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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4278 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2670/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1172/2022 depositata in data 13.5.2022, vertente
TRA
(già , C.F. Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci
APPELLANTE
E
, C.F. , rappresentata dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti Antonio Trulio e Rosalia Iandiorio
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.06.2020 ha CP_1
convenuto in giudizio la allora innanzi al Parte_2
Tribunale di Benevento, lamentando inadempimenti e condotte illecite che la convenuta avrebbe asseritamente posto in essere, in qualità di intermediario finanziario, nella prestazione di servizi di investimento.
A sostegno delle proprie domande, la ha dedotto: CP_1
Parte di avere sottoscritto con , in data 21.05.2010, un contratto di “servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari”, nonché un contratto di “servizio di investimento” e, contestualmente ad essi, un questionario di profilazione dal quale emergerebbe, a suo dire,
“una redditualità non alta ed una bassa propensione al rischio”;
- di avere sottoscritto, in data 20.2.2013, “su prospettazione della convenuta una “scheda di adesione per portatori di Parte_2
titoli subordinati che non siano anche azionisti” “per n. 10 titoli del controvalore complessivo di € 10.000,00”;
- che “i titoli subordinati all'atto della sottoscrizione risultavano già depositati nel deposito titolo n. 1205920020994 intestato all'attrice ed erano corrispondenti a n. 575 azioni sottoscrivibili e 575 obbligazioni, per un ammontare complessivo di € 10.005,00”;
- che, in relazione a dette operazioni di investimento, la avrebbe Pt_2
omesso di raccogliere le informazioni relative al “profilo” della cliente e di fornirle le informazioni di cui disponeva relative alle caratteristiche dei titoli proposti, avrebbe violato le regole in tema di adeguatezza
Pagina 2 dell'investimento, soprattutto in considerazione del carattere illiquido delle Parte azioni emesse da;
- che, sotto vari profili, la convenuta avrebbe agito in violazione dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza informativa.
La ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta
[...]
degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali nei Parte_2
confronti degli attori, la sua responsabilità ed il pregiudizio a questi arrecato in virtù delle violazioni ed omissioni perpetrate, per tutte le ragioni ed i titoli indicati in premessa;
- dichiarare nulli ovvero annullare i contratti afferenti all'acquisto dei prodotti finanziari indicati in premessa, nonché alla loro gestione ed amministrazione;
- in subordine dichiarare risolto o comunque risolvere il rapporto contrattuale afferente all'acquisto dei prodotti finanziari indicati in premessa, nonché alla loro gestione ed amministrazione;
- per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme versate, nonché al risarcimento del danno per il mancato impiego e rendimento, oltre interessi, e comunque al risarcimento del danno patrimoniale, la cui quantificazione si stima ascendere a non meno del valore differenziale tra l'acquisto e quello attuale dei prodotti finanziari acquistati, oltre interessi ed il maggior danno, da quantificarsi come da parametri indicati in premessa ovvero con quelli che ritenga il giudice adito, anche ex art. 1224 c.c.;
- condannare, altresì, la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della sfera morale e personale degli
Pagina 3 attori, affidato all'apprezzamento dell'On.le Giudicante, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”
Costituitasi in giudizio, la ha formulato le Parte_2
seguenti richieste:
“in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle domande risarcitori avanzate dall'attrice per le ragioni CP_1
esposte in atti;
in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'attrice in quanto CP_1
infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, per i motivi illustrati in atti;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità e/o la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dall'attrice alla convenuta per l'acquisto dei titoli CP_1 Pt_2
Contr
oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, detratte le somme percepite dall'attrice a titolo di dividendi e cedole Contr maturati in relazione ai titoli nella misura esposta in narrativa, condannando in ogni caso la controparte alla restituzione in favore della Contr dei titoli azionari per cui è causa;
Pt_2
nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità della nella Pt_2
Contr vendita dei titoli azionari per cui è causa, quantificare le somme in ipotesi dovute all'attrice a titolo risarcitorio in un importo pari alla Contr differenza tra il valore delle azioni per cui è causa al momento
Pagina 4 dell'acquisto delle stesse e quello dei predetti titoli azionari al momento della proposizione del presente giudizio e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto all'attrice in ragione (i) delle somme da quest'ultima percepite a titolo di dividendi nella misura esposta in narrativa, nonché in ragione (ii) del concorso colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 doc. civ.; nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ravvisare una responsabilità di in relazione alla vendita Parte_2
Contr delle obbligazioni , quantificare il risarcimento in ipotesi dovuto in favore dell'attrice in una somma pari alla differenza fra le somme Contr effettivamente investite dall'attrice per l'acquisto delle obbligazioni ed il loro controvalore residuo attuale, detratte in ogni caso: (i) le somme già incassate dall'attrice a titolo di cedole obbligazionarie maturate, nonché (ii) il valore attualizzato delle cedole maturande sino all'effettiva scadenza del titolo e le ulteriori somme percipiende a titolo di rimborso e, in ogni caso, (iii) ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in favore dell'attrice ai sensi dell'art. 1227, primo comma cod. civ. per i motivi illustrati in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge”.
Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita varia documentazione ed espletata una c.t.u., dopodiché il Tribunale adito, nella sentenza appellata, ha accolto la domanda subordinata attorea e per l'effetto ha dichiarato risolto il rapporto contrattuale oggetto di giudizio per grave inadempimento della convenuta, condannando quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 12.012,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo la regola di Cas. S.U. 1712/1995 della
Pagina 5 data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. Ha, altresì, condannato la convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 264,00 per esborsi e € 4.835,00 per compensi, oltre il rimborso spese di ctu, rimborso per spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Con atto di citazione notificato in data 14.06.2022, la Parte_3
ha impugnato la predetta sentenza, proponendo sei distintiti
[...]
motivi d'appello così rubricati:
1) Nullità della ctu esperita nel primo grado di giudizio – vizio di omessa motivazione della sentenza;
2) Errata ricostruzione in fatto ed erronea valutazione del materiale probatorio – l'informativa fornita dall'intermediario odierno appellante;
3) Erronea ricostruzione in fatto in ordine al profilo finanziario della Contr
e al grado di rischio associato ai titoli;
CP_1
4) Omessa motivazione in ordine alla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.;
5) Omessa pronuncia in merito al concorso colposo dell'investitrice;
6) Impugnazione della condanna della Banca alla refusione delle spese di lite.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale:
- accogliere integralmente il presente appello per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, in riforma della impugnata Sentenza
Nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande formulate nel primo grado di giudizio dalla sig.ra nei confronti di in quanto CP_1 Parte_2
del tutto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
Pagina 6 - per l'effetto condannare la sig.ra alla restituzione delle CP_1
somme versate dalla in esecuzione della sentenza di primo grado, Pt_2
oltre spese legali;
In via subordinata
- escludere o, in estremo subordine, ridurre le somme in ipotesi riconosciute al sig. a titolo restitutorio e/o risarcitorio in ragione Pt_4
del grave concorso di colpa di parte appellata, ai sensi dell'art. 1227, cod. civ., per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge;
In via istruttoria:
- se del caso, disporsi la rinnovazione della CTU esperita in primo grado, nulla e comunque inattendibile per tutte le ragioni esposte nella parte motiva.”
