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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio di Calabria seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio di Calabria, nella persona del dott. Dionisio Pantano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello vertente tra
(c.f. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Lucia FIO e dall'Avv. Nadia MARRA
appellante
e
(c.f. ), assistita e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Giovanni TRAVIA appellata nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. Giovanni TRAVIA appellata oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 400/2020 il Giudice di pace di Reggio Calabria ha annullato la fattura n. 080052053012103A del 3.6.2015 emessa da
[...]
ed ha condannato al pagamento di € Controparte_1 Parte_1
1.908,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei confronti di nonché alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
1 sostenute da entrambe le convenute (oltre ad Controparte_1
. Controparte_2
1.1.Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
affidandosi ai seguenti motivi.
In primo luogo, il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere provata l'esistenza di un prelievo fraudolento di energia elettrica a lui imputabile per effetto dell'accertata manomissione sull'assunto, indimostrato, che alla manomissione abbia fatto seguito un prelievo fraudolento.
In merito, ha evidenziato che la produzione delle fatture anteriori all'accertamento e successive allo stesso aveva consentito di appurare esattamente la circostanza opposta, ossia che i consumi erano rimasti costanti (circa 1.000 kw/anno), segno evidente che alla manomissione non aveva fatto seguito un prelievo furtivo.
In secondo luogo, ha contestato la ricostruzione dei consumi effettuata dal c.t.u. utilizzando una normativa non conferente, ossia le tabelle redatte dall'Agenzia delle entrate, sul presupposto di una manomissione fraudolenta che, nel caso di specie, non è stata appurata.
In terzo luogo, ha sottolineato che la ricostruzione dei consumi giammai avrebbe potuto decorrere dal 26.3.2013, ossia dalla data della voltura del contratto a nome del in assenza di alcun accertamento che faccia Pt_1
risalire a tale data la manomissione.
Ancora, il ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in Pt_1
cui non è stata riconosciuta la spettanza del risarcimento del danno a fronte di una sospensione della fornitura dal gennaio 2015 al giugno 2015, in violazione dell'art. 1565 c.c., ossia a fronte di un inadempimento pag. 2/13 addebitabile al somministrato di lieve entità, e, in ogni caso, a fronte di una controversia esistente tra le parti.
Infine, ha censurato la sentenza impugnata per l'ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite, pur a fronte di una soccombenza reciproca.
Ha quindi concluso chiedendo che fosse accertato l'errato calcolo del consumo di energia elettrica, oggetto di ricostruzione;
che fosse accertata la eventuale minor misura dovuta;
che le convenute fossero condannate alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed al pagamento del risarcimento del danno procurato, con vittoria di onorari e spese di giudizio da distrarsi a favore dei legali dichiaratisi antistatari.
1.2.Costituendosi in giudizio, la ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza dell'appello rilevando, quanto all'asserita non imputabilità al della manomissione, che ai sensi dell'art. 15 del contratto di Pt_1
fornitura: 'il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del distributore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle
Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore'.
Ha poi contestato la circostanza per la quale il avrebbe chiesto Pt_1
l'intervento dei tecnici del fornitore autodenunciando la manomissione poi accertata;
il infatti, aveva richiesto l'intervento della società Pt_1
fornitrice solo per far fronte ad un corto circuito che, ex post, può ragionevolmente imputarsi all'accertata manomissione.
Ha poi contestato l'inferenza logica per la quale, stante la costanza di consumi prima e dopo l'accertamento della manomissione, non risulterebbe pag. 3/13 alcun prelievo fraudolento evidenziando che è assai frequente, in casi simili, che si verifichi tale circostanza in quanto mentre prima dell'accertamento il cliente che si è avvalso della manomissione è solito effettuare consumi essenziali ed utili, nella fase successiva, nel tentativo di allineare il dato dei consumi in vista del possibile contenzioso, si limita ad effettuare i soli consumi ritenuti essenziali.
Ha poi evidenziato la correttezza dei criteri eseguiti per la ricostruzione dei consumi in seguito all'accertamento della manomissione confutando la tesi opposta che vorrebbe vedere applicati il criterio dei consumi storici, questi ultimi presumibilmente condizionati dall'esistenza della manomissione.
Quanto al motivo di appello relativo al risarcimento dei danni ha sottolineato, da un lato, la legittimità della disposta sospensione e, dall'altro, l'assenza di prova in merito all'esistenza di danni risarcibili.
Infine, ha chiesto il rigetto del motivo di appello rilevando che, in caso di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese di lite è una facoltà del giudicante e non un preciso vincolo decisorio.
