Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 26/01/2026, n. 1204
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese

    La Corte ha ritenuto che la notifica di atti successivi (pignoramento, fermo amministrativo, intimazione di pagamento) da parte delle resistenti comprova la rituale notifica delle cartelle. L'omessa impugnazione di tali atti successivi rende inoppugnabile la pretesa fiscale. Non è possibile sindacare in questa sede censure che dovevano essere sollevate avverso gli atti presupposti autonomamente impugnabili.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di esigere le somme

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti successivi (pignoramento, fermo amministrativo, intimazione di pagamento) rende inoppugnabile la pretesa fiscale e che le censure relative alla prescrizione dovevano essere sollevate avverso gli atti presupposti autonomamente impugnabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 26/01/2026, n. 1204
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1204
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo