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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 22/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7813/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. NAPOLI FRANCESCA e l'avv. NAPOLI PIERLUCIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: Che il GDL di Lecce dichiari non dovuta la restituzione dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 7025351 richiesti con comunicazione di riliquidazione del 06.02.2020 per il periodo da CP_ gennaio 2017 a dicembre 2019 e conseguentemente condanni l a restituire al Ricorrente la somma di € 10.723,05, oltre interessi/rivalutazione dal 1.02.2020 al soddisfo.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
I fatti di causa possono essere così riassunti: “Il Ricorrente, titolare di pensione d'invalidità cat.
INVCIV n. 7025351 da ottobre 1999, con comunicazione di riliquidazione del 06.02.2020 veniva CP_ informato dall' che la prestazione assistenziale era stata ricalcolata da gennaio 2017 e che ne era scaturito un debito a suo carico di € 11.277,11 per i ratei corrisposti dal gennaio 2017 al dicembre CP_ 2020 (doc. 1). In data 28.01.2020 l' tratteneva la somma di € 11.277,11 dal maggiore importo dovuto al ricorrente per i ratei di pensione di reversibilità cat. SR n. 32022915 riveniente dalla madre (doc. 2). Infatti, il sig. con ricorso del 4.08.2016 ed iscritto al Persona_1 Pt_1 CP_ n.11015/2016 r.g.l. del Tribunale di Lecce, aveva impugnato la decisione dell del 20.08.2015 di rigettare la domanda per il trattamento ai superstiti per carenza del requisito sanitario.
1 Il procedimento si è concluso con sentenza n. 82/2020 che ha riconosciuto il diritto del Ricorrente alla contitolarità, con il padre , del trattamento ai superstiti della madre (doc. 3).”. Persona_2
L'indebito – relativo alle somme erogate a partire da gennaio 2017 a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione cat. INVCIV - trae quindi origine proprio dal riconoscimento degli arretrati sul trattamento ai superstiti, per effetto della già citata sentenza n. 82/2020.
Tali arretrati sono stati correttamente computati dall come redditi rilevanti anche rispetto CP_1 agli anni 2017-2018-2019 (e non solo rispetto al 2020, anno in cui sono stati erogati e rispetto al quale essi risultano anche dalla certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate).
Infatti, “in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad es. l'art. 3, c. 6 della legge
8.8.1995, n. 335 relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza” (cfr. Cass. Sez. Unite n. 12796/2005).
La diversa giurisprudenza richiamata da parte ricorrente circa l'applicazione del criterio di cassa riguarda invece il regime fiscale degli arretrati – i quali vanno tassati in relazione all'anno in cui vengono erogati, secondo il regime della tassazione separata – e non la rilevanza degli stessi ai fini dell'erogazione delle prestazioni legate al reddito, quali appunto la maggiorazione sociale.
Al riguardo, l ha correttamente dedotto che “La maggiorazione sociale è concessa con CP_1 carattere di provvisorietà, proprio in base al reddito dichiarato dal soggetto e con successivi controlli reddituali si verifica il mantenimento del diritto e/o la corretta misura della prestazione”.
Pertanto, l'erogazione della maggiorazione sociale negli anni 2017-18-19 costituisce indebito.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non rileva il fatto che l continui ad erogare la CP_1 pensione cat. INVCIV, perché l'indebito riguarda la maggiorazione sociale e dagli atti risulta che la pensione è stata riliquidata con esclusione della suddetta maggiorazione.
Tale indebito è ripetibile, in quanto trae origine dall'esito di un giudizio promosso dallo stesso ricorrente per il riconoscimento della pensione di reversibilità; non appare quindi ravvisabile la buona fede o una situazione di legittimo affidamento, tale da escludere la ripetizione, in quanto il ricorrente era perfettamente consapevole che, in caso di riconoscimento del beneficio, i suoi redditi sarebbero aumentati;
a tali fini, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non rileva il fatto che la sentenza sia intervenuta nel 2020, a distanza di alcuni anni dal deposito del ricorso, né il fatto che l' non abbia fatto “riserva di ripetizione del trattamento assistenziale CP_1 nel corso del procedimento amministrativa né in quello giudiziario durato 4 anni”.