1.3.Proponendo difese sostanzialmente coincidenti con quelle di
[...]
si è costituita chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto dell'appello.
2.All'udienza del 6.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3.I primi due motivi di appello, tra loro strettamente connessi, possono essere trattati unitamente.
Con gli stessi, come detto, il ha censurato la sentenza di prime cure Pt_1
nella parte in cui ha ritenuto a lui imputabile la manomissione accertata pag. 4/13 l'1.1.2015 e, in ogni caso, nella parte in cui ha ritenuto accertato l'esistenza, per effetto della stessa, di un prelievo fraudolento di energia elettrica.
3.1.I predetti motivi di appello sono infondati e devono essere rigettati.
Parti appellate hanno prodotto il contratto di somministrazione stipulato il
26.3.2013 con dalla lettura del quale, all'art. 15, emerge che Parte_1
'il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del distributore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore'.
La circostanza che l'apparecchio sia stato manomesso in data anteriore al subentro del nel contratto di fornitura, a fronte di un obbligo di Pt_1
conservazione e integrità sullo stesso gravante, è circostanza indimostrata, anche in via meramente logica, e, a ben vedere, irrilevante.
Del resto, la circostanza che l'abitazione ove è ubicata l'utenza sia stata eventualmente utilizzata prima del 26.3.2013 da extracomunitari non è certamente presuntiva di una manomissione addebitabile a questi ultimi.
Peraltro, questi ultimi non sono stati nemmeno identificati, circostanza di per sé sintomatica dell'attendibilità del dichiarato testimoniale sul punto.
E' appena il caso di precisare che la Suprema Corte (Cass. n. 13605/2019) ha evidenziato che, nel caso di prospettata manomissione del contatore da parte di terzi, grava sulla parte contrattuale custode del gruppo di misura la prova di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale pag. 5/13 prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in un'abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza).
Ne consegue che, anche qualora la manomissione accertata sia stata effettuata da terze persone in data anteriore al 26.3.2013, in ogni caso, da tale ultima data il responsabile dell'integrità e della custodia degli apparecchi del distributore era l'odierno appellante.
Non è condivisibile, poi, l'affermazione per la quale, al momento della sottoscrizione del contratto di somministrazione, gravava sulla società fornitrice o su quella distributrice dell'energia elettrica un onere di verifica dell'integrità del contatore.
Infatti, colui che assume un obbligo di conservazione e custodia di un bene ha il preciso onere di segnalare qualsiasi difetto di integrità dello stesso che possa incidere sull'obbligo assunto.
Del resto, la manomissione artigianale (nel caso di specie, il cavo di alimentazione risultava tagliato e successivamente coperto con nastro isolante) di un contatore è circostanza di fatto tutt'altro che difficilmente accertabile da chiunque.
3.2.Ribadita l'esistenza di un preciso obbligo di conservazione e custodia in capo al occorre verificare la correttezza del ragionamento Pt_1
inferenziale per il quale, accertata l'esistenza di una manomissione, il
Giudice di pace ha tratto il convincimento di un prelievo fraudolento (e/o, comunque, in assenza del pagamento del corrispettivo proporzionale ai consumi) di energia elettrica.
pag. 6/13 Ritiene il Tribunale che detta inferenza sia corretta da un punto di vista logico-giuridico.
La manomissione di un misuratore dei consumi dell'energia elettrica (fatto noto) è, quale massima di esperienza difficilmente confutabile, finalizzato al prelievo fraudolento di energia elettrica.
Della bontà dell'inferenza, a ben vedere, è consapevole lo stesso odierno appellante che, infatti, ha inteso paventare, più o meno esplicitamente, che la manomissione possa essere stata effettuata dai soggetti extracomunitari, non indicati nominativamente, che avrebbero goduto del bene immobile prima del 26.3.2013.
Da un punto di vista strettamente tecnico, poi, gli stessi verificatori che hanno proceduto alla verifica dell'1.1.2015 hanno attestato che la manomissione in concreto accertata era idonea a produrre una sottomisurazione dei consumi.
Detto accertamento, dal contenuto specificamente tecnico e non contestato nella sua correttezza, giustifica l'esistenza di consumi contabilizzati anche nel periodo anteriore all'1.1.2015. Trattasi, infatti, di una tipologia di manomissione che consentiva una sottomisurazione e non una completa elusione della contabilizzazione dei consumi.
Di converso, il dato di fatto, anch'esso incontestato, che i consumi antecedenti all'accertamento e quelli successivi siano rimasti pressoché costanti non costituisce una circostanza univocamente idonea a vincere la presunzione di prelievo fraudolento nel periodo anteriore all'accertamento.
Innanzitutto, non vi è alcuna prova che gli elettrodomestici presenti presso l'abitazione del prima e dopo l'accertamento, siano rimasti Pt_1
esattamente gli stessi.
pag. 7/13 Deve condividersi, poi, l'argomentazione delle convenute per la quale parte significativa dei consumi, effettuata in un arco temporale nel quale il misuratore si presenta manomesso, non risulta registrata;
a fronte di tale dato, di norma, l'utilizzatore effettua consumi che esulano dallo stretto necessario (per l'appunto, sul presupposto, conosciuto dall'utilizzatore, della sottomisurazione); i consumi effettuati successivamente all'accertamento, ossia quelli che sono certamente correttamente contabilizzati per effetto della sostituzione del misuratore, a fronte dei quali
– quindi - dovrà corrispondersi un pagamento, invece, sono solo quelli strettamente essenziali.
In altre parole, è del tutto ragionevole la presunzione per la quale un soggetto che è consapevole di poter godere di una sottomisurazione dei propri consumi di energia elettrica, per effetto di una manomissione del gruppo di misura, provvede - di norma - a fare largo uso dei propri elettrodomestici mentre, per il periodo successivo, ossia quando è stata ripristinata la perfetta funzionalità del gruppo di misura, lo stesso utilizza i propri elettrodomestici per lo stretto necessario.
Ciò che appare insostenibile, invece, in assenza di dati probatori in tal senso, è che la manomissione dolosa (chiaramente evincibile dal fatto che il cavo di alimentazione risultava tagliato e successivamente coperto con nastro isolante) di un gruppo di misura dei consumi di energia elettrica, collocato all'interno di un'abitazione, possa essere finalizzata al danneggiamento in sé del contatore e non per fruire della sottomisurazione dei consumi.
3.2.1.Non inficia la bontà dell'inferenza utilizzata dal Giudice di pace nella sentenza impugnata il dato di fatto incontestato per il quale l'accertamento pag. 8/13 dei verificatori di Enel distribuzione s.p.a., oggi sia Controparte_2
stato richiesto dallo stesso Pt_1
Da un lato, infatti, è documentato nel verbale di verifica quanto sostenuto dalle società convenute, ossia che l'accertamento sia stato richiesto perché
l'impianto elettrico del non funzionava (era guasto) e non giacché Pt_1
quest'ultimo abbia denunciato l'esistenza di una manomissione.
Peraltro, anche dopo l'accertamento della manomissione, non è in alcun modo documentato che il abbia presentato tempestiva denuncia Pt_1
all'Autorità di pubblica sicurezza o all'Autorità giudiziaria, come sarebbe stato suo preciso obbligo, ai sensi dell'art. 15 del contratto sottoscritto, qualora la manomissione fosse stata imputabile a terze persone.
Peraltro, anche sul punto, quanto appurato dai verificatori della Enel distribuzione s.p.a., ossia il taglio della presa composta da due cavi CP_1
unipolari da 4 mmq e la successiva nastratura della stessa, corrobora il convincimento che tale artigianale soluzione sia stata predisposta proprio in vista dell'intervento dei tecnici verificatori, necessario per la presenza del corto circuito, al fine di occultare il by pass realizzato.
3.3.Con un ulteriore motivo di appello il ha contestato la Pt_1
ricostruzione dei consumi effettuata ex post dalle società convenute e poi rivista al ribasso, invero in misura non assai significativa, dal c.t.u. nominato in primo grado e sposata dal Giudice di prime cure.
Anche tale motivo di appello non è fondato.
Occorre brevemente inquadrare la fattispecie concreta.
La manomissione del gruppo di misura ed il prelievo fraudolento di energia elettrica, a tacer d'altro, costituiscono un fatto illecito ed un inadempimento contrattuale, peraltro non di scarsa rilevanza, del soggetto che si avvale pag. 9/13 della somministrazione di energia elettrica, causa di un danno patrimonialmente valutabile.
Ai sensi dell'art. 1226 c.c. 'se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa'.
E' del tutto evidente che il danno da prelievo fraudolento di energia elettrica è, nel suo preciso ammontare, non determinabile essendo condizionato dalle variabili ed arbitrarie decisioni di consumo – prive di contabilizzazione – dell'autore del fatto illecito (o, comunque, di colui che si è avvalso del fatto illecito altrui); in altre parole, la precisa quantificazione - postuma ad un accertamento di una manomissione - dei consumi reali effettuati (ossia del danno procurato alla controparte contrattuale) è impossibile.
Dunque, in questa sede, occorre solo verificare la ragionevolezza della valutazione equitativa effettuata.
Premesso che, in linea di principio, in caso di manomissione fraudolenta, non sono applicabili di per sé i criteri dettati in materia di malfunzionamento dell'apparecchio di misura (essendo, di norma, presuntivamente maggiori i consumi effettuati in caso di prelievo fraudolento), il criterio equitativo utilizzato dal Giudice di prime cure
(tabella dell'Agenzia delle dogane per i prelievi fraudolenti) appare del tutto ragionevole e supportato dalle argomentazioni esposte dal c.t.u. appositamente nominato che, prive di censure logiche e metodologiche, sono qui condivise.
3.3.1.L'appellante, sul punto, ha rivendicato l'applicazione del criterio, ritenuto più pertinente, del consumo 'storico', ossia 1.000 kw/anno.
pag. 10/13 Come già detto, tuttavia, il criterio che l'appellante vorrebbe si applicasse al caso di specie finisce per sterilizzare le conseguenze dell'inadempimento che si ritiene accertato, affidando la quantificazione del danno arrecato alla controparte alla valorizzazione delle sue condotte, comunque
'condizionate' dal compimento di un atto illecito (quella tenuta prima dell'accertamento - quindi avvalendosi della sottomisurazione dei consumi
- e quella successiva all'accertamento, evidentemente condizionata dalla regolare misurazione dei consumi e dalla del tutto probabile iniziativa giudiziaria delle convenute per accertare il danno).
3.3.2.Anche in ordine alla censurata ricostruzione dei consumi sin dalla data di stipula del contratto del 26.3.2013 occorre rilevare che il criterio utilizzato dal Giudice di pace appare ragionevole.
Anche sul punto, i dati logico-giuridici dai quali muovere sono:
-sul ai sensi dell'art. 15 del contratto sottoscritto, gravava un Pt_1
obbligo di conservare in integrità il misuratore;
-detto obbligo non risulta adempiuto;
-in assenza di un dato probatorio di segno contrario, quanto alla data della manomissione, l'inadempimento deve essere fatto risalire al momento del sorgere dell'obbligazione tanto più che il ha sostenuto che la Pt_1
manomissione risaliva presuntivamente a data anteriore al 26.3.2013, legittimando indirettamente la stessa ricostruzione temporale effettuata nel giudizio di primo grado.
3.3.3.E' appena il caso di rilevare che, come evincibile da pag. 5 della c.t.u., i criteri utilizzati per la ricostruzione dell'entità dei consumi non contabilizzati, in considerazione del numero di elettrodomestici presenti pag. 11/13 nell'appartamento nella disponibilità del appaiono del tutto Pt_1
ragionevoli.
La tabella dell'Agenzia delle dogane, infatti, presume un consumo orario di circa 240 h/mese per lo scaldabagno e per il frigorifero e di 150 h/mese, solo per i tre mesi estivi, del condizionatore.
3.4.Anche il motivo di appello, relativo al rigetto della richiesta di risarcimento del danno avanzata in primo grado dal Pt_1
La temporanea sospensione del servizio di somministrazione dell'energia elettrica è avvenuta a fronte di un inadempimento tutt'altro che di lieve entità.
Ad ogni modo, la sentenza non risulta appellata nella parte in cui si rileva l'omessa prova dei danni subiti, prova del resto non emergente dagli atti di causa.
3.5.Con l'ultimo motivo di appello il ha censurato la sentenza Pt_1
impugnata per l'ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite, pur a fronte di una soccombenza reciproca.
Anche sotto questo profilo la sentenza di primo grado appare corretta.
L'azione introdotta nel giudizio di primo grado, di accertamento negativo del credito altrui, è stata sostanzialmente rigettata pur con una leggerissima riduzione dell'importo a credito vantato dalla società Controparte_1
[...]
Più che trattarsi di soccombenza reciproca, quindi, è stato accertato un credito leggermente minore della creditrice (rispetto alla fatturazione) in relazione al quale, peraltro, è stata comminata la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a sua volta retto dal principio di causalità della lite.
