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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 458/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV ISC IP n. 12476202500001001000 RI VA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 - C.F. CF_Ricorrente_1, difeso dal dott. Difensore_1 con domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata) Email_1, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476202500001001000, notificata il 05.06.2025, dell'importo complessivo di euro 227.519,76.
Il ricorrente affidava il gravame ai seguenti motivi: 1 – l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte – Invalidità; derivata della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria;
2 – l'omessa comunicazione preventiva (art. 77 co.
2-bis DPR 602/1973) – Violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa;
3 – la tutela del diritto di difesa – Ammissibilità del ricorso oltre il termine ordinario (in via subordinata); 4 – l'incompetenza dell'ente emittente e il difetto di sottoscrizione/ autorizzazione da parte del funzionario competente;
5 – il principio di autotutela: interpretazione autentica del legislatore;
6 – la mancanza della prova che il funzionario responsabile firmatario dell'atto in oggetto avesse i requisisti per poterlo firmare e assenza della prova dell'autorizzazione amministrativa;
7 -
l'obbligo di motivazione è un requisito dell'atto “che deve essere soddisfatto ab origine” Cassazione sent.
n.25.1.2022 n.2039; 8 – la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità aggravata da parte dell'a. de.r. e del funzionario firmatario dell'atto in oggetto.
Il ricorso è inammissibile ed in quanto tale va rigettato. Il ricorrente ha già precedentemente promosso, dinanzi a Codesta Corte di Giustizia Tributaria, numerosi ricorsi avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato. Segnatamente ricorso notificato il 06.06.2022 e iscritto al ruolo rgr n. 414/2022 (versato in atti doc. 4 ADER),
Il giudizio si è concluso in data 22 gennaio 2025 con il deposito della sentenza n. 56/2024 con la quale il giudice ha rigettato il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite .
Detta sentenza non è stata appellata.
Tutti gli altri motivi sono assorbiti dall'impossibilità di proporre ricorso per i medesimi atti e atti presupposti impugnati perché coperti da giudicato (cfr. Cass., Sez. Trib., Sentenza n. 6436 del 11 marzo 2025).
Spese ex lege.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna il ricorrente a pagare le spese legali quantificate in euro 3.000
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 458/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Piazza Pontelandolfo 30 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV ISC IP n. 12476202500001001000 RI VA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene omesso lo svolgimento. Infatti L.69/2009 art.45 ha modificato l'art.132 c.p.c. come segue.
17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:
"4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 - C.F. CF_Ricorrente_1, difeso dal dott. Difensore_1 con domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata) Email_1, impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476202500001001000, notificata il 05.06.2025, dell'importo complessivo di euro 227.519,76.
Il ricorrente affidava il gravame ai seguenti motivi: 1 – l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte – Invalidità; derivata della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria;
2 – l'omessa comunicazione preventiva (art. 77 co.
2-bis DPR 602/1973) – Violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa;
3 – la tutela del diritto di difesa – Ammissibilità del ricorso oltre il termine ordinario (in via subordinata); 4 – l'incompetenza dell'ente emittente e il difetto di sottoscrizione/ autorizzazione da parte del funzionario competente;
5 – il principio di autotutela: interpretazione autentica del legislatore;
6 – la mancanza della prova che il funzionario responsabile firmatario dell'atto in oggetto avesse i requisisti per poterlo firmare e assenza della prova dell'autorizzazione amministrativa;
7 -
l'obbligo di motivazione è un requisito dell'atto “che deve essere soddisfatto ab origine” Cassazione sent.
n.25.1.2022 n.2039; 8 – la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità aggravata da parte dell'a. de.r. e del funzionario firmatario dell'atto in oggetto.
Il ricorso è inammissibile ed in quanto tale va rigettato. Il ricorrente ha già precedentemente promosso, dinanzi a Codesta Corte di Giustizia Tributaria, numerosi ricorsi avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato. Segnatamente ricorso notificato il 06.06.2022 e iscritto al ruolo rgr n. 414/2022 (versato in atti doc. 4 ADER),
Il giudizio si è concluso in data 22 gennaio 2025 con il deposito della sentenza n. 56/2024 con la quale il giudice ha rigettato il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite .
Detta sentenza non è stata appellata.
Tutti gli altri motivi sono assorbiti dall'impossibilità di proporre ricorso per i medesimi atti e atti presupposti impugnati perché coperti da giudicato (cfr. Cass., Sez. Trib., Sentenza n. 6436 del 11 marzo 2025).
Spese ex lege.
P.Q.M.
respinge il ricorso, condanna il ricorrente a pagare le spese legali quantificate in euro 3.000