Il recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione cat. INVCIV può essere effettuato anche mediante trattenute, in compensazione, sugli arretrati della pensione di reversibilità (il cui riconoscimento, come già evidenziato, ha determinato il superamento dei limiti reddituali e, quindi, l'indebito), come nel caso di specie.
2 Tuttavia, tale recupero non può essere effettuato tutto in un'unica soluzione, ma è soggetto ad un duplice limite, ovvero: 1) che le trattenute non possono superare la misura di un quinto della pensione;
2) che deve essere comunque fatto salvo il trattamento minimo. CP_ Infatti, “In tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, nè incide su di esso l'art 6, comma 11-quinquies, del d.l. n. 463 del 1983, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 legge n. 153 del 1969” (Cassazione civile sez. lav., 11/01/2016, n.206).
Nel caso di specie, la pensione di reversibilità cat. SR è stata liquidata nel 2017 per l'importo di €
501,88; rispetto a tale importo, non potevano essere effettuate trattenute sulla somma di €
150,57 riconosciuta a titolo di integrazione al minimo e potevano essere effettuate trattenute solo sull'importo a calcolo di € 351,32 nei limiti del quinto (pari a € 70,26 mensili nel 2017; in base a tali criteri, il quinto è pari a € 71,04 mensili nel 2018; € 71,82 nel 2019 e € 72,11 nel 2020).
L' deve essere quindi condannato alla restituzione delle somme trattenute in eccedenza CP_1 rispetto a tale limite, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Il ricorso deve essere accolto entro tali limiti, con compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Condanna l alla restituzione in favore del ricorrente delle somme trattenute sulla CP_1 pensione di reversibilità cat. SR in eccedenza rispetto al limite del quinto dell'importo a calcolo (pari a € 70,26 mensili nel 2017; € 71,04 mensili nel 2018; € 71,82 nel 2019 e € 72,11 nel 2020), oltre interessi o rivalutazione come per legge.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Spese compensate.
Lecce, lì 26/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 22/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7813/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. NAPOLI FRANCESCA e l'avv. NAPOLI PIERLUCIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: Che il GDL di Lecce dichiari non dovuta la restituzione dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 7025351 richiesti con comunicazione di riliquidazione del 06.02.2020 per il periodo da CP_ gennaio 2017 a dicembre 2019 e conseguentemente condanni l a restituire al Ricorrente la somma di € 10.723,05, oltre interessi/rivalutazione dal 1.02.2020 al soddisfo.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
I fatti di causa possono essere così riassunti: “Il Ricorrente, titolare di pensione d'invalidità cat.
INVCIV n. 7025351 da ottobre 1999, con comunicazione di riliquidazione del 06.02.2020 veniva CP_ informato dall' che la prestazione assistenziale era stata ricalcolata da gennaio 2017 e che ne era scaturito un debito a suo carico di € 11.277,11 per i ratei corrisposti dal gennaio 2017 al dicembre CP_ 2020 (doc. 1). In data 28.01.2020 l' tratteneva la somma di € 11.277,11 dal maggiore importo dovuto al ricorrente per i ratei di pensione di reversibilità cat. SR n. 32022915 riveniente dalla madre (doc. 2). Infatti, il sig. con ricorso del 4.08.2016 ed iscritto al Persona_1 Pt_1 CP_ n.11015/2016 r.g.l. del Tribunale di Lecce, aveva impugnato la decisione dell del 20.08.2015 di rigettare la domanda per il trattamento ai superstiti per carenza del requisito sanitario.
1 Il procedimento si è concluso con sentenza n. 82/2020 che ha riconosciuto il diritto del Ricorrente alla contitolarità, con il padre , del trattamento ai superstiti della madre (doc. 3).”. Persona_2
L'indebito – relativo alle somme erogate a partire da gennaio 2017 a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione cat. INVCIV - trae quindi origine proprio dal riconoscimento degli arretrati sul trattamento ai superstiti, per effetto della già citata sentenza n. 82/2020.
