Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00088/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2024, proposto dalla AFV Acciaierie Beltrame s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Kiniger e Federico Peres, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Balzani, Ilaria Bolzon e Federica Castegnaro dell’Avvocatura dell’Ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Antonio Sartori in Venezia, San Polo n. 2988;
nei confronti
dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.), in persona del Direttore pro tempore ; del Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, entrambi non costituiti in giudizio; del Comune di Altavilla Vicentina, in persona del Sindaco pro tempore, tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-della diffida della Provincia di Vicenza assunta al prot. n. GE 2024/0001644 del 15.01.2024, avente ad oggetto “ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e smi. DITTA: AFV BELTRAME SPA - Sede installazione: Via della Scienza n. 81 – Vicenza Attività IPPC: Produzione e trasformazione dei metalli. Codice IPPC: 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora. Attività accessorie - Attività gestione rifiuti: per rottami ferrosi R13-R12-R4; per scorie R13-R12-R5. Autorizzazione Integrata Ambientale n. 17/2017, prot. n. 85896 del 20/12/2017 di riesame/rinnovo Diffida ai sensi della lettera a) del punto 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 ”;
-di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. AN IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio la ricorrente, attiva nella produzione di laminati mercantili, travi e acciai speciali destinati a differenti ambiti di impiego, ha impugnato la diffida con la quale la Provincia di Vicenza, visti gli esiti dell’autocontrollo annuale di alcuni parametri relativi allo scarico “SC6” dell’impianto produttivo, le ha imposto di “ rendere la gestione dell’impianto conforme alle disposizioni normative e alle condizioni riportate nella sopra citata autorizzazione; - rimuovere le cause del superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura; - verificare costantemente di essere in condizioni tali da evitare di provocare un superamento dei limiti allo scarico; Entro 30 giorni dal presente atto dovrà essere presentata apposita relazione tecnica con adeguato riscontro dell’avvenuto adeguamento indicando: - le motivazioni/cause che possono aver determinato il superamento dei limiti; - la situazione attuale, indicando come si è intervenuti nell’immediato; -le misure messe in atto per evitare il ripetersi di analoghe circostanze; - analisi aggiornata che dimostri il rientro dei parametri entro i limiti normativi ”.
2. L’impugnativa articola due doglianze di “ (1) Violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’ art. 29-decies del d.lgs. n.152/2006; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, non aggravamento e precauzione; eccesso di potere nella forma dell’ingiustizia manifesta, della carenza istruttoria e motivazionale, della falsità del presupposto e del travisamento dei fatti; (2) violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 29-decies, co. 9, d.lgs. 152/2006; violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e non aggravamento; contraddittorietà tra provvedimenti; eccesso di potere nelle forme del difetto di motivazione o comunque genericità, indeterminatezza, erroneità e insufficienza della motivazione, dell’illogicità e dell’irragionevolezza” .
3. Si è costituita in giudizio la sola Provincia di Vicenza opponendosi all’accoglimento del ricorso, da ritenersi infondato in fatto e in diritto.
4. Indi il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del 15.01.2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria dichiarando di non avere più interesse alla decisione del gravame. Difatti la società ha ottemperato alle prescrizioni della diffida presentando un piano tecnico-gestionale in accordo con l’Amministrazione, ed ultimando le attività di manutenzione straordinaria della rete e del sistema di trattamento delle acque meteoriche afferenti allo scarico “SC6”. Le analisi, imposte dalla diffida ed effettuate nel corso del 2024, non hanno più evidenziato superamenti relativi ai parametri del ‘ferro’ e dei ‘solidi sospesi totali’.
5. Alla detta udienza pubblica la causa è passata in decisione.
6. Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente.
Il ricorso è perciò improcedibile.
7. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della definizione in rito della presente controversia e della costituzione solo formale dell’Amministrazione provinciale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
AN IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IN | Ida IO |
IL SEGRETARIO