TRIB
Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/10/2024, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 4297/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 19/07/2024 da:
CF: ), con il patrocinio dell'avv. BERTUOLA Parte_1 C.F._1
MATTIA
e:
(CF: ), con il patrocinio dell'avv. BERTUOLA Controparte_1 C.F._2
MATTIA
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel
1 ricorso e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorso il termine di legge.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data 11/09/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione
Preso atto che dal matrimonio non sono nati figli;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4297/2024 V.G.:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi n. a Montebelluna Parte_1
(TV) il 22.7.1996) e (n. a Montebelluna (TV) il 14.4.1996), che hanno contratto Controparte_1
matrimonio il 07/10/2023, atto trascritto al n. 4, parte II, Serie A, anno 2023 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RN (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Assegnare l'immobile adibito a dimora coniugale ubicato nel Comune di Asolo, loc. Pagnano, alla Via
Vallorgana n. 27 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, al signor . Parte_1
3. L'obbligo in capo esclusivo del signor al pagamento del debito residuo relativo al mutuo Parte_1
fondiario stipulato in data 06.07.2022 avanti il Notaio dott. , Rep. n. 20291, Racc. n. 12841, Persona_1
registrato in Treviso in data 08.07.2022 al n. 23181, Serie 1T, sino al momento di esclusione della signora
dal rapporto contrattuale ovvero alla sua estinzione. CP_1
4. I coniugi dichiarano che detta somma risulta essere già stata ricevuta dalla signora attraverso CP_1
l'accredito del credito derivante dalle operazioni di cessione del credito di imposta per le opere di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, nonché attraverso il versamento di € 4.965,00
ricevuti in data 22.7.2024.
5. Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi nonché della esigua durata del rapporto coniugale, i medesimi rinunciano vicendevolmente al contributo di mantenimento e/o divorzile.”
2 - Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di RN (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Dispone con separato provvedimento la rimessione della causa in istruttoria atteso che le parti nel ricorso hanno formulato in via cumulativa, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche richiesta di emissione di sentenza di divorzio.
- Spese al definitivo.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 24.9.2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
3