Articolo 12 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 11Articolo 13
Versione
5 aprile 1974
Art. 12. (Deroghe)

Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3 dal Ministro per i lavori pubblici previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente del Ministero dei lavori pubblici e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
Tali deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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