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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/05/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2788/2024
Tribunale Ordinario di Ivrea
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 21 maggio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Augusto Salustri sono comparsi: per parte opponente l'avv. Giovanni Mazzola in sostituzione dell'avv. Ierardi per delega il quale chiede di avere i termini ex art. 171 ter c.p.c., rappresentando che è stata depositata ricorso per la liquidazione giudiziale da parte di alcuni lavoratori e chiede di essere autorizzato al deposito del relativo atto. per parte opposta l'avv. Monica Defilippi la quale evidenzia l'irrilevanza del procedimento di liquidazione giudiziale ai fini del giudizio, non essendo stata dichiarata;
rappresenta la modifica nelle more del giudizio della denominazione sociale in , come già Controparte_1 rappresenta to negativo della mediazione;
insiste nelle domande formulate.
Il Giudice rilevato come in ragione della natura del rito non possano essere concessi i termini ex art. 171 ter c.p.c. e rilevato come la causa sia matura per la decisione, invita le parti alla discussione. L'avv. Mazzola richiama quanto depositato in atti.
l'avv. Defilippi richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice, essendo impegnato nella trattazione di altri procedimenti rinvia la camera di consiglio al termine dell'udienza, esonerando le parti dall'essere presenti.
Il giudice successivamente alle ore 15.35, in assenza delle parti – le quali sono state autorizzate ad allontanarsi, concordando sulla pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa in cancelleria all'esito della camera di consiglio – decide la causa e pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c. da considerarsi parte integrante del verbale di udienza.
Il Giudice
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA
(art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2788 del R.G. dell'anno 2024, decisa e vertente tra
(C.F. e P.VA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore dott. con sede in Settimo Torinese, via Grazia Parte_2
Deledda n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ierardi;
opponente
e ora Controparte_2 [...]
, con sede legale in Torino, via Cena n. 25/62, Controparte_3 codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2
l'Avv. Lanzafame Giorgia
opposta
OGGETTO: contratto di locazione;
pagamento dei canoni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n.
69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come
2 modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello
“svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. del 11.09.2024 la società Controparte_2
ora
[...] Controparte_3
premettendo di essere proprietaria dell'immobile sito in Settimo Torinese, via
Grazia Deledda n. 2, identificato al NCEU del Comune di Settimo Torinese, al foglio n. 43, particella 705, sub. 10 e 114, composto da un capannone con palazzina uffici al piano rialzato e alloggio custode al primo piano, oltre a magazzino e cortile privato, concesso in locazione ad uso commerciale alla società con contratto registrato il 24 ottobre 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Ivrea di ingiungere alla società conduttrice il pagamento della somma di € 54.020,00 relativa alle mensilità da novembre 2023 sino al deposito del ricorso.
In data 23.09.2024 il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 973/2024 per il pagamento della somma richiesta.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., tempestivamente depositato, la società Pt_1
ha proposto opposizione, contestando le pretese creditorie poste alla base
[...]
del procedimento monitorio.
In particolare, la società opponente, pur non contestando di aver stipulato il contratto di locazione posto a fondamento del ricorso monitorio, ha eccepito come le fatture commerciali non siano idonee a dimostrare nel giudizio di opposizione le pretese creditorie poste a fondamento del ricorso.
Si è costituita la società opposta, contestando la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 01.01.2025 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
3 Esperita con esito negativo la mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del
D.lgs., 28/2010, la causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata decisa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
****
Preliminarmente giova osservare come il giudizio di opposizione e conseguentemente la domanda spiegata in via monitoria debba essere dichiarata procedibile avendo la parte opposta introdotto il procedimento di mediazione ai sensi D.lgs. 28/2010 nel termine assegnato con l'ordinanza del
03.02.2021, così come previsto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19596/2020.
Sempre in via preliminare deve essere da un lato respinta l'istanza di concessione dei termini ex art. 171 ter c.p.c., tenuto conto come la presente causa deve essere trattata con il cd. “rito locatizio” e, dall'altro, rigettata l'istanza di rinvio formulata dalla parte opponente in ragione della pendenza di un procedimento di liquidazione giudiziale atteso che la richiesta, oltre a non essere documentata, non è comunque per stessa ammissione della parte giunta a definizione.
Venendo al merito, l'opposizione proposta è infondata e deve essere respinta.
