Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00490/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2012, proposto da
RO ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Ottavianoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Stefano Giustini, in Ancona, via Menicucci, 1;
contro
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A., Esproprianda S.r.l., Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Serra San Quirico, Regione Umbria, non costituiti in giudizio;
DIRPA S.c.a.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Ernesto Cerisano e Mara Assunta Cerisano, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Barbara Schiadà, in Ancona, via Matteotti, 99;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, A.N.A.S., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
1) del decreto di espropriazione di beni immobili interessati all'opera di proprietà di ER RO in favore del Demanio dello Stato - Ramo strade, n. QUAD 2011 09 5874 FG del 29/9/2011 con determinazione urgente dell'indennità ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 e segg., e relativi allegati, notificati al ricorrente in data 24/12/2011;
2) della deliberazione n. 13 del 27/5/2004 con la quale il CIPE ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori ed ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera, in parte qua ;
3) del progetto preliminare dell'opera pubblica, in parte qua .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di DIRPA S.c.a.r.l., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di A.N.A.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 6 giugno 2025 parte ricorrente ha depositato il decreto di retrocessione dei beni immobili oggetto della procedura di espropriazione per cui è causa;
- in data 10 giugno 2025 il sig. ER ha depositato brevi note di udienza in cui dichiara che la suddetta sopravvenienza determina l’improcedibilità del ricorso;
- le controparti costituite nulla hanno osservato, neanche con riguardo alla richiesta di compensazione delle spese di lite;
- il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio si possono compensare, anche alla luce della complessità della vicenda sottostante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO