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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 7033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7033 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 7 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 28316/2024 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NISTICO' MASSIMILIANO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SO NI
Resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24 dicembre 2024, parte ricorrente in epigrafe premesso: che aveva presentato ricorso ai sensi dell'art. 445 bis cpc per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità; che, espletato l'incarico peritale, il ctu concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento delle indicate prestazioni;
che nel termine assegnato dal giudice aveva provveduto alla proposizione di istanza di dissenso ritenendo non condivisibili le conclusioni del ctu.
Ciò premesso, chiedeva, previa nomina di nuovo consulente tecnico, accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento delle indicate prestazioni assistenziali\previdenziali, il tutto con la vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi, rilevava l'inammissibilità, la nullità e l'improponibilità della domanda, la CP_1 decadenza dall'azione, la prescrizione del diritto ed il difetto di interesse ad agire. 2
Sulla documentazione in atti, e dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio la causa era decisa come da sentenza emessa a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
L'opposizione può essere accolta.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, è necessario che le patologie diagnosticate siano causa della riduzione della capacità lavorativa generica nella misura uguale o superiore al 74%,.
Per la determinazione della relativa percentuale di invalidità deve farsi ricorso alle apposite tabelle contenute nel Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 in cui le patologie sono elencate suddivise per apparati ed ad esse è attribuito un codice di classificazione ed una percentuale indicata in misura fissa o variabile.
Nel caso di presenza di patologie plurime il decreto in questione prevede una modalità di calcolo che preliminarmente tra patologie concorrenti e patologie coesistenti.
La PATOLOGIE CONCORRENTI, sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato.
Nel caso in cui il concorso non è direttamente tariffato in tabella si procede a una valutazione complessiva che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali di ciascuna patologia , bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato.
L'art. 5 D.L. n. 509 del 1988 prevede che nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
PATOLOGIE COESISTENTI
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro.
In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un
CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN DECIMALI:
IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2)
dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.
Nella relazione depositata nella fase sommaria il CTU nominato accertava la presenza delle seguenti patologie: esiti anatomo-funzionali di paresi ostetrica alla spalla sinistra realizzanti 3
marcata limitazione funzionale in soggetto con artrosi polidistrettuale globalmente realizzante impegno funzionale;
sindrome ansioso-depressiva di lieve-media entità per cui concludeva per un grado di invalidità civile complessivo del 67% (sessantasette per cento) dalla data della domanda amministrativa.
A seguito di ricorso in opposizione il secondo ctu nominato, confermava sostanzialmente il quadro clinico già delineato dal precedente Consulente attribuendo le seguenti percentuali di invalidità: esiti di paralisi ostetrica di discreta valenza all'arto superiore sinistro in soggetto destrimane con modeste note di cervicobrachialgia: 45% (Codici analoghi 7343, 7344); sindrome depressiva endoreattiva di grado grave: 31% (Codice 2206); sindrome vertiginosa: 15% (Codice analogo 4101) con conseguente valutazione della capacità lavorativa complessiva pari al 68%
Avverso tale consulenza tecnica erano depositate osservazioni critiche in cui si evidenziava che la documentazione psichiatrica in atti riportava chiaramente che la paziente era in trattamento con BR, farmaco il cui principio attivo è la vortioxetina, specificatamente indicata nelle linee guida cliniche e nelle schede tecniche regolatorie per la cura del disturbo depressivo maggiore per cui il quadro clinico non poteva essere ridotto a semplice sindrome depressiva endoreattiva, ma andava inquadrato più correttamente nel codice 2209.
A tale riguardo occorre evidenziare che dall'esame della documentazione sanitaria in atti emerge inequivocabilmente che la sig.ra è in trattamento farmacologico con Parte_1
BR (vortioxetina), come risulta dalle prescrizioni farmacologiche dello psichiatra in data 30 giugno 2022, 20 gennaio 2022, 1 settembre 2021 e 12 maggio 2021.
