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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/10/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4616/2024
r.g., decisa nell'udienza del 28.10.2025, promossa da con gli avv.ti Salvatore Spano e Maurizio Valentini;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 6.5.2024, la proponeva Parte_1
opposizione ex art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 e art. 30 d.l. 31.5.2010
n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, chiedendone l'annullamento, avverso l'avviso di addebito n. 324.2024.00000754.06, notificato dall' il CP_1
26.3.2024 per l'importo di euro 188.184,48 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla gestione aziende per il periodo dall'1.11.2018 al
31.8.2022 e somme aggiuntive.
1 Costituendosi in giudizio, l chiedeva rigettarsi l'opposizione. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di doglianza, l'opponente eccepisce la nullità
dell'opposto avviso di addebito per difetto dei requisiti prescritti dall'art. 30 co. 2 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122 e, in particolare,
per carenza di motivazione.
Il motivo è inammissibile.
L'art. 29 co. 2 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 non preclude al debitore – per le entrate previste dal precedente co. 1, tra cui quelle per cui è causa – la proposizione di autonoma opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
ne consegue che l'opposizione prevista dall'art. 24 co. 5 d.l.vo cit. non esaurisce le possibilità di tutela del contribuente, dovendo quest'ultimo,
ove intenda far valere vizi attinenti la regolarità formale dell'avviso di addebito, anche sotto il profilo relativo alla carenza di motivazione, agire nelle forme previste dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi,
entro il perentorio termine – nella specie non osservato – di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo (costituito dallo stesso avviso di addebito), introdotto dall'art. 2 co. 3 lett. e) n. 41 d.l. 14.3.2005 n. 35
conv. in l. 14.5.2005 n. 80 a decorrere dall'1.3.2006, in luogo del previgente termine di cinque giorni: cfr. Cass. Sez. Un. 10.10.2000 n. 562,
Cass. 20.7.2001 n. 9912, Cass. 28.6.2002 n. 9498, Cass.
8.7.2008 n. 18691,
Cass. 24.10.2008 n. 25757 e Cass. 17.7.2015 n. 15116, tutte emesse in
2 relazione a cartella di pagamento, ma applicabili anche all'avviso di addebito, in forza dell'espresso richiamo in tal senso operato dall'art. 30
co. 14 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122.
Il motivo è comunque nel merito infondato, in quanto l'opposto avviso di addebito contiene tutti gli elementi il cui inserimento è prescritto, a pena di nullità, dall'art. 30 co.
1-2 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, ovvero: il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento;
il periodo di riferimento del credito;
la causale del credito;
gli importi addebitati, distinti per capitale, sanzioni e interessi;
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso; l'intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla data della notifica;
l'indicazione che, in mancanza di pagamento, l'agente della riscossione procederà alla espropriazione forzata secondo le disposizioni previste per la riscossione a mezzo ruolo;
la sottoscrizione, anche a mezzo di firma elettronica, del responsabile dell'ufficio che ha emesso l'avviso.
Né sussiste la pretesa carenza di motivazione, ove si consideri che l'opposto avviso di addebito richiama espressamente il verbale di accertamento ispettivo in data 31.1.2023, in precedenza notificato alla stessa opponente, da cui trae origine la pretesa creditoria dell' CP_1
Con il secondo motivo di doglianza, l'opponente deduce la insussistenza del proprio obbligo contributivo per inesistenza della somministrazione illecita di manodopera da parte della in favore della Controparte_2
(ora configurata nel citato verbale di Controparte_3 Parte_1
3 accertamento ispettivo in data 31.1.2023, da cui, come detto, trae origine la pretesa creditoria azionata dall con l'opposto avviso di addebito. CP_1
Il motivo è infondato.
Deve al riguardo premettersi che l'onere della prova dei crediti contributivi grava sull' (cfr. Cass.
9.8.2019 n. 21295, Cass. 21.2.2017 n. CP_1
4440, Cass. 10.11.2010 n. 22862, Cass. 18.5.2010 n. 12108 e altre).
Ebbene, siffatto onere probatorio risulta, nella specie, essere stato sufficientemente adempiuto.
La pretesa creditoria azionata con l'opposto avviso di addebito trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022.006267/DDL,
redatto dal servizio ispettivo dell in data 31.1.2023, a seguito di un CP_1
precedente accertamento eseguito dalla Guardia di finanza.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”: cfr. Cass. 19.4.2010 n. 9251; in senso conforme Cass.
7.11.2014 n. 23800.
