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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 148. Corpo del genio aeronautico 1. Il Corpo del genio aeronautico e' costituito dagli ufficiali del genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti:
a) alla progettazione, alla costruzione, all'allestimento e all'armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie, compresi gli immobili dell'Aeronautica militare; b) al collaudo e alla manutenzione del materiale aeronautico e degli stessi immobili dell'Aeronautica militare; c) disimpegna ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari ed esercita vigilanza tecnica sul materiale aeronautico dell'aviazione civile. 2. Il genio aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
a) delle direzioni delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti uffici distaccati di sorveglianza; b) delle direzioni del demanio aeronautico dei comandi di zona aerea e dei comandi dell'Aeronautica militare; c) di impianti sperimentali e stabilimenti vari.
a) alla progettazione, alla costruzione, all'allestimento e all'armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie, compresi gli immobili dell'Aeronautica militare; b) al collaudo e alla manutenzione del materiale aeronautico e degli stessi immobili dell'Aeronautica militare; c) disimpegna ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari ed esercita vigilanza tecnica sul materiale aeronautico dell'aviazione civile. 2. Il genio aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
a) delle direzioni delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti uffici distaccati di sorveglianza; b) delle direzioni del demanio aeronautico dei comandi di zona aerea e dei comandi dell'Aeronautica militare; c) di impianti sperimentali e stabilimenti vari.
Commentari • 37
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Giurisprudenza • 9
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