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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/11/2025, n. 15633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15633 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 27370/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa CA OC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 27370/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma alla via Aureliana n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 86 c.p.c. dall'Avv. Gino Sciotto, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla via Aureliana n. 2
OPPONENTE contro
, Controparte_1
C.F. e P.I. , con sede in Roma alla via Nomentana n. 26, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferruccio Pezzulla, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla via Guido D'Arezzo n. 16, come da procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: 150001 - Pagamento contributi associativi (Opposizione al decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 297/2021 - N.R.G. 65045/2020 - emesso dal
Tribunale di Roma in data 31.12.2020-05.1.2021)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: conclude come in atti. Nell'atto di citazione in opposizione: “Piaccia Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, previo accertamento e conseguente declaratoria: 1) Dichiarare il D.I. opposto nullo o comunque privo di efficacia per inesistenza della notificazione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Accogliere i motivi di Contr opposizione;
3) Ritenere e dichiarare che L' non ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali indicati nella premessa del presente atto e che nessuna somma è alla stessa dovuta;
Contr 4) In via riconvenzionale condannare l' alla restituzione delle somme pagate dall'opponente e precisamente di € 26.027,13 oltre interessi moratori;
5) Con vittoria di spese e compensi”.
PARTE OPPOSTA: conclude come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2. nel merito, rigettare l'opposizione e tutte le domande di parte opponente in quanto infondate
3. per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- In data 5.1.2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo
[...] provvisoriamente esecutivo n. 297/2021 - N.R.G. 65045/2020, con cui intimava alla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Parte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 48.000,00, oltre ad interessi e spese processuali, a titolo di contributi di adesione non corrisposti per il triennio dal 2017 al 2019. Contr La ricorrente esponeva che il 30.6.2016, presso la sede della era stato sottoscritto le parti un “Patto di adesione confederativa”, in cui si dava atto dell'intenzione della di aderire Pt_1
Contr alla ed in pari data era stato sottoscritto un protocollo integrativo di accordo al cui al punto
1 era stato previsto l'impegno della a corrispondere alla un Pt_1 Controparte_1 contributo solidale per il perseguimento degli scopi statutari, pari ad € 16.000,00 annui, da versarsi in due rate semestrali di € 8.000,00 ciascuno, che non erano stati versati.
2.- Con atto di citazione notificato il 6.4.2021 e in rinnovazione in data 14.7.2022 la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al suindicato decreto ingiuntivo, di cui dichiarava di essere venuta a conoscenza il 3.4.2021 su indicazione della eccependone l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. per Controparte_2 inesistenza della notificazione, che l'opposta, in data 23.2.2021, aveva eseguito presso la casella
PEC del diverso ente tanto che nella relata di notifica Controparte_2 allegata alla PEC non era stato precisato il pubblico elenco da cui era stato estrapolato il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Contr Nel merito, l'opponente deduceva che la si era resa inadempiente agli obblighi previsti dal patto di adesione confederativa sottoscritto il 30.6.2016, atteso che:
a) non aveva sostenuto le rivendicazioni della né in sede amministrativa né in sede Pt_1 istituzionale;
b) non aveva messo a disposizione della servizi di cui essa disponeva e di cui fruivano Pt_1
i suoi iscritti, sulle prestazioni temporanee non pensionistiche, ai sensi della legge 23 luglio
1991 n. 223, sulla disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 2 legge 27 dicembre 1973 n. 852, sulla cassa edile,
c) non aveva collaborato con i dirigenti della per la realizzazione di un'organizzazione Pt_1 territoriale più efficace e proficua;
d) non aveva mai comunicato al Ministero del Lavoro ed agli enti previdenziali l'avvenuta Contr affiliazione della alla requisito necessario per la sottoscrizione delle convenzioni Pt_1 per la riscossione dei contributi associativi dei propri associati.
La ollevava, dunque, eccezione di inadempimento, precisando, inoltre, che pur avendo Pt_1 versato in data 8.2.2017 la prima semestralità del contributo di adesione, pari ad € 8.000,00, prevista dal protocollo integrativo di accordo sottoscritto insieme al patto di adesione Contr confederativa, la non aveva comunicato al Ministero del Lavoro l'adesione della
. Parte_1
In subordine, la ccepiva la nullità del patto di adesione confederativa allegato nel ricorso Pt_1 del monitorio, in quanto la non era un sindacato di lavoratori, bensì un'associazione di Pt_1 imprese, ed in quanto tale l'accordo non poteva prevedere un “progetto funzionale alla costituzione di una partnership sindacale finalizzata a garantire al meglio i diritti dei lavoratori”.
In via ulteriormente gradata, l'ingiunta contestava la quantificazione del credito di cui al monitorio, deducendo che, la controparte, nonostante la sua condotta inadempiente, in data
8.2.2017 aveva ricevuto dall'opponente la somma di € 8.000,00.
La hiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla ripetizione della Pt_1 somma di € 26.027,13, a titolo di anticipazione dei costi e delle spese di assunzione degli operatori, nonché per omesso versamento della metà delle entrate delle rispettive sedi spettanti alla n forza del patto di adesione confederativa e del protocollo integrativo di accordo, Pt_1 pertanto, l'Avv. Gino Sciotto, in qualità di legale rappresentante dell'opponente, aveva provveduto a proprie spese al pagamento dei contributi degli operatori assunti da CP_3 presso le sedi di Patronato, ma non aveva ricevuto il pagamento delle spettanze come pattuito.
L'opponente concludeva, quindi, come in epigrafe, instando per la sospensione della provvisoria esecuzione, disposta con ordinanza del 4.7.2022. 3.- Con comparsa depositata il 1°.12.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava le avverse domande ed
[...] eccezioni, rilevando:
- l'infondatezza della avversa deduzione circa l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, poiché la presente opposizione era stata proposta dal soggetto giuridico destinatario del decreto ingiuntivo, con conseguente regolare integrazione del contraddittorio, considerato che la Pt_1 aveva preso posizione nel merito della vicenda, sanando ogni eventuale vizio della notificazione, pur se effettuata nei confronti della diversa Controparte_2
(C.F. ;
[...] P.IVA_3
- l'infondatezza dell'avversa eccezione di inadempimento, priva di idoneo supporto probatorio;
- la validità del patto di adesione confederativa inter partes stipulato il 30.6.2016 e del protocollo integrativo di accordo sottoscritto in pari data;
- la mancata attivazione, da parte della della procedura ministeriale per la riscossione dei Pt_1 contribuiti associativi sulle prestazioni ex art. 2 della L. 27.12.1973 n. 852. L'opposta precisava che la procedura ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per la riscossione dei contribuiti associativi sulle prestazioni ex art. 2 della Legge 27 dicembre 1973 n. 852 non Contr doveva essere attivata dal soggetto affiliante nella fattispecie la bensì dal soggetto affiliato, nella fattispecie che era tenuta a presentare l'istanza al Ministero del Lavoro Pt_1 per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi Contr dell'art. 2 della Legge 27 dicembre 1973 n. 852, mentre la verifica della adesione alla avveniva a pratica avviata con richiesta da parte del Ministero;
- la corretta quantificazione del credito di cui al monitorio, in quanto la somma richiesta afferiva al triennio dal 2017 al 2019 e poiché il pagamento di € 8.000,00 era stato correttamente imputato Contr dalla a titolo di contributo solidale dovuto per il secondo semestre 2016, mentre i pagamenti effettuati dalla controparte alla non erano scomputabili, Controparte_4 poiché l'opponente non aveva formulato alcuna eccezione di compensazione ed in quanto si trattava di pagamenti eseguiti a favore di un soggetto diverso dalla CP_1
4. - Concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c., la causa veniva istruita in via documentale ed era trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 12.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
5.- In primo luogo ha chiesto dichiararsi la Parte_1 inefficacia del decreto ingiuntivo per inesistenza della notifica.
A modifica di quanto ritenuto in sede di ordinanza ex art. 649 c.p.c., l'eccezione è infondata e va respinta. E' pacifico tra le parti che la notificazione del decreto ingiuntivo n. 297 del 5.1.2021 è stata eseguita nei confronti della con C.F. , Controparte_2 P.IVA_3 soggetto giuridico diverso dalla odierna opponente Parte_1
con C.F. , circostanza corroborata dal documento n. 2 allegato all'atto
[...] P.IVA_1 di citazione, portante l'invio, il 3.4.2021, all'odierna opponente da parte della
[...] della notificazione del decreto ingiuntivo ricevuta. Controparte_2
Giova al riguardo richiamare l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui, nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile all'ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (Cass. civ. sez. 3 sent. 23 agosto 2011 n. 17478).
Va, peraltro, rilevato che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. effettuata ad un indirizzo non più valido, che l'avvocato, destinatario della notifica, aveva abbandonato da anni) (Cass.civ. sez. 3 ordinanza 11 ottobre
2024, n. 26544, in linea, quanto alla notifica del ricorso per Cassazione, alle due sentenze gemelle Cass.civ. S.U. 20 luglio 2016 n. 14916 e 14917).
Secondo questo condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:
a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello presso lo studio di un difensore diverso da quello che effettivamente rappresentava la parte e presso il quale era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado)”
(Cass.civ. sez. 3, 8 settembre 2022, n. 26511, Cass.civ. S.U. 14916/2016 e 14917/2017cit.); inoltre “perché la notifica possa ritenersi esistente è necessario che la stessa acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato
a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto che tuttavia ne deve costituire l'oggetto.”
(Cass. civ. sez. lav. 13 ottobre 2022, n. 30044).
Da quanto detto consegue che “non può essere dichiarata ex art. 188 disp. att. c.p.c.,
l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità. (Cass.civ. sez. 6-3, 2 ottobre 2018, n. 23903).
