Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02821/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01334/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2025, proposto da
RE LD, rappresentato e difeso dall'avvocato RE LD, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2892/24 del Tar Sicilia-sede di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AR AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 2892/2024 pronunciata in data 17/10/2024 da questo Tribunale Amministrativo Regionale, nei confronti del Ministero della Giustizia all’esito del ricorso per ottemperanza oggetto del procedimento iscritto al n. 582/2024 r.g., con cui il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare le spese di lite in favore di RE LD, liquidate in “ complessivi € 300,00 (trecento/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e oltre contributo unificato ”.
Il ricorrente ha quantificato l’importo dovuto a titolo di sorte (€ 300,00), IVA, CPA, spese generali e CU in € 658,80, chiedendo in aggiunta gli “ interessi legali maturati e maturandi, rispettivamente dalla data di deposito della sentenza suddetta e dalla data di pagamento del detto contributo ”.
Il ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso del persistente inadempimento.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 1.08.2025 con atto di pura forma.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
Tanto precisato, il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Consta, infatti, che la sentenza dispone la condanna pecuniaria del Ministero della Giustizia, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
Di converso, il suddetto Ministero, essendosi costituito solo formalmente, non ha provato di avere in precedenza già corrisposto le somme dovute né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente.
Il resistente Ministero, pertanto, deve essere condannato a corrispondere gli importi indicati dalla sentenza in oggetto a titolo di spese processuali e voci accessorie, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Non può essere invece accolta in sede esecutiva – se non nei limiti appresso indicati – la domanda volta al conseguimento di un ulteriore importo corrispondente all’ammontare degli interessi legali maturati sulle somme complessivamente dovute dalla domanda al saldo, trattandosi di domanda nuova non formulata nel ricorso introduttivo del giudizio nel quale si è formato il titolo esecutivo e sulla quale il T.A.R. non ha avuto modo di pronunciarsi.
A tal riguardo deve richiamarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ interessi e rivalutazione non possono essere chiesti per la prima volta in sede di ottemperanza, considerato che si tratta di domanda accessoria di cognizione, che va articolata nel giudizio di cognizione e che, nel giudizio di ottemperanza, possono essere chiesti solo gli accessori maturati dopo la sentenza di cui si chiede l'esecuzione (l'art. 112, comma 3, Cod. proc. amm. codifica del resto un principio immanente all'ordinamento). Di tal che, in definitiva, questo giudice non potrebbe riconoscere per la prima volta in sede di ottemperanza interessi e rivalutazione non attribuiti in sede di cognizione ” (Cons. St. VI, n. 3371/2014). Il medesimo principio si applica pacificamente anche agli importi liquidati a titolo di spese legali, per i quali – ove non risulti diversamente stabilito dal titolo di cui si chiede l’esecuzione – può essere riconosciuta, in sede di ottemperanza, in forza dell’art. 112, comma 3, c.p.a., la maggiorazione degli interessi legali a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che li ha fissati e fino al saldo (T.A.R. Campania-Napoli, sez. VII, 13/09/2021, n. 5809).
Pertanto, in applicazione dell’art. 112, comma 3, c.p.a., sulla somma (di € 300) dovuta in base alla sentenza quale rimborso delle spese legali e sugli importi relativi alle relative voci accessorie (IVA, CPA, spese generali nonché contributo unificato), dovranno essere computati e corrisposti gli interessi legali con decorrenza dal giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza n. 320/25 del T.A.R. Sicilia-Palermo, vale a dire concretamente a far data dal 23/12/2024 (infatti, essendo stata notificata all’Amministrazione resistente il 22 ottobre 2024, la ricordata sentenza si assume essere passata in giudicato decorso il termine breve per impugnare, di giorni sessanta, previsto dall’art. 92, comma 1, c.p.a., con l’ulteriore differimento al primo giorno non festivo ai sensi dell’art. 52, commi 3 e 5, c.p.a.).
Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla corresponsione delle somme spettanti alla ricorrente, con oneri a carico della resistente Amministrazione.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Si precisa altresì che il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Le spese di lite seguono, infine, la soccombenza dell’Amministrazione resistente e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, assegna all’Amministrazione resistente termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza per il pagamento degli importi dovuti in base alla sentenza n. 2892/2024 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo;
- nomina per il caso di persistente inadempimento, come commissario ad acta, con facoltà di delega, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale provvederà come indicato in motivazione;
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 200,00 (duecento/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e oltre contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE NC, Presidente
AR AL, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AL | TE NC |
IL SEGRETARIO