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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano,
a scioglimento della riserva assunta in data 13.5.2025,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 4359 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, ed avente ad oggetto: “impugnazione delibera consortile”
T R A
quale mandataria di in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Giancarlo Catavello, e domiciliata presso il suo studio, sito in Milano al Largo Donegani n. 2;
ATTRICE
E
, in persona del presidente del consiglio direttivo e l.r.p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Pauciulo presso il quale elettivamente domicilia in
Nola alla via Polveriera n. 16;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel corso dell'odierna udienza le parti si sono riportate ai rispettivi scritti, chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la ha impugnato la delibera assembleare consortile del 26 Parte_1
giugno 2023, deducendo la irregolare costituzione dell'assemblea ed il mancato raggiungimento del quorum, la tardiva ed irrituale approvazione dei bilanci riguardanti gli esercizi dal 2013 al 2022,
oltre che contenenti criteri di calcolo errati e non verificabili, a causa della mancata allegazione alla delibera del rendiconto e di una nota sintetica, in ossequio a quanto imposto dall'art. 1130 bis c.c.
Con vittoria di spese di lite.
Si è costituito il il quale ha preliminarmente eccepito l'incompetenza Controparte_1
funzionale del Tribunale di Nola, in luogo di quella del Tribunale di Napoli – sez. Imprese, ha poi contestato l'esistenza del fumus e del periculum rispetto alla richiesta sospensione cautelare della delibera impugnata. Ha, inoltre, dedotto la cessazione della materia del contendere, in virtù
dell'approvazione della successiva delibera del 20.12.2023, ed ha, infine, contestato l'operatività
nel caso in esame della disciplina relativa al condominio di cui all'art. 1130 bis c.c.. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Preliminarmente va disattesa la doglianza di parte convenuta, relativa alla incompetenza funzionale del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di Napoli – Sezione Imprese, atteso che il CP_1
convenuto risulta costituito in forza e ai sensi dell'art. 2602 e seguenti c.c., e non in forma di società
(cfr., sul punto, Cass. n. 23371 del 29.8.2024).
In via ulteriormente preliminare, va disattesa l'ulteriore eccezione, formulata dal Convenuto, di declaratoria di cessazione della materia del contendere, sul presupposto della emanazione di nuova delibera consortile in data 22.12.2023.
È noto, all'interno della Suprema Corte, che “in tema di impugnazione delle delibere condominiali,
la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della
legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione
della materia del contendere” (Cass. n. 20071 dell'11.8.2017). Orbene, è evidente che il presupposto indicato dalla Suprema Corte, ovvero il venir meno della situazione di contrasto, nel caso di specie non sussista, in quanto da una parte il si è CP_1
limitato ad a dare genericamente dato dell'emanazione di nuova delibera, in sostituzione di quella impugnata nel presente giudizio, dall'altra la società attrice ha contestato la circostanza, lamentando che la delibera del dicembre 2023 conterrebbe i medesimi vizi di quella del giugno 2023.
Poste tali necessarie premesse, disattese le preliminari eccezioni, il presente provvedimento si fonda sul c.d. principio della ragione più liquida. Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass.
sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309) «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta
di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare
previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del
giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo
dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.».
Orbene, applicando tale principio al caso di specie, si rende necessario valutare la censura riguardante la violazione dell'art. 1130 bis c.c., a norma del quale il rendiconto condominiale, che contiene le voci di entrata ed uscita ed ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale dell'ente,
“si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica
esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
Sulla scorta di tale previsione normativa, del resto, questo scrivente (cfr. ord. del 15.3.2024), pur disattendendo l'istanza di sospensione della delibera impugnata, ha già dato atto dell'assenza di detti documenti nel caso in esame.
Ciò posto, il ha escluso l'operatività delle disposizioni in tema di Condominio, e tra esse, CP_1
come è evidente, dell'art. 1130 bis c.c..
L'applicabilità della norma di cui sopra, invece, viene invocata dalla società attrice, anche in considerazione del fatto che – come evidenziato – con una sola delibera il ha approvato i CP_1 bilanci per ben 10 anni (dal 2013 al 2022). Pertanto, secondo la prospettazione attorea, la mancanza di detta documentazione rende il bilancio poco intelligibile e quindi, di fatto, non consente di conoscere in modo preciso lo stato patrimoniale del , ed i rapporti di debito/credito. CP_1
Sul punto si rappresenta che l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 1130 bis c.c. è stata sollevata dal soltanto in corso di causa (ovvero, in sede di comparsa conclusionale ed all'udienza del CP_1
maggio 2025), e del resto risulta in totale contrasto con le restanti difese già espletate in sede di comparsa di costituzione e risposta, allorquando - ad altri fini - ha, invece, invocato l'applicabilità
dele disposizioni in tema di condominio (cfr. pag. 11).
Come noto, la giurisprudenza afferma ormai da tempo riconosce, quantomeno in via generale, la compatibilità delle disposizioni in tema di condominio con la struttura consortile (ad. es., il può agire ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., per ottenere il recupero degli oneri presso i CP_1
consorziati morosi).
La giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “Il , non rientrando in CP_1
nessuna delle categorie tipiche disciplinate dal codice o dalle leggi speciali, è assimilabile in parte
ad un'associazione non riconosciuta ed in parte, presentando forti profili di realità, ad un
condominio” (Trib. Roma Sent. n. 6677/2020) e che “nei rapporti tra e singoli CP_1
partecipanti, salvo diversa esplicita previsione, trovano applicazione le generali disposizioni in
materia di comunione e condominio” (C. App. Roma n. 343 del 18.1.2023).
Si consideri altresì che la Suprema Corte ha da tempo affermato (sent. n. 2877 del 9.2.2007) che
“appaiono insoddisfacenti tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme
sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di
comunione e condominio, occorrendo invece rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla volontà
manifestata nello statuto e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare
all'individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati
dalla controversia (così Cass., 21.03.2003, n. 4125; Cass., 22.12.2005, n. 28492). Fonte primaria
della disciplina di siffatti consorzi, specie per quel che riguarda l'ordinamento interno e l'amministrazione, è dunque l'accordo delle parti sancito nell'atto costitutivo (Cass., 06.03.2003, n.
3341)”.
In altri termini, premesso che la fonte primaria della disciplina del va rinvenuta nello CP_1
statuto, non può negarsi la possibilità di applicare le disposizioni in tema di associazione o di condominio, ovvero quella più confacente al caso di interesse.
In questa prospettiva, pertanto, è stato riconosciuto il diritto del a decidere quali norme CP_1
siano applicabili al proprio rapporto, con conseguente applicabilità delle disposizioni in materia condominiale solamente in via residuale, laddove manchi un'espressa previsione contraria, nello statuto consortile.
Poste tali coordinate ermeneutiche, e passando al caso in esame, lo statuto del consorzio contiene talune disposizioni che rimandano alle disposizioni in tema di condominio (es. art. 10 sulla quantificazione delle e spese condominiali, e art. 24, nella parte in cui autorizza la proposizione di ricorso monitorio per il pagamento dei contributi non corrisposti e contenuti nel rendiconto), mentre l'art. 24 si limita a prescrivere l'obbligo di compilazione del bilancio, con la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite, senza alcuna ulteriore precisazione.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 15.3.2024 la Suprema Corte (sentenza n. 28257 del
9.10.2023), partendo dal dato letterale dell'art. 1130 bis c.c., ha precisato che il rendiconto assolve la funzione di specificare le voci di entrata e di uscita, nonché la situazione patrimoniale dell'ente,
in modo da consentire la verifica compiuta della situazione patrimoniale, per cui non è necessaria
“la presentazione all'assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle
prescritte per i bilanci delle società”, risultando a tal fine sufficiente che “essa sia idonea a rendere
intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione”, né, del resto, si pretende che le voci di entrata e spesa “siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano
oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l'assemblea procedere sinteticamente
all'approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall'amministratore”. Ciò
che conta, ad ogni modo, è che la documentazione allegata dia “prova delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di
individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito”, al fine di
“realizzare l'interesse del a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili ivi Parte_3
recati dal bilancio, e sono, quindi, orientati dall'esigenza di informazione dei partecipanti, in modo
da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e
consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato”.
Orbene, anche a voler prescindere dalla formale allegazione della predetta documentazione al verbale di delibera, tali principi sono idonei a trovare generale applicazione, essendo diritto del condomino, così come del consorziato, essere messo a conoscenza circa lo stato patrimoniale del
( ). Parte_3 CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, riconosciuta l'applicazione in via analogica al caso in esame dell'art. 1130 bis c.c., con la delibera impugnata sono stati approvati i bilanci dal 2013 al
2022, pur in totale assenza di elementi idonei a mettere la consorziata impugnate nella posizione di comprendere realmente l'andamento del : pertanto, la delibera non può che essere CP_1
annullata.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese vengono liquidate, secondo la soccombenza ed in ragione di quanto previsto dal D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità bassa),
della natura documentale della stessa, e delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea, e per l'effetto, annulla la delibera consortile del 26 giugno
2023; - Condanna il al pagamento delle spese processuali che si quantificano Controparte_1
in Euro 545,00 per spese ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.
