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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 26/01/2026, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1204/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
NE MA, RE
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9065/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli - Via Sant'Aspreno 2 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002017001812313000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Califano, 68 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180008229529000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180018831226000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190001275738000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Camera Di Commercio Napoli - Via Sant'Aspreno 2 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200002882391000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18518/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'Agenzia Delle Entrate – Riscossione;
dell'Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Di Salerno e della Camera di Nominativo_1, l'intimazione di pagamento recante n. 10020259006318848/000, per complessivi € 21.607,39, relativa a numero 9 cartelle di pagamento e due avvisi di addebito ed in particolare:
a) Cartella esattoriale n. 10020170018123130000, asseritamente notificata il dì 30 gennaio 2018, ad oggetto di omesso versamento del diritto annuale della Camera di Commercio dell'anno 2014 (Ente creditore: Camera di Nominativo_1), di complessivi € 143,59;
b) Cartella esattoriale n. 10020180008229529000, asseritamente notificata il dì 27 marzo 2018, ad oggetto di omesso versamento di IRPEF dell'anno 2014 (Ente creditore: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio Territoriale di Pagani), di complessivi € 2127,48;
c) Cartella esattoriale n. 10020180018831226000, asseritamente notificata il dì 31 ottobre 2019, ad oggetto di omesso versamento di IRPEF dell'anno 2010 (Ente creditore: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio Territoriale di Pagani), di complessivi € 790,84;
d) Cartella esattoriale n. 10020190001275738000, asseritamente notificata il dì 28 gennaio 2020, ad oggetto di omesso versamento di IRPEF dell'anno 2015 (Ente creditore: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio Territoriale di Pagani), di complessivi € 5771,96;
e) Cartella esattoriale n. 10020200002882391000, asseritamente notificata il dì 27 gennaio 2022, ad oggetto di omesso versamento del diritto annuale della Camera di Commercio dell'anno 2016 (Ente creditore: Camera di Nominativo_1), di complessivi € 84,61. A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) Nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 25 DPR n. 602/73, a seguito della mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all'ingiunzione di pagamento opposta;
2) Prescrizione.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «“Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa”, così provvedere: Ø In via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 10020259006318848/000 limitatamente alle cartelle esattoriali contraddistinte dai nn. 10020170018123130000, 10020180008229529000,
10020180018831226000, 10020190001275738000 e 10020200002882391000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato ad essa ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere coattivamente delle somme che risultano essere prescritte;
Ø Nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertata l'inesistenza delle notifiche relative alle sottese cartelle di pagamento contraddistinte dai numeri 10020170018123130000, 10020180008229529000, 10020180018831226000,
10020190001275738000 e 10020200002882391000, dichiarare nulla l'intimazione di pagamento n.
10020259006318848/000; Ø Sempre nel merito, accertare e dichiarare, comunque, che le obbligazioni di pagamento vantate dai resistenti per quanto di propria effettiva spettanza, con l'intimazione di pagamento avente n. 10020259006318848/000 e con le sottese impugnate cartelle di pagamento contraddistinte dai numeri 10020170018123130000, 10020180008229529000, 10020180018831226000, 10020190001275738000
e 10020200002882391000, sono illegittime, inefficaci e, comunque, estinte poiché prescritto il diritto di esigerle nei confronti sia dell'Ente Esattore che degli Enti impositori. Ø Dichiarare, per l'effetto, non dovuta alcuna somma in relazione alle cartelle di pagamento contraddistinte dai numeri 10020170018123130000,
10020180008229529000, 10020180018831226000, 10020190001275738000 e 10020200002882391000, ordinando All'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., l'immediata cancellazione dei ruoli esattoriali, con ogni pronuncia consequenziale;
Ø Condannare, pertanto, in via solidale i resistenti, ovvero chi di ragione, al pagamento delle spese processuali, gravate da I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. ».
Si è costituita ADER, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « l'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli voglia: a) Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato formulata da parte ricorrente, per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
13 b) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della proposta opposizione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 546/92; c) Rigettare la proposta domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
d) Condannare parte ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore».
Si è costituita la CCIAA, la quale a sua volta deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « Per quanto sopra esposto, voglia Codesta Ill.ma
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli:
1. In via preliminare - Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Camera di Nominativo_1 con conseguente estromissione dal processo.
2. rigettare il ricorso del “sig. Ricorrente_1” avverso le cartelle di pagamento n.10020170018123130000 e n. 10020200002882391000, con vittoria delle spese di giudizio 3. infine, accertare la responsabilità esclusiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e per effetto tenere indenne la CCIAA da conseguenze economiche pregiudizievole in ordine alle spese di lite».
Si è altresì costituita la DP Salerno, la quale a sua volta deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.».
Con memoria illustrativa il ricorrente contesta i motivi delle costituite parti, e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere disatteso.
Ed invero, le resistenti hanno comprovato la rituale notifica delle cartelle producendo le relate, nonché la notifica in data 27.09.2018, di un atto di pignoramento n 10084201800002394001; in data 17.11.2022, di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10080202200004218000; in data 10.10.2023, di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10080202300008191000 e in data 21.05.2024, intimazione di pagamento n. 10020249008290869000.
L'omessa impugnazioni di tali atti ha determinato l'inoppugnabilità nella pretesa.
Per l'effetto, non è possibile scrutinare in questa sede censure che andavano tempestivamente articolate avverso gli atti sopra richiamati.
Al riguardo giova rammentare infatti che, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992, l'atto consequenziale impositivo è impugnabile solo per vizi propri a meno che non si dimostri l'omessa notifica degli atti presupposti autonomamente impugnabili che potranno essere impugnati unitamente al primo.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00, per ciascuna parte resistente, oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
NE MA, RE
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9065/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli - Via Sant'Aspreno 2 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002017001812313000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Califano, 68 84016 Pagani SA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180008229529000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180018831226000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190001275738000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Camera Di Commercio Napoli - Via Sant'Aspreno 2 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200002882391000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18518/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'Agenzia Delle Entrate – Riscossione;
dell'Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Di Salerno e della Camera di Nominativo_1, l'intimazione di pagamento recante n. 10020259006318848/000, per complessivi € 21.607,39, relativa a numero 9 cartelle di pagamento e due avvisi di addebito ed in particolare:
a) Cartella esattoriale n. 10020170018123130000, asseritamente notificata il dì 30 gennaio 2018, ad oggetto di omesso versamento del diritto annuale della Camera di Commercio dell'anno 2014 (Ente creditore: Camera di Nominativo_1), di complessivi € 143,59;
b) Cartella esattoriale n. 10020180008229529000, asseritamente notificata il dì 27 marzo 2018, ad oggetto di omesso versamento di IRPEF dell'anno 2014 (Ente creditore: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio Territoriale di Pagani), di complessivi € 2127,48;
c) Cartella esattoriale n. 10020180018831226000, asseritamente notificata il dì 31 ottobre 2019, ad oggetto di omesso versamento di IRPEF dell'anno 2010 (Ente creditore: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio Territoriale di Pagani), di complessivi € 790,84;
d) Cartella esattoriale n. 10020190001275738000, asseritamente notificata il dì 28 gennaio 2020, ad oggetto di omesso versamento di IRPEF dell'anno 2015 (Ente creditore: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio Territoriale di Pagani), di complessivi € 5771,96;
e) Cartella esattoriale n. 10020200002882391000, asseritamente notificata il dì 27 gennaio 2022, ad oggetto di omesso versamento del diritto annuale della Camera di Commercio dell'anno 2016 (Ente creditore: Camera di Nominativo_1), di complessivi € 84,61. A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) Nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 25 DPR n. 602/73, a seguito della mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all'ingiunzione di pagamento opposta;
2) Prescrizione.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «“Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Napoli, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa”, così provvedere: Ø In via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 10020259006318848/000 limitatamente alle cartelle esattoriali contraddistinte dai nn. 10020170018123130000, 10020180008229529000,
10020180018831226000, 10020190001275738000 e 10020200002882391000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato ad essa ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere coattivamente delle somme che risultano essere prescritte;
Ø Nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertata l'inesistenza delle notifiche relative alle sottese cartelle di pagamento contraddistinte dai numeri 10020170018123130000, 10020180008229529000, 10020180018831226000,
10020190001275738000 e 10020200002882391000, dichiarare nulla l'intimazione di pagamento n.
10020259006318848/000; Ø Sempre nel merito, accertare e dichiarare, comunque, che le obbligazioni di pagamento vantate dai resistenti per quanto di propria effettiva spettanza, con l'intimazione di pagamento avente n. 10020259006318848/000 e con le sottese impugnate cartelle di pagamento contraddistinte dai numeri 10020170018123130000, 10020180008229529000, 10020180018831226000, 10020190001275738000
e 10020200002882391000, sono illegittime, inefficaci e, comunque, estinte poiché prescritto il diritto di esigerle nei confronti sia dell'Ente Esattore che degli Enti impositori. Ø Dichiarare, per l'effetto, non dovuta alcuna somma in relazione alle cartelle di pagamento contraddistinte dai numeri 10020170018123130000,
10020180008229529000, 10020180018831226000, 10020190001275738000 e 10020200002882391000, ordinando All'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., l'immediata cancellazione dei ruoli esattoriali, con ogni pronuncia consequenziale;
Ø Condannare, pertanto, in via solidale i resistenti, ovvero chi di ragione, al pagamento delle spese processuali, gravate da I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. ».
Si è costituita ADER, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « l'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli voglia: a) Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato formulata da parte ricorrente, per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
13 b) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della proposta opposizione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 546/92; c) Rigettare la proposta domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
d) Condannare parte ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore».
Si è costituita la CCIAA, la quale a sua volta deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « Per quanto sopra esposto, voglia Codesta Ill.ma
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli:
1. In via preliminare - Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Camera di Nominativo_1 con conseguente estromissione dal processo.
2. rigettare il ricorso del “sig. Ricorrente_1” avverso le cartelle di pagamento n.10020170018123130000 e n. 10020200002882391000, con vittoria delle spese di giudizio 3. infine, accertare la responsabilità esclusiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e per effetto tenere indenne la CCIAA da conseguenze economiche pregiudizievole in ordine alle spese di lite».
Si è altresì costituita la DP Salerno, la quale a sua volta deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.».
Con memoria illustrativa il ricorrente contesta i motivi delle costituite parti, e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere disatteso.
Ed invero, le resistenti hanno comprovato la rituale notifica delle cartelle producendo le relate, nonché la notifica in data 27.09.2018, di un atto di pignoramento n 10084201800002394001; in data 17.11.2022, di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10080202200004218000; in data 10.10.2023, di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10080202300008191000 e in data 21.05.2024, intimazione di pagamento n. 10020249008290869000.
L'omessa impugnazioni di tali atti ha determinato l'inoppugnabilità nella pretesa.
Per l'effetto, non è possibile scrutinare in questa sede censure che andavano tempestivamente articolate avverso gli atti sopra richiamati.
Al riguardo giova rammentare infatti che, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992, l'atto consequenziale impositivo è impugnabile solo per vizi propri a meno che non si dimostri l'omessa notifica degli atti presupposti autonomamente impugnabili che potranno essere impugnati unitamente al primo.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00, per ciascuna parte resistente, oltre oneri di legge, se dovuti.