pag. 12/13 4.Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della relativa serialità delle questioni trattate e della sostanziale sovrapposizione delle difese delle società appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di avverso la sentenza del Giudice di Pace di
[...] Controparte_2
Reggio Calabria n. 400/2020, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
e da liquidate in € 1.278,00 Controparte_1 Controparte_2
per compensi, per ciascuna delle appellate, oltre accessori di legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 9.1.2025
Il Giudice
Dott. Dionisio Pantano
pag. 13/13
Tribunale di Reggio di Calabria seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio di Calabria, nella persona del dott. Dionisio Pantano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello vertente tra
(c.f. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Lucia FIO e dall'Avv. Nadia MARRA
appellante
e
(c.f. ), assistita e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Giovanni TRAVIA appellata nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. Giovanni TRAVIA appellata oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 400/2020 il Giudice di pace di Reggio Calabria ha annullato la fattura n. 080052053012103A del 3.6.2015 emessa da
[...]
ed ha condannato al pagamento di € Controparte_1 Parte_1
1.908,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei confronti di nonché alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
1 sostenute da entrambe le convenute (oltre ad Controparte_1
. Controparte_2
1.1.Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
affidandosi ai seguenti motivi.
In primo luogo, il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere provata l'esistenza di un prelievo fraudolento di energia elettrica a lui imputabile per effetto dell'accertata manomissione sull'assunto, indimostrato, che alla manomissione abbia fatto seguito un prelievo fraudolento.
In merito, ha evidenziato che la produzione delle fatture anteriori all'accertamento e successive allo stesso aveva consentito di appurare esattamente la circostanza opposta, ossia che i consumi erano rimasti costanti (circa 1.000 kw/anno), segno evidente che alla manomissione non aveva fatto seguito un prelievo furtivo.
In secondo luogo, ha contestato la ricostruzione dei consumi effettuata dal c.t.u. utilizzando una normativa non conferente, ossia le tabelle redatte dall'Agenzia delle entrate, sul presupposto di una manomissione fraudolenta che, nel caso di specie, non è stata appurata.
In terzo luogo, ha sottolineato che la ricostruzione dei consumi giammai avrebbe potuto decorrere dal 26.3.2013, ossia dalla data della voltura del contratto a nome del in assenza di alcun accertamento che faccia Pt_1
risalire a tale data la manomissione.
Ancora, il ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in Pt_1
cui non è stata riconosciuta la spettanza del risarcimento del danno a fronte di una sospensione della fornitura dal gennaio 2015 al giugno 2015, in violazione dell'art. 1565 c.c., ossia a fronte di un inadempimento pag. 2/13 addebitabile al somministrato di lieve entità, e, in ogni caso, a fronte di una controversia esistente tra le parti.
Infine, ha censurato la sentenza impugnata per l'ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite, pur a fronte di una soccombenza reciproca.
Ha quindi concluso chiedendo che fosse accertato l'errato calcolo del consumo di energia elettrica, oggetto di ricostruzione;
che fosse accertata la eventuale minor misura dovuta;
che le convenute fossero condannate alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed al pagamento del risarcimento del danno procurato, con vittoria di onorari e spese di giudizio da distrarsi a favore dei legali dichiaratisi antistatari.
1.2.Costituendosi in giudizio, la ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza dell'appello rilevando, quanto all'asserita non imputabilità al della manomissione, che ai sensi dell'art. 15 del contratto di Pt_1
fornitura: 'il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del distributore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle
Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore'.
Ha poi contestato la circostanza per la quale il avrebbe chiesto Pt_1
l'intervento dei tecnici del fornitore autodenunciando la manomissione poi accertata;
il infatti, aveva richiesto l'intervento della società Pt_1
fornitrice solo per far fronte ad un corto circuito che, ex post, può ragionevolmente imputarsi all'accertata manomissione.
Ha poi contestato l'inferenza logica per la quale, stante la costanza di consumi prima e dopo l'accertamento della manomissione, non risulterebbe pag. 3/13 alcun prelievo fraudolento evidenziando che è assai frequente, in casi simili, che si verifichi tale circostanza in quanto mentre prima dell'accertamento il cliente che si è avvalso della manomissione è solito effettuare consumi essenziali ed utili, nella fase successiva, nel tentativo di allineare il dato dei consumi in vista del possibile contenzioso, si limita ad effettuare i soli consumi ritenuti essenziali.
Ha poi evidenziato la correttezza dei criteri eseguiti per la ricostruzione dei consumi in seguito all'accertamento della manomissione confutando la tesi opposta che vorrebbe vedere applicati il criterio dei consumi storici, questi ultimi presumibilmente condizionati dall'esistenza della manomissione.
Quanto al motivo di appello relativo al risarcimento dei danni ha sottolineato, da un lato, la legittimità della disposta sospensione e, dall'altro, l'assenza di prova in merito all'esistenza di danni risarcibili.
Infine, ha chiesto il rigetto del motivo di appello rilevando che, in caso di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese di lite è una facoltà del giudicante e non un preciso vincolo decisorio.
