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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/09/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di conIGlio e composta dai seguenti magistrati:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL.
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE
DOTT.SSA ALESSANDRA PETROLO CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 711/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Galileo Galilei n. 118/A Parte_1
– San Nicola a Tordino, presso e nello studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Cassano allo IO alla Via Controparte_1
CE Bruno n. 6, presso e nello studio dell'Avv. CE Lombardi, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
E
, , elettivamente domiciliati in Teramo alla Via Controparte_2 CP_3
Galileo Galilei n. 118, presso e nello studio dell'Avv. Sara Vocale, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATI
E
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Parisi, Giacinto Greco,
1 Muscari Tomaioli CE e Marcello Carnovale in virtù di procure generali alle liti per atto del notaio avv. Roberto Fantini di Fiumicino Rep n.37590 / 7131 del 23 gennaio 2023 elettivamente domiciliati a Catanzaro via Milano 17, presso la Sede Provinciale dell' ; CP_4
APPELLATO
E
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente Parte_1 appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 1357/2022 Sent. – n. 308/2017 RG – n.
1577/2022 Rep., emessa dal Tribunale di Castrovillari, in data 28.10.2022, depositata e pubblicata il 31.10.2022, e non notificata ai fini dell'impugnazione, disattesa ogni contraria istanza,
IN VIA PRINCIPALE IN VIRTU' DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO:
- rigettare integralmente, per le causali di cui in narrativa, tutte le domande proposte dalla IG.ra
in primo grado in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto Controparte_1
come in diritto;
IN VIA SUBORDINATA IN VIRTU' DEL SECONDO MOTIVO DI APPELLO:
- accertare a determinare, per le causali di cui in narrativa, il diritto della IG.ra
[...]
, quale coniuge divorziato, a percepire la quota di pensione di reversibilità del Controparte_1
IG. nato a [...] allo IO (CS) e deceduto in data 11.03.2012, pari al 20% Persona_1
della pensione di reversibilità e, quindi, accertare a determinare il diritto della IG.ra
[...]
, quale coniuge superstite, a percepire la quota di pensione di reversibilità del IG. Parte_1
nato a [...] allo IO (CS) e deceduto in data 11.03.2012, pari al 80% della Persona_1
pensione di reversibilità, oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione, sulla quota dovuta al coniuge, con decorrenza dal mese successivo a quello della morte, ovvero nelle quote maggiori o minori che si riterranno di giustizia;
- accertare a determinare, per le causali di cui in narrativa, il diritto della IG.ra
[...]
, quale coniuge divorziato, a percepire la quota di TFR del IG. Controparte_1 Persona_1
2 nato a [...] allo IO (CS) e deceduto in data 11.03.2012, ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970, pari a complessivi € 2.500,00, ovvero nella somma minore o maggiore che si riterrà di giustizia;
IN OGNI CASO IN VIRTU' DEL TERZO MOTIVO DI APPELLO:
- revocare e/o dichiarare inammissibile, per le causali di cui in narrativa, la condanna della IG.ra
al pagamento in favore della IG.ra della quota di Controparte_6 Controparte_1
TFR spettante al coniuge divorziato, della somma di € 8.567,09 ovvero quella maggiore o minore che sarà accertata, stante anche il difetto di espressa domanda in tal senso da parte della;
CP_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze professionali del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.
B) Ex art. 356 c.p.c., si chiede ammettersi tutte le richieste istruttorie già ritualmente articolate in primo grado e non ammesse in primo grado dal Tribunale di Castrovillari.”
Per “Voglia l'On.le Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni Controparte_1
contraria istanza ed eccezione, rigettare l'appello formulato dalla , perché Parte_1
assolutamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1357/2022 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 28.10.2022, adottando ogni dovuto e consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese competenze del presente giudizio d'appello, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Per e : “Voglia l'Onorevole Corte di Appello adita, in CP_3 Controparte_2 accoglimento dell'appello proposto dalla IG.ra ed in riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza n. 1357/2022 Sent. – n. 308/2017 RG – n. 1577/2022 Rep., emessa dal Tribunale di
Castrovillari, in data 28.10.2022, depositata e pubblicata il 31.10.2022, e non notificata ai fini dell'impugnazione, accogliere le conclusioni proposte dalla IG.ra , Parte_1
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare integralmente, per le causali di cui in narrativa, tutte le domande proposte dalla IG.ra
in primo grado in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto Controparte_1
come in diritto;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertare a determinare, per le causali di cui in narrativa, il diritto della IG.ra
[...]
, quale coniuge divorziato, a percepire la quota di pensione di reversibilità del Controparte_1
IG. nato a [...] allo IO (CS) e deceduto in data 11.03.2012, pari al 20% Persona_1
della pensione di reversibilità e, quindi, accertare a determinare il diritto della IG.ra PT
3 , quale coniuge superstite, a percepire la quota di pensione di reversibilità del IG. Parte_1
nato a [...] allo IO (CS) e deceduto in data 11.03.2012, pari al 80% della Persona_1
pensione di reversibilità, oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione, sulla quota dovuta al coniuge, con decorrenza dal mese successivo a quello della morte, ovvero nelle quote maggiori o minori che si riterranno di giustizia;
- accertare a determinare, per le causali di cui in narrativa, il diritto della IG.ra
[...]
, quale coniuge divorziato, a percepire la quota di TFR del IG. Controparte_1 Persona_1
nato a [...] allo IO (CS) e deceduto in data 11.03.2012, ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970, pari a complessivi € 2.500,00, ovvero nella somma minore o maggiore che si riterrà di giustizia;
IN OGNI CASO:
- revocare e/o dichiarare inammissibile, per le causali di cui in narrativa, la condanna della IG.ra
al pagamento in favore della IG.ra della quota di Controparte_6 Controparte_1
TFR spettante al coniuge divorziato, della somma di € 8.567,09 ovvero quella maggiore o minore che sarà accertata, stante anche il difetto di espressa domanda in tal senso da parte della;
CP_1
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze professionali del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Ex art. 356 c.p.c., si chiede ammettersi tutte le richieste istruttorie già ritualmente articolate in primo grado e non ammesse in primo grado dal Tribunale di Castrovillari”.
