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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NANIA LUCA, Presidente
FALVO CAMILLO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 307/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - ON
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Strongoli - Via Vigna Del Principe 88816 Strongoli KR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 133 2024 00064213 19 000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 13320240006421319000 di € 2.104,88, notificata in data 14.02.2025, in relazione all'omesso pagamento dei seguenti tributi:
1) Tassa sui servizi indivisibili (TASI) anno 2017 di Euro 252,00;
2) Imposta municipale unica anno (IMU) anno 2017 di Euro 959,00;
3) Tari-Tefa anni 2017-2018 di Euro 888,00.
A fondamento delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva la nullità della cartella per l'omessa notifica dei presupposti avvisi di accertamento dei tributi, con conseguente prescrizione dei crediti per il Comune di
Strongoli.
Rilevava, inoltre, la violazione dei termini di formazione del ruolo.
Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate NE che il Comune di Strongoli per sostenere la legittimità del rispettivo operato e chiedere il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore ed esaminate le carte processuali, ritiene il ricorso fondato e, per le ragioni di seguito illustrate, meritevole di accoglimento.
Risulta fondata la censura relativa al difetto di notifica dei pregressi avvisi di accertamento – e/o di ulteriori richieste di pagamento, con conseguente prescrizione dei tributi – posto che la documentazione prodotta dall'agente per la riscossione non è idonea, alla luce delle fondate contestazioni della parte, a dimostrarne la regolarità.
In proposito si evidenzia, peraltro, quanto alla TARI 2017 e alla TARI 2018, che neanche la documentazione prodotta dal Comune di Strongoli è idonea a dimostrare l'avvenuta notifica per compiuta giacenza, trattandosi solo di schermate tratte dal computer.
Alla luce delle predette argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere accolto e la cartella impugnata annullata.
In considerazione delle ragioni della decisione (decadenza dal diritto alla riscossione dei crediti, comunque dovuti e non pagati, nonostante i reiterati tentativi di notifica), ricorrono giusti motivi per compensare per intero le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NANIA LUCA, Presidente
FALVO CAMILLO, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 307/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - ON
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Strongoli - Via Vigna Del Principe 88816 Strongoli KR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 133 2024 00064213 19 000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato tempestivamente Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 13320240006421319000 di € 2.104,88, notificata in data 14.02.2025, in relazione all'omesso pagamento dei seguenti tributi:
1) Tassa sui servizi indivisibili (TASI) anno 2017 di Euro 252,00;
2) Imposta municipale unica anno (IMU) anno 2017 di Euro 959,00;
3) Tari-Tefa anni 2017-2018 di Euro 888,00.
A fondamento delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva la nullità della cartella per l'omessa notifica dei presupposti avvisi di accertamento dei tributi, con conseguente prescrizione dei crediti per il Comune di
Strongoli.
Rilevava, inoltre, la violazione dei termini di formazione del ruolo.
Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate NE che il Comune di Strongoli per sostenere la legittimità del rispettivo operato e chiedere il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, riunita in camera di consiglio, sentito il relatore ed esaminate le carte processuali, ritiene il ricorso fondato e, per le ragioni di seguito illustrate, meritevole di accoglimento.
Risulta fondata la censura relativa al difetto di notifica dei pregressi avvisi di accertamento – e/o di ulteriori richieste di pagamento, con conseguente prescrizione dei tributi – posto che la documentazione prodotta dall'agente per la riscossione non è idonea, alla luce delle fondate contestazioni della parte, a dimostrarne la regolarità.
In proposito si evidenzia, peraltro, quanto alla TARI 2017 e alla TARI 2018, che neanche la documentazione prodotta dal Comune di Strongoli è idonea a dimostrare l'avvenuta notifica per compiuta giacenza, trattandosi solo di schermate tratte dal computer.
Alla luce delle predette argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere accolto e la cartella impugnata annullata.
In considerazione delle ragioni della decisione (decadenza dal diritto alla riscossione dei crediti, comunque dovuti e non pagati, nonostante i reiterati tentativi di notifica), ricorrono giusti motivi per compensare per intero le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.