TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 223/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'esito dell'udienza cartolare del 16 dicembre 2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
223/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Umberto Annunziata, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano, alla via Mastanielli, n. 18;
- APPELLANTE –
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, CP_1 dall'avv. Giuseppe Borgese, unitamente al quale elettivamente domicilia in Frattamaggiore, alla piazza Piazza Risorgimento n. 13;
- APPELLATO –
E
Controparte_2
Procedimento N. 223/2020 R.G. - Sentenza - Pag. 1
- APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 3866/2019 in materia di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 16 dicembre
2025.
Svolgimento del processo.
1. in persona del legale rappresentante p.t., (in prosieguo per brevità Controparte_3
) ha tempestivamente appellato la sentenza n 3866/2019 pronunciata dal Giudice di Pt_1
Pace di Sant'Anastasia e pubblicata in data 11.12.2019, con la quale era stata accolta la domanda proposta da nei confronti suoi e di nelle rispettive qualità di CP_1 Controparte_2 assicuratore e proprietaria del veicolo Renault Master tg. BP645CA, per conseguire la condanna di dette parti al risarcimento dei danni biologici e morali subiti a seguito dell'incidente che lo aveva visto coinvolto, allorquando, mentre percorreva -in qualità di pedone- in Somma Vesuviana la via
Alfieri, fu investito dal suddetto veicolo, riportando lesioni personali.
1.1. Nella contumacia della responsabile civile ed in contraddittorio con la compagnia di assicurazione convenuta, il Giudice di Pace, accolse la domanda ritenendo provata alla luce dell'escussione dell'unico teste addotto da parte dell'attore l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore e condannò, dunque, in solido i convenuti al risarcimento dei danni patiti
(biologico e morale) dal , liquidati nella misura complessiva di euro 8.288,63, con il carico CP_1 degli interessi e delle spese processuali.
1.2. A fondamento dell'interposto gravame la ha denunciato la non correttezza della Pt_1 sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, nonostante le criticità emerse, aveva ritenuto provata la verificazione del sinistro e, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, ha concluso, per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
2. Ha resistito all'appello chiedendo in via pregiudiziale una pronuncia di CP_1 improcedibilità della domanda formulata in primo grado per l'irritualità del deposito della documentazione. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della spiegata impugnazione, insistendo
Procedimento N. 223/2020 R.G. - Sentenza - Pag. 2
per il rigetto, con aggravio delle spese di lite.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, concessa la chiesta inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni al 29 marzo 2022, poi più volte rinviata per esigenze di ruolo, fino a giungere all'udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c. del 16.12.2025. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio a Controparte_2 dispetto della regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello
2. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni concorrenti di seguito esposte.
2.1. Innanzitutto, l'appellante ha correttamente eccepito l'irritualità della produzione attorea nel primo grado di giudizio. In particolare, il foliario depositato dall'istante risulta privo, in calce all'elenco dei documenti, del timbro apposto dalla Cancelleria. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'assenza del timbro di Cancelleria sull'elenco dei documenti impedisce di ritenere dimostrato il corretto e tempestivo deposito degli stessi (cfr. Cass civ. 7474/2013), con conseguente impossibilità di attribuire efficacia probatoria alla documentazione prodotta.
Tuttavia, l'accertamento dell'irritualità della produzione documentale- a dispetto di quanto sostenuto dall'appellato - non comporta una pronuncia di improcedibilità della domanda attorea, bensì determina il rigetto della stessa nel merito, per difetto di prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto azionato.
2.2. Prova, che anche al di là dei documenti irritualmente acquisiti in atti e di cui, pertanto, il primo giudice non poteva tenere conto, non era stata comunque fornita dall'attore. Ed infatti, ritiene il
Tribunale che coglie nel segno la censura mossa dalla compagnia di assicurazione all'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal Giudice di prime cure: secondo l'appellante, gli elementi emersi nel corso del primo grado di giudizio, se valutati correttamente, avrebbero condotto il giudicante ad un rigetto della domanda attesa la mancata prova della verificazione del sinistro.
Procedimento N. 223/2020 R.G. - Sentenza - Pag. 3
Invero, l'unico teste escusso Geografo all'udienza del 20.3.2019, ha genericamente Tes_1 confermato la dinamica dell'evento esposta nell'atto di citazione, rendendo una dichiarazione scarna e poco convincente, tale da non superare il vaglio di attendibilità intrinseca.
In effetti, lo stesso ha affermato di aver assistito al sinistro in quanto “mi trovavo verso le nove del mattino a Volla, alla via Alfieri ed ero a piedi”, limitandosi a riportare di aver “ visto un furgone
Renault di colore bianco che usciva da un parcheggio nelle palazzine a retromarcia e urtava con la parte posteriore sinistra un ragazzo di 29/30 anni che stava attraversando la strada;
il ragazzo fu urtato al lato destro..”, riferiva poi che il ragazzo “lamentava dolori specialmente al lato destro, in particolare al ginocchio” infine specificava che “dopo l'urto il ragazzo cadde a terra sul lato sinistro e non mi pare di aver visto sangue”, senza specificare quale parte del veicolo avesse urtato il pedone (aspetto che del resto non fu neppure precisato nell'atto introduttivo).
Tale circostanza non può ritenersi priva di rilevanza in quanto necessaria per accertare, prima ancora del nesso causale, la verificazione del sinistro.
Inoltre, non può essere sottaciuta la discrepanza tra il luogo del sinistro dichiarato nell'atto di citazione (Somma Vesuviana) e quello poi emerso nella testimonianza resa (Volla). Trattasi di divergenza tutt'altro che marginale, incidendo su un dato fattuale essenziale della ricostruzione offerta dall'istante e pertanto tale da inficiarne la attendibilità.
Ulteriore elemento rilevante ai fini della valutazione di inattendibilità del teste è rappresentato dalla circostanza che lo stesso ha dichiarato che l'appellato lamentasse esclusivamente dolori alla spalla destra e al ginocchio destro, riferendo di non aver notato la presenza di sangue sul luogo del sinistro. Tale affermazione risulta tuttavia smentita dal referto di pronto soccorso dell'Ospedale
S.M. Loreto Nuovo, dal quale emerge che il paziente presentava anche escoriazioni, come noto, incompatibili con l'assenza di sangue. Appare, infatti, poco plausibile che un testimone oculare non ricordi la presenza di sangue sul luogo dell'evento, considerata la particolare impressione e suggestione che tale circostanza normalmente determina in chi assiste a un sinistro stradale.
Inoltre, si osserva che i dati risultanti dal referto di pronto soccorso entrano a far parte del compendio probatorio in ragione della natura di atto pubblico fidefacente fino a querela di falso del detto certificato medico sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica
Procedimento N. 223/2020 R.G. - Sentenza - Pag. 4
fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (cfr. tra le ultime Cass.n. 16030/2020).
A peggiorare un quadro probatorio così poco rassicurante interviene il mancato intervento delle autorità competenti che avrebbe potuto agevolare in maniera significativa la ricostruzione della dinamica del sinistro, fornendo ulteriori elementi idonei a corroborare o smentire la ricostruzione fornita dall'appellato.
Inoltre, questo giudice pur negando la valenza probatoria alle schede IVASS non può esimersi dal rilevare l'elevata sinistrosità dei soggetti coinvolti nel presente giudizio. In particolare, dalle schede
IVASS prodotte dalla parte appellante risulta che è stato coinvolta in n. 13 sinistri, CP_1 in n. 23 sinistri;
il teste ha reso complessivamente n. 3 deposizioni testimoniali, Controparte_2 oltre a quella resa nel presente giudizio;
inoltre, il veicolo Renault risulta coinvolto in n. 27 sinistri.
Giova osservare che la è istituita al precipuo fine di agevolare la prevenzione e il Controparte_4 contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c.a, come tale consultabile sia dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, sia dall'autorità giudiziaria chiamata a decidere sull'istanze risarcitorie azionate dai pretesi danneggiati.
Orbene, è indubbio che il coinvolgimento dell'attore in un così elevato numero di sinistri costituisce un allarmante indice di anomalia e di sospetto nella valutazione della verosimiglianza e genuinità della versione fornita dall'attore e dal teste escusso, che, valutati unitamente alle altre presunzioni e alle emergenze istruttorie, contribuiscono alla complessiva valutazione dell'attendibilità delle allegazioni e delle prove offerte (in tal senso anche Trib. Napoli 10233/2025).
In definitiva, la rivalutazione complessiva delle risultanze probatorie impone l'accoglimento integrale dell'appello e per l'effetto il rigetto della domanda di risarcimento danni promossa da in primo grado. CP_1
3. Alla riforma della sentenza di primo grado segue, di necessità, una nuova regolamentazione delle spese di lite inerenti il doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata – in discostamento dalla notula spese depositata telematicamente in data 04.11.2025- in applicazione dei parametri minimi ritenuti nella specie congrui in ragione della non particolare complessità delle
Procedimento N. 223/2020 R.G. - Sentenza - Pag. 5
questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis rispettivamente vigente al momento della sentenza di primo grado e della presente pronuncia, per lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (così individuato in base al valore della domanda), riconoscendo, anche per il giudizio di impugnazione, la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass.
n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che
“Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
3.1. Nulla per le spese nel rapporto tra e l'appellata non avendo la CP_1 Controparte_2 stessa svolto attività difensiva in questa sede.
3.2. L'accoglimento dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda promossa in primo grado da nei confronti della CP_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e;
[...] Controparte_2
- condanna a pagare in favore della , in persona del CP_1 Parte_1 legale rappresentante p.t., le spese del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 1.104,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 382,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
- nulla per le spese nel rapporto tra e . CP_1 Controparte_2
Nola, 19.12.2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
Procedimento N. 223/2020 R.G. - Sentenza - Pag. 6