Per l' : “Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_4
Catanzaro, in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in parte qua, non avendo allo stato ragioni di merito per essere parte CP_4 CP_7 nell'odierno giudizio, tantomeno per opporre alcunché alla ricorrente o al suo ex coniuge superstite in ordine alla domanda proposta ex art. 12 bis della Legge n° 898 del 1/12/1970; nel merito, sulla seconda domanda, ovvero sulla richiesta di liquidazione della quota di pensione spettante a ciascuna delle ex mogli, stabilire le quote a loro rispettivamente spettanti secondo quanto previsto per legge, collocando detto diritto ovvero la sua decorrenza sotto il profilo temporale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della sentenza;
con compensazione delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
4 Con ricorso depositato presso il Tribunale di Castrovillari, , premesso: Controparte_1
di aver contratto matrimonio concordatario il 13 aprile 1980 in Cosenza con nato Persona_1
a Cassano Allo IO il 10 giugno 1956; - che in seguito a separazione consensuale omologata alle condizioni concordate con decreto del 28 dicembre 1990, in data 21 novembre 2002 i coniugi hanno adito il Tribunale di Castrovillari al fine di ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- tra le condizioni concordate è stato stabilito l'obbligo per il IG. di CP_8 corrispondere in favore della la somma complessiva di € 258,23 quale contributo per il CP_1
suo mantenimento;
- che, successivamente, il IG. nel mese di ottobre 2008 contraeva CP_8
nuovo matrimonio con la IG.ra e, in data 11 marzo 2012, è improvvisamente Parte_1 deceduto allorquando prestava servizio alle dipendenze dell'I.N.P.D.A.P.; - che l'I.N.P.D.A.P. liquidava in favore della IG.ra ogni emolumento normativamente prescritto, nonostante vi PT
fossero i presupposti per la liquidazione anche in favore della;
tanto premesso ha chiesto CP_1 all'adito Tribunale di: a) accertare e dichiarare che all'attrice spetta una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto;
b) condannare l' alla liquidazione in suo favore del CP_7
corrispondente importo;
c) accertare e dichiarare la percentuale della quota della pensione di reversibilità che compete alla ricorrente e condannare l' al pagamento del suddetto importo CP_7
a far data dalla maturazione di detto emolumento;
d) in ogni caso e per l'effetto, adottare ogni conseguenziale e dovuto provvedimento anche con riferimento alla rideterminazione della quota mensile spettante a Parte_1
Regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto al Tribunale di: a) dichiarare Parte_1
l'incompetenza per materia in favore del giudice civile;
b) determinare il diritto alla pensione di reversibilità in favore della ricorrente in misura inferiore rispetto all'assegno divorzile, tenendo presente l'entità della pensione in favore del coniuge superstite e della rispettiva durata della convivenza del matrimonio;
c) dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di T.F.R. e in subordine, in caso di non accoglimento, disporre l'integrazione del contraddittorio in favore dei tre figli CE, e;
d) con il favore delle spese da distrarsi in favore del CP_3 Controparte_5
procuratore ex art. 93 c.p.c.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della Controparte_4
domanda difettando i presupposti per l'applicazione delle norme invocate.
All'udienza del 26febbraio 2018 è stata disposta la chiamata in causa dei terzi Controparte_2
e figli della IG.ra e di nonché di CP_3 Parte_1 Persona_1 Controparte_5
figlia di e la quale, pur ritualmente citata in
[...] Controparte_1 Persona_1
giudizio, non si è costituita.
5 Con comparsa di costituzione e risposta del 2 novembre 2018 si sono costituiti in giudizio
[...]
e aderendo alle difesa della convenuta e chiedendo CP_2 CP_3 Parte_1
al Tribunale di: a) dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di TFR in favore della parte attrice;
b) stabilire la quota percentuale sulla pensione di reversibilità in favore della ricorrente in misura corrispondente all'entità dell'assegno divorzile tenuto presente il tempo di durata effettiva del primo matrimonio;
c) con il favore delle spese di spese e competenze di giudizio.
Indi la causa – istruita attraverso l'escussione di due testimoni – è stata decisa con la sentenza n.
1357/2022 resa il 28 ottobre 2022 e pubblicata il 31 ottobre 2022, con la quale il Tribunale di
Castrovillari ha così provveduto:
“A. Dichiara la contumacia di;
Controparte_5
B. Accerta il diritto di , quale coniuge divorziato, a percepire una quota Controparte_1
della pensione di reversibilità del IG. nato a [...] allo IO (CS) e deceduto Persona_1
in data 11.03.2012, pari al 40% della pensione di reversibilità ed accerta il diritto di Parte_1
quale coniuge superstite, a percepire la quota del 60% della pensione di reversibilità
[...]
derivante dalla prestazione pensionistica del coniuge deceduto oltre ai successivi Persona_1
futuri incrementi nella medesima proporzione, sulla quota dovuta al coniuge, con decorrenza dal mese successivo a quello della morte dell'ex coniuge;
C. Ordina all'ente previdenziale – ove sussistente l'obbligazione pensionistica – la corresponsione di detta quota nonché degli eventuali arretrati a costei spettanti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge;
D. Accerta il diritto di , quale coniuge divorziato, alla quota di Controparte_1 trattamento di fine rapporto del de cuius ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/70, che Persona_1 si determina in € 8.567,09 e per l'effetto, condanna al pagamento in favore Parte_1 dell'attrice della detta somma, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda sino al soddisfo;
CP_ E. Dichiara inammissibile la domanda di condanna ex art. 12 bis l. 898/70 nei confronti dell'
F. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata;
G. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite”.
