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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al RG. n. 5251/2022 tra le parti:
ATTORE: Parte_1
(cf. C.F._1
con l'avv. BARBARA LODI
CONVENUTO: CP_1
(cf. ) C.F._2
con l'avv. GIUSEPPE ANTONIAZZI
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
“Voglia il Tribunale di Treviso, in riforma dell'impugnata sentenza Pt_1
n. 626/2022 del Giudice di Pace di Treviso, dott.ssa Giulia Procaccini, emessa in data 18/7/2022 e pubblicata in data 22/7/2022 nel procedimento R.G.2751/2021, contrariis reiectis: Nel merito:
- in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare che, per i motivi e le ragioni tutte di cui all'esposto dell'atto introduttivo, il diritto di credito avversario è inesistente, nullo, illegittimo ed infondato, sia in ordine all'an che al quantum debeatur e, per l'effetto
- condannare la Signora alla refusione in favore del Signor CP_1 di ogni somma versata in adempimento del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto in primo grado e della sentenza qui impugnata, nessuna esclusa, ed ivi:
€ 5.410,17 quale importo dell'atto di precetto notificato al concludente il 5/3/2022, in forza della provvisoria esecutorietà concessa il 28/1/2022 al decreto ingiuntivo opposto, versato il 16/3/2022 dal Signor con Pt_1 espressa riserva di ripetizione ed impugnativa;
€ 1.808,24 quale importo delle spese di lite di cui alla sentenza qui impugnata, versato il 10/8/2022 anch'esso con espressa riserva di ripetizione ed impugnativa;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo saldo. In ogni caso: compensi di lite interamente rifusi del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: qualora ritenuti rilevanti ai fini del decidere, e previa rimessione della causa in istruttoria, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova di cui alla I^ memoria ex Art. 320 c.p.c. del 18/11/2021 nonché, a prova contraria, di quelli indicati nella II^ memoria del 26/11/2021. Ci si oppone ad ogni istanza istruttoria avversaria capitolata nella II^ memoria ex Art. 320 c.p.c. del 29/11/2021 in quanto tardiva ed inammissibile e comunque irrilevante ed ininfluente ai fini del decidere, nonché a quelle articolate, illegittimamente e tardivamente dopo lo spirare dei termini ex Art. 320 c.p.c. del giudizio di primo grado, nell'atto denominato
2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, in CP_1 via principale: rigettare l'appello avverso la sentenza n. 626/2022 emessa dal Giudice di Pace di Treviso, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo n. 482/2021, R.G. 761/2021 di data 23.02.2021 e comunque la condanna del signor a pagare alla Pt_1 signora la somma complessiva di € 4.542,00, oltre ad interessi CP_1 di mora dalla domanda al saldo ed al compenso professionale liquidato in € 460,00, oltre accessori come per legge, escluse le anticipazioni per € 80,00; In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non sufficientemente provato il credito ingiunto, si chiede di ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli, non ammessi in primo grado, indicando come testimone la titolare del Micronido il Mago di Oz signora Dal Corso Silvia:
1) Vero che la signora ha pagato la somma di euro 2.750,00 con CP_1 l'assegno n. 2136299063-02 del 11.10.2018, di cui al doc. 10 del ricorso per Decreto Ingiuntivo che si esibisce, a saldo del debito dovuto al Micronido il Mago di Oz per la frequentazione della struttura da parte di Persona_1 pari al 50% delle rette dal mese di agosto 2017 a settembre 2018, oltre ad euro 250,00 per spese di recupero del credito;
2) vero che la signora aveva già pagato, con assegno, la metà CP_1 delle rette di cui al punto che precede;
3) vero che la signora ha pagato per intero, con assegno CP_1 bancario, le rette per la frequentazione di dell'asilo Micronido Persona_1 il Mago di Oz, dal mese di ottobre 2018 al mese di luglio 2019, come da ricevute di cui ai docc. da 11 a 20 del ricorso per Decreto Ingiuntivo che si esibiscono;
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari, si chiede di essere abilitati alla prova contraria diretta ed indiretta sul seguente capitolo con i testi e residenti in [...] Testimone_2 Goldoni 7;
4) vero che il signor e la signora nell'aprile Parte_1 CP_1 2017 hanno deciso consensualmente di iscrivere la figlia presso il Per_1 nido Micronido il Mago di Oz di OS (TV) in quanto i genitori materni abitano in tale paese e si erano resi disponibili ad andare a prendere la nipote all'uscita, mentre il signor e la signora si trovavano al lavoro;
Pt_1 CP_1 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze”.
3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Treviso n. 626/2022 (dep. 19.07.2022), che ha rigettato l'opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 482/2021 del 23.02.2021, del valore di € 4.542,00 (oltre interessi e spese), emesso in favore di per il recupero del 50% della spesa straordinaria CP_1 sostenuta per l'iscrizione della loro figlia minore al Micronido “Il Per_1 Mago di Oz” di OS di Casier nel periodo luglio 2017 – giugno 2019.
Ha affidato l'opposizione ai seguenti motivi: I. illegittimità, illogicità e contraddittorietà della sentenza quanto alla ritenuta assenza di efficacia del dissenso paterno rispetto alla spesa extra sostenuta per la prole, non avendo il Giudice di Pace adeguatamente valorizzato le ragioni del sopravvenuto dissenso del padre all'iscrizione della figlia al Micronido – come manifestato con le raccomandate del 17.08.2017 e 12.09.2017 –, non avendo la dato corso al proposito di trasferirsi a CP_1
OS (per beneficiare dell'aiuto dei propri familiari nella gestione della figlia), avendo frattanto chiesto ed ottenuto l'assegnazione della casa familiare di Varago di SE, costringendo , ogni giorno, a Per_1 sostenere circa 40 km complessivi, per poter frequentare l'asilo; II. illegittimità, illogicità ed assenza di motivazione del capo della sentenza in punto utilità e sostenibilità della spesa, non avendo il primo giudice preso in considerazione le ragioni del dissenso essendo la Pt_1 spesa per l'asilo sostenuta dalla contro la volontà del padre inutile, CP_1 gravosa e non sostenibile, posto che l'iscrizione all'asilo nido parrocchiale dell'istituto Maria Monti di SE – dove la bambina ha frequentato la scuola per l'infanzia – avrebbe consentito un risparmio sulla retta (inferiore di € 50,00 mensili, a fronte di un orario più ampio) e sui costi della benzina necessari per coprire, ogni giorno, la distanza tra la casa di SE e il Micronido di OS;
III. illegittimità, illogicità e contraddittorietà della sentenza quanto alle considerazioni della CTU inter partes anche sulla questione dell'asilo, avendo il primo giudice dapprima richiamato la raccomandazione fatta dalla CTU ai genitori, per iscrivere la minore ad un asilo nido più vicino alla casa di SE (e di mantenere l'iscrizione al Micronido di OS solo in caso di trasferimento nello stesso comune), e poi avallato la contraria decisione unilaterale della madre;
IV. illegittimità, illogicità e contraddittorietà della sentenza quanto alla ritenuta prova documentale dei pagamenti delle rette dell'asilo dall'agosto 2017 al luglio, essendo le ricevute e la dichiarazione del Micronido inidonee a
4 provare, con certezza, l'avvenuto pagamento da parte della stessa delle rette in questione;
V. erronea quantificazione del quantum debeatur, contenendo il decreto ingiuntivo opposto la condanna del al pagamento: di € Pt_1
80,00 per anticipazioni, pur essendo il relativo procedimento esente da spese;
degli interessi ex d.lgs 231/2002, sui ritardi nelle transazioni commerciali che non ricorrono nel caso di specie.
2. Si è costituita in giudizio che ha resistito CP_1 all'impugnazione avversaria, chiedendone l'integrale rigetto.
Ha sostenuto la correttezza della decisione del primo giudice, perché fondata sul criterio del migliore interesse per la minore, certamente rappresentato dalla necessità di assicurare continuità nella frequentazione del Nido dove era stata iscritta con il consenso di entrambi i genitori.
Ha poi messo in evidenza che il – al tempo dei fatti – non si era Pt_1 opposto alla spesa straordinaria per un nido privato, essendosi limitato a contestare la scelta dell'istituto frequentato dalla figlia, per mere ragioni logistiche.
Ha sostenuto inoltre la piena idoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'esistenza del credito monitorio, in special modo a fronte della pacifica ammissione del di avere contribuito al pagamento delle Pt_1 rette, per la propria quota, soltanto sino al mese di luglio 2017 compreso.
Ha infine precisato: che il tasso di interessi di cui al d.lgs 231/2002 trova applicazione nel caso di specie, con decorrenza dalla domanda giudiziale, in forza dell'art. 1284/4 cc.; di non avere richiesto al – a seguito dei Pt_1 provvedimenti ex art. 648 cpc. – il pagamento degli ottanta euro liquidati a titolo di anticipazioni, effettivamente non dovuti.
3. La causa – documentalmente istruita – è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.07.2024 (tenuta nelle forme di cu all'art. 127ter cpc.), con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** *** ***
4. I primi tre motivi di appello – finalizzati alla piena rinnovazione della decisione sull'an della pretesa monitoria – possono essere trattati congiuntamente.
A tal proposito, è doverosa una precisazione del perimetro della cognizione del presene giudizio: si tratta, infatti, in questa sede, soltanto di stabilire se –
5 in base ai principi che governano la materia – sia o meno dovuto, da parte del padre, il rimborso della spesa sostenuta dalla madre per le rette del Micronido “Il Mago di Oz” di OS di Casier nel periodo agosto 2017 – giugno 2019, non anche di sindacare in sé la scelta di tale istituto, coltivando così, a posteriori, la domanda ex art. 709ter cpc. proposta in merito dal per la prima volta, nel giudizio di reclamo dinanzi alla Pt_1
Corte d'Appello di Venezia, e lì dichiarata inammissibile.
5. Ciò posto, allora, va osservato, in via dirimente, che, al tempo dei fatti, i genitori non avevano messo in discussione la scelta di iscrivere la figlioletta ad un asilo nido privato e quindi di sostenerne la relativa spesa, presupposta quindi come necessaria e al contempo sostenibile.
L'opposizione manifestata dal – dal mese di agosto 2017 – era stata Pt_1 infatti limitata alla scelta, in concreto, del dove iscrivere la figlia, CP_2 negando il consenso alla permanenza al Micronido di OS soltanto per la sua collocazione geografica rispetto alla casa familiare, frattanto assegnata alla CP_1
Dagli atti del giudizio di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello risulta, più nello specifico, che l'istanza ex art. 709ter cpc. ivi proposta muoveva dal contrasto sulla individuazione del che avrebbe dovuto CP_2 Per_1 frequentare, (contrasto) insorto per questioni logistiche ed organizzative, in ragione della distanza geografica tra il Micronido di OS e la casa familiare di Varago di Maserata, senza interferenza alcuna delle valutazioni in ordine alla necessità e sostenibilità della relativa spesa.
Peraltro, contrariamente a quanto allegato nel presente giudizio, dagli stessi atti del reclamo dinanzi alla Corte d'Appello risulta che l'indicazione del padre fosse per l'Istituto paritario Madonna delle Vittorie di SE, e non già per l'asilo nido integrato dell'istituto parrocchiale Maria Monti, contrapposto in questa sede al Micronido.
6. A fronte di questo, va richiamato il più recente orientamento della giurisprudenza che ritiene addirittura dovute da parte del genitore anche le spese non preventivamente concordate “qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare … riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole” (Cass. 14564/2023).
6 Orientamento che, applicato al caso di specie, non può che condurre a fortiori all'affermazione del diritto della a ripetere dal la CP_1 Pt_1 quota parte della spesa sostenuta per l'asilo nido della figlia, essendo una spesa certa e prevedibile nella sua consistenza e nel suo ripetersi, avendo i genitori condiviso – al tempo dei fatti – la decisione di iscrivere ad un Per_1 asilo nido e di sostenerne il relativo costo, ed essendosi limitato il dissenso del padre alla sola permanenza della figlia al Micronido di OS, al quale, come ribadito, avrebbe preferito l'asilo nido Madonna delle Vittorie di SE.
Si tratta, allora, di una spesa straordinaria astrattamente prevista, accettata e preventivata dal che ne è tenuto pertanto al pagamento pro quota, Pt_1
a prescindere dal contrasto insorto in ordine alla concreta scelta del da CP_2 far frequentare dalla figlia – (contrasto) che, ove non superabile, avrebbe dovuto essere allora risolto nelle forme di cui all'art. 709ter cpc., avendo avuto peraltro il la facoltà di reiterare dinanzi al Tribunale di Pt_1 Treviso l'analoga istanza dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello di Venezia.
7. Con riferimento agli ultimi due motivi di appello, si osserva inoltre che il credito azionato in via monitoria è certo, essendo la documentazione proveniente dal terzo creditore sufficiente a provarne l'esistenza, anche in ragione dei riscontri indiretti che provengono dalla pacifica frequentazione del Micronido da parte di sino a giugno 2019 e dall'ammissione del Per_1 di non aver fatto fronte al pagamento della relativa retta da agosto Pt_1
2017.
Il saggio di interessi ex d.lgs 231/2002 appare correttamente indicato, con decorrenza dalla domanda, in forza della previsione di cui all'art. 1284/4 cc., nella sua applicazione generalizzata alle obbligazioni pecuniarie.
Infine, sono pacificamente non dovute le anticipazioni e già non richieste dalla così che la coltivazione dell'appello, sul punto, risulta di fatto CP_1 inutile.
8. Per tutti questi motivi l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza gravata confermata, con la sola precisazione che non sono dovute dal le anticipazioni liquidate nel decreto ingiuntivo n. 482/2021. Pt_1
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento.
7 Ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002 – essendo l'appello non fondato
– si dà atto che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e in grado di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata, con la sola precisazione che non sono dovute dal le Pt_1 anticipazioni liquidate nel decreto ingiuntivo n. 482/2021;
2. CONDANNA a pagare in favore di Parte_1 [...] le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00, oltre CP_1 rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
3. DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Treviso, 8 marzo 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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