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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 03/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4417/24 R.G. posta in decisione in data 03/03/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Maria Parte_1
Grazia Ponti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Alessandra Controparte_1
Coccé, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito così provvedere:
1. disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento paritetico del minore Per_1
presso le abitazioni di ciascun genitore secondo le seguenti modalità:
1° settimana-tipo (in cui ha il turno lavorativo mattutino 06.00-14.00): Controparte_1
dal lunedì al giovedì: sarà domiciliato presso l'abitazione della madre la Per_1 Parte_1 pagina 1 di 4 quale assume altresì l'impegno di accompagnarlo a scuola all'orario di entrata. Il padre si impegna a prelevarlo all'uscita da scuola e rimanere con sino alle ore 20.30, quando lo riaccompagnerà Per_1 presso l'abitazione della madre per la notte.
La giornata di venerdì avrà, quale unica variante, che rimarrà a dormire presso l'abitazione del Per_1
padre.
Il sabato e la domenica, invece, sarà affidato esclusivamente al padre e pernotterà presso di lui. Per_1
2° settimana-tipo (in cui ha il turno lavorativo pomeridiano 14.00-22.00): Controparte_1
dal lunedì al giovedì: sarà domiciliato presso l'abitazione del padre, il quale assume altresì Per_1
l'impegno di accompagnarlo a scuola, all'orario di entrata. La madre, si impegna a Parte_1
prelevarlo all'uscita da scuola e rimanere con sino alle ore 20.30, quando lo riaccompagnerà Per_1 presso l'abitazione del padre per la notte.
La giornata di venerdì avrà, quale unica variante, che rimarrà a dormire presso l'abitazione della Per_1
madre.
Il sabato e la domenica, invece, sarà affidato esclusivamente alla madre e pernotterà presso di Per_1
lei.
Ferma restando la suddetta regolamentazione, eventuali variazioni dovranno essere preventivamente concordate e dettate dalle seguenti comprovate esigenze, da ritenersi tassative: sospensione dell'attività scolastica di , malattia, esigenze lavorative di uno dei due genitori, esigenze personali di uno dei Per_1
due genitori (quali, a titolo esemplificativo: visita medica, impegno con data prefissata e non modificabile).
2. trascorrerà il giorno della Vigilia e del S. Natale con la madre ed il giorno di S. Stefano con il Per_1
padre, mentre il periodo 27 dicembre – 1° gennaio e quello 2 gennaio - 6 gennaio di ciascun anno saranno trascorsi con il minore in via alternata di anno in anno. Le vacanze di Pasqua saranno trascorse in via alternata con ciascun genitore, seguendo il principio per cui gli anni pari le trascorrerà Per_1
con la madre e gli anni dispari con il padre, così come anche le altre festività religiose e civili saranno alternate di anno in anno tra i genitori. Per quanto riguarda il giorno del compleanno di lo stesso Per_1
lo trascorrerà con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. Durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 30 Per_1
aprile di ogni anno. Fermo restando quanto sopra eventuali variazioni dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
3. Disporre che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e salute dovranno essere Per_1
assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni pagina 2 di 4 del minore, con ricorso al Giudice in caso di disaccordo.
4. I genitori per garantire al figlio il proprio diritto a conservare rapporti significativi con i Per_1
parenti di ciascun ramo genitoriale, potranno decidere liberamente e individualmente di far visita ai rispettivi parenti con , nel periodo in cui quest'ultimo è loro affidato. Per_1
5. Disporre in capo ad entrambi i genitori, l'obbligo di contribuire, ciascuno in proporzione alle proprie risorse, al mantenimento diretto di , per il periodo in cui lo stesso soggiornerà presso ciascun Per_1
genitore, con la partecipazione al 50% ciascuno delle spese per la mensa scolastica. Quanto alle spese straordinarie, da dividere al 50%, si riporta di seguito il protocollo vigente presso la Corte di Appello di
Milano, che i genitori dovranno rispettare:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività
pagina 3 di 4 ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
6. L'importo dell'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% da parte di ciascun genitore.
7. La residenza di resterà fissata presso la casa materna. Per_1
8. I genitori sin d'ora si danno reciproca autorizzazione al fine del rilascio e/o del rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore.
9. I genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore indirizzo e recapito telefonico dei luoghi ove si recheranno con in vacanza o durante i fine settimana, garantendo la reperibilità e /o una Per_1
telefonata o videochiamata giornaliera con il minore.
10. Disporre che le spese del presente giudizio vengano compensate tra le parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2024 chiedeva l'affidamento condiviso con il Parte_1
collocamento presso di sé del figlio , nato nel 2018 dalla relazione con , la Per_1 Controparte_1
regolamentazione delle visite paterne e la determinazione di un contributo al mantenimento del bambino di € 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
Si costituiva in giudizio il assumendo che già nel 2021 le parti avevano sottoscritto una CP_1
scrittura privata per regolare i loro rapporti con il minore, di cui egli chiedeva il recepimento, con particolare riferimento alle clausole relative al collocamento paritario ed al mantenimento diretto della prole.
Nelle more processuali, su sollecitazione del Giudice relatore, le raggiungevano un accordo sulla regolamentazione dei loro rapporti con , che può essere recepito in quanto conforme all'interesse Per_1
della minore e adeguato alle condizioni reddituali dei genitori.