Tali arretrati sono stati correttamente computati dall come redditi rilevanti anche rispetto CP_1 agli anni 2017-2018-2019 (e non solo rispetto al 2020, anno in cui sono stati erogati e rispetto al quale essi risultano anche dalla certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate).
Infatti, “in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad es. l'art. 3, c. 6 della legge
8.8.1995, n. 335 relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza” (cfr. Cass. Sez. Unite n. 12796/2005).
La diversa giurisprudenza richiamata da parte ricorrente circa l'applicazione del criterio di cassa riguarda invece il regime fiscale degli arretrati – i quali vanno tassati in relazione all'anno in cui vengono erogati, secondo il regime della tassazione separata – e non la rilevanza degli stessi ai fini dell'erogazione delle prestazioni legate al reddito, quali appunto la maggiorazione sociale.
Al riguardo, l ha correttamente dedotto che “La maggiorazione sociale è concessa con CP_1 carattere di provvisorietà, proprio in base al reddito dichiarato dal soggetto e con successivi controlli reddituali si verifica il mantenimento del diritto e/o la corretta misura della prestazione”.
Pertanto, l'erogazione della maggiorazione sociale negli anni 2017-18-19 costituisce indebito.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non rileva il fatto che l continui ad erogare la CP_1 pensione cat. INVCIV, perché l'indebito riguarda la maggiorazione sociale e dagli atti risulta che la pensione è stata riliquidata con esclusione della suddetta maggiorazione.
Tale indebito è ripetibile, in quanto trae origine dall'esito di un giudizio promosso dallo stesso ricorrente per il riconoscimento della pensione di reversibilità; non appare quindi ravvisabile la buona fede o una situazione di legittimo affidamento, tale da escludere la ripetizione, in quanto il ricorrente era perfettamente consapevole che, in caso di riconoscimento del beneficio, i suoi redditi sarebbero aumentati;
a tali fini, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non rileva il fatto che la sentenza sia intervenuta nel 2020, a distanza di alcuni anni dal deposito del ricorso, né il fatto che l' non abbia fatto “riserva di ripetizione del trattamento assistenziale CP_1 nel corso del procedimento amministrativa né in quello giudiziario durato 4 anni”.
Il recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione cat. INVCIV può essere effettuato anche mediante trattenute, in compensazione, sugli arretrati della pensione di reversibilità (il cui riconoscimento, come già evidenziato, ha determinato il superamento dei limiti reddituali e, quindi, l'indebito), come nel caso di specie.
2 Tuttavia, tale recupero non può essere effettuato tutto in un'unica soluzione, ma è soggetto ad un duplice limite, ovvero: 1) che le trattenute non possono superare la misura di un quinto della pensione;
2) che deve essere comunque fatto salvo il trattamento minimo. CP_ Infatti, “In tema di indebito previdenziale, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, nè incide su di esso l'art 6, comma 11-quinquies, del d.l. n. 463 del 1983, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 legge n. 153 del 1969” (Cassazione civile sez. lav., 11/01/2016, n.206).
Nel caso di specie, la pensione di reversibilità cat. SR è stata liquidata nel 2017 per l'importo di €
501,88; rispetto a tale importo, non potevano essere effettuate trattenute sulla somma di €
150,57 riconosciuta a titolo di integrazione al minimo e potevano essere effettuate trattenute solo sull'importo a calcolo di € 351,32 nei limiti del quinto (pari a € 70,26 mensili nel 2017; in base a tali criteri, il quinto è pari a € 71,04 mensili nel 2018; € 71,82 nel 2019 e € 72,11 nel 2020).
L' deve essere quindi condannato alla restituzione delle somme trattenute in eccedenza CP_1 rispetto a tale limite, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Il ricorso deve essere accolto entro tali limiti, con compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Condanna l alla restituzione in favore del ricorrente delle somme trattenute sulla CP_1 pensione di reversibilità cat. SR in eccedenza rispetto al limite del quinto dell'importo a calcolo (pari a € 70,26 mensili nel 2017; € 71,04 mensili nel 2018; € 71,82 nel 2019 e € 72,11 nel 2020), oltre interessi o rivalutazione come per legge.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Spese compensate.
Lecce, lì 26/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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