Articolo 1 della Legge 30 luglio 1974, n. 324
Versione
25 agosto 1974
Art. 1. Articolo unico

All' articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , dopo i primi due commi e' aggiunto il seguente terzo comma:
"Le sanzioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al precedente articolo 37".
All'articolo 39 della suddetta legge e' inoltre aggiunto il seguente ultimo comma:
"L'ordinanza del sindaco per la chiusura di un esercizio commerciale abusivo, che si trovi cioe' nelle condizioni di cui al comma precedente, costituisce titolo esecutivo, ed e' spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall' articolo 475 del codice di procedura civile . L'ordinanza e' dichiarata immediatamente eseguibile".

Entrata in vigore il 25 agosto 1974