Nola, 12.6.2025
Il Giudice
(Dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano,
a scioglimento della riserva assunta in data 13.5.2025,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 4359 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, ed avente ad oggetto: “impugnazione delibera consortile”
T R A
quale mandataria di in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Giancarlo Catavello, e domiciliata presso il suo studio, sito in Milano al Largo Donegani n. 2;
ATTRICE
E
, in persona del presidente del consiglio direttivo e l.r.p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Pauciulo presso il quale elettivamente domicilia in
Nola alla via Polveriera n. 16;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel corso dell'odierna udienza le parti si sono riportate ai rispettivi scritti, chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la ha impugnato la delibera assembleare consortile del 26 Parte_1
giugno 2023, deducendo la irregolare costituzione dell'assemblea ed il mancato raggiungimento del quorum, la tardiva ed irrituale approvazione dei bilanci riguardanti gli esercizi dal 2013 al 2022,
oltre che contenenti criteri di calcolo errati e non verificabili, a causa della mancata allegazione alla delibera del rendiconto e di una nota sintetica, in ossequio a quanto imposto dall'art. 1130 bis c.c.
Con vittoria di spese di lite.
Si è costituito il il quale ha preliminarmente eccepito l'incompetenza Controparte_1
funzionale del Tribunale di Nola, in luogo di quella del Tribunale di Napoli – sez. Imprese, ha poi contestato l'esistenza del fumus e del periculum rispetto alla richiesta sospensione cautelare della delibera impugnata. Ha, inoltre, dedotto la cessazione della materia del contendere, in virtù
dell'approvazione della successiva delibera del 20.12.2023, ed ha, infine, contestato l'operatività
nel caso in esame della disciplina relativa al condominio di cui all'art. 1130 bis c.c.. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Preliminarmente va disattesa la doglianza di parte convenuta, relativa alla incompetenza funzionale del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di Napoli – Sezione Imprese, atteso che il CP_1
convenuto risulta costituito in forza e ai sensi dell'art. 2602 e seguenti c.c., e non in forma di società
(cfr., sul punto, Cass. n. 23371 del 29.8.2024).
In via ulteriormente preliminare, va disattesa l'ulteriore eccezione, formulata dal Convenuto, di declaratoria di cessazione della materia del contendere, sul presupposto della emanazione di nuova delibera consortile in data 22.12.2023.
È noto, all'interno della Suprema Corte, che “in tema di impugnazione delle delibere condominiali,
la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della
legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione
della materia del contendere” (Cass. n. 20071 dell'11.8.2017). Orbene, è evidente che il presupposto indicato dalla Suprema Corte, ovvero il venir meno della situazione di contrasto, nel caso di specie non sussista, in quanto da una parte il si è CP_1
limitato ad a dare genericamente dato dell'emanazione di nuova delibera, in sostituzione di quella impugnata nel presente giudizio, dall'altra la società attrice ha contestato la circostanza, lamentando che la delibera del dicembre 2023 conterrebbe i medesimi vizi di quella del giugno 2023.
Poste tali necessarie premesse, disattese le preliminari eccezioni, il presente provvedimento si fonda sul c.d. principio della ragione più liquida. Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass.
sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309) «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta
di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare
previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del
giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo
dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.».
Orbene, applicando tale principio al caso di specie, si rende necessario valutare la censura riguardante la violazione dell'art. 1130 bis c.c., a norma del quale il rendiconto condominiale, che contiene le voci di entrata ed uscita ed ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale dell'ente,
“si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica
esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
Sulla scorta di tale previsione normativa, del resto, questo scrivente (cfr. ord. del 15.3.2024), pur disattendendo l'istanza di sospensione della delibera impugnata, ha già dato atto dell'assenza di detti documenti nel caso in esame.
Ciò posto, il ha escluso l'operatività delle disposizioni in tema di Condominio, e tra esse, CP_1
come è evidente, dell'art. 1130 bis c.c..
L'applicabilità della norma di cui sopra, invece, viene invocata dalla società attrice, anche in considerazione del fatto che – come evidenziato – con una sola delibera il ha approvato i CP_1 bilanci per ben 10 anni (dal 2013 al 2022). Pertanto, secondo la prospettazione attorea, la mancanza di detta documentazione rende il bilancio poco intelligibile e quindi, di fatto, non consente di conoscere in modo preciso lo stato patrimoniale del , ed i rapporti di debito/credito. CP_1
Sul punto si rappresenta che l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 1130 bis c.c. è stata sollevata dal soltanto in corso di causa (ovvero, in sede di comparsa conclusionale ed all'udienza del CP_1
maggio 2025), e del resto risulta in totale contrasto con le restanti difese già espletate in sede di comparsa di costituzione e risposta, allorquando - ad altri fini - ha, invece, invocato l'applicabilità
dele disposizioni in tema di condominio (cfr. pag. 11).