Si è costituita in giudizio la deducendo l'inammissibilità ex art. 342 CP_1
c.p.c. dell'appello proposto e chiedendo la conferma di tutte le statuizioni della sentenza di primo grado, con il favore delle spese del doppio grado.
Esaurita l'attività prevista dall'art. 350 c.p.c., la Corte di Appello, dopo alcuni rinvii per esigenze d'ufficio, ha introitato la causa a sentenza con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******************************
L'appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito
Pagina 7 con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere il rigetto della domanda che il giudice di primo grado ha accolto.
2. Deve essere poi rigettata l'eccezione sollevata dall'appellante secondo cui il mancato deposito della comparsa conclusionale da parte dell'appellata precluderebbe la possibilità di presentare la memoria di replica.
Pagina 8 Difatti, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza, nel giudizio civile, dopo che la causa è stata posta in decisione, la parte può presentare la memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c., sebbene prima non abbia depositato la comparsa conclusionale, atteso che non vi è alcuna norma nel codice di procedura civile che subordini il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese attraverso detta comparsa
(Cass. 09/03/2022, n.7606). Contr 3. Con il primo motivo di gravame, la eccepisce la nullità della c.t.u. espletata in primo grado perché il giudice aveva richiesto al consulente di accertare eventuali inadempimenti della il nesso causale con il Pt_2
danno lamentato e la perdita subita dall'investitrice, in tal modo demandato al consulente l'accertamento che doveva essere compiuto dal magistrato.
L'appellante ha, quindi, dedotto che la consulenza era nulla anche perché esplorativa e che la motivazione della sentenza gravata era viziata dal fatto di aver aderito acriticamente alla relazione peritale, che peraltro aveva omesso di replicare alle critiche del perito di parte della Pt_2
L'eccezione è infondata.
E' noto che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio è soggetta al regime di cui all'articolo 157 del c.p.c., avendo carattere relativo, per cui deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.
Nella specie, la nelle note scritte presentate in data 3.2.2022 per la Pt_2
prima udienza successiva al deposito della c.t.u., udienza tenutasi a trattazione scritta, non ha avanzato alcuna eccezione di nullità della consulenza;
anzi, ha chiesto di chiamare il consulente a chiarimenti sulle osservazioni presentate dal proprio perito, così riconoscendo implicitamente la validità della consulenza medesima.
Pagina 9 La mancata proposizione di una tempestiva eccezione subito dopo il deposito della consulenza in primo grado comporta la decadenza dall'eccezione medesima e preclude la possibilità di introdurla per la prima volta in appello.
In ogni caso, l'accoglimento da parte del primo giudice delle valutazioni compiute dal proprio ausiliare, anche se eccedenti il compito che poteva ritualmente essere affidato ad un c.t.u. ed anche se non esaustive delle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte, si potrebbe tradurre solo in un vizio della motivazione della sentenza, che ben può essere emendato in sede di appello, e non anche nella nullità della consulenza e, di riflesso, della decisione.
Anche l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza configura un vizio della pronuncia che non determina la regressione del processo: il giudice di appello che rileva detto vizio deve solo decidere la causa nel merito, integrando eventualmente le argomentazioni della motivazione, e non può rimetterla al primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione sono tassativamente previste e si riferiscono ai soli casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice.
In definitiva, il vizio in esame deve essere certamente escluso perché va riconosciuto in capo al giudice di appello il potere di correggere, modificare o integrare la motivazione adottata dal giudice di prime cure, confermando la sentenza impugnata.
4. Per quanto riguarda le operazioni di investimento eseguite, dalla documentazione acquisita e dalle indagini svolte dal c.t.u. è emerso che la
: CP_1
Pagina 10 Contr
- in data 21 maggio 2010 sottoscriveva con la un contratto di “servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari” ed un contratto di “servizio di investimento” e, contestualmente ad essi, un
“questionario di profilatura” in qualità di consumatore;
Contr
- il 27 maggio 2010, acquistava obbligazioni “30/09/14 TV” per euro
10.000,00; Contr
- il 31 maggio 2010, acquistava obbligazioni “30/09/14 TV” per euro
40.000,00; Contr
- il 20 febbraio 2013, procedeva alla vendita delle obbligazioni
“30/09/14 TV” per euro 40.000,00, sottoscriveva una “scheda di adesione per portatori di titoli subordinati che non siano azionisti” con cui richiedeva Contr il trasferimento alla delle restanti obbligazioni per il controvalore nominale di euro 10.000,00 e chiedeva di acquistare n.575 azioni ordinarie e n.575 obbligazioni convertibili in azioni per complessivi euro 10.005,00, in adesione all'offerta di azioni ordinarie di nuova emissione e del prestito denominato “ 7% 2013-2018 convertibile Parte_2
subordinato con facoltà di rimborso in azioni”.
- il 20 febbraio 2013, la ricorrente sottoscriveva la “policy di valutazione dell'adeguatezza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti” ed una “raccomandazione personalizzata”; Contr
- il 24 aprile 2013, la procedeva al “rimborso fine prestito” per le obbligazioni ora dette per euro 10.000,00 e contestualmente la CP_1
Contr acquistava in opzione: n.575 azioni controvalore euro 4.600,00 e Contr n.575 obbligazioni convertibili subordinate del prestito al valore nominale di euro 5.405,00; per complessivi nominali euro 10.005,00; Contr
- il 3 settembre 2014, la esercitava l'opzione di riscatto anticipato del prestito obbligazionario subordinato 7% 2013- Parte_2
Pagina 11 2018” convertibile con facoltà di rimborso in azioni con una comunicazione alla cliente nella quale dichiarava che l'operazione era stata già comunicata “il 13 agosto u.s. con un avviso pubblicato sul sito internet della Banca e sul quotidiano IlSole24ore” e assegnava n.632 azioni
(conversione di n. 575 obbligazioni + 57 quale premio pari al 10%) con controvalore di euro 5.400,73 e, quindi, “riconosciuti in contanti gli interessi maturati dal 28 al 31 agosto 2014 ed il conguaglio in denaro del controvalore massimo di Euro 9,39 relativo all'eventuale spezzatura di azione non assegnabile” (v. c.t.u. pagg. 4-5).
La , in estrema sintesi, ha dedotto che, in relazione a dette CP_1
operazioni di investimento, la avrebbe omesso di raccogliere le Pt_2
informazioni adeguate al “profilo” della cliente e di fornirle le informazioni di cui disponeva relative alle caratteristiche dei titoli proposti, violando così le regole in tema di adeguatezza dell'investimento, soprattutto in Contr considerazione del carattere illiquido delle azioni emesse da .
In sostanza, sotto vari profili, la convenuta avrebbe agito in violazione dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza informativa.
