Art. 11. Limitazioni delle spese di esercizio e tariffe
Le tariffe dei pubblici servizi di trasporto ferroviari in regime di concessione debbono essere variate in funzione delle variazioni subite dai costi di esercizio.
Per il biennio 1978-79 l'aumento della spesa corrente delle aziende esercenti ferrovie in regime di concessione - esclusi gli oneri di cui agli articoli 6 e 7 e tenuto conto delle eventuali variazioni previste all'articolo 4 della presente legge - non potra' essere complessivamente superiore al 20 per cento di quella di competenza accertata per il 1977.
L'eventuale maggiore spesa delle aziende stesse per i predetti periodi dovra' essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.
Le tariffe stesse sono approvate dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero del tesoro e, a partire dal 1 gennaio 1979, non potranno, comunque, risultare inferiori a quelle praticate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Le agevolazioni tariffarie e le concessioni di viaggio a carattere gratuito debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti.
Le tariffe dei pubblici servizi di trasporto ferroviari in regime di concessione debbono essere variate in funzione delle variazioni subite dai costi di esercizio.
Per il biennio 1978-79 l'aumento della spesa corrente delle aziende esercenti ferrovie in regime di concessione - esclusi gli oneri di cui agli articoli 6 e 7 e tenuto conto delle eventuali variazioni previste all'articolo 4 della presente legge - non potra' essere complessivamente superiore al 20 per cento di quella di competenza accertata per il 1977.
L'eventuale maggiore spesa delle aziende stesse per i predetti periodi dovra' essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.
Le tariffe stesse sono approvate dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero del tesoro e, a partire dal 1 gennaio 1979, non potranno, comunque, risultare inferiori a quelle praticate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Le agevolazioni tariffarie e le concessioni di viaggio a carattere gratuito debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti.