Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 251/2021 R.G.A.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 251/2021 R.G., vertente tra
con sede in Piazza Salimbeni n.3, - Codice Parte_1 Pt_1 fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - , aderente al Fondo Pt_1 P.IVA_1
Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all' e Capogruppo del Controparte_1
Gruppo Bancario , codice Banca 1030.6 - codice Gruppo 1030.6, in Pt_1 Parte_1 persona dell'avv. Filippo Lo Giudice (C.F. ), nato a [...] il 26 C.F._1 luglio 1960, nella qualità di Responsabile di Settore di Capogruppo Bancaria con funzione
“Recupero Crediti” della suddetta rappresentata e difesa Parte_1 per mandato rilasciato in atti dall'Avv. Maurizio Parisi ( PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina Email_1 via San Filippo Bianchi n. 48
- Appellante- Contro
1) (codice fiscale e partita iva: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, 2) nato a [...] Parte_2 il 26.12.1948 ( C.F. ); 3) , nato a [...] C.F._3 Parte_3
(AT) il 07.01.1931, (C.F. ); 4) , nata a [...] C.F._4 Parte_4
(AT) il 19.01.1935, (C.F. ); 5) , nato a [...] il CodiceFiscale_5 Parte_5
21.06.1945, (C.F. ); 6) , nato a [...] il C.F._6 Parte_6
20.06.1974, (C.F. );7) nata a [...] C.F._7 Controparte_3 il 21.01.1954, (C.F. ; 8) nato a [...] il [...], C.F._8 Controparte_4
(C.F. , 9) nato a [...] il [...], (C.F. C.F._9 CP_5
), C.F._10
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Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 523/2020 pubblicata il 07.10.2020 dal Tribunale Civile di Patti, nel procedimento n. 817/2013 RG.
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata, la ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 523/2020, emessa dal Tribunale di Patti, pubblicata in data 07.10.2020, nel giudizio n. 817/2013 RG, con la quale il Giudice di primo grado ha così statuito:
“Definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al N. 817/2013 R.G., disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella contumacia della convenuta, così provvede:
1. Accerta e dichiara la nullità delle clausole relative ai conti correnti oggetto di Pt_1 causa concernenti l'applicazione del tasso di interessi in misura superiore a quella legale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, fatta eccezione per il conto corrente n. 10139, e della commissione di massimo scoperto;
2. Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente 10139 è pari ad € 76.608,91 a credito per la correntista;
3. Rigetta tutte le altre domande 4. Compensa tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, liquidate in via provvisoria in corso di causa”.
Con tale atto di gravame la chiedeva, per i motivi meglio in esso esposti che la Corte di Pt_1
Appello volesse accogliere le seguenti conclusioni:
“.1) In via preliminare dichiarare l'ammissibilità della presente impugnazione;
2) In accoglimento del presente appello, dichiarare la nullità della sentenza n.533/2020 emessa dal Tribunale di Patti il 7.10.2020 3) in via meramente subordinata respinta ogni contraria istanza e difesa, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare inammissibili, infondate e con qualsiasi statuizione rigettare le domande proposte da in persona del legale rappresentante p.t. ed i signori Controparte_2
, , , , a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
Con vittoria di onorari e spese del presente grado di Controparte_3 Controparte_4 CP_5 giudizio”.
Nessuno si costituiva per gli appellati.
All'udienza cartolare c.d. “filtro”, svoltasi in data 17.09.2021, ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c., veniva disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.06.2023.
Dopo il congelamento della causa a seguito della messa in quiescenza del Consigliere relatore, veniva disposta, giusto decreto del 15.01.2025 del Presidente della Prima sezione civile, la fissazione dell'udienza dell'8 aprile 2025, per la precisazione delle conclusioni, con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Entro il termine fissato, tuttavia, nessuna delle parti depositava note scritte di trattazione, per cui la Corte con ordinanza emessa in data 09 aprile 2025, rilevato che <ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (come introdotto dal citato D. Leg.vo 149/22) “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”>> disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni alla
2 data del 13 maggio 2025, anch'essa da svolgersi con le formalità cartolari di cui al citato art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito delle note fino allo stesso giorno.
Tuttavia, neppure entro la indicata data del 13 maggio 2025 le parti depositavano note scritte di trattazione, pertanto, la causa va decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di tutti gli appellati, non costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello presso il loro procuratore costituito in primo grado.
In via pregiudiziale e preclusiva di ogni altra questione, rileva, quindi, la Corte che, per effetto del combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma 1, c. p. c. (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D. L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008), se nessuna delle parti, pur avendone ricevuto comunicazione, compare per due udienze consecutive nel corso del processo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
A tali disposizioni si è aggiunta la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come introdotta dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149, a tenore della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Come si è detto sopra, alle due udienze cartolari dell'8 aprile 2025 e del 13 maggio 2025, fissate con provvedimenti regolarmente notificati al procuratore costituito della parte appellante, non sono state depositate note scritte di trattazione, situazione assimilabile -nella disciplina previgente
– alla mancata comparizione in udienza.
A ciò seguono l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c. (così come sopra introdotto dal D. Leg.vo 149/22), che deve trovare applicazione nel caso di specie ratione temporis trattandosi di giudizio pendente all'epoca dell'entrata in vigore della citata disposizione.
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c.
Visto l'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, I sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da , Parte_1 come sopra rappresentata e difesa, contro + altri, avverso la sentenza n. 523/2020 CP_2
3 pubblicata il 07.10.2020 dal Tribunale Civile di Patti, nel procedimento n. 817/2013 RG., previa declaratoria di contumacia di tutti gli appellati indicati in epigrafe, così provvede: visto l'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 19 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
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