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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n.562/2023 RG
TRIBUNALE DI CAGLIARI sezione seconda civile
UDIENZA EX ART.127-TER CPC del 22 dicembre 2025
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 23 dicembre 2025 il GI, dott. Antonio Dessì;
ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 16 ottobre 2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti il suddetto decreto ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127-ter cpc da esse depositate;
viste le suddette note, depositate da parte attrice, con le relative conclusioni;
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127-ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto, unitamente alla seguente sentenza
N. R.G. 562/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art.281-sexies cpc,
depositandola unitamente al verbale dell'udienza ex art.127-ter cpc del 22 dicembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.562 del Ruolo Generale per l'anno 2023
promosso da pagina 1 di 4 (CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF ), (CF C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (CF , (CF C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (CF ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(CF ), (CF ) (CF C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (CF ) e (CF C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
), elettivamente domiciliati in Orroli presso lo studio dell'avv. Angelo Schirru, C.F._12
che li rappresenta e difende per procure speciali allegate all'atto di citazione attori
contro
CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
e CP_17
convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazioni notificate nel gennaio 2023 gli attori hanno convenuto in giudizio i soggetti sopra indicati chiedendo che Tribunale, contrariis reiectus, voglia accertare e dichiarare che per effetto del possesso
continuato per oltre venti anni gli stessi attori (sono) proprietari esclusivi, per averli acquistati a titolo
originario per intervenuta occupazione ex art.1158 cc, degli immobili siti in Orroli foglio 9 mappali 7,
8, 297, 279, 299 e 298.
A sostegno delle suddette domande hanno dedotto che:
in data 11 maggio 1928 è deceduto , nato a [...] il giorno 11 maggio 1928 (sic.), il Persona_1
quale lasciava quale unica erede la sorella , nata a [...] il [...]; Controparte_18
quest'ultima è deceduta il 10 dicembre 2006, lasciando quali eredi i suoi 10 figli, ovvero gli odierni pagina 2 di 4 attori , , , , , , , Parte_13 Parte_2 Pt_3 Parte_4 Parte_8 Pt_9 Pt_10
e e il decimo figlio , deceduto il 15 agosto 2020, le cui eredi sono le restanti Pt_11 Pt_12 Per_2
attrici e e ; Parte_5 Parte_7 Pt_6
sin dagli anni '70, e fino al giorno del suo decesso, ha posseduto in maniera esclusiva, Persona_1
ininterrotta e non viziata da violenza e clandestinità, senza rivendica da parte di terzi e con animo di
tenere la cosa come propria, gli immobili in agro di Orroli identificati nelle conclusioni;
dopo la morte dello Spano detto possesso è stato esercitato dalla sorella e, alla sua Controparte_18
morte, da tutti gli eredi, compreso quindi (e, dopo il decesso di quest'ultimo, le sue eredi); Per_2
in particolare: gli attori e i loro danti causa hanno provveduto e provvedono alla cura dei terreni,
eseguendo opere di aratura, sfalcio dell'erba, ristrutturazione dei muri a secco che delimitano la
proprietà e taglio degli alberi; vi ha costruito i due fabbricati oggi individuati al catasto Persona_1
fabbricati al foglio 9 mappali 298 e 299; gli attori si sono occupati del fabbricato svolgendo opere di
pulizia, imbiancatura, controllo degli impianti idrici ed elettrici; a partire dal 2019 gli attori hanno
dato in affitto i terreni ai sig.ri e , i quali hanno corrisposto il canone Controparte_19 CP_20
in quota a ciascuno di essi;
gli stessi attori, inoltre, hanno sempre provveduto, ognuno pro quota, a
pagare le tasse sugli immobili;
il possesso descritto non è mai stato messo in discussione né da parte di terzi né da parte di coloro che
risultano intestatari catastali, ovvero dei sopra indicati convenuti e/o dei loro danti causa (alcuni di essi essendo eredi degli originali intestatari per le vicende successorie meglio indicate in citazione,
attestate nella relazione notarile successivamente prodotta).
