TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1785 dell'anno2024, pendente
TRA
Parte_1
: avv. MALFATTI GIAMPAOLO
[...]
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
: avv. BALDERI LARA
[...]
- PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
Sulle seguenti conclusioni congiunte:
“Dichiarano di voler addivenire ad un accordo sulle modalità di visita del minore e determinazione del contributo al mantenimento alle condizioni che di seguito si riportano: 1) stabilire, nel preminente interesse del figlio minore , che lo stesso mantenga la Per_1 residenza prevalente unitamente alla madre, IG.ra , residente e domiciliata CP_1 in Massa (MS), Largo Donne Partigiane, 17, e e che venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, di concerto tra di loro, assumeranno le decisioni di maggiore interesse inerenti la salute, educazione ed istruzione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. In caso di disaccordo la decisione
P a g . 1 | 4 sarà rimessa al Giudice. Rimane salva la possibilità per ciascun genitore di esercitare la potestà separatamente per questioni di ordinaria amministrazione nei giorni in cui il minore si troverà con l'uno o l'altro genitore;
2) stabilire che il padre potrà fare visita al figlio Per_1 e tenerlo con sé due pomeriggi a settimana, da individuarsi nel martedì e giovedì, dall'uscita dall'asilo nido fino alle ore 19,00 dopo che il minore avrà cenato, oppure fino alle ore 18,00 in modo che possa cenare presso l'abitazione della madre. Il IG. potrà tenere con Parte_1 sé a fine settimana alternati, il sabato e la domenica, dalle ore 11,00 qualora intenda Per_1 farlo pranzare con sé, oppure dalle ore 12,30 fino alla sera alle ore 19,00 dopo che il minore avrà cenato, oppure fino alle ore 18,00 in modo che possa cenare presso l'abitazione della madre. Si puntualizza sin d'ora che, nonostante si stia instaurando una sempre più solida ed amorevole relazione tra padre e figlio, ove il minore dovesse dare segni di insofferenza mentre si trova con il padre e questi non riesca a governare la situazione, dovrà essere avvisata la madre che provvederà a tranquillizzare il figlio, con l'obiettivo di raggiungere, quanto prima, l'assoluta autonomia del padre nella gestione di . Allo stato, in ragione della tenera Per_1 età del minore , appare quantomeno prematuro stabilire i pernottamenti del minore Per_1 presso il padre;
3) Le festività natalizie e pasquali dovranno essere gestite in modo che il figlio possa trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre rispettando un paritetico periodo per ciascuno. Disporre, quindi, che le principali festività saranno trascorse alternativamente, anno per anno, con i rispettivi genitori: il primo anno la domenica di Pasqua con la madre mentre il Lunedì dell'Angelo con il padre;
il 25 aprile con la madre e il 1° maggio con il padre;
il 2 giugno con la madre ed il 15 agosto con il padre;
il 1˚ novembre con la madre e l'8 dicembre con il padre, il giorno 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre ed il 1˚ gennaio con la madre e così, in modo alternato dia anno in anno. I IGg.ri e dovranno, CP_1 Parte_1 preferibilmente, trascorrere insieme al loro figlio il giorno del compleanno del minore preferibilmente con entrambi i genitori salvo la possibilità di festeggiarli separatamente. Il figlio minore starà con l'uno e l'altro genitore il giorno dei rispettivi compleanni, a Per_1 prescindere dalla calendarizzazione settimanale già indicata. Resta inteso che i genitori potranno concordemente derogare alla sopra indicata suddivisione delle festività anche in considerazione del principale interesse del minore;
La suddivisione sia delle festività che dei giorni di vacanza scolastica intermedi verrà decisa, di anno in anno, dai genitori tenuto conto della tenera età di;
4) per il mantenimento del figlio minore, il IG. Per_1 Parte_1
provvederà a versare, entro il giorno 20 di ogni mese, alla IG.ra
[...] CP_1 l'importo pari ad € 200,00 (duecento/00) da inviare alla stessa a mezzo bonifico alle coordinate già in suo possesso, somma annualmente rivalutata secondo gli indici Istat;
5) l'assegno unico verrà riscosso al 100% dalla IG.ra ; 6) fin d'ora i genitori concordano che si CP_1 faranno carico in egual misura delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, riportandosi al Protocollo d'Intesa in uso presso l'intestato Tribunale;
7) i IGg.ri
[...] e beneficeranno delle deduzioni fiscali nella misura del 50% CP_1 Parte_1 ciascuno, tranne le spese che dovessero essere sostenute dall'uno o dall'altro invia esclusiva;
8) per quel che riguarda il rapporto di con i nonni, stabilire che questi ultimi Per_1 potranno collaborare con i genitori nella gestione e cura del nipote, senza tuttavia interferire nell'educazione che dovrà rimanere di esclusiva competenza della madre e del padre;
9) disporre che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, a non denigrarsi reciprocamente di fronte a terze persone, ad evitare di esprimere giudizi lesivi ed offensivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro nonché della/del rispettiva/o compagna/o e dei familiari in presenza del figlio e ad essere sempre telefonicamente raggiungibili e reperibili al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
9) per quanto concerne i rapporti con terze persone, i IGg.ri e dovranno evitare di frequentare, unitamente al CP_1 Parte_1
P a g . 2 | 4 figlio, ambienti diseducativi per il minore. Inoltre, tenuto conto della tenerissima età di
, e della giovane età dei genitori, questi ultimi dovranno evitare di frequentare, alla Per_1 presenza del minore, persone con le quali instaureranno rapporti affettivi, fino a quando questi non avrà raggiunto almeno il quarto anno di età, e solo quando le eventuali relazioni sentimentali saranno divenute stabili. 10) spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/11/2024, adiva l'intestato Tribunale ai Parte_1 fini della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore , Per_1 nato il [...] da convivenza more uxorio con (27.04.2005), in essere dal CP_1 06.06.2022 al mese di agosto 2024.
Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
In data 14.2.2025 le parti depositavano conclusioni congiunte, a cui si riportavano all'udienza del 18.7.2025.
Il Giudice, invitate le parti alla discussione orale, riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
***
Il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale, osserva: tenuto conto della tenera età del figlio minore, che ha poco più di un anno, devono considerarsi rispondenti al suo interesse le condizioni fissate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale e del regime delle visite;
risulta congruo anche l'importo previsto a titolo di contributo al mantenimento della prole, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche e dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
Ciò premesso, dall'esame della documentazione allegata dalle parti, pare opportuno disporre l'avvio di un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, in considerazione della giovanissima età degli stessi e della conflittualità in precedenza manifestata, pur avendo dispiegato conclusioni congiunte.
In ragione della presentazione di conclusioni congiunte, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1785 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , con Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
2. DISPONE a titolo di contributo economico al mantenimento ordinario del figlio da parte di il versamento di € 200,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione Parte_1 annuale ISTAT, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese a CP_1
3. REGOLA il regime delle frequentazioni come da conclusioni congiunte da intendersi qui riportate;
P a g . 3 | 4 4. DISPONE la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali di Massa, con l'attivazione dell'educativa territoriale;
invita i genitori ad attivarsi per un percorso di sostegno alla genitorialità, individuale e di coppia, presso l' CP_2 competente, nonché per l'effettuazione di un percorso di mediazione familiare;
5. DISPONE che i Servizi Sociali, di concerto con gli altri enti, provvedano ad organizzare ogni utile misura di supporto psicologico del nucleo familiare;
che gli enti di cui sopra provvedano ad articolare nel concreto le cadenze dei vari interventi di sostegno, sia ai genitori, che alla prole;
6. DISPONE che gli enti in questione provvedano a depositare relazione al GT ogni semestre;
in caso di verificatesi criticità gli enti si attiveranno per il deposito della relazione con la sollecitudine del caso;
7. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
8. Manda alla Cancelleria per quanto di propria competenza.
Massa, li 18/07/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 4 | 4