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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/10/2025, n. 5146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5146 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11800/2024 R.G. promossa da: nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Acireale Corso Umberto n. 67 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Lau (C.F.: ) che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
Attore – opponente
CONTRO
, nato in [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), residente in [...]
14, nella qualità di amministratore di sostegno di Controparte_2 elettivamente domiciliato in Catania, via Lucchese Palli n. 28, presso lo studio dell'avv. Marino Barnobi (C.F. che lo rappresenta e C.F._4 difende, giusta procura in atti;
Convenuto – opposto
Avente ad oggetto: opposizione avverso atto di precetto
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'assegnazione di termini per il deposito di note scritte sino al 24.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato telematicamente in data 13.11.2024,
[...]
ha proposto opposizione all'atto di precetto notificatogli in data Parte_1
30.10.2024 su istanza di , n.q. di amministratore di sostegno di Controparte_1 per il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_2
14.790,24 oltre interessi e per il rilascio di un appartamento sito in Motta s. Anastasia via Al Idris n. 12 piano terra e di un terreno con annesso villino sito in Ragalna Contrada Monte Ars, sulla base della sentenza n. 3842/2024 pubblicata il 24.07.2024 nel procedimento n. 10751/2020 R.G. del Tribunale di Catania.
L'opponente ha chiesto la sospensione dell'esecutorietà del titolo azionato e ha dedotto, in sintesi, la nullità del precetto opposto per omessa notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente, in violazione del disposto dell'art. 479, 2^ comma c.p.c., con il favore delle spese di lite e la condanna del convenuto ai sensi dell'art 96, comma 1^ e 3^ c.p.c.
Si è costituita la parte opposta resistendo alla domanda e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione;
in particolare, ha eccepito che il titolo esecutivo è stato notificato telematicamente al procuratore dell'odierno opponente, costituito nel procedimento n. 10751/2020 R.G. e che l'avvenuta proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 3842/2024 implicava la prova della piena conoscenza dell'atto da parte dell'opponente. Con ordinanza resa il 9.01.2025, è stata accolta l'istanza di sospensione del precetto opposto. All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi al contenuto delle memorie di replica ex art. 171 c.p.c. depositate in data 18.04.2025, n.q. ha dichiarato di rinunciare a Controparte_1
“…qualsivoglia azione esecutiva…” e, conseguentemente, ha chiesto dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio. In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato assegnato il termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in data 24.09.2025, la causa è stata posta in decisione.
^^^^^^^^^^^^
Osserva il Tribunale che la parte opposta (con la memoria del 12.9.2025 e con le note del 24.9.2025) ha univocamente rinunciato al precetto qui opposto (in forza da quanto previsto dalla procura alle liti) e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Non pare dubbio – alla luce delle conclusioni delle parti – che sia ormai cessata la materia del contendere, dovendosi rilevare che – tenuto conto del carattere non processuale del precetto - il creditore intimante può rinunciare al precetto anche in pendenza di opposizione senza che occorra l'accettazione della controparte,
Pag. 2 di 4 con conseguente cessazione della materia del contendere che può essere pronunciata anche d'ufficio, ove sia sopravvenuta una situazione riconosciuta in sé da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cass., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950). Del resto, la rinuncia al precetto fa venir meno l'interesse dell'opponente ad una pronuncia giudiziale di annullamento dello stesso in quanto non più idoneo a fondare la preannunciata esecuzione forzata.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio – da effettuarsi in applicazione del principio della soccombenza virtuale – si osserva che i motivi posti a base dell'opposizione devono reputarsi fondati. In proposito, secondo il chiaro tenore testuale dell'art. 479 comma 2 c.p.c. -“…la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”, il che esclude ogni possibile equipollenza con la notificazione al difensore domiciliatario che assolve alla diversa funzione dell'avvio della decorrenza del cd. termine breve per l'impugnazione (ex artt. 325, 285 e 170 c.p.c.) mentre la notificazione del titolo alla parte personalmente riveste una funzione di garanzia, consentendo una conoscenza diretta della fonte della pretesa (cfr. Cass. sez. III, 08.03.2024 n.6329); l'esecuzione forzata dev'essere, dunque, preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva e del precetto, fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e segg. del codice di rito. Invero, non vi è prova che la parte opposta abbia provveduto a notificare in forma esecutiva il titolo sopra citato alla controparte personalmente mentre a nulla vale la deduzione del convenuto-opposto secondo cui l'impugnazione dinanzi la Corte d'Appello della sentenza costituente titolo esecutivo sia sufficiente a provare la piena conoscenza dell'atto da parte dell'attore. Infatti, la sentenza contiene la condanna al pagamento di somme di denaro (tra cui le spese di lite), di cui – con l'avversato precetto – l'opposto chiede il pagamento, pertanto, ai fini della correttezza dell'intimazione e della successiva esecuzione, il predetto titolo andava notificato in forma esecutiva al debitore personalmente. In definitiva, va affermata la soccombenza virtuale della parte opposta,
[...]
sicché le spese di lite – liquidate in dispositivo, tenuto conto del CP_3
Pag. 3 di 4 valore della lite e dell'attività defensionale svolta - vanno poste carico dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11800/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna , nella qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1
, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro Controparte_2
4.227,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore dell'opponente, avv. Maria Grazia Lau, la quale ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Catania, 23.10.2025
Il Giudice
dott. Roberto Cordio
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11800/2024 R.G. promossa da: nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Acireale Corso Umberto n. 67 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Lau (C.F.: ) che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
Attore – opponente
CONTRO
, nato in [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), residente in [...]