1.3.Proponendo difese sostanzialmente coincidenti con quelle di
[...]
si è costituita chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto dell'appello.
2.All'udienza del 6.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3.I primi due motivi di appello, tra loro strettamente connessi, possono essere trattati unitamente.
Con gli stessi, come detto, il ha censurato la sentenza di prime cure Pt_1
nella parte in cui ha ritenuto a lui imputabile la manomissione accertata pag. 4/13 l'1.1.2015 e, in ogni caso, nella parte in cui ha ritenuto accertato l'esistenza, per effetto della stessa, di un prelievo fraudolento di energia elettrica.
3.1.I predetti motivi di appello sono infondati e devono essere rigettati.
Parti appellate hanno prodotto il contratto di somministrazione stipulato il
26.3.2013 con dalla lettura del quale, all'art. 15, emerge che Parte_1
'il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del distributore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore'.
La circostanza che l'apparecchio sia stato manomesso in data anteriore al subentro del nel contratto di fornitura, a fronte di un obbligo di Pt_1
conservazione e integrità sullo stesso gravante, è circostanza indimostrata, anche in via meramente logica, e, a ben vedere, irrilevante.
Del resto, la circostanza che l'abitazione ove è ubicata l'utenza sia stata eventualmente utilizzata prima del 26.3.2013 da extracomunitari non è certamente presuntiva di una manomissione addebitabile a questi ultimi.
Peraltro, questi ultimi non sono stati nemmeno identificati, circostanza di per sé sintomatica dell'attendibilità del dichiarato testimoniale sul punto.
E' appena il caso di precisare che la Suprema Corte (Cass. n. 13605/2019) ha evidenziato che, nel caso di prospettata manomissione del contatore da parte di terzi, grava sulla parte contrattuale custode del gruppo di misura la prova di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale pag. 5/13 prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in un'abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza).
Ne consegue che, anche qualora la manomissione accertata sia stata effettuata da terze persone in data anteriore al 26.3.2013, in ogni caso, da tale ultima data il responsabile dell'integrità e della custodia degli apparecchi del distributore era l'odierno appellante.
Non è condivisibile, poi, l'affermazione per la quale, al momento della sottoscrizione del contratto di somministrazione, gravava sulla società fornitrice o su quella distributrice dell'energia elettrica un onere di verifica dell'integrità del contatore.
Infatti, colui che assume un obbligo di conservazione e custodia di un bene ha il preciso onere di segnalare qualsiasi difetto di integrità dello stesso che possa incidere sull'obbligo assunto.
Del resto, la manomissione artigianale (nel caso di specie, il cavo di alimentazione risultava tagliato e successivamente coperto con nastro isolante) di un contatore è circostanza di fatto tutt'altro che difficilmente accertabile da chiunque.
3.2.Ribadita l'esistenza di un preciso obbligo di conservazione e custodia in capo al occorre verificare la correttezza del ragionamento Pt_1
inferenziale per il quale, accertata l'esistenza di una manomissione, il
Giudice di pace ha tratto il convincimento di un prelievo fraudolento (e/o, comunque, in assenza del pagamento del corrispettivo proporzionale ai consumi) di energia elettrica.
pag. 6/13 Ritiene il Tribunale che detta inferenza sia corretta da un punto di vista logico-giuridico.
La manomissione di un misuratore dei consumi dell'energia elettrica (fatto noto) è, quale massima di esperienza difficilmente confutabile, finalizzato al prelievo fraudolento di energia elettrica.
Della bontà dell'inferenza, a ben vedere, è consapevole lo stesso odierno appellante che, infatti, ha inteso paventare, più o meno esplicitamente, che la manomissione possa essere stata effettuata dai soggetti extracomunitari, non indicati nominativamente, che avrebbero goduto del bene immobile prima del 26.3.2013.
Da un punto di vista strettamente tecnico, poi, gli stessi verificatori che hanno proceduto alla verifica dell'1.1.2015 hanno attestato che la manomissione in concreto accertata era idonea a produrre una sottomisurazione dei consumi.
Detto accertamento, dal contenuto specificamente tecnico e non contestato nella sua correttezza, giustifica l'esistenza di consumi contabilizzati anche nel periodo anteriore all'1.1.2015. Trattasi, infatti, di una tipologia di manomissione che consentiva una sottomisurazione e non una completa elusione della contabilizzazione dei consumi.
Di converso, il dato di fatto, anch'esso incontestato, che i consumi antecedenti all'accertamento e quelli successivi siano rimasti pressoché costanti non costituisce una circostanza univocamente idonea a vincere la presunzione di prelievo fraudolento nel periodo anteriore all'accertamento.
