Art. 2.
I trasferimenti di cui al precedente art. 1 hanno luogo a domanda.
Le domande dovranno essere presentate entro sessanta giorni dal termine che sara' fissato dal Ministro per la difesa con sua determinazione.
I trasferimenti di cui al precedente art. 1 hanno luogo a domanda.
Le domande dovranno essere presentate entro sessanta giorni dal termine che sara' fissato dal Ministro per la difesa con sua determinazione.