Nel caso di specie la notifica è stata eseguita nei termini a mezzo pec, ma ad un indirizzo (e dunque ad un destinatario) errato, per cui si deve ritenere che la parte ingiungente abbia manifestato l'intento di avvalersi del decreto monitorio e abbia attivato l'iter per la sua notifica, ma la notifica è stata inviata ad altro soggetto, non è mai stata rinnovata e non ha mai raggiunto il destinatario nei termini di legge, è stato conosciuto fortuitamente a seguito di invia da parte di altra associazione il 3 aprile 2021 ed è stato ritualmente opposto, con atto da qualificare ex art. 650 c.p.c. quale opposizione tardiva, che segue gli ordinari principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il Giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente azionata con la domanda di ingiunzione.
In particolare, la tardiva o inesistente notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644
c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale.
6.- Nel merito, il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'art. 645
c.p.c., al pari dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.. è un giudizio ordinario, la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali, dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale.
Tale inversione, peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale è chi vuol far valere in giudizio un diritto che deve fornire prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso. Anche nel giudizio di opposizione tale onere rimane così ripartito, dovendo il creditore-opposto provare i fatti costitutivi della pretesa dallo stesso avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore-opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. civ. Sezioni Unite sent. 30 ottobre 2001 n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. civ. sez. 1 sent. 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. civ. sez. 3 sent. 12 aprile 2006 n. 8615).
I medesimi principi trovano applicazione, seppur a parti invertite, qualora il debitore-opponente proponga domanda riconvenzionale nei confronti del creditore-opposto.
Venendo al caso di specie, è pacifico che la e Parte_1 la , entrambe associazioni non riconosciute ex art. 36 c.c., Controparte_1 hanno sottoscritto, in data 30.6.2016, il patto di adesione confederativa ed al tempo un protocollo integrativo di accordo, con cui: “1 La tenuto conto dei vincoli solidaristici Pt_1 che animano il Patto di Adesione Confederativa, si impegna a corrispondere alla
un contributo solidale per il perseguimento degli scopi statutari, sul Controparte_1 conto corrente intestato a - codice IBAN Controparte_1
[...], con la seguente causale: “adesione confederativa CP_5 contributo solidale per realizzazione scopi statutari”. 2 Il contributo di cui al punto che
[...] precede è dovuto nella misura fissa di € 16.000,00 ( ) per ogni anno, da versarsi Parte_2 in due rate semestrali da 8.000,00 cadauno”. Pt_3
Acclarata la sussistenza dell'accordo inter partes, è indubbio che la opponente Parte_1 abbia così assunto non solo i diritti, ma anche le obbligazioni connesse allo status di aderente alla confederazione e, in particolare, l'obbligo di versare la quota determinata con il protocollo integrativo di accordo sottoscritto dalle parti il 30.6.2016.
E', quindi, provata la pretesa creditoria della a titolo di Controparte_1 contributo associativo relativo al triennio dal 2017 al 2019, attesa l'intervenuta rinnovazione tacita dell'accordo per mancata disdetta, da quantificarsi in € 48.000,00. Da tale importo non deve essere stornata la somma di € 8.000,00, atteso che il pagamento effettuato dalla
[...]
in data 8.2.2017 deve essere imputata quale contributo Parte_1 solidale afferente al semestre immediatamente successivo alla stipula della convenzione, si ricorda avvenuta in data 30.6.2016.
L'opponente ha eccepito l'inadempimento della delle Controparte_1 obbligazioni previste dal patto di adesione confederativa e dal pedissequo protocollo integrativo di accordo.
L'applicazione del rimedio presuppone, tuttavia, l'esistenza di un vincolo sinallagmatico tra le prestazioni delle parti;
la norma non è, quindi, applicabile ai contratti con obbligazioni a carico di una sola parte: l'eventuale presenza di obbligazioni anche a carico della controparte non è comunque sufficiente a trasformare tali negozi in contratti a prestazioni corrispettive, poiché manca il vincolo di reciprocità fra le prestazioni, come effettivamente avvenuto nel caso di specie, in cui la tenuto conto dei vincoli solidaristici sottesi al patto di adesione Pt_1 confederativa, si è impegnata a corrispondere alla un contributo solidale Controparte_1 per il perseguimento degli scopi statutari (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione) e non per ottenere una controprestazione specifica, dovendosi valorizzare, quindi, il profilo della comunione di scopo tra gli enti avvinti dal vincolo associativo.
È, pertanto, infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente.
La a eccepito, in subordine, la nullità del patto di adesione confederativa del 30.6.2016, Pt_1 in quanto contenente errori, nonché vizi di forma e di contenuto. L'opponente, in particolare, si è doluta della sua erronea qualificazione come sindacato di lavoratori anziché come associazione di imprese, rappresentativa dei datori di lavoro e non dei lavoratori subordinati, nonché dell'erroneità dell'oggetto, stante l'incongruenza del riferimento al “progetto funzionale alla costituzione di una partnership sindacale finalizzata a garantire al meglio i diritti dei lavoratori”, perché in contrasto con lo statuto nazionale della FAPI, che tutela le aspettative dei datori di lavoro. Contr I motivi di opposizione con cui l'opponente deduce la nullità del patto di adesione alla da trattarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, sono infondati.