Innanzitutto, non vi è alcuna prova che gli elettrodomestici presenti presso l'abitazione del prima e dopo l'accertamento, siano rimasti Pt_1
esattamente gli stessi.
pag. 7/13 Deve condividersi, poi, l'argomentazione delle convenute per la quale parte significativa dei consumi, effettuata in un arco temporale nel quale il misuratore si presenta manomesso, non risulta registrata;
a fronte di tale dato, di norma, l'utilizzatore effettua consumi che esulano dallo stretto necessario (per l'appunto, sul presupposto, conosciuto dall'utilizzatore, della sottomisurazione); i consumi effettuati successivamente all'accertamento, ossia quelli che sono certamente correttamente contabilizzati per effetto della sostituzione del misuratore, a fronte dei quali
– quindi - dovrà corrispondersi un pagamento, invece, sono solo quelli strettamente essenziali.
In altre parole, è del tutto ragionevole la presunzione per la quale un soggetto che è consapevole di poter godere di una sottomisurazione dei propri consumi di energia elettrica, per effetto di una manomissione del gruppo di misura, provvede - di norma - a fare largo uso dei propri elettrodomestici mentre, per il periodo successivo, ossia quando è stata ripristinata la perfetta funzionalità del gruppo di misura, lo stesso utilizza i propri elettrodomestici per lo stretto necessario.
Ciò che appare insostenibile, invece, in assenza di dati probatori in tal senso, è che la manomissione dolosa (chiaramente evincibile dal fatto che il cavo di alimentazione risultava tagliato e successivamente coperto con nastro isolante) di un gruppo di misura dei consumi di energia elettrica, collocato all'interno di un'abitazione, possa essere finalizzata al danneggiamento in sé del contatore e non per fruire della sottomisurazione dei consumi.
3.2.1.Non inficia la bontà dell'inferenza utilizzata dal Giudice di pace nella sentenza impugnata il dato di fatto incontestato per il quale l'accertamento pag. 8/13 dei verificatori di Enel distribuzione s.p.a., oggi sia Controparte_2
stato richiesto dallo stesso Pt_1
Da un lato, infatti, è documentato nel verbale di verifica quanto sostenuto dalle società convenute, ossia che l'accertamento sia stato richiesto perché
l'impianto elettrico del non funzionava (era guasto) e non giacché Pt_1
quest'ultimo abbia denunciato l'esistenza di una manomissione.
Peraltro, anche dopo l'accertamento della manomissione, non è in alcun modo documentato che il abbia presentato tempestiva denuncia Pt_1
all'Autorità di pubblica sicurezza o all'Autorità giudiziaria, come sarebbe stato suo preciso obbligo, ai sensi dell'art. 15 del contratto sottoscritto, qualora la manomissione fosse stata imputabile a terze persone.
Peraltro, anche sul punto, quanto appurato dai verificatori della Enel distribuzione s.p.a., ossia il taglio della presa composta da due cavi CP_1
unipolari da 4 mmq e la successiva nastratura della stessa, corrobora il convincimento che tale artigianale soluzione sia stata predisposta proprio in vista dell'intervento dei tecnici verificatori, necessario per la presenza del corto circuito, al fine di occultare il by pass realizzato.
3.3.Con un ulteriore motivo di appello il ha contestato la Pt_1
ricostruzione dei consumi effettuata ex post dalle società convenute e poi rivista al ribasso, invero in misura non assai significativa, dal c.t.u. nominato in primo grado e sposata dal Giudice di prime cure.
Anche tale motivo di appello non è fondato.
Occorre brevemente inquadrare la fattispecie concreta.
La manomissione del gruppo di misura ed il prelievo fraudolento di energia elettrica, a tacer d'altro, costituiscono un fatto illecito ed un inadempimento contrattuale, peraltro non di scarsa rilevanza, del soggetto che si avvale pag. 9/13 della somministrazione di energia elettrica, causa di un danno patrimonialmente valutabile.
Ai sensi dell'art. 1226 c.c. 'se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa'.
E' del tutto evidente che il danno da prelievo fraudolento di energia elettrica è, nel suo preciso ammontare, non determinabile essendo condizionato dalle variabili ed arbitrarie decisioni di consumo – prive di contabilizzazione – dell'autore del fatto illecito (o, comunque, di colui che si è avvalso del fatto illecito altrui); in altre parole, la precisa quantificazione - postuma ad un accertamento di una manomissione - dei consumi reali effettuati (ossia del danno procurato alla controparte contrattuale) è impossibile.