5. Il giudice di prime cure ha condiviso i rilievi del c.t.u. in ordine alle plurime violazioni poste in essere dalla sia in ordine alla profilatura Pt_2
della cliente, che alla valutazione oggettiva ed alla rischiosità del prodotto compravenduto, che non erano adeguate alla esperienza dell'attrice in materia di investimenti in prodotti finanziari, come desumibile dalla verifica delle operazioni svolte in precedenza della . CP_1
Il Tribunale ha, quindi, accolto la domanda subordinata di risoluzione del rapporto contrattuale oggetto di giudizio per grave inadempimento della ed ha condannato quest'ultima al pagamento della complessiva Pt_2
somma di € 12.012,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Pagina 12 6. Prima di esaminare le complesse censure avanzate dall'appellante verso la sentenza suddetta, occorre individuare la portata degli obblighi che la era tenuta ad osservare e va, pertanto, ricostruito il contesto Pt_2
normativo nel quale inquadrare la vicenda, avendo riguardo altresì ai criteri ermeneutici ribaditi anche di recente dalla Corte di Cassazione (pt. v.
06/07/2023, n.19104; 05/05/2022, n.14208; 09/08/2021, n.22513).
Orbene, le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le regole tecniche per la prestazione dei servizi di investimento: nello specifico, l'art. 21, comma 1, lett. b), d.lg. n. 58 del 1998 e gli artt. 26
e 28, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1998.
Deve, allora, farsi riferimento alla disposizione di carattere generale che disciplina la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ossia l'art. 21 t.u.f. il quale prescrive che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati>.
Il regolamento di attuazione individua, poi, gli oneri di condotta posti a carico degli intermediari finanziari che si distinguono tradizionalmente in due tipologie:
Pagina 13 - obblighi di informazione attiva, che si sostanziano nell'obbligo di informare il cliente in ordine ai vari profili di rischiosità dell'investimento;
- obblighi di informazione passiva, che si sostanziano nel dovere di acquisire dallo stesso notizie in ordine alle sue caratteristiche di investitore e, in particolare, circa il suo grado di propensione al rischio, la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento (cfr. Cass. 31/03/2021, n.8997; Corte appello Bari
12/01/2022, n.47).
In particolare, quanto a quest'ultima tipologia di obblighi, va precisato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. e), reg. Consob n. 11522 del 1998, gli intermediari "acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire" e, ai sensi dell'art. 28, comma 1, reg. cit., "prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore."
Anche gli obblighi di informazione cd. attiva sono disciplinati meticolosamente. In particolare, ai sensi dell'art. 26 reg. Consob n. 11522 del 1998, gli intermediari devono "b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3". Inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 2, reg. cit., gli
Pagina 14 intermediari "non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento". Ancora, ai sensi dell'art. 29, comma 1, reg. cit., gli stessi intermediari "si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione", con la specificazione ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, reg. cit. che "ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico
o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".
6.1 Per quanto concerne poi la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che
"nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati
l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta".
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i criteri di riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità promosse in tema di
Pagina 15 intermediazione finanziaria sono distribuiti nel senso che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento da parte dell'intermediario delle obbligazioni scaturenti dal contratto di intermediazione e a fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta dalla normativa di settore (Cass.
20/03/2023, n.7932; nn. 10111/2018 e 14335/19). Laddove l'intermediario non offra la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore.
7. Tanto premesso in linea generale, occorre accertare nel concreto, sulla base delle coordinate di giudizio precisate, se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca.
Sul punto, deve ancora ricordarsi che è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, pur in presenza di un investitore aduso a operazioni finanziarie a rischio elevato risultanti dalla sua condotta pregressa, l'intermediario non è comunque esonerato dall'assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall'art. 21 D. Lgs. n. 58 del 1998, permanendo in ogni caso a carico dello stesso l'obbligo primario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento e ogni altra caratteristica del titolo (Cass. 11/11/2021, n.33596;
n. 19891/22 e n. 18351/20).
In effetti, non ha alcuna rilevanza il profilo di rischio dell'investitore e la sua esperienza in materia, perché le informazioni da trasmettere al cliente
Pagina 16 devono essere concrete e specifiche in riferimento a ogni singolo prodotto d'investimento e le stesse vanno comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitore.
Va quindi esaminato, anzitutto, il profilo relativo all'adeguatezza delle informazioni fornite dalla in relazione alle caratteristiche Controparte_3
dell'investimento, procedendo all'analisi dei documenti che l'appellante indica come idonei a rappresentare le informazioni suddette.
7.1 Deve escludersi, in primo luogo, la rilevanza del cd. contratto quadro sottoscritto dalle parti in data 21.5.2010, ossia il contratto di Servizio e deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, il contratto di Servizi di investimento e il contratto di Servizio di consulenza in materia di investimenti in qualità di consumatore (retail), nel quale la cliente dichiarava che “sono stati rilevati da parte Vostra, attraverso la compilazione dell'apposito “Questionario di profilatura” da me debitamente sottoscritto e consegnatomi in copia: la mia esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari la mia situazione finanziaria
i miei obiettivi di investimento la mia propensione al rischio finanziario che ritengo essere Pt_5
”.
[...]
Appare evidente che il contratto quadro regolamenta in via generale il rapporto tra il cliente e l'intermediario, mentre gli ordini di acquisto dei singoli strumenti finanziari sono atti negoziali esecutivi della regolamentazione prevista nel contratto quadro. Ci sono, difatti, obblighi che hanno ragione di configurarsi dopo la conclusione del contratto quadro, come quello appunto di informazione c.d. attiva, circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione (art. 28, comma 2, reg. Consob cit.),
Pagina 17 a quello che impone all'intermediario di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate (art. 29 reg. Consob cit.) e a quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi (art. 21, comma 1, lett. c t.u.f., e art. 27 reg. Consob cit.).
Significativa è la circostanza che il documento informativo in questione riguarda esplicitamente i rischi “generali” degli investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, l'attrice, sottoscrivendo il contratto quadro, ha ricevuto notizie sulla natura ed i rischi di liquidità degli investimenti in strumenti finanziari in via generale ed astratta, quindi non pertinenti rispetto a quelli successivamente e concretamente eseguiti. Concorre in tal senso la circostanza temporale secondo cui il questionario risale al 2010 e gli investimenti oggetto di causa sono stati effettuati nel 2013.
7.2 Considerazioni analoghe valgono per la scheda di adesione all'operazione di aumento di capitale sociale 2012 ed il questionario di profilatura (su cui si tornerà in seguito), dove si rappresentano i rischi di Contr liquidità per mancata quotazione delle azioni .
Detta scheda, innanzitutto, è estranea all'attività di consulenza che la Pt_2
doveva porre in essere nell'ambito dell'operazione di investimento poi conclusa con la ed appare, anzi, contrastante con le altre indicazioni CP_1
provenienti dalla stessa in ordine alla natura del rischio, definito Pt_2
“basso” al momento dell'acquisto delle azioni.