L'impossibilità dell'oggetto alla quale consegue, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., la nullità del contratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravi nell'esecuzione della stessa (Cass. civ. sez. 1, n. 37804 del 27/12/2022).
Nella specie, la definizione della FAPI, nel suddetto patto di adesione, come una
“organizzazione che assume la rappresentanza sindacale e la tutela delle condizioni sociali, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei lavoratori e dei pensionati ad essa iscritti e ne gestisce l'assistenza anche in campo previdenziale e fiscale”, non appare frutto di errore e non inficia la validità del contratto, così come le caratteristiche ontologiche dell'opponente, associazione di imprese e le finalità perseguite non costituiscono impedimenti materiali o giuridici alla realizzazione della causa dell'accordo inter partes. Ed invero, nelle Contr premesse del patto di adesione confederativa inter partes si dà atto che la organizzazione sindacale tra quelle maggiormente rappresentative in Italia, promuove la costituzione di associazioni di autotutela e solidarietà, contro ogni esclusione sociale e considera insopprimibile la centralità del sindacato ai fini del raggiungimento di ogni conquista del lavoro e per la trasformazione sociale dell'economia attraverso strumenti concertativi. Contr La sempre secondo quanto risulta dal patto di adesione confederativa, è impegnata affinché la presenza dei sindacati sia sempre più coordinata ed incisiva nei processi decisionali delle istituzioni dell'Unione europea. Tanto premesso, le parti si sono accordate per sviluppare una forma crescente di cooperazione, al fine di garantire una migliore tutela dei diritti delle categorie rappresentate. La FAPI ha poi dato atto di ritenere utile predisporre le migliori prassi Contr operative con la su tutte le materie di carattere politico-sindacale, previdenziale ed assistenziale di interesse per le categorie rappresentate, per garantire nel miglior modo possibile i diritti di lavoratori e pensionati. Trattasi, invero, di un patto il cui oggetto non è, dunque, impossibile a causa della natura dell'opponente di associazione di imprese. Corrobora quanto sopra esposto la dichiarazione Contr contenuta nella comunicazione inviata a mezzo PEC il 15.5.2019 dalla all' in cui Pt_1
l'odierna opponente manifestava la sua intenzione di “continuare a pregiarsi dell'adesione a Contr e mantenere rapporti collaborativi e di reciproca stima”.
7.- L'opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento Contr della somma di € 26.027,13, di cui € 8.000.00 corrisposte all' con bonifico dell'8/2/2017
a titolo di contributo associativo e la restante parte versata all' Controparte_4
La a fondamento della domanda riconvenzionale, ha dedotto l'inadempimento della Pt_1 controparte delle pattuizioni di cui ai punti 4 e 5 del protocollo integrativo del Patto di adesione confederativa, secondo cui“4 roporrà ad l'apertura di un certo numero di Pt_1 CP_6 uffici zonali, uffici di recapito (provinciali laddove fosse scoperta in una data provincia) CP_6 con l'assunzione dell'operatore o degli operatori in capo ad 5 Nel caso che i costi e le CP_6 spese dell'assunzione degli operatori venga anticipata da a fine anno si farà un CP_6 bilancio dell'attività in termini economici. La differenza attiva tra i costi degli operatori e le Contr entrate delle rispettive sedi verrà suddivisa al 50% tra e Nel caso di differenza Pt_1 passiva tra i costi degli operatori e le entrate, questa sarà posta a carico di I versamenti Pt_1 relativi saranno oggetto di compensazione finanziaria tra crediti e debiti. Esaurita la Contr compensazione FAPI verserà le eventuali rimanenze direttamente alla .
Orbene, premesso quanto sopra esposto in ordine alla infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla quest'ultima non ha diritto alla restituzione della somma Pt_1 sopra indicata, posto che il contributo associativo di € 8.000,00 risultava dovuto, mentre, con riferimento agli importi versati dall'opponente alla con le disposizioni Controparte_4 di bonifico disposte tra il 19.7.2017 ed il 28.12.2017, non vi è prova del credito vantato dall'opponente derivante dalla differenza attiva tra i costi degli operatori e le entrate delle Contr rispettive sedi da suddividere pro quota del 50% tra l e la ai sensi dell'art. 5 del Pt_1 protocollo integrativo del Patto di adesione confederativa sono stati eseguite a favore dell'opposta.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata e parimenti va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla . Parte_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono determinate alla luce del D.M. 147/2022 sulla base del valore dichiarato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 27370/2021 tra la e la Parte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, CP_1 CP_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo 297/2021, N.R.G. 65045/2020, emesso dal
Tribunale di Roma in data 17.1.2020;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale della Parte_1 avverso la;
[...] Controparte_1
4) CONDANNA la al pagamento in favore Parte_1 della controparte delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, li 8.11.2025.
