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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 3109/2022 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________
(Avv. CASCINA GIUSEPPE) Parte_1
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
CP_ ___________________________ (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA)
Il Cancelliere resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 09/09/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ in accoglimento del ricorso, annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-000086364 del
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 24.02.2022, notificata in data 09/03/2022
◊ compensa tra le parti le spese di lite;
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato in data 31/03/2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000086364 emessa dall CP_1
notificata in data 09/03/2022, per l'importo complessivo di euro 40.006,60, con la quale l chiedeva al ricorrente, in qualità di amministratore unico della società CP_1
Start Office S.r.l., il pagamento di tali somme a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, conv. con mod. dalla L. 638/1983
e s.m.i. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento ai periodi dicembre 2013 e gennaio-novembre 2014, chiedendone in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento ovvero instando, in subordine, per la rideterminazione della sanzione.
A sostegno dell'opposizione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non ricoprendo la qualifica di amministratore unico della Start Office S.r.l. a far data dal
2012, l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione della sanzione e del presunto credito sotteso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l che CP_1
contestava le ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
In particolare, rappresentava l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all' ordinanza di ingiunzione impugnata, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in ragione della sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983 (pari a tre mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione), nonché in ragione della sospensione relativa al periodo emergenziale conseguente al Covid-
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Sars 19, disposta dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6-
bis della legge 24 aprile 2020, n.27. Infine, rilevava di aver provveduto a rideterminare l'importo della sanzione irrogata in euro € 13.129,00, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000.
Precisava, altresì, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15
gennaio 2016, n. 8, che il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di € 6.563,50, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Successivamente, in data 10/07/2023, l' depositava un ulteriore CP_1
provvedimento di rideterminazione della sanzione irrogata, nella misura pari ad €
euro 13.129,00, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (che statuisce: “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso). Precisava, altresì, in applicazione dell'articolo 9,
comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 6.564,50, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
La causa, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e la
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rideterminazione della sanzione operata dall sulla scorta dell'art. 23 del D.L. CP_1
n. 48/2023 - non accettata da parte ricorrente (cfr. verbale 10.01.2025), che comunque non provvedeva a pagare la sanzione nella misura ridotta e insisteva in ricorso - viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti nel corso del giudizio.
◊
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione, in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 31/03/2022, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione opposta, avvenuta in data 09/03/2022.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. n. 8/2016,
recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, L.
28 aprile 2014 n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo, figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2
comma 1-bis, D.L. 463/83, conv. con L. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3,
comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.
In particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo avere previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/69, al comma 1-bis, come novellato
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “L'omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del
D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che “All'art. 2,
comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 698, le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” sono
sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
***
Parte ricorrente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ed in particolare di non dovere rispondere dell'omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in riferimento ai periodi contestati (dicembre 2012 e gennaio-novembre 2013), atteso che, con decorrenza 23/01/2012, non ha più
rivestito la qualifica di amministratore unico della società.
Parte resistente, di contro, ritiene che il ricorrente sia tenuto al versamento della contribuzione omessa e al pagamento della relativa sanzione, dal momento che dalla
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro visura camerale allegata in atti si evince che il ricorrente è amministratore unico della società Start Office S.r.l. dal 06/07/2009 fino alla revoca (non indicata nella
CP_ visura) (cfr. all. memoria di cost.).
Tale eccezione, nella fattispecie in esame, deve ritenersi fondata sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Si evidenzia che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 24.11. 1981, è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione;
alla natura personale della responsabilità,
consegue la responsabilità personale della propria azione o omissione, cosciente e volontaria. Considerando al contempo che l'obbligazione solidale della persona giuridica (o dell'ente privo di personalità giuridica) è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
Sul punto, la Suprema Corte chiarisce che la responsabilità da illecito amministrativo
è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (cfr. Cass. n.
10668 del 1996) e della natura personale della responsabilità, (cfr. Cass. n.
11954/2003; n. 12321/2004; n. 15088/2006), ribadendo ciò che sopra è stato accennato, ossia che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria. L'impronta di tale norma, quindi, attiene al principio (di estrazione penalistica) della natura personale della responsabilità, secondo i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3),
dell'esclusione della responsabilità (art. 4).