Ha, inoltre, correttamente osservato il c.t.u. dr.ssa , officiata Persona_1
in primo grado, che anche le parti di detti documenti richiamati dall'appellante, relative essenzialmente ai fattori di rischio ed alle schede prodotto delle azioni e obbligazioni oggetto di offerta, contengono informazioni generiche e “di stile”, certamente non sono sufficienti per ritenere che l'intermediario abbia assolto agli obblighi che su di lui
Pagina 18 ricadevano. In particolare, l'ausiliare del giudice, in risposta alle Contr osservazioni del c.t.p. della , ha evidenziato che anche il prospetto informativo relativo all'aumento di capitale sociale, richiamato dalla sebbene fornisca informazioni sul valore del titolo e sulla modalità Pt_2
di determinazione del prezzo, a tanto provvede effettuando un confronto con titoli quotati – confronto inadeguato in quanto i titoli offerti non sono quotati – mentre con analoghi titoli non quotati il confronto viene effettuato su valori risalenti nel tempo e cioè al 2011 senza nulla specificare con riferimento al periodo di esecuzione dell'operazione (aprile 2013).
Giova ancora ribadire che, come pure affermato costantemente dalla giurisprudenza, l'intermediario è tenuto a trasmettere al cliente notizie concrete e specifiche sul singolo prodotto di investimento e a specificare la natura e le caratteristiche peculiari dei titoli (nella fattispecie le azioni e le Contr obbligazioni convertibili ), con particolare riferimento alla rischiosità dello specifico prodotto finanziario offerto e al rating nel periodo di esecuzione dell'operazione.
Il generale e standardizzato riferimento a strumenti/investimenti finanziari privo dell'indicazione concreta del prodotto offerto, come emerge dai richiami effettuati, non appare idoneo a soddisfare l'obbligo di informare ampiamente richiamato (pag. 24 c.t.u.).
In buona sostanza, le informazioni contenute nel contratto-quadro, nelle schede di adesione, nei prospetti e note informative (seppur contenenti l'espressione “operazione effettuata in conflitto di interesse”), nulla aggiungevano rispetto alle caratteristiche di illiquidità dei titoli ed all'inadeguatezza delle operazioni in discorso (come meglio si illustrerà in seguito).
Pagina 19 8. L'appellante sostiene l'erroneità della premessa su cui si fonda la pronuncia di primo grado, ovverosia che i titoli acquistati (segnatamente, azioni della dovessero considerarsi strumenti Parte_2
finanziari illiquidi, laddove, invece, si era di fronte ad un mero “rischio di liquidità”, concretizzatosi solo in un momento successivo all'acquisto. La
Banca appellante, a dimostrazione di ciò, rileva anche che negli anni 2013-
2014 l'emittente avesse realizzato utili consistenti Parte_2
(rispettivamente 17 e 21 milioni di euro) e che all'epoca le azioni della Contr
erano negoziate con tempistiche medie di smobilizzo di circa 90 giorni.
La prospettata tesi non è meritevole di condivisione.
La definizione di strumenti finanziari illiquidi viene fornita nella
Comunicazione Consob 2009: per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore allo smobilizzo Parte_6
entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita (al fine di verificare che tali condizioni siano soddisfatte potranno valutarsi indicatori quali ad esempio l'ampiezza dello spread denaro/lettera, l'ampiezza e la profondità del book di negoziazione con particolare riguardo alla numerosità dei contributori, la frequenza ed il volume delle transazioni, la disponibilità di informativa sulle condizioni delle transazioni).
La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto
Pagina 20 secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato finanziario>.
Ha chiarito il consulente d'ufficio che le azioni e le obbligazioni Contr convertibili sono titoli non quotati, privi di mercato e compravenduti direttamente all'interno dell' , il cui prezzo di offerta è stato Pt_7
determinato dagli organi societari (CdA/Assemblea dei Soci) sulla base dei bilanci approvati dalla medesima Assemblea, in assenza di criteri e metodi oggettivi e qualitativamente garantiti attraverso analisi e pareri espressi da soggetti terzi qualificati e indipendenti.
Del resto, se tali strumenti non vengono quotati sul mercato ma sono oggetto di un contratto stipulato tra cliente/investitore e istituto bancario, qualora l'investitore volesse cederli l'istituto bancario dovrebbe trovare un altro cliente a cui venderli, oppure li dovrebbe ricomprare e, pertanto, sono considerati difficilmente liquidabili e svincolabili dall'acquirente. Contr Nel proprio atto di costituzione in giudizio la dichiarava in particolare Contr
“che le sottoscrizioni a titolo oneroso di azioni ed obbligazioni da parte dell'attrice sono avvenute in un periodo storico in cui dette azioni erano regolarmente negoziate con tempistiche medie di smobilizzo di circa
90 giorni e non presentavano alcun problema di illiquidità in sede di disinvestimento. È sufficiente consultare i risultati delle aste di vendita Contr delle azioni sul sistema di negoziazione interno (tuttora consultabili sul sito https://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/investor- relations/per-i-soci.html#altri-documenti.html) per verificare i volumi delle negoziazioni sino al primo semestre 2015: a titolo esemplificativo si Contr consideri che all'asta del 17.7.2015 sono stati negoziati titoli azionari per un controvalore pari a circa euro 600.000,00”.
Le contrarie osservazioni del consulente d'ufficio appaiono pertinenti.
Pagina 21 In primo luogo, il consulente d'ufficio ha evidenziato che l'investimento azionario/obbligazionario dell'attrice risale al 23/24 aprile 2013 con successiva conversione di obbligazioni in azioni il 3 settembre 2014 e sul Contr sito della vi è indicazione di una prima asta solo in epoca successiva e precisamente il 24 ottobre 2014. Alla data dell'acquisto e della successiva conversione, in assenza di transazioni riscontrabili attraverso canali ufficiali, non vi è alcuna oggettiva possibilità di valutare frequenza degli scambi e volumi scambiati, quindi, non vi è prova dell'effettivo grado di liquidità delle azioni. Si precisa che vi è traccia di volumi scambiati di azioni solo nel prospetto informativo del 2012 e comunque relativamente al periodo 1 gennaio 2011 – 30 settembre 2012.
Peraltro, se anche fossero noti i volumi degli scambi delle azioni all'interno Contr della , non è dato conoscere concretamente i tempi medi di smobilizzo per determinare la cosiddetta ragionevolezza richiamata dalla Consob.
Né, ancora, come richiede la Consob nel provvedimento del 2009, la condizione di “liquidità” è stata garantita dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e concreti.