La vortioxetina è un farmaco antidepressivo la cui indicazione terapeutica è specificatamente ed esclusivamente il disturbo depressivo maggiore negli adulti, come confermato da tutte le principali autorità regolatorie internazionali. In particolare:
L'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, stabilisce che “BR è indicato per il trattamento degli episodi depressivi maggiori negli adulti”;
L'EMA (European Medicines Agency), nell'European Public Assessment Report (EPAR), conferma che “Vortioxetina è usata per trattare la depressione maggiore negli adulti”; 4
L'FDA (Food and Drug Administration), nell'etichetta ufficiale , certifica che Parte_2
“ è indicato per il trattamento del Major Depressive Disorder (MDD) negli Parte_2
adulti”;
Il NICE (National Institute for Health and Care Excellence), nel Technology Appraisal
TA367, raccomanda che “Vortioxetina è raccomandata per il trattamento degli episodi depressivi maggiori negli adulti”.
La prescrizione di vortioxetina da parte dello specialista psichiatra costituisce quindi un elemento diagnostico di primaria importanza, poiché tale farmaco viene utilizzato esclusivamente per il trattamento del disturbo depressivo maggiore e non per forme depressive di minore entità o di natura endoreattiva.
Peraltro, la documentazione clinica in atti conferma ampiamente la gravità del quadro psichiatrico. In particolare, la relazione di visita neurologica presso l'ASL del 18 Pt_3
maggio 2023 descrive un quadro clinico caratterizzato da “disturbo ansioso con depressione dell'umore associate a crisi di panico continue in un ansia generalizzata caratterizzanti una severa depressione di tipo maggiore”, con “atteggiamento improntato al ritiro sociale con difficoltà a lasciare il domicilio”, necessità della “presenza di un accompagnatore come compagnia di sicurezza”, “evitamento fobico per luoghi chiusi ed affollati compresi i mezzi di trasporto”, stato di veglia “a tratti disorientata”, “facilità al pianto con tristezza vitale”.
Tale quadro clinico è pienamente compatibile con la diagnosi di disturbo depressivo maggiore e non con una semplice forma depressiva endoreattiva di grado meno grave, come invece inquadrato dai Consulenti Tecnici d'Ufficio.
Il disturbo depressivo maggiore, secondo i criteri diagnostici del DSM-5 e dell'ICD-10, si caratterizza per la presenza di umore depresso di qualità distinta dalla normale tristezza, marcata diminuzione di interesse o piacere (anedonia), alterazioni del sonno e dell'appetito, astenia, sentimenti di autosvalutazione, difficoltà di concentrazione, ideazione suicidaria.
Nelle forme gravi, come quella documentata nel caso di specie, si associano sintomi psicotici, rallentamento psicomotorio marcato, grave compromissione del funzionamento sociale e lavorativo. Il disturbo depressivo maggiore è una patologia grave che determina alti livelli di sofferenza soggettiva, compromissione del ruolo sociale e familiare, e graduale 5
deterioramento della qualità di vita. Senza trattamento, il 15% dei pazienti con depressione maggiore commette il suicidio.
Le forme depressive endoreattive di grado meno grave, invece, si caratterizzano per un esordio in relazione a eventi di vita stressanti, con sintomatologia meno grave e pervasiva, assenza di rallentamento psicomotorio (prevale l'ansia), tipico peggioramento alla sera (e non al mattino come nella depressione maggiore), sensi di colpa assenti a livello conscio con tendenza a colpevolizzare l'ambiente, migliore risposta alla psicoterapia rispetto agli antidepressivi.
Nel caso di specie, il quadro clinico documentato presenta tutti gli elementi caratteristici del disturbo depressivo maggiore e non della forma depressiva endoreattiva: severità dei sintomi, marcata compromissione del funzionamento sociale con ritiro sociale e difficoltà a lasciare il domicilio, necessità di accompagnatore, evitamento fobico, disorientamento, tristezza vitale, necessità di trattamento farmacologico con antidepressivo di ultima generazione specificamente indicato per il disturbo depressivo maggiore.
L'inquadramento di tale patologia come “sindrome depressiva endoreattiva di grado grave” operato dal ctu nominato nella presente fase di opposizione appare incongruo rispetto alla documentazione clinica in atti, che descrive espressamente una “severa depressione di tipo maggiore”, alla terapia farmacologica prescritta (vortioxetina), indicata esclusivamente per il disturbo depressivo maggiore, alla gravità dei sintomi descritti (ritiro sociale, necessità di accompagnatore, evitamento fobico, disorientamento).
Appare, pertanto, evidente che il corretto inquadramento nosografico del disturbo psichiatrico presentato dalla ricorrente sia quello di disturbo depressivo maggiore di grado grave, per il quale il Cod 2209 delle tabelle ministeriali per la valutazione dell'invalidità civile (D.M. 5 febbraio 1992), “sindromi depressive endogene gravi” prevede una percentuale di invalidità compresa tra il 41% e il 50% che nel caso di specie può valutarsi nel valore mediano del 45%.
Le conseguenti percentuale di invalidità attribuibili alle singole patologie diagnosticate sono pertanto le seguenti:
Esiti di paralisi ostetrica di discreta valenza all'arto superiore sinistro in soggetto destrimane con modeste note di cervicobrachialgia: 45%;
Disturbo depressivo maggiore di grado grave: 45%; 6
Sindrome vertiginosa: 15%.
Applicando la formula riduzionistica di BA per la concorrenza di più menomazioni:
IT = IP1 + IP2 - (IP1 × IP2 / 100) si giunge al riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 74%:
IT = 45 + 45 - (45 × 45 / 100) = 45 + 45 - 20,25 = 69,75%
IT totale = 69,75 + 15 - (69,75 × 15 / 100) = 69,75 + 15 - 10,46 = 74,29%
Alla luce delle considerazioni svolte, deve riconoscersi che la ricorrente, sig.ra , Parte_1
è affetta da un complesso patologico che determina una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74%, come richiesto dalla normativa vigente per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo oltre alle spese di ctu che si pongono a carico dell come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Accerta e dichiara che la sig.ra è affetta da un complesso patologico che Parte_1
determina una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 74%
(settantacinque per cento), superiore alla soglia del 74% richiesta dalla normativa vigente;
Condanna l al pagamento delle spese Controparte_2
di lite che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre € 200,00 (duecento/00) per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione, oltre alle spese di ctu che si liquidano come da separato decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 7 ottobre 2025
ILGIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,
ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 7 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 28316/2024 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NISTICO' MASSIMILIANO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SO NI
Resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24 dicembre 2024, parte ricorrente in epigrafe premesso: che aveva presentato ricorso ai sensi dell'art. 445 bis cpc per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità; che, espletato l'incarico peritale, il ctu concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento delle indicate prestazioni;
che nel termine assegnato dal giudice aveva provveduto alla proposizione di istanza di dissenso ritenendo non condivisibili le conclusioni del ctu.
Ciò premesso, chiedeva, previa nomina di nuovo consulente tecnico, accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il conseguimento delle indicate prestazioni assistenziali\previdenziali, il tutto con la vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi, rilevava l'inammissibilità, la nullità e l'improponibilità della domanda, la CP_1 decadenza dall'azione, la prescrizione del diritto ed il difetto di interesse ad agire. 2
Sulla documentazione in atti, e dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio la causa era decisa come da sentenza emessa a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
L'opposizione può essere accolta.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, è necessario che le patologie diagnosticate siano causa della riduzione della capacità lavorativa generica nella misura uguale o superiore al 74%,.
Per la determinazione della relativa percentuale di invalidità deve farsi ricorso alle apposite tabelle contenute nel Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 in cui le patologie sono elencate suddivise per apparati ed ad esse è attribuito un codice di classificazione ed una percentuale indicata in misura fissa o variabile.
Nel caso di presenza di patologie plurime il decreto in questione prevede una modalità di calcolo che preliminarmente tra patologie concorrenti e patologie coesistenti.
La PATOLOGIE CONCORRENTI, sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato.
Nel caso in cui il concorso non è direttamente tariffato in tabella si procede a una valutazione complessiva che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali di ciascuna patologia , bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato.
L'art. 5 D.L. n. 509 del 1988 prevede che nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
PATOLOGIE COESISTENTI
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro.
In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un
CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN DECIMALI:
IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2)
dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.
Nella relazione depositata nella fase sommaria il CTU nominato accertava la presenza delle seguenti patologie: esiti anatomo-funzionali di paresi ostetrica alla spalla sinistra realizzanti 3
marcata limitazione funzionale in soggetto con artrosi polidistrettuale globalmente realizzante impegno funzionale;
sindrome ansioso-depressiva di lieve-media entità per cui concludeva per un grado di invalidità civile complessivo del 67% (sessantasette per cento) dalla data della domanda amministrativa.
A seguito di ricorso in opposizione il secondo ctu nominato, confermava sostanzialmente il quadro clinico già delineato dal precedente Consulente attribuendo le seguenti percentuali di invalidità: esiti di paralisi ostetrica di discreta valenza all'arto superiore sinistro in soggetto destrimane con modeste note di cervicobrachialgia: 45% (Codici analoghi 7343, 7344); sindrome depressiva endoreattiva di grado grave: 31% (Codice 2206); sindrome vertiginosa: 15% (Codice analogo 4101) con conseguente valutazione della capacità lavorativa complessiva pari al 68%
Avverso tale consulenza tecnica erano depositate osservazioni critiche in cui si evidenziava che la documentazione psichiatrica in atti riportava chiaramente che la paziente era in trattamento con BR, farmaco il cui principio attivo è la vortioxetina, specificatamente indicata nelle linee guida cliniche e nelle schede tecniche regolatorie per la cura del disturbo depressivo maggiore per cui il quadro clinico non poteva essere ridotto a semplice sindrome depressiva endoreattiva, ma andava inquadrato più correttamente nel codice 2209.
A tale riguardo occorre evidenziare che dall'esame della documentazione sanitaria in atti emerge inequivocabilmente che la sig.ra è in trattamento farmacologico con Parte_1
BR (vortioxetina), come risulta dalle prescrizioni farmacologiche dello psichiatra in data 30 giugno 2022, 20 gennaio 2022, 1 settembre 2021 e 12 maggio 2021.
La vortioxetina è un farmaco antidepressivo la cui indicazione terapeutica è specificatamente ed esclusivamente il disturbo depressivo maggiore negli adulti, come confermato da tutte le principali autorità regolatorie internazionali. In particolare:
L'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, stabilisce che “BR è indicato per il trattamento degli episodi depressivi maggiori negli adulti”;
L'EMA (European Medicines Agency), nell'European Public Assessment Report (EPAR), conferma che “Vortioxetina è usata per trattare la depressione maggiore negli adulti”; 4
L'FDA (Food and Drug Administration), nell'etichetta ufficiale , certifica che Parte_2
“ è indicato per il trattamento del Major Depressive Disorder (MDD) negli Parte_2
adulti”;
Il NICE (National Institute for Health and Care Excellence), nel Technology Appraisal
TA367, raccomanda che “Vortioxetina è raccomandata per il trattamento degli episodi depressivi maggiori negli adulti”.
La prescrizione di vortioxetina da parte dello specialista psichiatra costituisce quindi un elemento diagnostico di primaria importanza, poiché tale farmaco viene utilizzato esclusivamente per il trattamento del disturbo depressivo maggiore e non per forme depressive di minore entità o di natura endoreattiva.
Peraltro, la documentazione clinica in atti conferma ampiamente la gravità del quadro psichiatrico. In particolare, la relazione di visita neurologica presso l'ASL del 18 Pt_3
maggio 2023 descrive un quadro clinico caratterizzato da “disturbo ansioso con depressione dell'umore associate a crisi di panico continue in un ansia generalizzata caratterizzanti una severa depressione di tipo maggiore”, con “atteggiamento improntato al ritiro sociale con difficoltà a lasciare il domicilio”, necessità della “presenza di un accompagnatore come compagnia di sicurezza”, “evitamento fobico per luoghi chiusi ed affollati compresi i mezzi di trasporto”, stato di veglia “a tratti disorientata”, “facilità al pianto con tristezza vitale”.
Tale quadro clinico è pienamente compatibile con la diagnosi di disturbo depressivo maggiore e non con una semplice forma depressiva endoreattiva di grado meno grave, come invece inquadrato dai Consulenti Tecnici d'Ufficio.