Il Tribunale:
ha ritenuto fondata la domanda ex art. 9, comma 3, L. n. 898 del 1970, stante la sussistenza dei presupposti normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, dacché “i fatti costitutivi del diritto della ricorrente non risultano neppure contestati dalle altre parti del presente giudizio” (cfr. sentenza, pag. 5);
6 ha individuato i criteri di ripartizione del trattamento pensionistico tra gli aventi diritto (ex e attuale coniuge), nella durata dei matrimoni e nella circostanza in base alla quale il ha intrapreso ER con la una convivenza prematrimoniale sin dal 1991, precisando altresì che “non sono PT emersi ulteriori elementi concernenti le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti” (cfr. sentenza, pag. 7);
ha quindi concluso che “valutata l'istruttoria espletata e la documentazione probatoria allegata dalle parti, anche alla luce dei criteri correttivi, appare equo determinare la percentuale di spettanza della pensione di reversibilità del de cuius, nella misura del 40% in favore della ricorrente e del 60% in favore della resistente per la quota spettante al coniuge CP_1 PT superstite” (cfr. sentenza, pag. 7);
ha ritenuto, altresì, fondata la domanda ex art. 12 bis L. n. 898 del 1970, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante alla quota di T.F.R. spettante all'ex coniuge ER
, posto che “Come già precedentemente espresso, che la sia titolare di assegno
[...] CP_1 divorzile e non sia convolata a nuove nozze sono circostanze neppure contestate dalle altre parti”
(cfr. sentenza, pag. 7);
ha determinato in € 8.567,09 la quota di trattamento di fine rapporto del de cuius Persona_1 spettante a quale coniuge divorziato, e, per l'effetto, ha condannato Controparte_1 al pagamento in favore dell'attrice della detta somma, oltre interessi al tasso Parte_1
legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda sino al soddisfo;
ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale riduzione dell'assegno ex art. 5 L.
898/1970 percepito dall'attrice, formulata dalla convenuta , “alla luce della intrasmissibilità PT mortis causa dell'assegno divorzile e l'assenza di qualsiasi statuizione in ordine all'art. 9 bis l.
898/70” (cfr. sentenza, pag. 9);
ha compensato integralmente le spese di lite, stante “la natura di accertamento costitutivo necessario, con diritto che può essere ripartito per quote solo giudizialmente, nonché le conclusioni delle parti convenute e terze chiamate, le quali si sono sostanzialmente rimesse alle determinazioni del Tribunale” (cfr. sentenza, pag. 7).
§ 2. L'appello
Avverso suddetta sentenza, non notificata, ha interposto gravame con atto di Parte_1
citazione notificato il 28 aprile 2023, affidandolo a tre motivi che si esamineranno.
Con comparsa presentata, telematicamente, in data 2 ottobre 2023 si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe integralmente riprodotte e trascritte.
7 Con comparsa depositata l'8 novembre 2023 si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello formulato dalla perché assolutamente Parte_1
infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1357/2022 emessa dal
Tribunale di Castrovillari in data 28 ottobre 2022, adottando ogni dovuto e consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese competenze del presente giudizio d'appello, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si sono costituiti altresì i germani CE e chiedendo l'accoglimento CP_3 dell'appello proposto da Parte_1
L'udienza del 14 novembre 2023 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il ConIGliere Istruttore, con ordinanza del 15 novembre 2023, ha dichiarato la contumacia di e, riservate al merito le richieste istruttorie avanzate dalle parti, fissava Controparte_5 davanti a sé l'udienza dell'8 luglio 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti il termine perentorio del 9 maggio 2025 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, il successivo termine dell'8 giugno 2025 per il deposito di comparse conclusionali ed il successivo termine del 23 giugno 2025 per il deposito delle note di replica.
L'udienza dell'8 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Indi, il ConIGliere Istruttore, viste le note, ha assegnato la causa in decisione con ordinanza di data 5 agosto 2025.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Violazione di legge e dei principi informatori
l'ordinamento giuridico. Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Omessa ed errata interpretazione delle allegazioni nonché delle risultanze probatorie. Travisamento dei fatti. (Violazione dell'art. 105 e 106 c.p.c.)”, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di Parte_1
riconoscimento della quota di pensione di reversibilità del de cuius ex art. 9, Persona_1
comma 3, L. n. 898 del 1970, spinta da . Controparte_1
Rappresenta l'appellante che, al contrario di quanto erroneamente affermato dal Giudice di prime cure, nel caso in esame alcun assegno divorzile veniva riconosciuto in favore della IG.ra , CP_1
bensì esclusivamente un assegno di mantenimento diverso e distinto dal primo. Essendo, quindi,
“titolare di un assegno di mantenimento, alla IG.ra non poteva riconoscersi alcun diritto CP_1
8 di percepire la quota di pensione di reversibilità del de cuius ex art.9 c. 3 L. 898 Persona_1 del 1970 in quanto alcun assegno divorzile risultava essere stato riconosciuto alla ” (cfr. CP_1
citazione in appello, pag. 15).
Con il medesimo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto una quota di T.F.R. del de cuius ex art. 12 bis L. 898 del 1979. Persona_1
Rappresenta che, invero, “nel suo asettico percorso motivazionale”, il Tribunale di Castrovillari si sarebbe limitato ad analizzare la normativa richiamata, omettendo, però, di rilevare anche d'ufficio che il relativo diritto de quo risultava essere stato oggetto di espressa rinuncia da parte della in sede di condizioni di divorzio consensualmente e concordemente accettate dalla CP_1
IG.ra al momento della sentenza di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio del Tribunale di Castrovillari. Infatti, per come risulta comprovato anche per tabulas dalle condizioni di divorzio, la IG.ra “dichiarava espressamente di rinunciare ad ogni e CP_1
qualsivoglia ulteriore diritto a lei spettante anche in futuro dichiarando di non aver null'altro a che pretendere dal IG. […] Tale espressa rinuncia, quindi, riconducibile a tutti Persona_1
gli effetti anche allo schema dell'atto transattivo ex art. 1965 c.c. ricomprendeva all'evidenza anche quanto dallo stesso avrebbe dovuto versare in favore del coniuge Persona_1 divorziato a titolo di quota del TFR maturato fino alla data di divorzio” (cfr. citazione in appello, pagg. 16-17).