Al contrario di quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, il c.t.u. ha anche replicato alle osservazioni critiche avanzate dal consulente della sulla illiquidità dei titoli in oggetto. Parte_2
Il c.t.p. aveva dichiarato nelle osservazioni critiche presentate alla bozza del consulente che “il convincimento del CTU sembra essere basato su un Contr asserito profilo di illiquidità dei titoli azionari e obbligazionari ”
(pag.15 osservazioni) mentre in precedenza precisava che “l'Emittente non ha assunto alcun impegno di riacquisto volto a sostenere la liquidità del titolo” (pag.11 osservazioni), così, confermando egli stesso che si è in
Pagina 22 presenza di titoli illiquidi come definiti dalla Comunicazione CONSOB
2009 nella quale è dato leggere, tra l'altro, che “ la condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato finanziario” .
Ed ancora, con riferimento alla presunta liquidità dei titoli all'epoca dell'acquisto, il c.t.p. indica a sostegno della propria tesi “il volume di azioni scambiate nel periodo 1° gennaio 2011 – 30 settembre 2012”
(pag.16 osservazioni), sottacendo che il periodo di riferimento precede di oltre sei mesi quello di esecuzione dell'operazione di acquisto che qui interessa, e riporta genericamente il numero di azioni scambiate senza precisare se si tratti solo di acquisti (di azioni della Banca da parte degli investitori) o se, in questo numero di azioni, siano comprese anche le vendite, ed in quale proporzione eventualmente distribuire acquisti e vendite (pag.17 osservazioni) per comprendere concretamente se vi fosse un reale mercato di scambio, ma soprattutto nulla dice sugli scambi dei titoli nel periodo di esecuzione dell'operazione.
Confortano le conclusioni sopra espresse le condivisibili argomentazioni affermate nella sentenza della Corte di Appello di Perugia del 18 settembre
2024, n. 651, relativa ad una vicenda del tutto sovrapponibile a quella in Contr esame (acquisto di azioni in epoca vicina a quella del presente giudizio).
Anche la Corte Umbra ha osservato che la liquidità del titolo è data dalla possibilità di trasformare nuovamente lo stesso in denaro liquido ed è del tutto evidente che azioni emesse da banche non quotate presentino delle
Pagina 23 difficoltà di smobilizzo, visto che la loro vendita è possibile solamente a seguito del riacquisto da parte della società o, al limite, di altri soci.
Le azioni de quibus erano, infatti, titoli non quotati nei mercati regolamentati, quindi non avevano un mercato (se non in un sistema interno) né un parametro di confronto (in relazione al loro valore) ed è del tutto consequenziale che vi potessero essere ostacoli o limitazioni - difficoltà in genere- al loro smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, ciò che verificò puntualmente negli anni successivi.
D'altro canto, non è superfluo rilevare che azioni negoziate in un sistema interno hanno valori puramente teorici, in quanto gli scambi sono assai ridotti, e ciò contribuisce a rendere ancor più difficoltoso il loro smobilizzo perché il prezzo in definitiva è stabilito dall'emittente e non è connotato da intrinseca trasparenza, come per i titoli che sono quotati in mercati regolamentati, dove la quotazione è l'effetto del meccanismo bid/ask spread.
Gli strumenti finanziari oggetto della controversia, in effetti, sin dalla loro emissione esponevano l'investitore vuoi al rischio di possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito vuoi a quello concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli.
Ne deriva che risulta smentito quanto rappresentato dalla secondo Pt_2
cui le azioni di propria emissione, alla data di esecuzione dell'investimento, non potevano essere considerate illiquide e che l'illiquidità sarebbe sopravvenuta solo nel secondo semestre del 2015, quindi circa due anni dopo. Contr Riassumendo, le azioni , oggetto di contestazione, come più in generale le azioni di banche popolari non quotate in borsa, erano e sono da considerare titoli illiquidi sulla base della definizione fornita dalla Consob
Pagina 24 sopra riportata, per il fatto di non essere quotati su mercati regolamentati, a prescindere dal concreto rischio di liquidità che poteva essere legato a situazioni contingenti e transitorie.
In ogni caso, non può certamente ritenersi che dette azioni, come si evince dagli estratti conto titoli allegati e dalle deduzioni dell'appellante, avessero un rischio dapprima “basso”, poi “medio” al 30.6.2015, “medio-alto” al
31.12.2015, infine “alto” al 30.7.2017: dalle considerazioni sopra svolte, invece, si desume che gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi, già al momento del relativo acquisto, caratterizzati da un profilo di rischio “alto” o quantomeno “medio alto”.
In definitiva, le suddette azioni, per le caratteristiche evidenziate, erano titoli a rischio certamente non “basso” ma assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi era una rilevante difficoltà di liquidazione, come tali perfettamente rientranti nella correlata definizione fornita dalla
Consob con la citata comunicazione.
Va altresì evidenziato che la valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, essendo il potenziale rischio di criticità del trasferimento elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Tali azioni, cioè, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano comunque una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Per concludere sul punto, dalle considerazioni fin qui svolte, che risultano assorbenti rispetto alle altre questioni dibattute, non si evince che la
[...]
abbia fornito alla tutte le informazioni necessarie Parte_2 CP_1
per valutare in concreto le effettive caratteristiche dei prodotti offerti
Pagina 25 rispetto alle sue esigenze ed aspettative di rendimento, così da consentirle di adottare una scelta di investimento consapevole ed adeguato alle proprie esigenze finanziarie.
Ne consegue che la non ha assolto all'onere di dimostrare il pieno Pt_2
rispetto di tutti gli obblighi informativi che era tenuta a garantire sulla base della disciplina di settore e dei criteri interpretativi sopra illustrati.
9. Sotto il profilo finanziario, poi, va rilevato che la appellante, Pt_2
anche nelle difese giudiziali, valorizza le informazioni assunte in ordine l'esperienza pregressa della cliente-investitrice, pervenendo alla conclusione che l'investimento effettuato in azioni non poteva che risultare adeguato al suo profilo di rischio.
A tal proposito, va rilevato che, in data 21 maggio 2010, l'appellante ha sottoscritto il questionario di profilatura dal quale emergono le seguenti informazioni così come ricostruite ed analizzate criticamente dal c.t.u., in modo analitico, nei termini che di seguito si riportano: una investitrice che aveva come obiettivo la crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte con la volontà di operare in strumenti finanziari nel lungo termine (oltre sei anni), titolare di solo reddito di lavoro dipendente con una consistenza reddituale annua non superiore a euro 50.000,00 e, quindi, non elevata (il reddito è per definizione indicato al lordo delle imposte, pertanto con una disponibilità netta inferiore) e con una consistenza patrimoniale fino a euro 200.000,00
(non è specificato se si tratti di denaro, di altri beni mobili e/o di beni immobili o di entrambi) ed impegni (debiti residui) tra euro 50.000,00 ed euro 100.000,00 con una conoscenza (dovuta anche agli studi o alla professione svolti di cui non vi è specificazione) di varie tipologie di strumenti finanziari – dai Titoli di Stato, alle azioni, Fondi Comuni, SICAV
Pagina 26 ETF, ETC, Polizze index Linked/Unit Linked, Gestioni patrimoniali, obbligazioni convertibili, Warrant, Covered Warrant, con la sola esclusione dei Derivati e che aveva già investito anche solo in azioni o fondi azionari, salvo, poi, veder dichiarare di aver investito negli ultimi 12 mesi un importo medio non superiore a euro 5.000,00 e comunque di effettuare meno di una operazione a trimestre.