Il disturbo depressivo maggiore, secondo i criteri diagnostici del DSM-5 e dell'ICD-10, si caratterizza per la presenza di umore depresso di qualità distinta dalla normale tristezza, marcata diminuzione di interesse o piacere (anedonia), alterazioni del sonno e dell'appetito, astenia, sentimenti di autosvalutazione, difficoltà di concentrazione, ideazione suicidaria.
Nelle forme gravi, come quella documentata nel caso di specie, si associano sintomi psicotici, rallentamento psicomotorio marcato, grave compromissione del funzionamento sociale e lavorativo. Il disturbo depressivo maggiore è una patologia grave che determina alti livelli di sofferenza soggettiva, compromissione del ruolo sociale e familiare, e graduale 5
deterioramento della qualità di vita. Senza trattamento, il 15% dei pazienti con depressione maggiore commette il suicidio.
Le forme depressive endoreattive di grado meno grave, invece, si caratterizzano per un esordio in relazione a eventi di vita stressanti, con sintomatologia meno grave e pervasiva, assenza di rallentamento psicomotorio (prevale l'ansia), tipico peggioramento alla sera (e non al mattino come nella depressione maggiore), sensi di colpa assenti a livello conscio con tendenza a colpevolizzare l'ambiente, migliore risposta alla psicoterapia rispetto agli antidepressivi.
Nel caso di specie, il quadro clinico documentato presenta tutti gli elementi caratteristici del disturbo depressivo maggiore e non della forma depressiva endoreattiva: severità dei sintomi, marcata compromissione del funzionamento sociale con ritiro sociale e difficoltà a lasciare il domicilio, necessità di accompagnatore, evitamento fobico, disorientamento, tristezza vitale, necessità di trattamento farmacologico con antidepressivo di ultima generazione specificamente indicato per il disturbo depressivo maggiore.
L'inquadramento di tale patologia come “sindrome depressiva endoreattiva di grado grave” operato dal ctu nominato nella presente fase di opposizione appare incongruo rispetto alla documentazione clinica in atti, che descrive espressamente una “severa depressione di tipo maggiore”, alla terapia farmacologica prescritta (vortioxetina), indicata esclusivamente per il disturbo depressivo maggiore, alla gravità dei sintomi descritti (ritiro sociale, necessità di accompagnatore, evitamento fobico, disorientamento).
Appare, pertanto, evidente che il corretto inquadramento nosografico del disturbo psichiatrico presentato dalla ricorrente sia quello di disturbo depressivo maggiore di grado grave, per il quale il Cod 2209 delle tabelle ministeriali per la valutazione dell'invalidità civile (D.M. 5 febbraio 1992), “sindromi depressive endogene gravi” prevede una percentuale di invalidità compresa tra il 41% e il 50% che nel caso di specie può valutarsi nel valore mediano del 45%.
Le conseguenti percentuale di invalidità attribuibili alle singole patologie diagnosticate sono pertanto le seguenti:
Esiti di paralisi ostetrica di discreta valenza all'arto superiore sinistro in soggetto destrimane con modeste note di cervicobrachialgia: 45%;
Disturbo depressivo maggiore di grado grave: 45%; 6
Sindrome vertiginosa: 15%.
Applicando la formula riduzionistica di BA per la concorrenza di più menomazioni:
IT = IP1 + IP2 - (IP1 × IP2 / 100) si giunge al riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 74%:
IT = 45 + 45 - (45 × 45 / 100) = 45 + 45 - 20,25 = 69,75%
IT totale = 69,75 + 15 - (69,75 × 15 / 100) = 69,75 + 15 - 10,46 = 74,29%
Alla luce delle considerazioni svolte, deve riconoscersi che la ricorrente, sig.ra , Parte_1
è affetta da un complesso patologico che determina una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74%, come richiesto dalla normativa vigente per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo oltre alle spese di ctu che si pongono a carico dell come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Accerta e dichiara che la sig.ra è affetta da un complesso patologico che Parte_1
determina una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 74%
(settantacinque per cento), superiore alla soglia del 74% richiesta dalla normativa vigente;
Condanna l al pagamento delle spese Controparte_2
di lite che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre € 200,00 (duecento/00) per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione, oltre alle spese di ctu che si liquidano come da separato decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 7 ottobre 2025
ILGIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio