Articolo 11 della Legge 8 giugno 1978, n. 297
Articolo 10Articolo 12
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12 luglio 1978
Art. 11. Limitazioni delle spese di esercizio e tariffe

Le tariffe dei pubblici servizi di trasporto ferroviari in regime di concessione debbono essere variate in funzione delle variazioni subite dai costi di esercizio.
Per il biennio 1978-79 l'aumento della spesa corrente delle aziende esercenti ferrovie in regime di concessione - esclusi gli oneri di cui agli articoli 6 e 7 e tenuto conto delle eventuali variazioni previste all'articolo 4 della presente legge - non potra' essere complessivamente superiore al 20 per cento di quella di competenza accertata per il 1977.
L'eventuale maggiore spesa delle aziende stesse per i predetti periodi dovra' essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.
Le tariffe stesse sono approvate dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero del tesoro e, a partire dal 1 gennaio 1979, non potranno, comunque, risultare inferiori a quelle praticate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Le agevolazioni tariffarie e le concessioni di viaggio a carattere gratuito debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti.
Entrata in vigore il 12 luglio 1978