L'insieme delle informazioni assunte ha ricondotto la nel profilo CP_1
dell'investitrice con propensione al rischio . Per_2
Il c.t.u. ha rilevato che la suddetta valutazione viene eseguita rispondendo a domande chiuse prive di qualunque possibilità di approfondimento sulla propria specifica situazione soggettiva (il questionario è il medesimo sia per il cliente professionale sia per il cliente retail consumatore) e, pertanto, può accadere che la profilatura individuata, se non attentamente vagliata, può anche non essere corretta. Contr Sulla base della profilatura in atti, la sarebbe stata in presenza di una investitrice competente che però non era adusa ad operazioni finanziarie a rischio elevato risultanti dalla sua condotta pregressa.
Infatti, alla data di sottoscrizione del contratto, non risultano investimenti Contr eseguiti in precedenza presso la , né la prima di riconoscere Pt_2
alla ricorrente una propensione al rischio MEDIO-ALTA, ha approfondito le sue competenze attraverso l'assunzione di informazioni circa eventuali altri reali investimenti a rischio medio-alto effettuati in precedenza presso altri intermediari. Al contrario di quanto obiettato dall'appellante, la possibilità di procedere agli opportuni approfondimenti sui pregressi investimenti della cliente poteva effettuarsi anche attraverso l'acquisizione di informazioni più precise e dettagliate dalla stessa - ossia più CP_1
“complete” come prescritto dall'art. 39 co. 5 Reg. Consob n. 16190/2007-
Pagina 27 così da poter anche verificare le effettive conoscenze della predetta in ambito finanziario al di là delle sue dichiarazioni piuttosto generiche.
Inoltre, laddove la cliente aveva detto di conoscere, tra gli strumenti finanziari, le “azioni”, non è chiaro se facesse riferimento ad azioni quotate in un mercato regolamentato o anche ad azioni non quotate.
I quesiti formulati alla si presentavano eccessivamente generici CP_1
oltre ad aggregare prodotti eterogenei, con conseguente riduzione dell'idoneità di ciascuna risposta a individuare le effettive caratteristiche della cliente.
A conferma di ciò, va sottolineato che, anche nella disciplina comunitaria,
l'ESMA (European Securities and Markets Authority), l'Autorità a livello europeo dei mercati finanziari ha rivisitato nell'estate del 2012 il processo della profilatura emanando alcuni orientamenti con l'obiettivo di migliorare l'applicazione della disciplina dell'adeguatezza. Tra questi rileva in particolare l'Orientamento n.5 "...le imprese dovrebbero: a) non fare indebitamente affidamento sulle autovalutazioni dei clienti in relazione alle loro conoscenze, esperienze e situazione finanziaria;
b) garantire che siano opportunamente studiati tutti gli strumenti impiegati nel processo di valutazione dell'adeguatezza; c) adottare misure per garantire la coerenza delle informazioni sui clienti.", e l'Orientamento n.6 "Se l'impresa di investimento ha un rapporto continuativo con il cliente, dovrebbe adottare procedure adeguate al fine di conservare informazioni aggiornate e adeguate sul cliente".
Giova ricordare che l'adempimento agli obblighi informativi non può essere soddisfatto da moduli standardizzati, come quelli richiamati da parte appellante, che sono inidonei anche alla valutazione in concreto della cliente medesima e dei suoi obiettivi di investimento, ma deve riguardare le
Pagina 28 informazioni specifiche relative alle “diverse tipologie di rischio determinate dall'eventuale assunzione della posizione: rischio emittente/controparte, rischio di mercato e rischio di liquidità” (cfr. punto
3.9 della Comunicazione Consob n. 9019104).
Ancora, nelle informazioni fornite in sede di profilatura il rischio rappresentato era quello di perdere solo una “parte media” del capitale investito, laddove, invece, dalle caratteristiche dei titoli sopra descritte si desumeva la loro illiquidità o comunque il rischio alto che presentavano, tale quindi da comportare la potenziale perdita totale delle somme investite, così come poi avvenuto successivamente. Contr L'inadeguatezza degli investimenti effettuati su azioni della avrebbe dovuto comportare, quindi, per l'intermediario ulteriori obblighi informativi, ma non risultano, per converso, fornite alla cliente spiegazioni suppletive sulla natura dell'acquisto di titoli illiquidi o altamente rischiosi, nonché sulla compatibilità con la propria conoscenza di tali strumenti finanziari. Il requisito della completezza delle informazioni connota, in realtà, in termini funzionali queste ultime, perché si tratta di informazioni che devono servire a garantire il compimento di scelte di investimento pienamente consapevoli da parte del cliente sotto ogni aspetto.
E ciò pur a voler prescindere dalla circostanza rilevata dal consulente secondo cui la profilatura dell'attrice risale al 2010, gli investimenti per cui Contr è causa sono stati posti in essere nel 2013 e la , sulla base del servizio di consulenza sottoscritto, avrebbe dovuto valutare/aggiornare alla nuova Contro data il profilo della cliente decisione n.2 del 5 giugno 2017).
Va ancora censurata la condotta della medesima, dal momento che, Pt_2
invece di consigliare la cliente a diversificare il proprio portafoglio, aveva fatto convogliare tutti gli investimenti in azioni o titoli di debito dello
Pagina 29 stesso gruppo che costituivano una quota importante anche dell'intera consistenza del patrimonio, in tal modo aumentando in maniera considerevole la rischiosità degli investimenti.
Ricapitolando, l'investimento in azioni in questione non era adeguato alle conoscenze in strumenti finanziari della cliente, alle sue non rilevanti disponibilità patrimoniali e finanziarie, nonché alla sua propensione al Contr rischio. Non può ritenersi, pertanto, che la abbia assolto al proprio compito con la necessaria professionalità (come raccomanda la
Comunicazione Consob 2009 e MIFID art.19.1), avendo valutato adeguati e appropriati, per tale tipologia di cliente, investimenti altamente rischiosi e concentrati solo su alcuni strumenti finanziari (anche illiquidi), di propria emissione e per importi considerevoli che, pertanto, non andavano sicuramente nella direzione della salvaguardia degli interessi della cliente.