Come noto, la giurisprudenza afferma ormai da tempo riconosce, quantomeno in via generale, la compatibilità delle disposizioni in tema di condominio con la struttura consortile (ad. es., il può agire ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., per ottenere il recupero degli oneri presso i CP_1
consorziati morosi).
La giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “Il , non rientrando in CP_1
nessuna delle categorie tipiche disciplinate dal codice o dalle leggi speciali, è assimilabile in parte
ad un'associazione non riconosciuta ed in parte, presentando forti profili di realità, ad un
condominio” (Trib. Roma Sent. n. 6677/2020) e che “nei rapporti tra e singoli CP_1
partecipanti, salvo diversa esplicita previsione, trovano applicazione le generali disposizioni in
materia di comunione e condominio” (C. App. Roma n. 343 del 18.1.2023).
Si consideri altresì che la Suprema Corte ha da tempo affermato (sent. n. 2877 del 9.2.2007) che
“appaiono insoddisfacenti tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme
sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di
comunione e condominio, occorrendo invece rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla volontà
manifestata nello statuto e, soltanto ove questo nulla disponga al riguardo, passare
all'individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati
dalla controversia (così Cass., 21.03.2003, n. 4125; Cass., 22.12.2005, n. 28492). Fonte primaria
della disciplina di siffatti consorzi, specie per quel che riguarda l'ordinamento interno e l'amministrazione, è dunque l'accordo delle parti sancito nell'atto costitutivo (Cass., 06.03.2003, n.
3341)”.
In altri termini, premesso che la fonte primaria della disciplina del va rinvenuta nello CP_1
statuto, non può negarsi la possibilità di applicare le disposizioni in tema di associazione o di condominio, ovvero quella più confacente al caso di interesse.
In questa prospettiva, pertanto, è stato riconosciuto il diritto del a decidere quali norme CP_1
siano applicabili al proprio rapporto, con conseguente applicabilità delle disposizioni in materia condominiale solamente in via residuale, laddove manchi un'espressa previsione contraria, nello statuto consortile.
Poste tali coordinate ermeneutiche, e passando al caso in esame, lo statuto del consorzio contiene talune disposizioni che rimandano alle disposizioni in tema di condominio (es. art. 10 sulla quantificazione delle e spese condominiali, e art. 24, nella parte in cui autorizza la proposizione di ricorso monitorio per il pagamento dei contributi non corrisposti e contenuti nel rendiconto), mentre l'art. 24 si limita a prescrivere l'obbligo di compilazione del bilancio, con la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite, senza alcuna ulteriore precisazione.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 15.3.2024 la Suprema Corte (sentenza n. 28257 del
9.10.2023), partendo dal dato letterale dell'art. 1130 bis c.c., ha precisato che il rendiconto assolve la funzione di specificare le voci di entrata e di uscita, nonché la situazione patrimoniale dell'ente,
in modo da consentire la verifica compiuta della situazione patrimoniale, per cui non è necessaria
“la presentazione all'assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle
prescritte per i bilanci delle società”, risultando a tal fine sufficiente che “essa sia idonea a rendere
intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione”, né, del resto, si pretende che le voci di entrata e spesa “siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano
oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l'assemblea procedere sinteticamente
all'approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall'amministratore”. Ciò
che conta, ad ogni modo, è che la documentazione allegata dia “prova delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di
individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito”, al fine di
“realizzare l'interesse del a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili ivi Parte_3
recati dal bilancio, e sono, quindi, orientati dall'esigenza di informazione dei partecipanti, in modo
da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e
consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato”.
Orbene, anche a voler prescindere dalla formale allegazione della predetta documentazione al verbale di delibera, tali principi sono idonei a trovare generale applicazione, essendo diritto del condomino, così come del consorziato, essere messo a conoscenza circa lo stato patrimoniale del
( ). Parte_3 CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, riconosciuta l'applicazione in via analogica al caso in esame dell'art. 1130 bis c.c., con la delibera impugnata sono stati approvati i bilanci dal 2013 al
2022, pur in totale assenza di elementi idonei a mettere la consorziata impugnate nella posizione di comprendere realmente l'andamento del : pertanto, la delibera non può che essere CP_1
annullata.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese vengono liquidate, secondo la soccombenza ed in ragione di quanto previsto dal D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità bassa),
della natura documentale della stessa, e delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea, e per l'effetto, annulla la delibera consortile del 26 giugno
2023; - Condanna il al pagamento delle spese processuali che si quantificano Controparte_1
in Euro 545,00 per spese ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.
Nola, 12.6.2025
Il Giudice
(Dott. Antonio Tufano)