3.2 Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Carente, insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione – Violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c. –
Erronea determinazione della quota di pensione di reversibilità e di TFR spettante al coniuge divorziato – Travisamento dei fatti”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha erroneamente, ingiustamente ed illegittimamente ritenuto di dover quantificare da un lato la quota di pensione di reversibilità del de cuius ex art. 9, comma 3, L. 898 del 1970 nella Persona_1
misura del 40% e dall'altro la quota di T.F.R. del de cuius ex art. 12 bis della L. Persona_1
898 del 1970 nella misura di € 8.567,09 entrambe spettanti al coniuge divorziato, omettendo di valutare correttamente le prove anche documentali versate in atti “da cui emergeva evidenze la palese abnormità delle stesse in virtù degli ormai pacifici principi stabiliti nella giurisprudenza della Suprema Corte in materia” (cfr. citazione in appello, pag. 22). Nella determinazione della quota spettante quale pensione di reversibilità, in particolare, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che a fronte dei 21 anni di convivenza e matrimonio con la IG.ra la Parte_1
risultava aver avuto esclusivamente n. 10 anni di matrimonio con il Pennini. A ciò si CP_1 aggiunga che l'assegno di mantenimento e non divorzile a carico del in favore della ER
9 risultava essere di appena € 258,00 mensili a fronte di uno stipendio mensile di € 2.000,00 CP_1
circa nonché la circostanza che a fronte di una sola figlia nata nel matrimonio tra la ed il CP_1
rispetto ai n. 2 figli nati nel rapporto tra la e il Nella fattispecie, quindi, ER PT ER
“non può certamente essere condivisa la conclusione a cui perviene il Giudice di prime cure laddove ritiene di dover determinare la quota di pensione di reversibilità spettante alla CP_1 nella misura del 40%, mentre alla IG.ra nella quota del 60%”, dacché “la giusta PT
determinazione della quota avrebbe a più essere individuata nella misura del 20% / 25%, tenendo in debita considerazione i principi ormai consolidati nella Giurisprudenza della Suprema Corte in materia” (cfr. citazione in appello, pag. 25-26).
Peraltro, prosegue l'appellante, il Tribunale non risulta aver neppure tenuto conto, nella determinazione della ripartizione delle quote della pensione di reversibilità, neppure dell'incidenza delle condizioni economiche e della capacità lavorativa delle parti. In tal senso, infatti, a fronte della dimostrata precaria condizione economica della che percepisce esclusivamente la PT pensione di reversibilità di circa € 650,00, la “non ha neppure minimamente Controparte_1 comprovato alcunché in ordine alle sue condizioni economiche e neppure l'eventuale convivenza prima del matrimonio” (cfr. citazione in appello, pag. 27).
Allo stesso modo merita di essere censurato il percorso motivazionale del Tribunale di primo grado in relazione alla determinazione della quota di T.F.R. del de cuius ex art. 12 bis Persona_1
L. 898/1970 spettante a nella misura di € 8.567,09. Ed invero, a fronte Controparte_1
della totale carenza di ogni e qualsivoglia dimostrazione delle proprie condizioni economiche della l'odierna appellante, IG.ra aveva correttamente Controparte_1 Parte_1
dimostrato e comprovato la propria precaria condizione economica percettrice esclusivamente della pensione di reversibilità di circa € 650,00 mensili. A ciò si aggiunga che il Tribunale di
Castrovillari risulta aver pure ingiustamente ed illegittimamente provveduto a moltiplicare il risultato ottenuto dalla divisione della quota di T.F.R. spettante al coniuge superstite per il numero di anni lavorativi con il numero di anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio
“includendovi erroneamente ed illegittimamente anche gli anni di separazione legale fino alla sentenza di divorzio che, a ben vedere, avrebbero dovuto essere esclusi in considerazione dell'ormai definitivamente cessato rapporto coniugale con la avendo il CP_1 ER instaurato una convivenza more uxorio sin dall'anno 1991” con la con la quale aveva avuto PT
i due figli CE e (cfr. citazione in appello, pag. 34-35). CP_3
3.3 Con il terzo motivo, così rubricato: “Violazione di legge e dei principi informatori
l'ordinamento giuridico. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. –Vizio di
10 ultrapetizione – Ingiustizia manifesta. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia. Travisamento delle domande. (Violazione dell'art. 112 c.p.c.)”, adduce che, attraverso un processo motivazionale sbrigativo, laconico ed Parte_1 illogico, ed anche in palese violazione dell'art. 112 c.p.c. il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto di accogliere sia la domanda di accertamento del diritto della IG.ra di Controparte_1
percepire la quota del T.F.R. del de cuius ai sensi della L. 12 bis L. 898/1970 Persona_1 nella misura di € 8.567,09, sia quella di condanna della odierna appellante al pagamento in favore di della ridetta somma pur in totale difetto di proposizione delle relative Controparte_1
domande quantomeno nei confronti della odierna appellante e ciò, quindi, anche in palese violazione del principio codicisticamente sancito dall'art. 112 c.p.c.
3.4 I tre motivi, per l'evidente connessione che li connota, possono essere esaminati congiuntamente.
Il primo e il secondo motivo sono infondati e vanno, pertanto, disattesi, mentre merita accoglimento il terzo motivo, per le ragioni che si passa immediatamente ad esporre.
In linea di principio, va rammentato che l'art. 9 della legge n. 898 del 1970, ai commi 2 e 3, nel testo applicabile ratione temporis, dispone quanto segue:
“2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione
e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
L'art. 5 della legge n. 263 del 2005 reca, poi, un'interpretazione autentica dell'indicato art. 9, comma 2, specificando che tale disposizione debba interpretarsi “nel senso che per la titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970”.
11 Pertanto, secondo l'art. 9, comma 2 e comma 3, della legge n. 898 del 1970, il diritto alla pensione di reversibilità scaturisce, insieme con altri presupposti, dalla titolarità dell'assegno di divorzio.
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno affermato che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetterebbe il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno “una tantum” non esisterebbe una situazione di contribuzione economica che viene a mancare (Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22434).
La giurisprudenza di legittimità ormai da tempo sottolinea la funzione solidaristica del trattamento di reversibilità, diretto alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi ((Cass. civ., 21 settembre 2012, n. 16093; Cass. civ., 7 dicembre 2011, n.
26358; Cass. civ., 9 maggio 2007, n. 10638; Cass. civ., 7 marzo 2006, n. 4868; Cass. civ., 10 ottobre 2003, n. 15164).
Orbene, a dire dell'appellante, nel caso in esame, difetterebbe proprio il presupposto dell'assegno divorzile, dacché, al contrario di quanto erroneamente affermato dal Giudice di prime cure, nel caso in esame alcun assegno divorzile veniva riconosciuto in favore della IG.ra , bensì CP_1
esclusivamente un assegno di mantenimento diverso e distinto dal primo. Essendo, quindi,
“titolare di un assegno di mantenimento, alla IG.ra non poteva riconoscersi alcun diritto CP_1
di percepire la quota di pensione di reversibilità del de cuius ex art.9 c. 3 L. 898 Persona_1 del 1970 in quanto alcun assegno divorzile risultava essere stato riconosciuto alla ” (cfr. CP_1
citazione in appello, pag. 15).