Nel presente caso, la espletata prova testimoniale ha dimostrato univocamente che, nel periodo in cui erano alle dipendenze della
4 – ovvero dal novembre 2018 al febbraio 2021 – i dieci Controparte_2
lavoratori elencati nella “tabella lavoratori somministrati”, riportata nelle pagine 17-18 del verbale di accertamento ispettivo, erano in realtà, così
come dedotto in ricorso, sottoposti al potere direttivo e organizzativo di detta società, sulla quale gravava altresì il rischio di impresa.
Conseguentemente, deve negarsi la configurabilità, nella specie, della somministrazione irregolare, disciplinata prima dall'art. 27 d.l.vo
10.9.2003 n. 276, ma già all'epoca dei fatti, e a seguito dell'abrogazione di detta norma in forza dell'art. 55 co. 1 lett. d) d.l.vo 15.6.2015 n. 81,
dall'art. 38 di quest'ultimo d.l.vo.
Il “contratto di gestione negozi”, stipulato in data 31.10.2018 tra la
(ora e la con cui la Controparte_3 Parte_1 Controparte_2
seconda società assumeva l'incarico di gestire con proprio personale, in piena autonomia ed a proprio rischio, alcuni negozi della prima, deve invece essere correttamente qualificato alla stregua di un appalto di servizi.
E tanto, ai sensi dell'art. 29 co. 1 d.l.vo 10.9.2003 n. 276, il quale dispone che “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il
contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c.,
si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei
mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
5 lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Tuttavia, la qualificazione del contratto così operata, se per un verso esclude che i lavoratori in questione debbano considerarsi, nel periodo di riferimento, alle dipendenze della opponente quale utilizzatrice (così come previsto dall'art. 38 co. 2 d.l.vo 15.6.2015 n. 81 nella ipotesi di somministrazione irregolare, come detto qui non configurabile), per altro verso non esclude però la sussistenza del relativo obbligo contributivo a carico della stessa opponente quale committente, e in solido con la appaltatrice , a norma dell'art. 29 co. 2 d.l.vo 10.9.2003 n. Controparte_2
276, il quale prevede appunto la responsabilità solidale del committente nella ipotesi, qui ricorrente, di appalto di servizi.
E' appena il caso di evidenziare, a questo punto, che il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto di servizi entro cui, in forza della norma appena citata, i dipendenti dell'appaltatore possono chiedere al committente il pagamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e premi assicurativi maturati durante l'appalto, non si applica agli enti previdenziali, soggetti solo alla prescrizione: cfr. Cass. 2.12.2021
n. 37985; conformi Cass. 26459/2019, Cass. 22110/2019 e Cass.
18004/2019.
Da ultimo, deve rilevarsi che il verbale ispettivo in data 31.1.2023 ha accertato, oltre all'obbligo contributivo di cui si è detto sin qui (ovvero quello inerente i lavoratori assunti dalla ), anche un distinto Controparte_2
obbligo contributivo, gravante sulla opponente in relazione ai lavoratori
6 direttamente assunti dalla stessa nel successivo periodo dal maggio 2021
all'agosto 2022.
Ebbene, nulla l'opponente ha dedotto, nel presente giudizio, con riferimento a questa parte dell'accertamento, che pertanto deve ritenersi non contestata.
Con il terzo e ultimo motivo di doglianza, l'opponente deduce, in via subordinata, la illegittimità delle sanzioni civili applicate, non ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di evasione contributiva.
Il motivo è fondato.
In considerazione di quanto sopra osservato circa la insussistenza nella specie di una somministrazione irregolare e della ricorrenza invece di un appalto di servizi, difetta in capo alla opponente la intenzione specifica di non versare i contributi, presupposto per l'applicazione del più gravoso regime sanzionatorio previsto dall'art. 116 co. 8 lett. b) l. 23.12.2000 n. 388 per la ipotesi di evasione contributiva, restando invece applicabile, anche in relazione al periodo dal novembre 2018 al febbraio 2021, il meno gravoso regime sanzionatorio previsto dalla lett. a) della stessa norma per la ipotesi di omissione contributiva, riconducibile al mero inadempimento dell'obbligo contributivo entro il termine di legge.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta limitatamente alla differenza tra le sanzioni civili per evasione (richieste) e per omissione
(dovute) relative al periodo dal novembre 2018 al febbraio 2021, dovendo nel resto la stessa opposizione essere disattesa.
7 La soccombenza reciproca costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara non dovuta dalla opponente la differenza tra le sanzioni civili per evasione contributiva e per omissione contributiva in relazione al periodo dal novembre 2018 al febbraio 2021; rigetta nel resto l'opposizione; spese compensate.
