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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. SILENZIO RIFIUTO RIMBORSO IRAP IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1654/2025 depositato il 16/10/2025 Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano;
l'Avv. Difensore_1 insiste per la condanna al pagamento delle spese Nominativo_1di lite. Il dott. insiste per la compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.3.2025, notificato ad agenzia delle entrate, FOSER s.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava il silenzio rifiuto serbato sulla richiesta di rimborso del credito IRAP per €. 163.181,00 contenuto nella dichiarazione per l'anno 2021, presentata il 22.07.2022, dopo la chiusura della liquidazione e la cancellazione della società dal registro imprese in data 10.10.2021, richiesta di rimborso sollecitata con PEC del 2.1.2025, rimasta, parimenti, senza riscontro. Chiede il rimborso del credito IRAP derivante dalla differenza tra imposte versate in acconto e imposte dovute per diversi anni di imposta siccome dichiarate nelle rispettive dichiarazioni annuali. Con comparsa del 23.5.2025 si costituiva agenzia delle entrate la quale deduceva che con PEC del 16.5.2025 aveva riconosciuto il credito IRAP chiesto a rimborso e proposto la compensazione con posizioni debitorie della ricorrente nei confronti di agenzia delle entrate riscossione sicchè doveva considerarsi cessata la materia del contendere. Il ricorrente prendeva atto della intervenuta cessazione della materia del contendere ma insisteva per il pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto del riconoscimento del credito chiesto a rimborso da parte di agenzia delle entrate, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Agenzia delle entrate va condannata al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo essendo il riconoscimento intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere, condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge. Taranto, 15 ottobre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 645/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. SILENZIO RIFIUTO RIMBORSO IRAP IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1654/2025 depositato il 16/10/2025 Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano;
l'Avv. Difensore_1 insiste per la condanna al pagamento delle spese Nominativo_1di lite. Il dott. insiste per la compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.3.2025, notificato ad agenzia delle entrate, FOSER s.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava il silenzio rifiuto serbato sulla richiesta di rimborso del credito IRAP per €. 163.181,00 contenuto nella dichiarazione per l'anno 2021, presentata il 22.07.2022, dopo la chiusura della liquidazione e la cancellazione della società dal registro imprese in data 10.10.2021, richiesta di rimborso sollecitata con PEC del 2.1.2025, rimasta, parimenti, senza riscontro. Chiede il rimborso del credito IRAP derivante dalla differenza tra imposte versate in acconto e imposte dovute per diversi anni di imposta siccome dichiarate nelle rispettive dichiarazioni annuali. Con comparsa del 23.5.2025 si costituiva agenzia delle entrate la quale deduceva che con PEC del 16.5.2025 aveva riconosciuto il credito IRAP chiesto a rimborso e proposto la compensazione con posizioni debitorie della ricorrente nei confronti di agenzia delle entrate riscossione sicchè doveva considerarsi cessata la materia del contendere. Il ricorrente prendeva atto della intervenuta cessazione della materia del contendere ma insisteva per il pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto del riconoscimento del credito chiesto a rimborso da parte di agenzia delle entrate, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Agenzia delle entrate va condannata al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo essendo il riconoscimento intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte, dichiara cessata la materia del contendere, condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge. Taranto, 15 ottobre 2025 Il Presidente e relatore