicazione da parte di ai lavorati ceduti, del CC Controparte_1 vigente presso la propria organizzazione aziendale è conforme sia al disposto dell'art. 2112 c.c. sia alla Direttiva 2001/23 che in alcun modo prevedono che il trattamento economico che ne discende per effetto del trasferimento debba essere identico al trattamento complessivo goduto in precedenza.
[14] L'eventuale trattamento deteriore subito dai lavoratori trasferiti non integra una lesione giuridicamente rilevante e vietata in quanto, non discende direttamente dal trasferimento d'azienda in sé, ma deriva dalla legittima applicazione del contratto collettivo in vigore presso la cessionaria.
In sostanza nella fattispecie in esame vi è stata una sostituzione di CC, ammessa sia dal diretto interno che europeo.
Per le suesposte ragioni, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata laddove il TRIBUNALE ha affermato il diritto dei ricorrenti in primo grado al mantenimento della medesima retribuzione che avevano maturato prima del passaggio in 2 con conferma delle restanti CP_1 CP_1 statuizioni di merito.
L'accoglimento del gravame proposto da è dirimente e Controparte_1 assorbente di ogni altra questione sollevata dagli appellanti principali.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio stante la presenza del precedente di legittimità richiamato dal primo Giudice, di senso contrario a quelli a cui questo Collegio aderisce.
Ne consegue che è meritevole di accoglimento la domanda con la quale
[...] ha chiesto la condanna degli appellanti principali alla Controparte_1 restituzione della somma di Euro 7.633,72 corrisposta, come da documentazione agli atti, per spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado.
Non può invece essere accolta la domanda con la quale viene richiesta la restituzione delle somme percepite medio tempore dai lavoratori in esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo stata fornita la prova dei relativi versamenti.
Si dà atto della sussistenza a carico degli appellanti principali dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 4548/2024 del TRIBUNALE di MILANO respinge la domanda proposta dai ricorrenti in primo grado diretta a ottenere il medesimo trattamento economico goduto presso la cedente.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Condanna gli appellanti principali a restituire a Controparte_1 la somma di Euro 7.633,72 percepita a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza di I grado.
[15] Si dà atto della sussistenza a carico degli appellanti principali dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 21/10/2025
La Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Susanna Mantovani Francesca Beoni
[16]