Appare opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari che devono orientare la decisione della controversia.
Come è noto, nel procedimento di ingiunzione, colui che promuove il giudizio di opposizione può essere parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione solo da un punto di vista formale, poiché da un punto di vista sostanziale è, viceversa, l'opposto che avanza in giudizio la pretesa creditoria;
ai fini della distribuzione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., occorre, allora, dare rilievo all'effettiva e naturale posizione delle parti, restando a carico dell'opposto la prova dell'esistenza del credito ed a carico dell'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto
4 in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Come confermato dalle Sezioni Unite con la recente sentenza in tema di rapporto tra giudizio di opposizione e procedimento di mediazione (cfr. Cass.
S.U. sentenza 19596 del 18.09.2020), l'opposizione a decreto ingiuntivo non è
l'impugnazione del decreto, ma «ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione» (cfr. in termini Cass. S.U. sentenza 9 settembre 2010, n.
19246).
Con riguardo all'onere della prova in tema di prestazioni contrattuali, la giurisprudenza ha affermato che in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 15659/2011; n.
1743/2007; 9351/2007). Nel contratto a prestazioni corrispettive, la parte che agisca per l'adempimento, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni connesse, ma non anche l'inadempienza dell'obbligato, mentre ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe alla controparte la prova di avere adempiuto o eccepire l'inadempimento di controparte (Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533), ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell' eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.., risultando,
5 in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011).
Nella fattispecie, come sopra ricordato, la società opposta ha prodotto a supporto dell'azione creditoria spiegata il contratto di locazione ad uso commerciale stipulato con la società in data 01.10.2023, ritualmente Parte_1
registrato in data 24.10.2023, allegando l'altrui inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni relativi al periodo novembre 2023- settembre 2024.
Diversamente da quanto prospettato dalla società opponente e come già rappresentato nell'ordinanza con la quale è stata concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il titolo posto a fondamento dell'azione monitoria trae origine non giammai dalle sole fatture prodotte dalla società opposta bensì dal contratto di locazione che costituisce, in difetto di specifiche allegazioni volte a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento, prova idonea del credito azionato.
La società conduttrice, di contro, non ha specificamente contestato l'omesso versamento dell'importo complessivo di € 54.020,00, così come partitamente imputato ai singoli ratei nel ricorso monitorio, omettendo di formulare qualsivoglia ulteriore eccezione volta a paralizzare in tutto ovvero in parte le avverse ragioni di credito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornati dal
D.M. 147/2022, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria orale, dalla discussione orale e del valore della domanda prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento, applicando gli importi prossimi ai valori minimi (€ 52.001,00 - € 260.000,00).
Deve essere, infine, accolta la domanda spiegata da parte opposta volta ad ottenere la condanna della controparte al ristoro dei danni per lite temeraria ai
6 sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. atteso che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula che l'avversario deduca e dimostri la ricorrenza nel comportamento processuale della controparte del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio, non potendo dedursi tale circostanza dalla mera soccombenza in giudizio.
Con precipuo riferimento alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto dal novellato art. 96 c.p.c., appare preferibile la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza. Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento letterale ed uno logico-sistematico. In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave;
e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.
Nel caso di specie le questioni prospettate dalla difesa dell'opponente appaiono già in astratto ed ex ante connotate colpa grave, avendo la parte proposto l'opposizione senza articolare alcuna contestazione in ordine all'omesso integrale pagamento dei canoni e soprattutto senza aver allegato alcun fatto impeditivo ovvero estintivo sia pur parziale che potesse giustificare l'instaurazione del giudizio.
7 Si stima congruo disporre la condanna di € 500,00 a carico di parte opponente ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 IV co. c.p.c. con condanna della società opponente al pagamento in favore della Cassa delle ammende di € 500,00.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visto l'art. 429 c.p.c. rigetta l'opposizione promossa dalla società e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 973/2024 del 23.09.2024 emesso dal
Tribunale di Ivrea;
condanna la società al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in € 7.100,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA ed oneri come per legge;
condanna la società opponente al pagamento ex art. 96 comma 3 c.p.c. in favore dell'opposta dell'ulteriore somma di € 500,00; condanna la società opponente al pagamento in favore della cassa delle ammende ex art. 96 comma 4 c.p.c. della somma di € 500,00.
