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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12430 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 4 dicembre 2024, vertente
TRA
, con gli avv.ti AMBRA PETRONI e MARCO FEDELI;
Parte_1
ATTORE
E
SI GI., con l'avv. FABIO GROSSO;
Controparte_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, e SI US, Parte_1 Controparte_1
affinché fossero condannati al risarcimento del danno subito il giorno 24 febbraio 2017 a seguito delle lesioni provocate dall'aggressione occorsa presso lo Studio Morelli S.r.l. sito in via Vestricio
Spurinna n. 42, Roma.
Ha assunto parte attrice che, al fine di richiedere copia di verbali delle assemblee condominiali si era recato presso lo studio dell'amministratore condominiale dove era stato accolto da Controparte_1
– agente immobiliare e figlio dell'amministratore – il quale, dopo aver negato il rilascio dei documenti richiesti, aveva iniziato ad inveire con frasi ingiuriose e a colpire l'attore con calci e pugni, con l'aiuto della moglie SI US anch'essa convenuta.
Si sono costituiti e SI US, opponendosi nel merito alla domanda, di cui Controparte_1
hanno chiesto il rigetto giacché infondata e non provata.
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c.. Parte convenuta, in sede di note scritte per l'udienza, svoltasi n modalità cartolare, del giorno 4 dicembre 2024, ha depositato sentenza di condanna del Giudice di Pace Penale nei confronti di Pt_1
sentenza di condanna del Tribunale Penale in appello nei confronti di ,
[...] Parte_1
nonché sentenza di assoluzione del Tribunale Penale di Roma nei confronti dei convenuti CP_1
– GI.
Quindi la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. La fattispecie concreta dedotta in sede di citazione appare sussumibile nella responsabilità extracontrattuale in relazione al fatto dannoso descritto da parte attrice.
Ai sensi degli artt. 2043 e 2697 c.c., il danneggiato deve dare prova certa dell'esistenza di un danno ingiusto eziologicamente riconducibile a una condotta, dolosa o colposa, del danneggiante, nonché la prova delle conseguenze dannose direttamente connesse al danno evento e del loro preciso ammontare.
Nel caso di specie, non appare assolto l'onere della prova in relazione alla sussistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta dei convenuti, atteso che i danni lamentati dall'attore non corrispondono alla dinamica descritta dello stesso ed emersa agli atti sia nel corso del presente giudizio civile sia nei procedimenti penali tra le stesse parti e aventi lo stesso oggetto di contestazione.
2. Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza, l'organo giudicante può avvalersi, ai fini della decisione, delle prove cd. atipiche – tra le quali rientrano le prove assunte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e prodotte nel giudizio – in virtù della mancanza di una norma che prevede la tassatività dei mezzi di prova nell'ordinamento processuale vigente. Quando la loro utilizzazione sia adeguatamente motivata e siano raffrontate con le altre risultanze istruttorie del giudizio, non viene in essere una violazione del principio del contraddittorio previsto all'art. 101 c.p.c. “posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (cfr. ex multis Cass. n. 9055/2022; Cass. n. 31600/2021).
Nello specifico, le lesioni lamentate dall'attore e attribuite alla condotta dei convenuti non trovano riscontro nel Referto del Pronto Soccorso, in cui si diagnostica un trauma contusivo alla gamba destra con lesione del muscolo soleo e una cervico-lombalgia post traumatica. Similmente, la documentazione fotografica depositata ritraente ematomi su diverse parti del corpo e del viso non trova riscontro nel referto ospedaliero compilato poche ore dopo il sinistro e nella descrizione della colluttazione compiuta da parte attrice. D'altra parte, la descrizione dell'evento offerta dai convenuti, le testimonianze di e Testimone_1
assunte nel procedimento penale – giudicate attendibili e non Testimone_2
contraddittorie nel doppio grado di giudizio –, l'annotazione di intervento delle Forze dell'Ordine nonché le fotografie allegate dai convenuti tendono a fa ritenere che l'attore ha colpito i convenuti e ha danneggiato la porta esterna dell'ufficio e il posacenere posto di fianco prendendoli a calci.
Pertanto, i danni fisici subiti da appaiono – secondo un giudizio di verosomiglianza Parte_1
fondato sulle richiamate risultanze istruttorie - compatibili con una reazione aggressiva contro e SI US e con calci inferti alla porta di sua iniziativa piuttosto che con una Controparte_1
condotta violenta dei convenuti. In virtù di tali considerazioni, ne consegue che la prova a carico del danneggiato circa la dimostrazione di un valido nesso di causalità materiale fra la condotta delle parti resistenti e l'evento dannoso non risulta raggiunta.
3. In conclusione, i danni lamentati da parte attrice sono riconducibili esclusivamente alla sua condotta nei confronti dei convenuti e degli arredi esterni dell'ufficio sede dell'evento dannoso e, di conseguenza, la domanda attorea va rigettata considerata la mancanza di prova del nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta dei convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 tenendo conto del risarcimento residuale effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da nei confronti di e SI Parte_1 Controparte_2
US;
b) condanna a pagare a favore di e SI US le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma addì, 14 marzo 2025
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12430 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 4 dicembre 2024, vertente
TRA
, con gli avv.ti AMBRA PETRONI e MARCO FEDELI;
Parte_1
ATTORE
E
SI GI., con l'avv. FABIO GROSSO;
Controparte_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, e SI US, Parte_1 Controparte_1
affinché fossero condannati al risarcimento del danno subito il giorno 24 febbraio 2017 a seguito delle lesioni provocate dall'aggressione occorsa presso lo Studio Morelli S.r.l. sito in via Vestricio
Spurinna n. 42, Roma.
Ha assunto parte attrice che, al fine di richiedere copia di verbali delle assemblee condominiali si era recato presso lo studio dell'amministratore condominiale dove era stato accolto da Controparte_1
– agente immobiliare e figlio dell'amministratore – il quale, dopo aver negato il rilascio dei documenti richiesti, aveva iniziato ad inveire con frasi ingiuriose e a colpire l'attore con calci e pugni, con l'aiuto della moglie SI US anch'essa convenuta.
Si sono costituiti e SI US, opponendosi nel merito alla domanda, di cui Controparte_1
hanno chiesto il rigetto giacché infondata e non provata.
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c.. Parte convenuta, in sede di note scritte per l'udienza, svoltasi n modalità cartolare, del giorno 4 dicembre 2024, ha depositato sentenza di condanna del Giudice di Pace Penale nei confronti di Pt_1
sentenza di condanna del Tribunale Penale in appello nei confronti di ,
[...] Parte_1
nonché sentenza di assoluzione del Tribunale Penale di Roma nei confronti dei convenuti CP_1
– GI.
Quindi la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. La fattispecie concreta dedotta in sede di citazione appare sussumibile nella responsabilità extracontrattuale in relazione al fatto dannoso descritto da parte attrice.
Ai sensi degli artt. 2043 e 2697 c.c., il danneggiato deve dare prova certa dell'esistenza di un danno ingiusto eziologicamente riconducibile a una condotta, dolosa o colposa, del danneggiante, nonché la prova delle conseguenze dannose direttamente connesse al danno evento e del loro preciso ammontare.
Nel caso di specie, non appare assolto l'onere della prova in relazione alla sussistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta dei convenuti, atteso che i danni lamentati dall'attore non corrispondono alla dinamica descritta dello stesso ed emersa agli atti sia nel corso del presente giudizio civile sia nei procedimenti penali tra le stesse parti e aventi lo stesso oggetto di contestazione.
2. Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza, l'organo giudicante può avvalersi, ai fini della decisione, delle prove cd. atipiche – tra le quali rientrano le prove assunte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e prodotte nel giudizio – in virtù della mancanza di una norma che prevede la tassatività dei mezzi di prova nell'ordinamento processuale vigente. Quando la loro utilizzazione sia adeguatamente motivata e siano raffrontate con le altre risultanze istruttorie del giudizio, non viene in essere una violazione del principio del contraddittorio previsto all'art. 101 c.p.c. “posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (cfr. ex multis Cass. n. 9055/2022; Cass. n. 31600/2021).
Nello specifico, le lesioni lamentate dall'attore e attribuite alla condotta dei convenuti non trovano riscontro nel Referto del Pronto Soccorso, in cui si diagnostica un trauma contusivo alla gamba destra con lesione del muscolo soleo e una cervico-lombalgia post traumatica. Similmente, la documentazione fotografica depositata ritraente ematomi su diverse parti del corpo e del viso non trova riscontro nel referto ospedaliero compilato poche ore dopo il sinistro e nella descrizione della colluttazione compiuta da parte attrice. D'altra parte, la descrizione dell'evento offerta dai convenuti, le testimonianze di e Testimone_1
assunte nel procedimento penale – giudicate attendibili e non Testimone_2
contraddittorie nel doppio grado di giudizio –, l'annotazione di intervento delle Forze dell'Ordine nonché le fotografie allegate dai convenuti tendono a fa ritenere che l'attore ha colpito i convenuti e ha danneggiato la porta esterna dell'ufficio e il posacenere posto di fianco prendendoli a calci.
Pertanto, i danni fisici subiti da appaiono – secondo un giudizio di verosomiglianza Parte_1
fondato sulle richiamate risultanze istruttorie - compatibili con una reazione aggressiva contro e SI US e con calci inferti alla porta di sua iniziativa piuttosto che con una Controparte_1
condotta violenta dei convenuti. In virtù di tali considerazioni, ne consegue che la prova a carico del danneggiato circa la dimostrazione di un valido nesso di causalità materiale fra la condotta delle parti resistenti e l'evento dannoso non risulta raggiunta.
3. In conclusione, i danni lamentati da parte attrice sono riconducibili esclusivamente alla sua condotta nei confronti dei convenuti e degli arredi esterni dell'ufficio sede dell'evento dannoso e, di conseguenza, la domanda attorea va rigettata considerata la mancanza di prova del nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta dei convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 tenendo conto del risarcimento residuale effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da nei confronti di e SI Parte_1 Controparte_2
US;
b) condanna a pagare a favore di e SI US le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma addì, 14 marzo 2025
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta