Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2004, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 00147 / 04 Oggetto NDA CIVALE SEZION CONTRACTO Composta dagli Ill.mi Mag strat : R.G.N. 11510/00 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente Cron. Дир Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Rep. 53. - Consigliere Ud. 01/07/03 Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere MIGLIUCCI Dott. Emilio ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: ER RO, in proprio e quale legale temporepro della RL 2 BB, 4 rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, all'avvocato LUIGI che 10 difende unitamente SANGIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IMP A VIRANDO & M PIGNATARO SPA IMPRESA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. PIER 2003 SANDRO PIGNATARO, elettivamente domiciliato in ROMA 1101 P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso -1- dall'avvocato VINCENZO CATTELINO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
FALL DOMUS AUGUSTA PRETORIA SRL, in persona del curatore W. BAGNA;
- intimato avverso la sentenza n. 1445/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 22/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato PANARITI Benito Piero, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ↓ ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18-20 settembre 1990, BA AU, in proprio e quale legale rappresentante delle Srl 2 BB, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Aosta la Spa Impresa RA e PG e la OM RL esponendo: - che in data 22 luglio 1990 aveva sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto di un appartamento in Prè St. Didier di proprietà dell'Impresa RA e AT per il corrispettivo di L. 310. 000.000, versando la caparra confirmatoria di L. 25 milioni;
che la RL Domius aveva comunicato l'accettazione delle proposta di acquisto da parte dell'Impresa RA e AT, la quale aveva rinviato la stipula del preliminare;
che esso esponente non aveva accettato il preliminare predisposto in quanto non conforme a quanti convenuto. Chiedeva, pertanto, l'esponente, in via principale, la declaratoria di trasferimento dell'immobile ed, in sbi9rdine, la risoluzione del contratto per inadempimento con la condanna in suo favore al risarcimento dei danni. Si costituivano i convenuti: la OM RL sostenendo di aver assunto nell'affare veste di mediatrice mentre la spa RA e AT negando di aver assunto ogni obbligo contrattuale nei confronti del BA in quanto la accettazione della proposta di acquisto era pervenuta dalla OM RL, soggetto terzo rispetto al contratto. Jay 2 Alla interruzione della causa per l'intervenuto fallimento della OM RL seguiva la riassunzione nei confronti del fallimento, rimasto contumace. Il Tribunale rigettava la domanda sul presupposto che non vi era stata accettazione della proposta e non era intervenuto alcun preliminare di cui potesse pronunciarsi la risoluzione. Riteneva che alla restituzione della caparra versata alla OM RL fosse di ostacolo l'art. 52 della legge fallimentare e che, quanto alla VU e NA, non vi era prova che questa avesse assunto un qualche obbligo in relazione al versamento. La Corte di Appello di Torino, adita con appello principale del BA e, con appello incidentale dall' Impresa RA e AT che lamentava la compensazione delle spese, rigettava entrambi gli appelli con sentenza del 1 giugno - 22 ottobre 1999 che, rilevava la estraneità della OM RL al contratto e l'assenza di qualsiasi scrittura di vendita o di accettazione della 41 proposta che fosse riferibile alla spa RA e AT. Quanto alla richieste di risarcimento la Corte di appello ha condiviso a pieno la sentenza di primo grado sottolineando la genericità del motivo di appello sia in punto di merito che in punto di irritualità della domanda per il danno precontrattuale. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione BA AU, in proprio e nella spiegata qualità, con due motivi. La RL RA e AT resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 la irregolarità della La resistente eccepisca, pregiudizialmente, notifica del ricorso, effettuata non presso il procuratore costituito nel processo di appello (Avv. Giorgio Manfredi) e nel domicilio eletto presso lo studio di questi in Torino. L'eccezione non è fondata. La notifica in questione, infatti, non può considerarsi inesistente ma deve essere qualificata meramente nulla poiché, sebbene non effettuata presso il procuratore domiciliatario costituito nel avvenuta nelle mani processo di appello (Avv. Manfredi), dell'altro difensore, Avv. Vincenzo Cattellino, soggetto comunque legato al destinatario da un rapporto fiduciario e fornito della rappresentanza processuale, con la conseguenza che la notifica può ritenersi sanata con efficacia ex tunc dal rituale deposito del controricorso, avvenuto nel termine di cui all'art. 327 cpc. (Cass. SS.UU. 22.12.1999 n. 925; Cass. 12.7.1999 n. 7334; Cass.