La doglianza è manifestamente inammissibile poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
In effetti, il Tribunale di Castrovillari, premesso che“i presupposti normativi per l'ottenimento della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto si identificano, a norma dell'art. 13 L.
12 74/1987, nella libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente, il quale non deve, infatti, aver contratto nuove nozze;
nella titolarità in capo a costui di assegno divorzile ex art. 5
L. 898/1970 (da intendersi, a norma dell'art. 5 L. 263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del Tribunale); infine, nell'anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio”, ha, quindi, accolto la domanda ex art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, ritenendo che“i fatti costitutivi del diritto della ricorrente non risultano neppure contestati dalle altre parti del presente giudizio. Sussiste, pertanto, il diritto della alla percezione di una quota della pensione d reversibilità dell'ex coniuge deceduto, CP_1 in concorso con la , coniuge superstite convenuto” (sentenza, pag. 5). PT
È evidente che, invero, il Tribunale ha ritenuto dimostrati i presupposti normativi per l'ottenimento della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto (i.e., libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente;
titolarità in capo a costui dell'assegno divorzile ex art. 5 L. 898/1970; anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio), in forza del principio di non contestazione.
Anche in tema di attribuzione di quota della pensione di reversibilità, opera il principio secondo cui l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex multis Cass. civ., 17 giugno 2016, n. 12517; Cass. civ., 9 marzo 2012, n. 3727 emessa in una vicenda nella quale non trovava ancora applicazione, ratione temporis, la nuova versione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha ormai fissato per legge l'operatività di detto principio in modo generale).
La Suprema Corte ha altresì affermato che, in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra parte abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di
13 contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta a ciascuna di esse (Cass. civ., 15 ottobre 2014, n. 21847).
Ed inoltre: il principio di non contestazione, con conseguente “relevatio” dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (Cass. civ., 17 febbraio 2016, n. 3023).
Ora, nel caso in esame, si ha che, costituendosi in giudizio, la IG.ra (odierna Parte_1
appellante), ha preso posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, che non ha espressamente contestato ma, al contrario, ha pacificamente ed esplicitamente ammessi. In particolare, ha ammesso che la IG.ra era coniuge percettore di assegno divorzile alla data CP_1 della morte del IG. Ed invero, nella “memoria di costituzione e risposta” depositata nella ER cancelleria del Tribunale di Castrovillari in data 27 maggio 2016, nell'interesse della , si PT legge, testualmente: “La ricorrente richiede la corresponsione della propria quota di tfr nonché della pensione di reversibilità. Sul punto occorre rilevare come la IG.ra non abbia Parte_1
mai disatteso o disconosciuto i diritti della stessa, ancorché in misura diversa rispetto all'entità rivendicata. La IG.ra , infatti, sin da subito, con dichiarazione prodotta all'ente Parte_1
previdenziale in data 17/4/2012 (doc. 3), ha segnalato la presenza di altro coniuge, titolare al momento della sua morte di assegno divorzile giusta sentenza del 24/3/2003 n. 240” (cfr. pag. 3; enfasi qui aggiunta).
Nella medesima memoria, nel precisare le conclusioni, la resistente chiedeva – non già il PT
rigetto della domanda ma – la determinazione della quota di pensione di reversibilità spettante a controparte in misura inferiore rispetto all'assegno divorzile (cfr. pag. 7: “2) Determinare il diritto alla pensione di reversibilità in favore della ricorrente in misura inferiore rispetto all'assegno divorzile tenendo presente l'entità della pensione in favore del coniuge superstite e della rispettiva durata della convivenza e del matrimonio”.
Le contestazioni in ordine al T.F.R. sono parimenti inammissibili.
La doglianza della , a cui dire, “nel suo asettico percorso motivazionale”, il Tribunale di PT
Castrovillari si sarebbe limitato ad analizzare la normativa richiamata, omettendo, però, di rilevare anche d'ufficio che il relativo diritto de quo risultava essere stato oggetto di espressa rinuncia da parte della in sede di condizioni di divorzio consensualmente e concordemente accettate CP_1
dalla IG.ra al momento della sentenza di cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio del Tribunale di Castrovillari - è contestazione nuova che, in quanto introdotta per la prima volta in appello, si traduce nella violazione del divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c..
14 Secondo univoco insegnamento della Suprema Corte, dal quale non vi è ragione alcuna di discostarsi, il divieto di nova sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio di appello da mera revisio prioris istantiae in iudicium novum, il che
è estraneo al vigente ordinamento processuale. Come affermato dalla Suprema Corte, “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello … possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio, Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000” (cfr. Cass. civ., 13 ottobre
2015, n. 20502; conf. Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2529). Trattasi di principio vigente anche nel rito del lavoro, avendo il Supremo Collegio precisato che “nel rito del lavoro, il divieto di “nova” in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art.
416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario” (cfr. Cass. civ., 28 febbraio 2014, n. 4854).
La contestazione in parola va dunque dichiarata inammissibile perché tardivamente sollevata dalla che, costituendosi in primo grado non ha mai eccepito la (asserita) rinuncia al T.F.R. da PT
parte della coniuge divorziata.
Il primo motivo è dunque complessivamente inammissibile.
Fermo il diritto della IG.ra alla quota di pensione di reversibilità a lei spettante quale CP_1
coniuge divorziata di e alla quota di trattamento di fine rapporto del de cuius, Persona_1
occorre allora esaminare le contestazioni relative alla ripartizione operata dal Tribunale (secondo motivo di appello).