Il Giudice
CA OC
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa CA OC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 27370/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma alla via Aureliana n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 86 c.p.c. dall'Avv. Gino Sciotto, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla via Aureliana n. 2
OPPONENTE contro
, Controparte_1
C.F. e P.I. , con sede in Roma alla via Nomentana n. 26, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferruccio Pezzulla, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla via Guido D'Arezzo n. 16, come da procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: 150001 - Pagamento contributi associativi (Opposizione al decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 297/2021 - N.R.G. 65045/2020 - emesso dal
Tribunale di Roma in data 31.12.2020-05.1.2021)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: conclude come in atti. Nell'atto di citazione in opposizione: “Piaccia Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, previo accertamento e conseguente declaratoria: 1) Dichiarare il D.I. opposto nullo o comunque privo di efficacia per inesistenza della notificazione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Accogliere i motivi di Contr opposizione;
3) Ritenere e dichiarare che L' non ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali indicati nella premessa del presente atto e che nessuna somma è alla stessa dovuta;
Contr 4) In via riconvenzionale condannare l' alla restituzione delle somme pagate dall'opponente e precisamente di € 26.027,13 oltre interessi moratori;
5) Con vittoria di spese e compensi”.
PARTE OPPOSTA: conclude come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2. nel merito, rigettare l'opposizione e tutte le domande di parte opponente in quanto infondate
3. per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- In data 5.1.2021 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo
[...] provvisoriamente esecutivo n. 297/2021 - N.R.G. 65045/2020, con cui intimava alla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Parte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 48.000,00, oltre ad interessi e spese processuali, a titolo di contributi di adesione non corrisposti per il triennio dal 2017 al 2019. Contr La ricorrente esponeva che il 30.6.2016, presso la sede della era stato sottoscritto le parti un “Patto di adesione confederativa”, in cui si dava atto dell'intenzione della di aderire Pt_1
Contr alla ed in pari data era stato sottoscritto un protocollo integrativo di accordo al cui al punto
1 era stato previsto l'impegno della a corrispondere alla un Pt_1 Controparte_1 contributo solidale per il perseguimento degli scopi statutari, pari ad € 16.000,00 annui, da versarsi in due rate semestrali di € 8.000,00 ciascuno, che non erano stati versati.
2.- Con atto di citazione notificato il 6.4.2021 e in rinnovazione in data 14.7.2022 la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al suindicato decreto ingiuntivo, di cui dichiarava di essere venuta a conoscenza il 3.4.2021 su indicazione della eccependone l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. per Controparte_2 inesistenza della notificazione, che l'opposta, in data 23.2.2021, aveva eseguito presso la casella
PEC del diverso ente tanto che nella relata di notifica Controparte_2 allegata alla PEC non era stato precisato il pubblico elenco da cui era stato estrapolato il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Contr Nel merito, l'opponente deduceva che la si era resa inadempiente agli obblighi previsti dal patto di adesione confederativa sottoscritto il 30.6.2016, atteso che:
a) non aveva sostenuto le rivendicazioni della né in sede amministrativa né in sede Pt_1 istituzionale;
b) non aveva messo a disposizione della servizi di cui essa disponeva e di cui fruivano Pt_1
i suoi iscritti, sulle prestazioni temporanee non pensionistiche, ai sensi della legge 23 luglio
1991 n. 223, sulla disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 2 legge 27 dicembre 1973 n. 852, sulla cassa edile,
c) non aveva collaborato con i dirigenti della per la realizzazione di un'organizzazione Pt_1 territoriale più efficace e proficua;
d) non aveva mai comunicato al Ministero del Lavoro ed agli enti previdenziali l'avvenuta Contr affiliazione della alla requisito necessario per la sottoscrizione delle convenzioni Pt_1 per la riscossione dei contributi associativi dei propri associati.
La ollevava, dunque, eccezione di inadempimento, precisando, inoltre, che pur avendo Pt_1 versato in data 8.2.2017 la prima semestralità del contributo di adesione, pari ad € 8.000,00, prevista dal protocollo integrativo di accordo sottoscritto insieme al patto di adesione Contr confederativa, la non aveva comunicato al Ministero del Lavoro l'adesione della
. Parte_1
In subordine, la ccepiva la nullità del patto di adesione confederativa allegato nel ricorso Pt_1 del monitorio, in quanto la non era un sindacato di lavoratori, bensì un'associazione di Pt_1 imprese, ed in quanto tale l'accordo non poteva prevedere un “progetto funzionale alla costituzione di una partnership sindacale finalizzata a garantire al meglio i diritti dei lavoratori”.
In via ulteriormente gradata, l'ingiunta contestava la quantificazione del credito di cui al monitorio, deducendo che, la controparte, nonostante la sua condotta inadempiente, in data
8.2.2017 aveva ricevuto dall'opponente la somma di € 8.000,00.
La hiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla ripetizione della Pt_1 somma di € 26.027,13, a titolo di anticipazione dei costi e delle spese di assunzione degli operatori, nonché per omesso versamento della metà delle entrate delle rispettive sedi spettanti alla n forza del patto di adesione confederativa e del protocollo integrativo di accordo, Pt_1 pertanto, l'Avv. Gino Sciotto, in qualità di legale rappresentante dell'opponente, aveva provveduto a proprie spese al pagamento dei contributi degli operatori assunti da CP_3 presso le sedi di Patronato, ma non aveva ricevuto il pagamento delle spettanze come pattuito.
L'opponente concludeva, quindi, come in epigrafe, instando per la sospensione della provvisoria esecuzione, disposta con ordinanza del 4.7.2022. 3.- Con comparsa depositata il 1°.12.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava le avverse domande ed
[...] eccezioni, rilevando:
- l'infondatezza della avversa deduzione circa l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, poiché la presente opposizione era stata proposta dal soggetto giuridico destinatario del decreto ingiuntivo, con conseguente regolare integrazione del contraddittorio, considerato che la Pt_1 aveva preso posizione nel merito della vicenda, sanando ogni eventuale vizio della notificazione, pur se effettuata nei confronti della diversa Controparte_2
(C.F. ;
[...] P.IVA_3
- l'infondatezza dell'avversa eccezione di inadempimento, priva di idoneo supporto probatorio;
- la validità del patto di adesione confederativa inter partes stipulato il 30.6.2016 e del protocollo integrativo di accordo sottoscritto in pari data;
- la mancata attivazione, da parte della della procedura ministeriale per la riscossione dei Pt_1 contribuiti associativi sulle prestazioni ex art. 2 della L. 27.12.1973 n. 852. L'opposta precisava che la procedura ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per la riscossione dei contribuiti associativi sulle prestazioni ex art. 2 della Legge 27 dicembre 1973 n. 852 non Contr doveva essere attivata dal soggetto affiliante nella fattispecie la bensì dal soggetto affiliato, nella fattispecie che era tenuta a presentare l'istanza al Ministero del Lavoro Pt_1 per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi Contr dell'art. 2 della Legge 27 dicembre 1973 n. 852, mentre la verifica della adesione alla avveniva a pratica avviata con richiesta da parte del Ministero;
- la corretta quantificazione del credito di cui al monitorio, in quanto la somma richiesta afferiva al triennio dal 2017 al 2019 e poiché il pagamento di € 8.000,00 era stato correttamente imputato Contr dalla a titolo di contributo solidale dovuto per il secondo semestre 2016, mentre i pagamenti effettuati dalla controparte alla non erano scomputabili, Controparte_4 poiché l'opponente non aveva formulato alcuna eccezione di compensazione ed in quanto si trattava di pagamenti eseguiti a favore di un soggetto diverso dalla CP_1
4. - Concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c., la causa veniva istruita in via documentale ed era trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 12.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
5.- In primo luogo ha chiesto dichiararsi la Parte_1 inefficacia del decreto ingiuntivo per inesistenza della notifica.
A modifica di quanto ritenuto in sede di ordinanza ex art. 649 c.p.c., l'eccezione è infondata e va respinta. E' pacifico tra le parti che la notificazione del decreto ingiuntivo n. 297 del 5.1.2021 è stata eseguita nei confronti della con C.F. , Controparte_2 P.IVA_3 soggetto giuridico diverso dalla odierna opponente Parte_1
con C.F. , circostanza corroborata dal documento n. 2 allegato all'atto
[...] P.IVA_1 di citazione, portante l'invio, il 3.4.2021, all'odierna opponente da parte della
[...] della notificazione del decreto ingiuntivo ricevuta. Controparte_2
Giova al riguardo richiamare l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui, nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile all'ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (Cass. civ. sez. 3 sent. 23 agosto 2011 n. 17478).
Va, peraltro, rilevato che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva dichiarato nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. effettuata ad un indirizzo non più valido, che l'avvocato, destinatario della notifica, aveva abbandonato da anni) (Cass.civ. sez. 3 ordinanza 11 ottobre
2024, n. 26544, in linea, quanto alla notifica del ricorso per Cassazione, alle due sentenze gemelle Cass.civ. S.U. 20 luglio 2016 n. 14916 e 14917).
Secondo questo condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità “l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:
a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello presso lo studio di un difensore diverso da quello che effettivamente rappresentava la parte e presso il quale era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado)”
(Cass.civ. sez. 3, 8 settembre 2022, n. 26511, Cass.civ. S.U. 14916/2016 e 14917/2017cit.); inoltre “perché la notifica possa ritenersi esistente è necessario che la stessa acceda all'atto che si intende notificare, afferendo le ipotesi di nullità alle modalità con le quali viene portato
a compimento il procedimento notificatorio, ad irregolarità dello stesso e alla sua inidoneità ad assicurare l'avvenuta comunicazione dell'atto che tuttavia ne deve costituire l'oggetto.”
(Cass. civ. sez. lav. 13 ottobre 2022, n. 30044).
Da quanto detto consegue che “non può essere dichiarata ex art. 188 disp. att. c.p.c.,
l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità. (Cass.civ. sez. 6-3, 2 ottobre 2018, n. 23903).
Nel caso di specie la notifica è stata eseguita nei termini a mezzo pec, ma ad un indirizzo (e dunque ad un destinatario) errato, per cui si deve ritenere che la parte ingiungente abbia manifestato l'intento di avvalersi del decreto monitorio e abbia attivato l'iter per la sua notifica, ma la notifica è stata inviata ad altro soggetto, non è mai stata rinnovata e non ha mai raggiunto il destinatario nei termini di legge, è stato conosciuto fortuitamente a seguito di invia da parte di altra associazione il 3 aprile 2021 ed è stato ritualmente opposto, con atto da qualificare ex art. 650 c.p.c. quale opposizione tardiva, che segue gli ordinari principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il Giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente azionata con la domanda di ingiunzione.
In particolare, la tardiva o inesistente notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644
c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale.
6.- Nel merito, il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'art. 645
c.p.c., al pari dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.. è un giudizio ordinario, la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali, dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale.
Tale inversione, peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale è chi vuol far valere in giudizio un diritto che deve fornire prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso. Anche nel giudizio di opposizione tale onere rimane così ripartito, dovendo il creditore-opposto provare i fatti costitutivi della pretesa dallo stesso avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore-opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio, dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. civ. Sezioni Unite sent. 30 ottobre 2001 n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. civ. sez. 1 sent. 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. civ. sez. 3 sent. 12 aprile 2006 n. 8615).
I medesimi principi trovano applicazione, seppur a parti invertite, qualora il debitore-opponente proponga domanda riconvenzionale nei confronti del creditore-opposto.
Venendo al caso di specie, è pacifico che la e Parte_1 la , entrambe associazioni non riconosciute ex art. 36 c.c., Controparte_1 hanno sottoscritto, in data 30.6.2016, il patto di adesione confederativa ed al tempo un protocollo integrativo di accordo, con cui: “1 La tenuto conto dei vincoli solidaristici Pt_1 che animano il Patto di Adesione Confederativa, si impegna a corrispondere alla
un contributo solidale per il perseguimento degli scopi statutari, sul Controparte_1 conto corrente intestato a - codice IBAN Controparte_1
[...], con la seguente causale: “adesione confederativa CP_5 contributo solidale per realizzazione scopi statutari”. 2 Il contributo di cui al punto che
[...] precede è dovuto nella misura fissa di € 16.000,00 ( ) per ogni anno, da versarsi Parte_2 in due rate semestrali da 8.000,00 cadauno”. Pt_3
Acclarata la sussistenza dell'accordo inter partes, è indubbio che la opponente Parte_1 abbia così assunto non solo i diritti, ma anche le obbligazioni connesse allo status di aderente alla confederazione e, in particolare, l'obbligo di versare la quota determinata con il protocollo integrativo di accordo sottoscritto dalle parti il 30.6.2016.
E', quindi, provata la pretesa creditoria della a titolo di Controparte_1 contributo associativo relativo al triennio dal 2017 al 2019, attesa l'intervenuta rinnovazione tacita dell'accordo per mancata disdetta, da quantificarsi in € 48.000,00. Da tale importo non deve essere stornata la somma di € 8.000,00, atteso che il pagamento effettuato dalla
[...]
in data 8.2.2017 deve essere imputata quale contributo Parte_1 solidale afferente al semestre immediatamente successivo alla stipula della convenzione, si ricorda avvenuta in data 30.6.2016.
L'opponente ha eccepito l'inadempimento della delle Controparte_1 obbligazioni previste dal patto di adesione confederativa e dal pedissequo protocollo integrativo di accordo.
L'applicazione del rimedio presuppone, tuttavia, l'esistenza di un vincolo sinallagmatico tra le prestazioni delle parti;
la norma non è, quindi, applicabile ai contratti con obbligazioni a carico di una sola parte: l'eventuale presenza di obbligazioni anche a carico della controparte non è comunque sufficiente a trasformare tali negozi in contratti a prestazioni corrispettive, poiché manca il vincolo di reciprocità fra le prestazioni, come effettivamente avvenuto nel caso di specie, in cui la tenuto conto dei vincoli solidaristici sottesi al patto di adesione Pt_1 confederativa, si è impegnata a corrispondere alla un contributo solidale Controparte_1 per il perseguimento degli scopi statutari (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione) e non per ottenere una controprestazione specifica, dovendosi valorizzare, quindi, il profilo della comunione di scopo tra gli enti avvinti dal vincolo associativo.
È, pertanto, infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente.
La a eccepito, in subordine, la nullità del patto di adesione confederativa del 30.6.2016, Pt_1 in quanto contenente errori, nonché vizi di forma e di contenuto. L'opponente, in particolare, si è doluta della sua erronea qualificazione come sindacato di lavoratori anziché come associazione di imprese, rappresentativa dei datori di lavoro e non dei lavoratori subordinati, nonché dell'erroneità dell'oggetto, stante l'incongruenza del riferimento al “progetto funzionale alla costituzione di una partnership sindacale finalizzata a garantire al meglio i diritti dei lavoratori”, perché in contrasto con lo statuto nazionale della FAPI, che tutela le aspettative dei datori di lavoro. Contr I motivi di opposizione con cui l'opponente deduce la nullità del patto di adesione alla da trattarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, sono infondati.