Taranto, 28.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
8
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4616/2024
r.g., decisa nell'udienza del 28.10.2025, promossa da con gli avv.ti Salvatore Spano e Maurizio Valentini;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 6.5.2024, la proponeva Parte_1
opposizione ex art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 e art. 30 d.l. 31.5.2010
n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, chiedendone l'annullamento, avverso l'avviso di addebito n. 324.2024.00000754.06, notificato dall' il CP_1
26.3.2024 per l'importo di euro 188.184,48 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla gestione aziende per il periodo dall'1.11.2018 al
31.8.2022 e somme aggiuntive.
1 Costituendosi in giudizio, l chiedeva rigettarsi l'opposizione. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di doglianza, l'opponente eccepisce la nullità
dell'opposto avviso di addebito per difetto dei requisiti prescritti dall'art. 30 co. 2 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122 e, in particolare,
per carenza di motivazione.
Il motivo è inammissibile.
L'art. 29 co. 2 d.l.vo 26.2.1999 n. 46 non preclude al debitore – per le entrate previste dal precedente co. 1, tra cui quelle per cui è causa – la proposizione di autonoma opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
ne consegue che l'opposizione prevista dall'art. 24 co. 5 d.l.vo cit. non esaurisce le possibilità di tutela del contribuente, dovendo quest'ultimo,
ove intenda far valere vizi attinenti la regolarità formale dell'avviso di addebito, anche sotto il profilo relativo alla carenza di motivazione, agire nelle forme previste dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi,
entro il perentorio termine – nella specie non osservato – di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo (costituito dallo stesso avviso di addebito), introdotto dall'art. 2 co. 3 lett. e) n. 41 d.l. 14.3.2005 n. 35
conv. in l. 14.5.2005 n. 80 a decorrere dall'1.3.2006, in luogo del previgente termine di cinque giorni: cfr. Cass. Sez. Un. 10.10.2000 n. 562,
Cass. 20.7.2001 n. 9912, Cass. 28.6.2002 n. 9498, Cass.
8.7.2008 n. 18691,
Cass. 24.10.2008 n. 25757 e Cass. 17.7.2015 n. 15116, tutte emesse in
2 relazione a cartella di pagamento, ma applicabili anche all'avviso di addebito, in forza dell'espresso richiamo in tal senso operato dall'art. 30
co. 14 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122.
Il motivo è comunque nel merito infondato, in quanto l'opposto avviso di addebito contiene tutti gli elementi il cui inserimento è prescritto, a pena di nullità, dall'art. 30 co.
1-2 d.l. 31.5.2010 n. 78 conv. in l. 30.7.2010 n. 122, ovvero: il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento;
il periodo di riferimento del credito;
la causale del credito;
gli importi addebitati, distinti per capitale, sanzioni e interessi;
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso; l'intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla data della notifica;
l'indicazione che, in mancanza di pagamento, l'agente della riscossione procederà alla espropriazione forzata secondo le disposizioni previste per la riscossione a mezzo ruolo;
la sottoscrizione, anche a mezzo di firma elettronica, del responsabile dell'ufficio che ha emesso l'avviso.
Né sussiste la pretesa carenza di motivazione, ove si consideri che l'opposto avviso di addebito richiama espressamente il verbale di accertamento ispettivo in data 31.1.2023, in precedenza notificato alla stessa opponente, da cui trae origine la pretesa creditoria dell' CP_1
Con il secondo motivo di doglianza, l'opponente deduce la insussistenza del proprio obbligo contributivo per inesistenza della somministrazione illecita di manodopera da parte della in favore della Controparte_2
(ora configurata nel citato verbale di Controparte_3 Parte_1
3 accertamento ispettivo in data 31.1.2023, da cui, come detto, trae origine la pretesa creditoria azionata dall con l'opposto avviso di addebito. CP_1
Il motivo è infondato.
Deve al riguardo premettersi che l'onere della prova dei crediti contributivi grava sull' (cfr. Cass.
9.8.2019 n. 21295, Cass. 21.2.2017 n. CP_1
4440, Cass. 10.11.2010 n. 22862, Cass. 18.5.2010 n. 12108 e altre).
Ebbene, siffatto onere probatorio risulta, nella specie, essere stato sufficientemente adempiuto.
La pretesa creditoria azionata con l'opposto avviso di addebito trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022.006267/DDL,
redatto dal servizio ispettivo dell in data 31.1.2023, a seguito di un CP_1
precedente accertamento eseguito dalla Guardia di finanza.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”: cfr. Cass. 19.4.2010 n. 9251; in senso conforme Cass.
7.11.2014 n. 23800.
Nel presente caso, la espletata prova testimoniale ha dimostrato univocamente che, nel periodo in cui erano alle dipendenze della
4 – ovvero dal novembre 2018 al febbraio 2021 – i dieci Controparte_2
lavoratori elencati nella “tabella lavoratori somministrati”, riportata nelle pagine 17-18 del verbale di accertamento ispettivo, erano in realtà, così
come dedotto in ricorso, sottoposti al potere direttivo e organizzativo di detta società, sulla quale gravava altresì il rischio di impresa.
Conseguentemente, deve negarsi la configurabilità, nella specie, della somministrazione irregolare, disciplinata prima dall'art. 27 d.l.vo
10.9.2003 n. 276, ma già all'epoca dei fatti, e a seguito dell'abrogazione di detta norma in forza dell'art. 55 co. 1 lett. d) d.l.vo 15.6.2015 n. 81,
dall'art. 38 di quest'ultimo d.l.vo.
Il “contratto di gestione negozi”, stipulato in data 31.10.2018 tra la
(ora e la con cui la Controparte_3 Parte_1 Controparte_2
seconda società assumeva l'incarico di gestire con proprio personale, in piena autonomia ed a proprio rischio, alcuni negozi della prima, deve invece essere correttamente qualificato alla stregua di un appalto di servizi.
E tanto, ai sensi dell'art. 29 co. 1 d.l.vo 10.9.2003 n. 276, il quale dispone che “ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il
contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c.,
si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei
mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
5 lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Tuttavia, la qualificazione del contratto così operata, se per un verso esclude che i lavoratori in questione debbano considerarsi, nel periodo di riferimento, alle dipendenze della opponente quale utilizzatrice (così come previsto dall'art. 38 co. 2 d.l.vo 15.6.2015 n. 81 nella ipotesi di somministrazione irregolare, come detto qui non configurabile), per altro verso non esclude però la sussistenza del relativo obbligo contributivo a carico della stessa opponente quale committente, e in solido con la appaltatrice , a norma dell'art. 29 co. 2 d.l.vo 10.9.2003 n. Controparte_2
276, il quale prevede appunto la responsabilità solidale del committente nella ipotesi, qui ricorrente, di appalto di servizi.
E' appena il caso di evidenziare, a questo punto, che il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto di servizi entro cui, in forza della norma appena citata, i dipendenti dell'appaltatore possono chiedere al committente il pagamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e premi assicurativi maturati durante l'appalto, non si applica agli enti previdenziali, soggetti solo alla prescrizione: cfr. Cass. 2.12.2021
n. 37985; conformi Cass. 26459/2019, Cass. 22110/2019 e Cass.
18004/2019.
Da ultimo, deve rilevarsi che il verbale ispettivo in data 31.1.2023 ha accertato, oltre all'obbligo contributivo di cui si è detto sin qui (ovvero quello inerente i lavoratori assunti dalla ), anche un distinto Controparte_2
obbligo contributivo, gravante sulla opponente in relazione ai lavoratori
6 direttamente assunti dalla stessa nel successivo periodo dal maggio 2021
all'agosto 2022.
Ebbene, nulla l'opponente ha dedotto, nel presente giudizio, con riferimento a questa parte dell'accertamento, che pertanto deve ritenersi non contestata.
Con il terzo e ultimo motivo di doglianza, l'opponente deduce, in via subordinata, la illegittimità delle sanzioni civili applicate, non ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di evasione contributiva.
Il motivo è fondato.
In considerazione di quanto sopra osservato circa la insussistenza nella specie di una somministrazione irregolare e della ricorrenza invece di un appalto di servizi, difetta in capo alla opponente la intenzione specifica di non versare i contributi, presupposto per l'applicazione del più gravoso regime sanzionatorio previsto dall'art. 116 co. 8 lett. b) l. 23.12.2000 n. 388 per la ipotesi di evasione contributiva, restando invece applicabile, anche in relazione al periodo dal novembre 2018 al febbraio 2021, il meno gravoso regime sanzionatorio previsto dalla lett. a) della stessa norma per la ipotesi di omissione contributiva, riconducibile al mero inadempimento dell'obbligo contributivo entro il termine di legge.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta limitatamente alla differenza tra le sanzioni civili per evasione (richieste) e per omissione
(dovute) relative al periodo dal novembre 2018 al febbraio 2021, dovendo nel resto la stessa opposizione essere disattesa.
7 La soccombenza reciproca costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara non dovuta dalla opponente la differenza tra le sanzioni civili per evasione contributiva e per omissione contributiva in relazione al periodo dal novembre 2018 al febbraio 2021; rigetta nel resto l'opposizione; spese compensate.
Taranto, 28.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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