Articolo 2 della Legge 6 marzo 1950, n. 227
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 giugno 1950
Art. 2.
I trasferimenti di cui al precedente art. 1 hanno luogo a domanda.
Le domande dovranno essere presentate entro sessanta giorni dal termine che sara' fissato dal Ministro per la difesa con sua determinazione.
Entrata in vigore il 4 giugno 1950