L'impossibilità dell'oggetto alla quale consegue, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., la nullità del contratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravi nell'esecuzione della stessa (Cass. civ. sez. 1, n. 37804 del 27/12/2022).
Nella specie, la definizione della FAPI, nel suddetto patto di adesione, come una
“organizzazione che assume la rappresentanza sindacale e la tutela delle condizioni sociali, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei lavoratori e dei pensionati ad essa iscritti e ne gestisce l'assistenza anche in campo previdenziale e fiscale”, non appare frutto di errore e non inficia la validità del contratto, così come le caratteristiche ontologiche dell'opponente, associazione di imprese e le finalità perseguite non costituiscono impedimenti materiali o giuridici alla realizzazione della causa dell'accordo inter partes. Ed invero, nelle Contr premesse del patto di adesione confederativa inter partes si dà atto che la organizzazione sindacale tra quelle maggiormente rappresentative in Italia, promuove la costituzione di associazioni di autotutela e solidarietà, contro ogni esclusione sociale e considera insopprimibile la centralità del sindacato ai fini del raggiungimento di ogni conquista del lavoro e per la trasformazione sociale dell'economia attraverso strumenti concertativi. Contr La sempre secondo quanto risulta dal patto di adesione confederativa, è impegnata affinché la presenza dei sindacati sia sempre più coordinata ed incisiva nei processi decisionali delle istituzioni dell'Unione europea. Tanto premesso, le parti si sono accordate per sviluppare una forma crescente di cooperazione, al fine di garantire una migliore tutela dei diritti delle categorie rappresentate. La FAPI ha poi dato atto di ritenere utile predisporre le migliori prassi Contr operative con la su tutte le materie di carattere politico-sindacale, previdenziale ed assistenziale di interesse per le categorie rappresentate, per garantire nel miglior modo possibile i diritti di lavoratori e pensionati. Trattasi, invero, di un patto il cui oggetto non è, dunque, impossibile a causa della natura dell'opponente di associazione di imprese. Corrobora quanto sopra esposto la dichiarazione Contr contenuta nella comunicazione inviata a mezzo PEC il 15.5.2019 dalla all' in cui Pt_1
l'odierna opponente manifestava la sua intenzione di “continuare a pregiarsi dell'adesione a Contr e mantenere rapporti collaborativi e di reciproca stima”.
7.- L'opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento Contr della somma di € 26.027,13, di cui € 8.000.00 corrisposte all' con bonifico dell'8/2/2017
a titolo di contributo associativo e la restante parte versata all' Controparte_4
La a fondamento della domanda riconvenzionale, ha dedotto l'inadempimento della Pt_1 controparte delle pattuizioni di cui ai punti 4 e 5 del protocollo integrativo del Patto di adesione confederativa, secondo cui“4 roporrà ad l'apertura di un certo numero di Pt_1 CP_6 uffici zonali, uffici di recapito (provinciali laddove fosse scoperta in una data provincia) CP_6 con l'assunzione dell'operatore o degli operatori in capo ad 5 Nel caso che i costi e le CP_6 spese dell'assunzione degli operatori venga anticipata da a fine anno si farà un CP_6 bilancio dell'attività in termini economici. La differenza attiva tra i costi degli operatori e le Contr entrate delle rispettive sedi verrà suddivisa al 50% tra e Nel caso di differenza Pt_1 passiva tra i costi degli operatori e le entrate, questa sarà posta a carico di I versamenti Pt_1 relativi saranno oggetto di compensazione finanziaria tra crediti e debiti. Esaurita la Contr compensazione FAPI verserà le eventuali rimanenze direttamente alla .
Orbene, premesso quanto sopra esposto in ordine alla infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla quest'ultima non ha diritto alla restituzione della somma Pt_1 sopra indicata, posto che il contributo associativo di € 8.000,00 risultava dovuto, mentre, con riferimento agli importi versati dall'opponente alla con le disposizioni Controparte_4 di bonifico disposte tra il 19.7.2017 ed il 28.12.2017, non vi è prova del credito vantato dall'opponente derivante dalla differenza attiva tra i costi degli operatori e le entrate delle Contr rispettive sedi da suddividere pro quota del 50% tra l e la ai sensi dell'art. 5 del Pt_1 protocollo integrativo del Patto di adesione confederativa sono stati eseguite a favore dell'opposta.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata e parimenti va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla . Parte_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono determinate alla luce del D.M. 147/2022 sulla base del valore dichiarato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 27370/2021 tra la e la Parte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, CP_1 CP_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo 297/2021, N.R.G. 65045/2020, emesso dal
Tribunale di Roma in data 17.1.2020;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale della Parte_1 avverso la;
[...] Controparte_1
4) CONDANNA la al pagamento in favore Parte_1 della controparte delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, li 8.11.2025.
Il Giudice
CA OC