Sentenza 12 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di riabilitazione l'articolo 179 cod. pen. richiede due condizioni positive: il decorso di cinque o di dieci anni per i recidivi reiterati dal giorno dellè esecuzione della pena principale ovvero dell'estinzione della stessa e l'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta. Ed invero dette condizioni sono ontologicamente diverse e indipendenti, una avendo natura temporale e l'altra natura comportamentale, sicché il comportamento sintomatico che il giudice deve prendere in considerazione a tali fini non ha limiti di tempo, salvo quello iniziale dato dalla esecuzione o estinzione della pena per cui si chiede la riabilitazione.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 3 maggio 2017, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), per violazione dell'art. 68, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice chieda alla Camera, alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva, l'autorizzazione anche all'utilizzo dei tabulati telefonici acquisiti a carico di terzi. 1.1.- Riferisce il rimettente che, nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2000, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 12/1/2000
Dott. Guido DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 57
Dott. LO GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aldo FIALE Consigliere N. 8687/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OS LO, nato ad [...] il [...], avverso la ordinanza resa il 14.1.1999 dal tribunale di sorveglianza di Sassari. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto il rigetto del ricorso, Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con ordinanza del 14.1.1999 il tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto l'istanza di riabilitazione avanzata da LO SI in relazione a quattro condanne (per furto, nonché per furto e violazione di norme sulle armi) subite dal medesimo nel periodo dall'agosto 1980 al giugno 1984.
Il tribunale ha osservato che il SI non aveva dato prove effettive e costanti di buona condotta, giacché con sentenza pretorile del 16.7.1998 era stato condannato per lesioni personali (in danno di due persone) e per porto di coltello, commessi in Alghero il 27.1.1994.
2 - E SI ha proposto ricorso Per cassazione, deducendo a) erronea applicazione degli artt. 179 e 180 c.p., laddove il tribunale ha ritenuto rilevante per la valutazione della buona condotta anche una sentenza intervenuta e passata in giudicato, non solo dopo il decennio di "prova" richiesto dall'art. 179, ma anche dopo la proposizione dell'istanza di riabilitazione (asseritamente presentata circa otto mesi prima del 14.1.1999, e quindi intorno all'aprile 1998); b) vizio di motivazione e travisamento del fatto, laddove il tribunale ha travisato il fatto per cui è intervenuta la sentenza 16.7.1998, e l'ha illogicamente valutato nel suo valore sintomatico ai fini della buona condotta.
3 - E ricorso è infondato.
Va osservato che l'art. 179 c.p. richiede due condizioni positive per la riabilitazione: il decorso di cinque anni, o di dieci anni per i recidivi reiterati come il SI, dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia comunque estinta;
l'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta. Nella fattispecie concreta risulta osservata la prima condizione, essendo trascorsi i dieci anni richiesti;
ma non è stata osservata la seconda, giacché il SI nel gennaio 1994 ha commesso altri reati, che il tribunale di sorveglianza ha legittimamente ritenuto ostativi. In linea di diritto è infondato, oltre che assurdo, sostenere che la prova di buona condotta rilevante per la riabilitazione è solo quella intervenuta nel termine dei cinque o dieci anni, sicché una prova negativa consumatasi oltre il termine non sarebbe ostativa. Basti considerare che le due condizioni menzionate sono ontologicamente diverse e indipendenti, una avendo natura temporale e l'altra natura comportamentale, sicché il comportamento sintomatico del riabilitando che il giudice deve prendere in considerazione non ha limiti di tempo, salvo ovviamente quello iniziale, dato dalla esecuzione o estinzione della pena per cui si chiede la riabilitazione.
Nel caso di specie, poi, va aggiunto che il comportamento negativo è intervenuto non oltre, ma entro l'arco temporale dei dieci anni, trattandosi di reati commessi il 27.1.1994, mentre l'esecuzione o l'estinzione delle pene pregresse è sicuramente successiva al giugno 1984. Erra infatti il ricorrente a prendere come riferimento non la data del commesso reato, ma quella della sentenza di condanna. Infine, che il tribunale di sorveglianza abbia travisato o immotivatamente valutato i fatti commessi nel gennaio 1994, è censura di merito, sottratta alla cognizione del giudice di legittimità, posto che sul punto l'ordinanza impugnata ha offerto una motivazione logica e congrua, perfettamente condivisibile.
4 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dover. irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2000