I convenuti, regolarmente citati e non costituiti, sono stati dichiarati contumaci.
La causa, istruita con soli documenti (non avendo gli attori dedotto ulteriori mezzi di prova) è stata discussa e decisa ai sensi dell'art.281-sexies cpc sulla conclusione in premessa (confermata dagli attori con le relative note ex art.127-ter cpc).
*** pagina 3 di 4 Le domande degli attori sono infondate non avendo gli stessi provato, come sarebbe stato loro onere
(ex art.2697, comma 1, cc), i presupposti di fatto richiesti dall'art.1158 cc, ovvero, in primis (e tra l'altro), che dagli anni '70 e sino ai rispettivi decessi prima (la cui data di morte non è Persona_1
chiara né documentata) e poi (la cui allegata qualità di erede è ulteriore circostanza Controparte_18
non documentata, ma meramente allegata) abbiano ininterrottamente esercitato sugli immobili qui rivendicati (ovvero su terreni estesi ben oltre tre ettari) le attività descritte in citazione.
La prova dell'esercizio (continuativo) di tale possesso - già di per fondato sull'allegazione di attività
non collocate esattamente nel tempo (es. edificazione dei manufatti) e/o descritte molto genericamente
(es. “cura” ed “aratura”, senza nemmeno specificare se seguite da coltivazioni, ed eventualmente di cosa, “pulizia”, ecc.) - non può infatti rinvenirsi né nella documentazione prodotta (che appare sul punto del tutto neutra) né nella contumacia dei convenuti (la cui mancata costituzione non può di per sé
configurare o far presumere alcuna ammissione dei fatti allegati in citazione e/o la fondatezza delle domande con essa formulate).
Ne deriva il rigetto della domanda proposta.
La contumacia dei convenuti esime dalla necessità di regolamentare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta le domande proposte dagli attori;
nulla sulle spese.
Cagliari, 23 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CAGLIARI sezione seconda civile
UDIENZA EX ART.127-TER CPC del 22 dicembre 2025
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 23 dicembre 2025 il GI, dott. Antonio Dessì;
ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 16 ottobre 2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti il suddetto decreto ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127-ter cpc da esse depositate;
viste le suddette note, depositate da parte attrice, con le relative conclusioni;
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127-ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto, unitamente alla seguente sentenza
N. R.G. 562/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art.281-sexies cpc,
depositandola unitamente al verbale dell'udienza ex art.127-ter cpc del 22 dicembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.562 del Ruolo Generale per l'anno 2023
promosso da pagina 1 di 4 (CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF ), (CF C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (CF , (CF C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (CF ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(CF ), (CF ) (CF C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (CF ) e (CF C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
), elettivamente domiciliati in Orroli presso lo studio dell'avv. Angelo Schirru, C.F._12
che li rappresenta e difende per procure speciali allegate all'atto di citazione attori
contro
CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
e CP_17
convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazioni notificate nel gennaio 2023 gli attori hanno convenuto in giudizio i soggetti sopra indicati chiedendo che Tribunale, contrariis reiectus, voglia accertare e dichiarare che per effetto del possesso
continuato per oltre venti anni gli stessi attori (sono) proprietari esclusivi, per averli acquistati a titolo
originario per intervenuta occupazione ex art.1158 cc, degli immobili siti in Orroli foglio 9 mappali 7,
8, 297, 279, 299 e 298.