Stante il raggiunto accordo, deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Prende atto degli accordi sopra indicati, che qui si intendono trascritti, recepiti ed omologati;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 03/03/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4417/24 R.G. posta in decisione in data 03/03/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Maria Parte_1
Grazia Ponti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Alessandra Controparte_1
Coccé, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito così provvedere:
1. disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento paritetico del minore Per_1
presso le abitazioni di ciascun genitore secondo le seguenti modalità:
1° settimana-tipo (in cui ha il turno lavorativo mattutino 06.00-14.00): Controparte_1
dal lunedì al giovedì: sarà domiciliato presso l'abitazione della madre la Per_1 Parte_1 pagina 1 di 4 quale assume altresì l'impegno di accompagnarlo a scuola all'orario di entrata. Il padre si impegna a prelevarlo all'uscita da scuola e rimanere con sino alle ore 20.30, quando lo riaccompagnerà Per_1 presso l'abitazione della madre per la notte.
La giornata di venerdì avrà, quale unica variante, che rimarrà a dormire presso l'abitazione del Per_1
padre.
Il sabato e la domenica, invece, sarà affidato esclusivamente al padre e pernotterà presso di lui. Per_1
2° settimana-tipo (in cui ha il turno lavorativo pomeridiano 14.00-22.00): Controparte_1
dal lunedì al giovedì: sarà domiciliato presso l'abitazione del padre, il quale assume altresì Per_1
l'impegno di accompagnarlo a scuola, all'orario di entrata. La madre, si impegna a Parte_1
prelevarlo all'uscita da scuola e rimanere con sino alle ore 20.30, quando lo riaccompagnerà Per_1 presso l'abitazione del padre per la notte.
La giornata di venerdì avrà, quale unica variante, che rimarrà a dormire presso l'abitazione della Per_1
madre.
Il sabato e la domenica, invece, sarà affidato esclusivamente alla madre e pernotterà presso di Per_1
lei.
Ferma restando la suddetta regolamentazione, eventuali variazioni dovranno essere preventivamente concordate e dettate dalle seguenti comprovate esigenze, da ritenersi tassative: sospensione dell'attività scolastica di , malattia, esigenze lavorative di uno dei due genitori, esigenze personali di uno dei Per_1
due genitori (quali, a titolo esemplificativo: visita medica, impegno con data prefissata e non modificabile).
2. trascorrerà il giorno della Vigilia e del S. Natale con la madre ed il giorno di S. Stefano con il Per_1
padre, mentre il periodo 27 dicembre – 1° gennaio e quello 2 gennaio - 6 gennaio di ciascun anno saranno trascorsi con il minore in via alternata di anno in anno. Le vacanze di Pasqua saranno trascorse in via alternata con ciascun genitore, seguendo il principio per cui gli anni pari le trascorrerà Per_1
con la madre e gli anni dispari con il padre, così come anche le altre festività religiose e civili saranno alternate di anno in anno tra i genitori. Per quanto riguarda il giorno del compleanno di lo stesso Per_1
lo trascorrerà con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. Durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 30 Per_1
aprile di ogni anno. Fermo restando quanto sopra eventuali variazioni dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
3. Disporre che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e salute dovranno essere Per_1
assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni pagina 2 di 4 del minore, con ricorso al Giudice in caso di disaccordo.
4. I genitori per garantire al figlio il proprio diritto a conservare rapporti significativi con i Per_1
parenti di ciascun ramo genitoriale, potranno decidere liberamente e individualmente di far visita ai rispettivi parenti con , nel periodo in cui quest'ultimo è loro affidato. Per_1
5. Disporre in capo ad entrambi i genitori, l'obbligo di contribuire, ciascuno in proporzione alle proprie risorse, al mantenimento diretto di , per il periodo in cui lo stesso soggiornerà presso ciascun Per_1
genitore, con la partecipazione al 50% ciascuno delle spese per la mensa scolastica. Quanto alle spese straordinarie, da dividere al 50%, si riporta di seguito il protocollo vigente presso la Corte di Appello di
Milano, che i genitori dovranno rispettare:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività
pagina 3 di 4 ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
6. L'importo dell'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% da parte di ciascun genitore.
7. La residenza di resterà fissata presso la casa materna. Per_1
8. I genitori sin d'ora si danno reciproca autorizzazione al fine del rilascio e/o del rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore.
9. I genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore indirizzo e recapito telefonico dei luoghi ove si recheranno con in vacanza o durante i fine settimana, garantendo la reperibilità e /o una Per_1
telefonata o videochiamata giornaliera con il minore.
10. Disporre che le spese del presente giudizio vengano compensate tra le parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2024 chiedeva l'affidamento condiviso con il Parte_1
collocamento presso di sé del figlio , nato nel 2018 dalla relazione con , la Per_1 Controparte_1
regolamentazione delle visite paterne e la determinazione di un contributo al mantenimento del bambino di € 400 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
Si costituiva in giudizio il assumendo che già nel 2021 le parti avevano sottoscritto una CP_1
scrittura privata per regolare i loro rapporti con il minore, di cui egli chiedeva il recepimento, con particolare riferimento alle clausole relative al collocamento paritario ed al mantenimento diretto della prole.
Nelle more processuali, su sollecitazione del Giudice relatore, le raggiungevano un accordo sulla regolamentazione dei loro rapporti con , che può essere recepito in quanto conforme all'interesse Per_1
della minore e adeguato alle condizioni reddituali dei genitori.
Stante il raggiunto accordo, deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Prende atto degli accordi sopra indicati, che qui si intendono trascritti, recepiti ed omologati;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 03/03/2025
Il Presidente Estensore
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