Non è superfluo rammentare che, la Corte costituzionale (Sentenza n. 419 del 4 novembre 1999) ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 L. n. 898 del 1970 nella parte in cui prevede che una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, che abbia i requisiti per la pensione di reversibilità, è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciatala sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare
15 dell'assegno divorzile), in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., evidenziando che la norma si presta ad una interpretazione che consente di ricavarne un contenuto normativo compatibile con i principi indicati per la verifica di legittimità costituzionale, poiché la previsione stabilisce che il giudice deve certamente tenere conto dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare ed, anzi, a tale elemento può essere riconosciuto un valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non prevede che sia l'unico criterio utilizzabile nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. Una conferma del IGnificato relativo all'espressione “tenendo conto”, contenuta nell'art. 9 cit., si trova nel sistema della stessa legge, che altre volte usa la medesima espressione per riferirsi a circostanze da considerare quali elementi rimessi alla ponderazione del giudice. Ciò proprio per definire i rapporti patrimoniali derivanti dalla pronuncia di divorzio (cfr. art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970). La diversa interpretazione, che porta alla ripartizione dell'ammontare della pensione esclusivamente in attuazione di una proporzione matematica, non giustificherebbe, tra l'altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale per una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente che eroga la pensione, come avviene in altri casi, nei quali la ripartizione tra più soggetti che concorrono al trattamento di reversibilità è stabilita in base ad aliquote fissate direttamente dal legislatore. Del resto, quando il legislatore ha inteso stabilire in modo rigido e automatico i criteri per la determinazione di prestazioni patrimoniali dovute all'ex coniuge, ha usato una diversa espressione testuale, direttamente IGnificativa della percentuale di ripartizione e del periodo da considerare, come avviene, per esempio, per l'indennità di fine rapporto, ripartita tra il coniuge e l'ex coniuge in una percentuale determinata ed in proporzione agli anni in cui il rapporto di lavoro che vi dà titolo è coinciso con il matrimonio (art. 12 bis L. n. 898 del 1970).
La giurisprudenza di legittimità ha conseguente affermato che, in caso di decesso dell'ex coniuge,
“La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata ponderando, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice
16 di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (cfr. fra le molte pronunce conformi di questa Corte Cass. civ., sezione 1^, n. 18461 del 14 settembre 2004, n. 6272 del 30 marzo 2004,
n. 26358 del 7 dicembre 2011; Cass. n.16093 del 2012)” (cfr. Cass. Sez. L., 28 aprile 2020, n.
8263).
Con specifico riferimento al criterio della durata della convivenza prematrimoniale, la Suprema
Corte ha precisato che di esso deve opportunamente tenersi conto, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius (v. Cass. civ., 23 luglio 2021, n. 21247).
L'attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 L. n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue, infatti, al principio solidaristico – secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi – sicché la ripartizione del trattamento economico va effettuata, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alle rispettive convivenze prematrimoniali, fermo restando che l'entità dell'assegno divorzile non costituisce un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. civ., 21 giugno 2012, n. 10391; Cass. civ., 26 febbraio
2020, n. 5268).
Dalla motivazione della sentenza gravata emerge che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, tutti i criteri per la ripartizione della pensione sono stati tenuti in considerazione e ponderati dal Tribunale, così che le relative statuizioni vanno esenti da censure.
Correttamente il Tribunale ha tenuto in considerazione il dato della durata dei rispettivi matrimoni: la ricorrente e hanno contratto matrimonio nel 1980. Con procedimento CP_1 Persona_1
di separazione consensuale omologato in data 21 dicembre 1990 è stato poi disposto il versamento da parte del in favore della e della figlia minorenne , la somma ER CP_1 Controparte_5
di lire 800.000. Infine, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 240/2003 del 24 marzo 2003, emessa dal Tribunale di Castrovillari, con la quale è stata altresì stabilita la somma di € 258,23 da corrispondersi in favore della coniuge quale contributo al mantenimento.
17 Il rapporto matrimoniale tra la coniuge superstite e il è intercorso tra Parte_1 ER il 16 dicembre 2004 (data del matrimonio), sino al decesso del avvenuto nell'anno 2012. ER
È evidente che l'unione matrimoniale tra il defunto e la è durato circa 8 anni, a fronte di una PT
durata più che doppia del matrimonio con la , durato ben 23 anni. CP_1
Il Giudice di prime cure ha poi considerato che, alla durata legale del matrimonio con la , CP_1
si contrappone una situazione di separazione di fatto che è perdurata sin dalla omologa della separazione.
Nel contempo, ha opportunamente considerato la circostanza in base alla quale il ha ER
intrapreso con la una convivenza prematrimoniale sin dal 1991. PT
Questa circostanza è stata ritenuta dimostrata perché mai contestata in maniera specifica – e, quindi, idonea allo scopo – tra le parti nonché provata, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio. Nel contempo, il Tribunale ha puntualizzato che la relazione prematrimoniale tra il e la è stata una relazione di carattere stabile, volta al disegno ER PT
di un percorso di vita condiviso, come ampiamente documentato dal fatto che il primo figlio della coppia sia nato nel 1993.
Risulta in tal modo ampiamente smentito l'assunto di parte appellante, a cui dire nella determinazione della quota spettante quale pensione di reversibilità, in particolare, il Tribunale non avrebbe considerato la durata dei rispettivi matrimoni e della convivenza more uxorio.
È indubbiamente vero che, come lamentato dall'appellante, il Tribunale non ha tenuto conto, nella determinazione della ripartizione delle quote della pensione di reversibilità, della incidenza delle condizioni economiche dell'ex coniuge e del coniuge superstite. E tuttavia il Tribunale ne ha chiaramente illustrato le ragioni, argomentando che “Non sono emersi ulteriori elementi concernenti le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti” (cfr. sentenza, pag. 7). Questa statuizione non è stata specificamente censurata dall'impugnante, che non ha allegato né, tantomeno dimostrato, di aver offerto elementi probatori in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali proprie e/o della controparte, dei quali il Tribunale ha omesso la ponderazione.
Né si è tentato di colmare la lacuna probatoria con la prova orale, vertente, esclusivamente, sulla convivenza more uxorio del con la . ER PT
È pertanto evidente che il Tribunale non è stato posto nelle condizioni di poter valutare il dato costituito dalle condizioni economiche dell'ex coniuge e del coniuge, così che, del tutto correttamente, ha deciso prescindendo necessariamente da un elemento non offerto dalle parti.
Priva di fondamento è, altresì, la censura dell'appellante nella parte in cui lamenta che il Tribunale non abbia tenuto in alcuna considerazione l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato
18 prima del decesso dell'ex coniuge, dacché, al contrario, il Tribunale ha dapprima rammentato che la titolarità in capo al coniuge divorziato beneficiario richiedente di assegno divorzile ex art. 5 L.
898/1970 (da intendersi, a norma dell'art.5 L. 263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del Tribunale), è uno dei presupposti normativi per l'ottenimento della pensione di reversibilità dell'ex coniuge;
indi, ha rammentato che la è percettrice di CP_1
assegno divorzile di Euro 258,23 in forza della sentenza n. 240/2003 del24 marzo 2003, emessa dal Tribunale di Castrovillari. Il che è sufficiente a far ritenere che del criterio dell'entità dell'assegno abbia tenuto adeguatamente conto nella ripartizione delle quote della pensione di reversibilità.
Venendo alle censure relative al trattamento di fine rapporto, esse si sostanziano in due doglianze così sintetizzabili: a) avrebbe errato il Tribunale di Castrovillari nel ritenere che non sarebbero stati allegati dalle parti ed, in particolare, da parte della gli elementi relativi allo stato di PT bisogno di quest'ultima, elementi che “a ben vedere, risultavano essere stati regolarmente allegati
e comprovati dalla medesima ed inspiegabilmente pretermessi” (cfr. citazione in appello, PT
pag. 33); b) il Tribunale ha ritenuto di dover moltiplicare il risultato ottenuto dalla divisione della quota di spettante al coniuge superstite per il numero di anni lavorativi con il numero di Pt_2
anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio includendovi erroneamente ed illegittimamente anche gli anni di separazione legale fino alla sentenza di divorzio che, “a ben vedere, avrebbero dovuto essere esclusi in considerazione dell'ormai definitivamente cessato rapporto coniugale con la avendo il instaurato una convivenza more uxorio sin CP_1 ER dall'anno 1990” (cfr. citazione in appello, pag. 33).
La censura è complessivamente infondata.
Come già detto, il Tribunale di Castrovillari ha accolto la domanda ex art. 12 bis della L. n. 898 del 1970, formulata dalla . CP_1
In merito, ha precisato che, l'art. 12 bis, comma 1, dispone che la percentuale di T.F.R. da attribuirsi al coniuge divorziato ammonti al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, cui vanno computati anche gli anni di separazione, essendo la norma specificamente riferita, nel caso del T.F.R. spettante, agli anni di matrimonio sino alla sentenza di divorzio che ne ha determinato la cessazione.
Ha aggiunto che l'esatta quantificazione della somma all'ex coniuge spettante “va calcolata tenendo conto del concorso con gli altri superstiti aventi diritto ex art. 2122, 1 co. c.c., avuto riguardo all'eventuale accordo o, in assenza, allo stato di bisogno di ciascuno. Nel caso di specie,
19 tali elementi non sono stati allegati dalle parti né sono emersi dagli atti del giudizio” (cfr. sentenza, pag. 8).
Obietta l'appellante che, “a ben vedere”, gli elementi relativi allo stato di bisogno di quest'ultima,
“risultavano essere stati regolarmente allegati e comprovati dalla medesima ed PT inspiegabilmente pretermessi” (cfr. citazione in appello, pag. 33). Senonché anche in appello l'appellante omette di indicare gli elementi che sarebbero stati “inspiegabilmente” pretermessi dal
Tribunale nonché di precisare l'atto processuale nel quale sarebbero stati illustrati. Vero è, al contrario, che, di esso stato di bisogno, non è fatta menzione alcuna nella più volte richiamata memoria di costituzione e risposta depositata il 27 maggio 2016, nella quale, per la verità, si ammette e si riconosce, da parte della , il diritto della al trattamento di fine rapporto PT CP_1
(cfr. pag. 3: “La ricorrente chiede la corresponsione della propria quota d tfr nonché della pensione di reversibilità. Sul punto occorre rilevare come la IG.ra non abbia mai Parte_1 disatteso o disconosciuto i diritti della stessa, ancorché in misura diversa rispetto all'entità rivendicata”).
Donde la manifesta infondatezza della censura sub a).
Passando alla censura sub b), è necessario premettere che, il Tribunale di Castrovillari ha determinato in € 8.567,09 la quota di trattamento di fine rapporto del de cuius ai Persona_1 sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970 spettante a , quale coniuge Controparte_1
divorziato.
Il Tribunale ha precisato che, per calcolare la quota da versare all'ex coniuge occorre procedere alle seguenti operazioni:
1. dividere l'ammontare della quota di T.F.R. spettante al coniuge per il numero di anni lavorativi;
2. moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, inclusi gli anni della separazione legale, fino alla sentenza del divorzio;
3. calcolare sul valore ottenuto il 40%.
Indi, ha così concluso: “Ciò posto siccome il rapporto di lavoro è durato 31 anni e 5 mesi, mentre il vincolo matrimoniale in costanza di lavoro 23 anni, in applicazione della regola matematica sopra indicata, la somma spettante alla parte ricorrente corrisponde ad € 8.567,09. Si tratta di somma determinata correttamente anche alla luce degli “altri criteri” evocati dalla Suprema
Corte, tenuto conto, da un lato, della base di calcolo presa in considerazione, e, dall'altro, della incidenza delle convivenze” (cfr. sentenza, pag. 9).
Come detto, l'appellante lamenta che, il Tribunale ha ritenuto di dover moltiplicare il risultato ottenuto dalla divisione della quota di TFR spettante al coniuge superstite per il numero di anni
20 lavorativi con il numero di anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio includendovi erroneamente ed illegittimamente anche gli anni di separazione legale fino alla sentenza di divorzio che, “a ben vedere, avrebbero dovuto essere esclusi in considerazione dell'ormai definitivamente cessato rapporto coniugale con la avendo il CP_1 ER
instaurato una convivenza more uxorio sin dall'anno 1990” (cfr. citazione in appello, pag. 33).
La doglianza non ha fondamento.
Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, nella concreta disciplina delle misure in favore del coniuge più debole previste dalla legge in conseguenza e per il fatto del divorzio la durata del matrimonio costituisce parametro di rilievo centrale e corrisponde ad un criterio generale inteso non solo ad assicurare la certezza dei rapporti ma anche, e soprattutto, a valorizzare la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio.