A sostegno delle suddette domande hanno dedotto che:
in data 11 maggio 1928 è deceduto , nato a [...] il giorno 11 maggio 1928 (sic.), il Persona_1
quale lasciava quale unica erede la sorella , nata a [...] il [...]; Controparte_18
quest'ultima è deceduta il 10 dicembre 2006, lasciando quali eredi i suoi 10 figli, ovvero gli odierni pagina 2 di 4 attori , , , , , , , Parte_13 Parte_2 Pt_3 Parte_4 Parte_8 Pt_9 Pt_10
e e il decimo figlio , deceduto il 15 agosto 2020, le cui eredi sono le restanti Pt_11 Pt_12 Per_2
attrici e e ; Parte_5 Parte_7 Pt_6
sin dagli anni '70, e fino al giorno del suo decesso, ha posseduto in maniera esclusiva, Persona_1
ininterrotta e non viziata da violenza e clandestinità, senza rivendica da parte di terzi e con animo di
tenere la cosa come propria, gli immobili in agro di Orroli identificati nelle conclusioni;
dopo la morte dello Spano detto possesso è stato esercitato dalla sorella e, alla sua Controparte_18
morte, da tutti gli eredi, compreso quindi (e, dopo il decesso di quest'ultimo, le sue eredi); Per_2
in particolare: gli attori e i loro danti causa hanno provveduto e provvedono alla cura dei terreni,
eseguendo opere di aratura, sfalcio dell'erba, ristrutturazione dei muri a secco che delimitano la
proprietà e taglio degli alberi; vi ha costruito i due fabbricati oggi individuati al catasto Persona_1
fabbricati al foglio 9 mappali 298 e 299; gli attori si sono occupati del fabbricato svolgendo opere di
pulizia, imbiancatura, controllo degli impianti idrici ed elettrici; a partire dal 2019 gli attori hanno
dato in affitto i terreni ai sig.ri e , i quali hanno corrisposto il canone Controparte_19 CP_20
in quota a ciascuno di essi;
gli stessi attori, inoltre, hanno sempre provveduto, ognuno pro quota, a
pagare le tasse sugli immobili;
il possesso descritto non è mai stato messo in discussione né da parte di terzi né da parte di coloro che
risultano intestatari catastali, ovvero dei sopra indicati convenuti e/o dei loro danti causa (alcuni di essi essendo eredi degli originali intestatari per le vicende successorie meglio indicate in citazione,
attestate nella relazione notarile successivamente prodotta).
I convenuti, regolarmente citati e non costituiti, sono stati dichiarati contumaci.
La causa, istruita con soli documenti (non avendo gli attori dedotto ulteriori mezzi di prova) è stata discussa e decisa ai sensi dell'art.281-sexies cpc sulla conclusione in premessa (confermata dagli attori con le relative note ex art.127-ter cpc).
*** pagina 3 di 4 Le domande degli attori sono infondate non avendo gli stessi provato, come sarebbe stato loro onere
(ex art.2697, comma 1, cc), i presupposti di fatto richiesti dall'art.1158 cc, ovvero, in primis (e tra l'altro), che dagli anni '70 e sino ai rispettivi decessi prima (la cui data di morte non è Persona_1
chiara né documentata) e poi (la cui allegata qualità di erede è ulteriore circostanza Controparte_18
non documentata, ma meramente allegata) abbiano ininterrottamente esercitato sugli immobili qui rivendicati (ovvero su terreni estesi ben oltre tre ettari) le attività descritte in citazione.
La prova dell'esercizio (continuativo) di tale possesso - già di per fondato sull'allegazione di attività
non collocate esattamente nel tempo (es. edificazione dei manufatti) e/o descritte molto genericamente
(es. “cura” ed “aratura”, senza nemmeno specificare se seguite da coltivazioni, ed eventualmente di cosa, “pulizia”, ecc.) - non può infatti rinvenirsi né nella documentazione prodotta (che appare sul punto del tutto neutra) né nella contumacia dei convenuti (la cui mancata costituzione non può di per sé
configurare o far presumere alcuna ammissione dei fatti allegati in citazione e/o la fondatezza delle domande con essa formulate).
Ne deriva il rigetto della domanda proposta.
La contumacia dei convenuti esime dalla necessità di regolamentare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta le domande proposte dagli attori;
nulla sulle spese.
Cagliari, 23 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 4 di 4