Ivrea, 21.05.2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
8
Tribunale Ordinario di Ivrea
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 21 maggio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Augusto Salustri sono comparsi: per parte opponente l'avv. Giovanni Mazzola in sostituzione dell'avv. Ierardi per delega il quale chiede di avere i termini ex art. 171 ter c.p.c., rappresentando che è stata depositata ricorso per la liquidazione giudiziale da parte di alcuni lavoratori e chiede di essere autorizzato al deposito del relativo atto. per parte opposta l'avv. Monica Defilippi la quale evidenzia l'irrilevanza del procedimento di liquidazione giudiziale ai fini del giudizio, non essendo stata dichiarata;
rappresenta la modifica nelle more del giudizio della denominazione sociale in , come già Controparte_1 rappresenta to negativo della mediazione;
insiste nelle domande formulate.
Il Giudice rilevato come in ragione della natura del rito non possano essere concessi i termini ex art. 171 ter c.p.c. e rilevato come la causa sia matura per la decisione, invita le parti alla discussione. L'avv. Mazzola richiama quanto depositato in atti.
l'avv. Defilippi richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice, essendo impegnato nella trattazione di altri procedimenti rinvia la camera di consiglio al termine dell'udienza, esonerando le parti dall'essere presenti.
Il giudice successivamente alle ore 15.35, in assenza delle parti – le quali sono state autorizzate ad allontanarsi, concordando sulla pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa in cancelleria all'esito della camera di consiglio – decide la causa e pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c. da considerarsi parte integrante del verbale di udienza.
Il Giudice
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA
(art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2788 del R.G. dell'anno 2024, decisa e vertente tra
(C.F. e P.VA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore dott. con sede in Settimo Torinese, via Grazia Parte_2
Deledda n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ierardi;
opponente
e ora Controparte_2 [...]
, con sede legale in Torino, via Cena n. 25/62, Controparte_3 codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2
l'Avv. Lanzafame Giorgia
opposta
OGGETTO: contratto di locazione;
pagamento dei canoni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n.
69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come
2 modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello
“svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. del 11.09.2024 la società Controparte_2
ora
[...] Controparte_3
premettendo di essere proprietaria dell'immobile sito in Settimo Torinese, via
Grazia Deledda n. 2, identificato al NCEU del Comune di Settimo Torinese, al foglio n. 43, particella 705, sub. 10 e 114, composto da un capannone con palazzina uffici al piano rialzato e alloggio custode al primo piano, oltre a magazzino e cortile privato, concesso in locazione ad uso commerciale alla società con contratto registrato il 24 ottobre 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Ivrea di ingiungere alla società conduttrice il pagamento della somma di € 54.020,00 relativa alle mensilità da novembre 2023 sino al deposito del ricorso.
In data 23.09.2024 il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 973/2024 per il pagamento della somma richiesta.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., tempestivamente depositato, la società Pt_1
ha proposto opposizione, contestando le pretese creditorie poste alla base
[...]
del procedimento monitorio.
In particolare, la società opponente, pur non contestando di aver stipulato il contratto di locazione posto a fondamento del ricorso monitorio, ha eccepito come le fatture commerciali non siano idonee a dimostrare nel giudizio di opposizione le pretese creditorie poste a fondamento del ricorso.
Si è costituita la società opposta, contestando la fondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 01.01.2025 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
3 Esperita con esito negativo la mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del
D.lgs., 28/2010, la causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata decisa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
****
Preliminarmente giova osservare come il giudizio di opposizione e conseguentemente la domanda spiegata in via monitoria debba essere dichiarata procedibile avendo la parte opposta introdotto il procedimento di mediazione ai sensi D.lgs. 28/2010 nel termine assegnato con l'ordinanza del
03.02.2021, così come previsto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 19596/2020.
Sempre in via preliminare deve essere da un lato respinta l'istanza di concessione dei termini ex art. 171 ter c.p.c., tenuto conto come la presente causa deve essere trattata con il cd. “rito locatizio” e, dall'altro, rigettata l'istanza di rinvio formulata dalla parte opponente in ragione della pendenza di un procedimento di liquidazione giudiziale atteso che la richiesta, oltre a non essere documentata, non è comunque per stessa ammissione della parte giunta a definizione.
Venendo al merito, l'opposizione proposta è infondata e deve essere respinta.
Appare opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari che devono orientare la decisione della controversia.
Come è noto, nel procedimento di ingiunzione, colui che promuove il giudizio di opposizione può essere parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione solo da un punto di vista formale, poiché da un punto di vista sostanziale è, viceversa, l'opposto che avanza in giudizio la pretesa creditoria;
ai fini della distribuzione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., occorre, allora, dare rilievo all'effettiva e naturale posizione delle parti, restando a carico dell'opposto la prova dell'esistenza del credito ed a carico dell'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione. Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto
4 in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009).
Come confermato dalle Sezioni Unite con la recente sentenza in tema di rapporto tra giudizio di opposizione e procedimento di mediazione (cfr. Cass.
S.U. sentenza 19596 del 18.09.2020), l'opposizione a decreto ingiuntivo non è
l'impugnazione del decreto, ma «ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione» (cfr. in termini Cass. S.U. sentenza 9 settembre 2010, n.
19246).
Con riguardo all'onere della prova in tema di prestazioni contrattuali, la giurisprudenza ha affermato che in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 15659/2011; n.
1743/2007; 9351/2007). Nel contratto a prestazioni corrispettive, la parte che agisca per l'adempimento, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni connesse, ma non anche l'inadempienza dell'obbligato, mentre ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe alla controparte la prova di avere adempiuto o eccepire l'inadempimento di controparte (Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533), ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell' eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.., risultando,
5 in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011).
Nella fattispecie, come sopra ricordato, la società opposta ha prodotto a supporto dell'azione creditoria spiegata il contratto di locazione ad uso commerciale stipulato con la società in data 01.10.2023, ritualmente Parte_1
registrato in data 24.10.2023, allegando l'altrui inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni relativi al periodo novembre 2023- settembre 2024.
Diversamente da quanto prospettato dalla società opponente e come già rappresentato nell'ordinanza con la quale è stata concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il titolo posto a fondamento dell'azione monitoria trae origine non giammai dalle sole fatture prodotte dalla società opposta bensì dal contratto di locazione che costituisce, in difetto di specifiche allegazioni volte a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento, prova idonea del credito azionato.
La società conduttrice, di contro, non ha specificamente contestato l'omesso versamento dell'importo complessivo di € 54.020,00, così come partitamente imputato ai singoli ratei nel ricorso monitorio, omettendo di formulare qualsivoglia ulteriore eccezione volta a paralizzare in tutto ovvero in parte le avverse ragioni di credito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornati dal
D.M. 147/2022, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria orale, dalla discussione orale e del valore della domanda prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento, applicando gli importi prossimi ai valori minimi (€ 52.001,00 - € 260.000,00).
Deve essere, infine, accolta la domanda spiegata da parte opposta volta ad ottenere la condanna della controparte al ristoro dei danni per lite temeraria ai
6 sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. atteso che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula che l'avversario deduca e dimostri la ricorrenza nel comportamento processuale della controparte del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio, non potendo dedursi tale circostanza dalla mera soccombenza in giudizio.
Con precipuo riferimento alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto dal novellato art. 96 c.p.c., appare preferibile la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza. Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento letterale ed uno logico-sistematico. In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave;
e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.
Nel caso di specie le questioni prospettate dalla difesa dell'opponente appaiono già in astratto ed ex ante connotate colpa grave, avendo la parte proposto l'opposizione senza articolare alcuna contestazione in ordine all'omesso integrale pagamento dei canoni e soprattutto senza aver allegato alcun fatto impeditivo ovvero estintivo sia pur parziale che potesse giustificare l'instaurazione del giudizio.
7 Si stima congruo disporre la condanna di € 500,00 a carico di parte opponente ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 IV co. c.p.c. con condanna della società opponente al pagamento in favore della Cassa delle ammende di € 500,00.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visto l'art. 429 c.p.c. rigetta l'opposizione promossa dalla società e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 973/2024 del 23.09.2024 emesso dal
Tribunale di Ivrea;
condanna la società al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in € 7.100,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA ed oneri come per legge;
condanna la società opponente al pagamento ex art. 96 comma 3 c.p.c. in favore dell'opposta dell'ulteriore somma di € 500,00; condanna la società opponente al pagamento in favore della cassa delle ammende ex art. 96 comma 4 c.p.c. della somma di € 500,00.
Ivrea, 21.05.2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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