Dunque, in questa sede, occorre solo verificare la ragionevolezza della valutazione equitativa effettuata.
Premesso che, in linea di principio, in caso di manomissione fraudolenta, non sono applicabili di per sé i criteri dettati in materia di malfunzionamento dell'apparecchio di misura (essendo, di norma, presuntivamente maggiori i consumi effettuati in caso di prelievo fraudolento), il criterio equitativo utilizzato dal Giudice di prime cure
(tabella dell'Agenzia delle dogane per i prelievi fraudolenti) appare del tutto ragionevole e supportato dalle argomentazioni esposte dal c.t.u. appositamente nominato che, prive di censure logiche e metodologiche, sono qui condivise.
3.3.1.L'appellante, sul punto, ha rivendicato l'applicazione del criterio, ritenuto più pertinente, del consumo 'storico', ossia 1.000 kw/anno.
pag. 10/13 Come già detto, tuttavia, il criterio che l'appellante vorrebbe si applicasse al caso di specie finisce per sterilizzare le conseguenze dell'inadempimento che si ritiene accertato, affidando la quantificazione del danno arrecato alla controparte alla valorizzazione delle sue condotte, comunque
'condizionate' dal compimento di un atto illecito (quella tenuta prima dell'accertamento - quindi avvalendosi della sottomisurazione dei consumi
- e quella successiva all'accertamento, evidentemente condizionata dalla regolare misurazione dei consumi e dalla del tutto probabile iniziativa giudiziaria delle convenute per accertare il danno).
3.3.2.Anche in ordine alla censurata ricostruzione dei consumi sin dalla data di stipula del contratto del 26.3.2013 occorre rilevare che il criterio utilizzato dal Giudice di pace appare ragionevole.
Anche sul punto, i dati logico-giuridici dai quali muovere sono:
-sul ai sensi dell'art. 15 del contratto sottoscritto, gravava un Pt_1
obbligo di conservare in integrità il misuratore;
-detto obbligo non risulta adempiuto;
-in assenza di un dato probatorio di segno contrario, quanto alla data della manomissione, l'inadempimento deve essere fatto risalire al momento del sorgere dell'obbligazione tanto più che il ha sostenuto che la Pt_1
manomissione risaliva presuntivamente a data anteriore al 26.3.2013, legittimando indirettamente la stessa ricostruzione temporale effettuata nel giudizio di primo grado.
3.3.3.E' appena il caso di rilevare che, come evincibile da pag. 5 della c.t.u., i criteri utilizzati per la ricostruzione dell'entità dei consumi non contabilizzati, in considerazione del numero di elettrodomestici presenti pag. 11/13 nell'appartamento nella disponibilità del appaiono del tutto Pt_1
ragionevoli.
La tabella dell'Agenzia delle dogane, infatti, presume un consumo orario di circa 240 h/mese per lo scaldabagno e per il frigorifero e di 150 h/mese, solo per i tre mesi estivi, del condizionatore.
3.4.Anche il motivo di appello, relativo al rigetto della richiesta di risarcimento del danno avanzata in primo grado dal Pt_1
La temporanea sospensione del servizio di somministrazione dell'energia elettrica è avvenuta a fronte di un inadempimento tutt'altro che di lieve entità.
Ad ogni modo, la sentenza non risulta appellata nella parte in cui si rileva l'omessa prova dei danni subiti, prova del resto non emergente dagli atti di causa.
3.5.Con l'ultimo motivo di appello il ha censurato la sentenza Pt_1
impugnata per l'ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite, pur a fronte di una soccombenza reciproca.
Anche sotto questo profilo la sentenza di primo grado appare corretta.
L'azione introdotta nel giudizio di primo grado, di accertamento negativo del credito altrui, è stata sostanzialmente rigettata pur con una leggerissima riduzione dell'importo a credito vantato dalla società Controparte_1
[...]
Più che trattarsi di soccombenza reciproca, quindi, è stato accertato un credito leggermente minore della creditrice (rispetto alla fatturazione) in relazione al quale, peraltro, è stata comminata la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a sua volta retto dal principio di causalità della lite.
pag. 12/13 4.Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della relativa serialità delle questioni trattate e della sostanziale sovrapposizione delle difese delle società appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e di avverso la sentenza del Giudice di Pace di
[...] Controparte_2
Reggio Calabria n. 400/2020, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
e da liquidate in € 1.278,00 Controparte_1 Controparte_2
per compensi, per ciascuna delle appellate, oltre accessori di legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 9.1.2025
Il Giudice
Dott. Dionisio Pantano
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