Quindi, responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione. Rilevato che la condotta materiale che ha portato all'emissione dell'
ordinanza ingiunzione non è riferibile al periodo temporale in cui il ricorrente
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rivestiva la carica di amministratore unico della società, in base ai superiori principi,
la violazione accertata non può ascriversi alla sua personale responsabilità.
Invero, dalla documentazione versata in atti - peraltro non contestata nella sua efficacia probatoria da parte resistente - emerge che il ricorrente è stato amministratore unico della società Start Office S.r.l. dal 06/07/2009 fino al 23
gennaio 2012, giuste dimissioni ratificate in data 25/02/2012 con verbale di assemblea ordinaria soci, in seno alla quale i soci decidevano di nominare nuovo amministratore unico (cfr. prod. ricorrente). CP_2
Emerge altresì che con lettera raccomandata a/r del 07/01/2013, la Start Office S.r.l.
sollecitava la CCIAA di Palermo a provvedere ad aggiornare la visura Camerale
rappresentando che, nonostante le predette dimissioni fossero state trasmesse telematicamente in data 27/03/2012 per essere annotate, non risultasse inserito il cambio di amministratore unico, con indicazione del nuovo soggetto – tale CP_2
– che rivestiva, in sostituzione dell'odierno ricorrente, tale qualifica. (cfr.
[...]
prod. ric.). Quindi, la Camera di Commercio competente, nonostante la comunicazione effettuata dalla Start Office S.r.l., non ha provveduto ad aggiornare il certificato camerale con l'indicazione del nuovo amministratore, nominato successivamente alle dimissioni del ricorrente.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente risulta fondata, considerato, come detto, che le omissioni di cui alla ordinanza opposta riguardano il mese di dicembre 2013 e i mesi di gennaio-novembre 2014.
In termini conclusivi, dunque, ritenendosi assorbita ogni altra questione prospettata,
il ricorso va accolto e l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata
Le spese di lite si compensano interamente tra le parti ritenuto che non può
CP_ imputarsi all il mancato aggiornamento nella visura camerale, da parte della
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro competente camera di commercio, del nominativo del nuovo amministratore
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 2/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 3109/2022 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________
(Avv. CASCINA GIUSEPPE) Parte_1
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
CP_ ___________________________ (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA)
Il Cancelliere resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 09/09/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ in accoglimento del ricorso, annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-000086364 del
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 24.02.2022, notificata in data 09/03/2022
◊ compensa tra le parti le spese di lite;
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato in data 31/03/2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000086364 emessa dall CP_1
notificata in data 09/03/2022, per l'importo complessivo di euro 40.006,60, con la quale l chiedeva al ricorrente, in qualità di amministratore unico della società CP_1
Start Office S.r.l., il pagamento di tali somme a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. n. 463/1983, conv. con mod. dalla L. 638/1983
e s.m.i. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento ai periodi dicembre 2013 e gennaio-novembre 2014, chiedendone in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento ovvero instando, in subordine, per la rideterminazione della sanzione.
A sostegno dell'opposizione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non ricoprendo la qualifica di amministratore unico della Start Office S.r.l. a far data dal
2012, l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione della sanzione e del presunto credito sotteso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l che CP_1
contestava le ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
In particolare, rappresentava l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all' ordinanza di ingiunzione impugnata, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in ragione della sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983 (pari a tre mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione), nonché in ragione della sospensione relativa al periodo emergenziale conseguente al Covid-
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Sars 19, disposta dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6-
bis della legge 24 aprile 2020, n.27. Infine, rilevava di aver provveduto a rideterminare l'importo della sanzione irrogata in euro € 13.129,00, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000.
Precisava, altresì, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15
gennaio 2016, n. 8, che il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di € 6.563,50, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Successivamente, in data 10/07/2023, l' depositava un ulteriore CP_1
provvedimento di rideterminazione della sanzione irrogata, nella misura pari ad €
euro 13.129,00, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (che statuisce: “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso). Precisava, altresì, in applicazione dell'articolo 9,
comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 6.564,50, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
La causa, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e la
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rideterminazione della sanzione operata dall sulla scorta dell'art. 23 del D.L. CP_1
n. 48/2023 - non accettata da parte ricorrente (cfr. verbale 10.01.2025), che comunque non provvedeva a pagare la sanzione nella misura ridotta e insisteva in ricorso - viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti nel corso del giudizio.
◊
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione, in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 31/03/2022, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione opposta, avvenuta in data 09/03/2022.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. n. 8/2016,
recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, L.
28 aprile 2014 n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo, figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2
comma 1-bis, D.L. 463/83, conv. con L. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3,
comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.
In particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo avere previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/69, al comma 1-bis, come novellato
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “L'omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del
D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che “All'art. 2,
comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 698, le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” sono
sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
***
Parte ricorrente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ed in particolare di non dovere rispondere dell'omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in riferimento ai periodi contestati (dicembre 2012 e gennaio-novembre 2013), atteso che, con decorrenza 23/01/2012, non ha più
rivestito la qualifica di amministratore unico della società.
Parte resistente, di contro, ritiene che il ricorrente sia tenuto al versamento della contribuzione omessa e al pagamento della relativa sanzione, dal momento che dalla
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro visura camerale allegata in atti si evince che il ricorrente è amministratore unico della società Start Office S.r.l. dal 06/07/2009 fino alla revoca (non indicata nella
CP_ visura) (cfr. all. memoria di cost.).
Tale eccezione, nella fattispecie in esame, deve ritenersi fondata sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Si evidenzia che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 24.11. 1981, è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione;
alla natura personale della responsabilità,
consegue la responsabilità personale della propria azione o omissione, cosciente e volontaria. Considerando al contempo che l'obbligazione solidale della persona giuridica (o dell'ente privo di personalità giuridica) è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
Sul punto, la Suprema Corte chiarisce che la responsabilità da illecito amministrativo
è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (cfr. Cass. n.
10668 del 1996) e della natura personale della responsabilità, (cfr. Cass. n.
11954/2003; n. 12321/2004; n. 15088/2006), ribadendo ciò che sopra è stato accennato, ossia che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria. L'impronta di tale norma, quindi, attiene al principio (di estrazione penalistica) della natura personale della responsabilità, secondo i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3),
dell'esclusione della responsabilità (art. 4).
Quindi, responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione. Rilevato che la condotta materiale che ha portato all'emissione dell'
ordinanza ingiunzione non è riferibile al periodo temporale in cui il ricorrente
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro rivestiva la carica di amministratore unico della società, in base ai superiori principi,
la violazione accertata non può ascriversi alla sua personale responsabilità.
Invero, dalla documentazione versata in atti - peraltro non contestata nella sua efficacia probatoria da parte resistente - emerge che il ricorrente è stato amministratore unico della società Start Office S.r.l. dal 06/07/2009 fino al 23
gennaio 2012, giuste dimissioni ratificate in data 25/02/2012 con verbale di assemblea ordinaria soci, in seno alla quale i soci decidevano di nominare nuovo amministratore unico (cfr. prod. ricorrente). CP_2
Emerge altresì che con lettera raccomandata a/r del 07/01/2013, la Start Office S.r.l.
sollecitava la CCIAA di Palermo a provvedere ad aggiornare la visura Camerale
rappresentando che, nonostante le predette dimissioni fossero state trasmesse telematicamente in data 27/03/2012 per essere annotate, non risultasse inserito il cambio di amministratore unico, con indicazione del nuovo soggetto – tale CP_2
– che rivestiva, in sostituzione dell'odierno ricorrente, tale qualifica. (cfr.
[...]
prod. ric.). Quindi, la Camera di Commercio competente, nonostante la comunicazione effettuata dalla Start Office S.r.l., non ha provveduto ad aggiornare il certificato camerale con l'indicazione del nuovo amministratore, nominato successivamente alle dimissioni del ricorrente.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente risulta fondata, considerato, come detto, che le omissioni di cui alla ordinanza opposta riguardano il mese di dicembre 2013 e i mesi di gennaio-novembre 2014.
In termini conclusivi, dunque, ritenendosi assorbita ogni altra questione prospettata,
il ricorso va accolto e l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata
Le spese di lite si compensano interamente tra le parti ritenuto che non può
CP_ imputarsi all il mancato aggiornamento nella visura camerale, da parte della
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro competente camera di commercio, del nominativo del nuovo amministratore
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Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 2/10/2025.
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- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro