Articolo 14 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9
Articolo 13Articolo 15
Versione
31 gennaio 1991
Art. 14. (Norme abrogate). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
a) articoli 2, commi primo e secondo; 3, commi primo e secondo; 6; 7 e 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , e successive modificazioni; b) articoli 9; 16, primo comma; 17, terzo comma; 19, primo, quinto e sesto comma; 20, primo, secondo e quinto comma; 21, primo e secondo comma; 27, primo , secondo e settimo comma ; e 55, secondo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1991