5.6.2001 n. 7609). Passando al merito del ricorso, nel primo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si lamenta che la Corte di appello: -non abbia osservato alcunché in ordine al comportamento della RL. RA e AT che aveva conferito alla OM (la quale delle impresa, chiavipossedeva planimetrie col timbro dell'immobile ecc...) il mandato a vendere;
-non abbia considerato la menzione nella promessa di vendita della accettazione del venditore né che la scrittura trasmessa dalla RL. a 4 RA e AT recava, a margine ed in calce, i timbri della stessa società; non abbia considerato le lettere di accettazione del BA;
non abbia tenuto conto del fatto che il UC (legale - rappresentante della OM RL. aveva apposto la sua sottoscrizione sotto la dichiarazione di vendita accettata del venditore;
non abbia tenuto conto della mancata risposta del legale rappresentante della RA e AT RL. all'interrogatorio formale vertente sulla procura a vendere. Il ricorrente passa poi ad elencare una serie di elementi che dovrebbero offrire sostengo alla propria tesi. La censura è infondata. In essa non vengono superate le ragioni fondamentali che sorreggono la ratio decidendi della sentenza appellata consistenti: a) nella mancanza in capo alla RL OM di qualsiasi potere rappresentativo della venditrice RL RA e AT, potere che, trattandosi di vendita di bene immobile, doveva risultare conferito per iscritto e non poteva essere ri vato per via indiziaria dagli elementi indicati nel ricorso né dalla mancata risposta all'interpello né, infine, dal comportamento processuale della parte;
b) nella mancanza di qualsiasi scritto riferibile alla società venditrice, non potendosi di certo equiparare un timbro della società alla firma del suo legale rappresentante;
c) nella mancanza, in definitiva, di qualsivoglia impegno contrattuale sottoscritto dalla venditrice mediante by 5 l'accettazione scritta della proposta del BA : in proposito è agevole rilevare dallo stes ricorso che come rilellevasiWast ricorse, il preliminare predisposto dalla Srl RA e AT venne rifiutato dal BA che lo ritenne difforme dalla proposta. Nel secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la richiesta di risarcimento del danno ex art. 1337 CC. Si sostiene dal ricorrente che la domanda era stata ritualmente posta e si lamenta il difetto di motivazione poiché la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare, quanto alla fondatezza della domanda, alla sentenza di primo grado. Anche questa censura è infondata. La ritenuta mancanza di ogni coinvolgimento della RA e AT sia nel contratto che nella fase precontrattuale già avrebbe potuto privare di fondamento la domanda di danni. In ogni caso: a) il ricorrente, per contestare il giudizio di irritualità della F domanda in questione, si limita a citare parzialmente - il passo di una non meglio precisata memoria del 2.7.1991 in cui la domanda sarebbe stata contenuta: il riferimento, già di per sé generico, non consente di valutare la parziale citazione in senso favorevole all'assunto del ricorrente;
genericitàil ricorrente, poi, non contesta la affermata b) dell'appello in relazione al rigetto nel merito della domanda di danni e questa affermazione costituisce motivazione concorrente, Corte di Appello, già di per sé idonea ae propria della 6 sorreggere la decisione impugnata a prescindere da ogni altra considerazione. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente, in proprio e nella qualità, alle spese, liquidate come nel dispositivo. РОМ La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, in proprio e nella qualità, alle spese che liquida in complessivi euro 1560,00 di cui euro 1500,00 per onorario. Così deciso in Roma addì 1 luglio 2003 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE к лур Malarum IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 9 GEN. 2004 DEPOSITATO IN Roma CANCELLIERE CI