Anche la Corte della legittimità delle leggi – con la sentenza n. 23 del 1991 – ha posto in luce la piena ragionevolezza dell'intendimento del legislatore, una volta effettuata la scelta di attribuire la quota dell' indennità in una percentuale predeterminata, di valorizzare il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, ed al tempo stesso di ancorare il periodo di riferimento ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza.
Tale orientamento, “appare del tutto coerente con la natura e la funzione dell'istituto in discorso, che è connotato sia da profili di natura assistenzialistica, in quanto presuppone la spettanza dell'assegno divorzile, sia, e soprattutto, da aspetti di carattere compensativo, in relazione al contributo personale ed economico apportato dall' ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (v. ancora sul punto Corte Cost. n. 23 del 1991). In questa prospettiva il legislatore del 1987 ha inteso aver riguardo, come si desume chiaramente dai lavori preparatori, all' apporto fornito dal coniuge più debole per tutta la durata del matrimonio alla maturazione di detta indennità, sulla base di una valutazione astratta, ma ancorata a dati di comune esperienza, pur subordinando 1 acquisizione del diritto alla quota di essa alla percezione dell'assegno, quale indice della mancanza di redditi adeguati (v. in tal senso Cass. 1996 n. 2273, in motivazione).” (cfr. Cass. civ., 25 giugno 2003, n. 10075. Si veda, altresì, Cass. civ., 7 marzo
2006, 4867: “Quanto alla determinazione della quota di indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge, le considerazioni che precedono inducono a ritenere che il contributo da questo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune debba esser valutato con riferimento all'intera durata del matrimonio, in quanto esso non cessa col venir
21 meno della convivenza e con l'instaurarsi dello stato di fatto o legale. Invero, la cessazione della convivenza non comporta immediatamente e automaticamente il totale venir meno della comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi (Corte cost. 17 gennaio 1991, n. 23). È lo stesso legislatore che, nel rapportare la quota di t.f.r. spettante all'ex coniuge agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, ha ritenuto opportuno ancorarsi ad un dato giuridicamente certo e irreversibile quale la durata del matrimonio, senza possibilità di ricorso а criteri correttivi (Cass. 3 settembre 1997, n. 8477), piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, escludendo in tal modo anche qualsiasi rilevanza in tale fattispecie”).
Pertanto, del tutto correttamente il Tribunale ha ancorato il parametro temporale di riferimento ai fini dell'attribuzione della quota dell'indennità di fine rapporto alla durata del matrimonio, e non a quella della effettiva convivenza.
Il secondo motivo di appello è dunque rigettato.
Il terzo motivo è, invece, fondato, per quanto di ragione.
Con esso l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché il Parte_1
Tribunale di Castrovillari ha condannato la al pagamento in favore della della quota PT CP_1
del T.F.R. del de cuius ai sensi della L. 12 bis L. 898/1970 nella misura di € Persona_1
8.567,09, pur in totale difetto di proposizione della relativa domande quantomeno nei confronti della odierna appellante e ciò, quindi, anche in palese violazione del principio codicisticamente sancito dall'art. 112 c.p.c.
La censura è fondata.
Dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio, recante data 14.05.2015, è agevole desumere che, nel formulare le proprie conclusioni, la ricorrente ebbe a chiedere al Controparte_1
Tribunale di Castrovillari:
“… accertare e dichiarare che alla ricorrente spetta una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_7
alla liquidazione in suo favore del corrispondente importo;
accertare e dichiarare, altresì, la percentuale della quota della pensione di reversibilità che compete alla ricorrente e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante CP_7
pro tempore, alla liquidazione del corrispondente importo a far data dalla maturazione del detto emolumento;
in ogni caso, e per l'effetto, adottare ogni consequenziale e dovuto provvedimento anche con riferimento alla rideterminazione della quota mensile spettante alla IG.ra ”. Parte_1
22 È evidente che, effettivamente, la domanda di condanna della al pagamento in favore della PT
al pagamento della quota del T.F.R. del de cuius ai sensi della L. 12 bis CP_1 Persona_1
L. 898/1970, non è stata tempestivamente formulata dalla ricorrente che, di vero, aveva avanzato domanda di liquidazione nei confronti dell' Di conseguenza, pronunciando statuizione di CP_7 condanna nei confronti della , il tribunale ha pertanto violato l'art. 112 c.p.c., in forza del PT
quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa.
Il cd. principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda. Esso deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, neppure implicitamente o virtualmente, nella domanda.
Nel caso in esame, manca una domanda, sia pure implicita, nei confronti di Parte_1
avente ad oggetto la condanna della al pagamento in favore della della quota del PT CP_1
T.F.R. del de cuius ai sensi della L. 12 bis L. 898/1970, così che, indubbiamente, Persona_1
la statuizione di condanna deve dirsi adottata dal Tribunale in palese violazione dell'art. 112 c.p.c.
In accoglimento parziale dell'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va, dunque, disposto l'annullamento della condanna di al pagamento in favore Parte_1 dell'attrice della somma di € 8.567,09, oltre interessi al tasso legale ex Controparte_1
art. 1284 c.c. dalla domanda al soddisfo.
§ 4. Le spese di lite
Nel rapporto processuale intercorrente tra e Parte_1 Controparte_1
sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, considerato che la pronuncia sulla distribuzione tra le parti della pensione di reversibilità e del T.F.R. realizza l'interesse di entrambe le contendenti.
Nel rapporto processuale intercorrente tra e e Parte_1 CP_3 [...]
, esse possono essere integralmente compensate, stante l'adesione dei germani fratelli CP_2 alle difese dell'appellante. ER
Nel rapporto processuale tra e l' le spese possono essere compensate Parte_1 CP_7
non essendo ravvisabile alcuna ipotesi di soccombenza.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto che non
23 sussistono i presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con citazione notificata 28 aprile 2023, nei confronti di Parte_1
, dell' , in Controparte_1 Controparte_9
persona del legale rappresentante pro tempore, e di , Controparte_2 CP_3
, e del P.M. presso il Tribunale di Castrovillari, e
[...] Controparte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1375/2022 resa il 28 ottobre 2022, pubblicata il 31 ottobre 2022 e non notificata, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla la condanna di al pagamento in favore dell'attrice Parte_1 [...] della somma di € 8.567,09, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla Controparte_1
domanda al soddisfo;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catanzaro del 15 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Maria Raschellà
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