14, nella qualità di amministratore di sostegno di Controparte_2 elettivamente domiciliato in Catania, via Lucchese Palli n. 28, presso lo studio dell'avv. Marino Barnobi (C.F. che lo rappresenta e C.F._4 difende, giusta procura in atti;
Convenuto – opposto
Avente ad oggetto: opposizione avverso atto di precetto
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'assegnazione di termini per il deposito di note scritte sino al 24.09.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato telematicamente in data 13.11.2024,
[...]
ha proposto opposizione all'atto di precetto notificatogli in data Parte_1
30.10.2024 su istanza di , n.q. di amministratore di sostegno di Controparte_1 per il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_2
14.790,24 oltre interessi e per il rilascio di un appartamento sito in Motta s. Anastasia via Al Idris n. 12 piano terra e di un terreno con annesso villino sito in Ragalna Contrada Monte Ars, sulla base della sentenza n. 3842/2024 pubblicata il 24.07.2024 nel procedimento n. 10751/2020 R.G. del Tribunale di Catania.
L'opponente ha chiesto la sospensione dell'esecutorietà del titolo azionato e ha dedotto, in sintesi, la nullità del precetto opposto per omessa notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente, in violazione del disposto dell'art. 479, 2^ comma c.p.c., con il favore delle spese di lite e la condanna del convenuto ai sensi dell'art 96, comma 1^ e 3^ c.p.c.
Si è costituita la parte opposta resistendo alla domanda e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione;
in particolare, ha eccepito che il titolo esecutivo è stato notificato telematicamente al procuratore dell'odierno opponente, costituito nel procedimento n. 10751/2020 R.G. e che l'avvenuta proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 3842/2024 implicava la prova della piena conoscenza dell'atto da parte dell'opponente. Con ordinanza resa il 9.01.2025, è stata accolta l'istanza di sospensione del precetto opposto. All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., riportandosi al contenuto delle memorie di replica ex art. 171 c.p.c. depositate in data 18.04.2025, n.q. ha dichiarato di rinunciare a Controparte_1
“…qualsivoglia azione esecutiva…” e, conseguentemente, ha chiesto dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio. In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato assegnato il termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e, in data 24.09.2025, la causa è stata posta in decisione.
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Osserva il Tribunale che la parte opposta (con la memoria del 12.9.2025 e con le note del 24.9.2025) ha univocamente rinunciato al precetto qui opposto (in forza da quanto previsto dalla procura alle liti) e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Non pare dubbio – alla luce delle conclusioni delle parti – che sia ormai cessata la materia del contendere, dovendosi rilevare che – tenuto conto del carattere non processuale del precetto - il creditore intimante può rinunciare al precetto anche in pendenza di opposizione senza che occorra l'accettazione della controparte,
Pag. 2 di 4 con conseguente cessazione della materia del contendere che può essere pronunciata anche d'ufficio, ove sia sopravvenuta una situazione riconosciuta in sé da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cass., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950). Del resto, la rinuncia al precetto fa venir meno l'interesse dell'opponente ad una pronuncia giudiziale di annullamento dello stesso in quanto non più idoneo a fondare la preannunciata esecuzione forzata.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio – da effettuarsi in applicazione del principio della soccombenza virtuale – si osserva che i motivi posti a base dell'opposizione devono reputarsi fondati. In proposito, secondo il chiaro tenore testuale dell'art. 479 comma 2 c.p.c. -“…la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”, il che esclude ogni possibile equipollenza con la notificazione al difensore domiciliatario che assolve alla diversa funzione dell'avvio della decorrenza del cd. termine breve per l'impugnazione (ex artt. 325, 285 e 170 c.p.c.) mentre la notificazione del titolo alla parte personalmente riveste una funzione di garanzia, consentendo una conoscenza diretta della fonte della pretesa (cfr. Cass. sez. III, 08.03.2024 n.6329); l'esecuzione forzata dev'essere, dunque, preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva e del precetto, fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e segg. del codice di rito. Invero, non vi è prova che la parte opposta abbia provveduto a notificare in forma esecutiva il titolo sopra citato alla controparte personalmente mentre a nulla vale la deduzione del convenuto-opposto secondo cui l'impugnazione dinanzi la Corte d'Appello della sentenza costituente titolo esecutivo sia sufficiente a provare la piena conoscenza dell'atto da parte dell'attore. Infatti, la sentenza contiene la condanna al pagamento di somme di denaro (tra cui le spese di lite), di cui – con l'avversato precetto – l'opposto chiede il pagamento, pertanto, ai fini della correttezza dell'intimazione e della successiva esecuzione, il predetto titolo andava notificato in forma esecutiva al debitore personalmente. In definitiva, va affermata la soccombenza virtuale della parte opposta,
[...]
sicché le spese di lite – liquidate in dispositivo, tenuto conto del CP_3
Pag. 3 di 4 valore della lite e dell'attività defensionale svolta - vanno poste carico dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11800/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna , nella qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1
, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro Controparte_2
4.227,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore dell'opponente, avv. Maria Grazia Lau, la quale ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Catania, 23.10.2025
Il Giudice
dott. Roberto Cordio
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