10. Da ultimo, ad ulteriore conforto delle conclusioni sopra raggiunte, può richiamarsi la decisione della Cassazione civile del 06/11/2024, n. 28619 la quale ha confermato le sentenze della Corte d'Appello di Bari che avevano,
a loro volta, respinto i ricorsi proposti avverso la delibera Consob n. 20583 del 13 settembre 2018, emessa all'esito di procedimento ex art. 195 D.Lgs.
n. 58/1998, conseguente ad attività ispettiva della Banca d'Italia e a successiva propria attività di vigilanza. Con tale delibera erano state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della
[...]
nonché delle persone che ne Controparte_5
avevano rivestito cariche amministrative e/o direttive, con riguardo alle seguenti violazioni, ritenute tutte sussistenti dalla Suprema Corte:
(violazione n. 1) - per il periodo 1 gennaio 2013 - 4 novembre 2016, violazione dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15 del
Regolamento Congiunto, che impongono agli intermediari di dotarsi di
Pagina 30 procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonché dell'art. 21, comma 1, lett. a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40, del
Regolamento Intermediari, che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di adeguatezza degli investimenti, e degli artt. 41 e 42, del medesimo Regolamento Intermediari, che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di appropriatezza degli investimenti. Tale violazione poggia in quattro contestazioni, attinenti: - all'insufficienza del processo di profilatura della clientela;
- all'inefficacia dei criteri di stima della rischiosità dei prodotti finanziari trattati;
- alla non corretta inclusione della liquidità riveniente dai 9 prestiti;
- alla mancata valorizzazione, nella procedura di verifica dell'adeguatezza degli investimenti, delle ipotesi in cui l'operazione era compiuta dal cliente utilizzando finanziamenti concessi dalla Pt_2
(violazione n. 2) - per il periodo 1 maggio 2013 - 4 novembre 2016, violazione dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15 del
Regolamento Congiunto, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonché dell'art. 21, comma 1, lett. a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e dell'art. 49, commi 1 e 3, del
Regolamento Intermediari, che disciplina le regole di condotta cui gli intermediari devono attenersi nella gestione degli ordini dei clienti;
(violazione n. 3) - per il periodo 9 aprile 2014 - 7 aprile 2016, violazione dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15, comma 1 del
Regolamento Congiunto, che impongono agli intermediari di dotarsi di
Pagina 31 procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
11. Quanto alla rilevanza dell'inadempimento addebitato alla Pt_2
l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure anche per la mancata motivazione in ordine all'asserita gravità dell'inadempimento, ritenuta solo implicitamente sufficiente a giustificare la risoluzione degli ordini di investimento.
Va, al riguardo, ricordato che, quanto alle conseguenze dell'omissione di informazioni sufficienti, la giurisprudenza ha ritenuto configurabile
“L'inadempimento grave tutte le volte in cui, come nel caso di specie, ne ricorra l'inadeguatezza, in quanto in assenza di elementi contrari si deve desumere che proprio la violazione di questo obbligo della banca non ha permesso al cliente di operare una scelta informata e quindi di evitare
l'investimento” (Cassazione civile 31/03/2021, n.8997).
In effetti, il mancato assolvimento all'obbligo informativo ha comportato una forte menomazione del patrimonio conoscitivo della cliente, non resa sufficientemente edotta riguardo all'illiquidità dei titoli acquistati ed alle conseguenti difficoltà di smobilizzo delle azioni, poi puntualmente verificatesi nel corso del rapporto. L'inadempimento non è semplicemente rilevante alla luce di quanto verificatosi in seguito agli acquisti, quanto per il fatto che l'inosservanza in concreto dell'obbligo informativo aveva inizialmente orientato l'appellata a comprare titoli illiquidi o notevolmente rischiosi, che non avrebbe inserito nel proprio portafoglio o lo avrebbe fatto in misura ridotta.
Ritiene, allora la Corte che l'inadempimento è doppiamente grave a norma dell'art. 1455 c.c., sia in senso oggettivo (perché ha inciso sull'oggetto del contratto, dato che l'investitrice ha inserito nel suo portafoglio dei titoli le
Pagina 32 cui caratteristiche concrete non erano state pienamente rappresentante), sia in senso soggettivo (perché è lecito presumere che non si sarebbe avventurata ad acquistare azioni che non erano quotate in un mercato regolamentato, tanto più considerando l'aleatorietà delle loro quotazioni, data l'assenza di domanda, e le difficoltà di trasformarle all'occorrenza in denaro liquido).
12. E' da respingersi, infine, pure l'ultimo motivo di appello relativo all'omessa valutazione dell'eccezione di concorso di colpa della CP_1
nella produzione dell'evento dannoso ex artt. 1227 I e II comma c.c., formulata sul presupposto che ella aveva posto in essere l'operazione di investimento dopo aver autorizzato la all'esecuzione ed aver fornito Pt_2
dichiarazioni relative ai profili di rischio.
Sul punto, è sufficiente osservare, in via assolutamente dirimente, che la
Suprema Corte ha più volte affermato che, "nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati. Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte" (Cass. 06/12/2022, n.35789; cfr. anche Cass.
23/03/2023, n.8353; n. 9892 del 2016; n. 29864 del 2011). Si è precisato, inoltre, che un concorso di colpa dell'investitore può ravvisarsi nella sola
Pagina 33 peculiare ipotesi in cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza (in quanto investitore qualificato) del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente ed alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento (cfr. anche Cass. n. 9892 del 2016; Cass. n. 18613 del 2015).
Nel caso di specie, però, tali peculiari profili di colpa della , che CP_1
peraltro non poteva certo considerarsi investitrice professionale, non emergono in alcun modo dallo sviluppo della vicenda come sopra descritta, né risultano desumibili dalle argomentazioni che corredano la censura in esame.
Ne consegue il totale rigetto della stessa.
13. In definitiva, tutti i motivi di gravame risultano infondati e deve Contr respingersi l'appello proposto dalla , ora con la Parte_1
conseguenza che va confermata in toto la sentenza impugnata.
La piena soccombenza dell'appellante giustifica la condanna di quest'ultima al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura delle questioni dibattute e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Pagina 34 La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1172/2022 depositata in data 13.5.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna la (già al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di delle spese del presente grado di CP_1
giudizio che si liquidano in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 35
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1172/2022 depositata in data 13.5.2022, vertente
TRA
(già , C.F. Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci
APPELLANTE
E
, C.F. , rappresentata dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti Antonio Trulio e Rosalia Iandiorio
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.06.2020 ha CP_1
convenuto in giudizio la allora innanzi al Parte_2
Tribunale di Benevento, lamentando inadempimenti e condotte illecite che la convenuta avrebbe asseritamente posto in essere, in qualità di intermediario finanziario, nella prestazione di servizi di investimento.
A sostegno delle proprie domande, la ha dedotto: CP_1
Parte di avere sottoscritto con , in data 21.05.2010, un contratto di “servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari”, nonché un contratto di “servizio di investimento” e, contestualmente ad essi, un questionario di profilazione dal quale emergerebbe, a suo dire,
“una redditualità non alta ed una bassa propensione al rischio”;
- di avere sottoscritto, in data 20.2.2013, “su prospettazione della convenuta una “scheda di adesione per portatori di Parte_2
titoli subordinati che non siano anche azionisti” “per n. 10 titoli del controvalore complessivo di € 10.000,00”;
- che “i titoli subordinati all'atto della sottoscrizione risultavano già depositati nel deposito titolo n. 1205920020994 intestato all'attrice ed erano corrispondenti a n. 575 azioni sottoscrivibili e 575 obbligazioni, per un ammontare complessivo di € 10.005,00”;
- che, in relazione a dette operazioni di investimento, la avrebbe Pt_2
omesso di raccogliere le informazioni relative al “profilo” della cliente e di fornirle le informazioni di cui disponeva relative alle caratteristiche dei titoli proposti, avrebbe violato le regole in tema di adeguatezza
Pagina 2 dell'investimento, soprattutto in considerazione del carattere illiquido delle Parte azioni emesse da;
- che, sotto vari profili, la convenuta avrebbe agito in violazione dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza informativa.
La ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta
[...]
degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali nei Parte_2
confronti degli attori, la sua responsabilità ed il pregiudizio a questi arrecato in virtù delle violazioni ed omissioni perpetrate, per tutte le ragioni ed i titoli indicati in premessa;
- dichiarare nulli ovvero annullare i contratti afferenti all'acquisto dei prodotti finanziari indicati in premessa, nonché alla loro gestione ed amministrazione;
- in subordine dichiarare risolto o comunque risolvere il rapporto contrattuale afferente all'acquisto dei prodotti finanziari indicati in premessa, nonché alla loro gestione ed amministrazione;
- per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme versate, nonché al risarcimento del danno per il mancato impiego e rendimento, oltre interessi, e comunque al risarcimento del danno patrimoniale, la cui quantificazione si stima ascendere a non meno del valore differenziale tra l'acquisto e quello attuale dei prodotti finanziari acquistati, oltre interessi ed il maggior danno, da quantificarsi come da parametri indicati in premessa ovvero con quelli che ritenga il giudice adito, anche ex art. 1224 c.c.;
- condannare, altresì, la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della sfera morale e personale degli
Pagina 3 attori, affidato all'apprezzamento dell'On.le Giudicante, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.”
Costituitasi in giudizio, la ha formulato le Parte_2
seguenti richieste:
“in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e delle domande risarcitori avanzate dall'attrice per le ragioni CP_1
esposte in atti;
in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'attrice in quanto CP_1
infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, per i motivi illustrati in atti;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità e/o la risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dall'attrice alla convenuta per l'acquisto dei titoli CP_1 Pt_2
Contr
oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, detratte le somme percepite dall'attrice a titolo di dividendi e cedole Contr maturati in relazione ai titoli nella misura esposta in narrativa, condannando in ogni caso la controparte alla restituzione in favore della Contr dei titoli azionari per cui è causa;
Pt_2
nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità della nella Pt_2
Contr vendita dei titoli azionari per cui è causa, quantificare le somme in ipotesi dovute all'attrice a titolo risarcitorio in un importo pari alla Contr differenza tra il valore delle azioni per cui è causa al momento
Pagina 4 dell'acquisto delle stesse e quello dei predetti titoli azionari al momento della proposizione del presente giudizio e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto all'attrice in ragione (i) delle somme da quest'ultima percepite a titolo di dividendi nella misura esposta in narrativa, nonché in ragione (ii) del concorso colposo dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 doc. civ.; nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ravvisare una responsabilità di in relazione alla vendita Parte_2
Contr delle obbligazioni , quantificare il risarcimento in ipotesi dovuto in favore dell'attrice in una somma pari alla differenza fra le somme Contr effettivamente investite dall'attrice per l'acquisto delle obbligazioni ed il loro controvalore residuo attuale, detratte in ogni caso: (i) le somme già incassate dall'attrice a titolo di cedole obbligazionarie maturate, nonché (ii) il valore attualizzato delle cedole maturande sino all'effettiva scadenza del titolo e le ulteriori somme percipiende a titolo di rimborso e, in ogni caso, (iii) ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in favore dell'attrice ai sensi dell'art. 1227, primo comma cod. civ. per i motivi illustrati in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge”.
Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita varia documentazione ed espletata una c.t.u., dopodiché il Tribunale adito, nella sentenza appellata, ha accolto la domanda subordinata attorea e per l'effetto ha dichiarato risolto il rapporto contrattuale oggetto di giudizio per grave inadempimento della convenuta, condannando quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 12.012,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo la regola di Cas. S.U. 1712/1995 della
Pagina 5 data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. Ha, altresì, condannato la convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 264,00 per esborsi e € 4.835,00 per compensi, oltre il rimborso spese di ctu, rimborso per spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Con atto di citazione notificato in data 14.06.2022, la Parte_3
ha impugnato la predetta sentenza, proponendo sei distintiti
[...]
motivi d'appello così rubricati:
1) Nullità della ctu esperita nel primo grado di giudizio – vizio di omessa motivazione della sentenza;
2) Errata ricostruzione in fatto ed erronea valutazione del materiale probatorio – l'informativa fornita dall'intermediario odierno appellante;
3) Erronea ricostruzione in fatto in ordine al profilo finanziario della Contr
e al grado di rischio associato ai titoli;
CP_1
4) Omessa motivazione in ordine alla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.;
5) Omessa pronuncia in merito al concorso colposo dell'investitrice;
6) Impugnazione della condanna della Banca alla refusione delle spese di lite.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale:
- accogliere integralmente il presente appello per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, in riforma della impugnata Sentenza
Nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande formulate nel primo grado di giudizio dalla sig.ra nei confronti di in quanto CP_1 Parte_2
del tutto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
Pagina 6 - per l'effetto condannare la sig.ra alla restituzione delle CP_1
somme versate dalla in esecuzione della sentenza di primo grado, Pt_2
oltre spese legali;
In via subordinata
- escludere o, in estremo subordine, ridurre le somme in ipotesi riconosciute al sig. a titolo restitutorio e/o risarcitorio in ragione Pt_4
del grave concorso di colpa di parte appellata, ai sensi dell'art. 1227, cod. civ., per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge;
In via istruttoria:
- se del caso, disporsi la rinnovazione della CTU esperita in primo grado, nulla e comunque inattendibile per tutte le ragioni esposte nella parte motiva.”
Si è costituita in giudizio la deducendo l'inammissibilità ex art. 342 CP_1
c.p.c. dell'appello proposto e chiedendo la conferma di tutte le statuizioni della sentenza di primo grado, con il favore delle spese del doppio grado.
Esaurita l'attività prevista dall'art. 350 c.p.c., la Corte di Appello, dopo alcuni rinvii per esigenze d'ufficio, ha introitato la causa a sentenza con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******************************
L'appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito
Pagina 7 con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere il rigetto della domanda che il giudice di primo grado ha accolto.
2. Deve essere poi rigettata l'eccezione sollevata dall'appellante secondo cui il mancato deposito della comparsa conclusionale da parte dell'appellata precluderebbe la possibilità di presentare la memoria di replica.
Pagina 8 Difatti, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza, nel giudizio civile, dopo che la causa è stata posta in decisione, la parte può presentare la memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c., sebbene prima non abbia depositato la comparsa conclusionale, atteso che non vi è alcuna norma nel codice di procedura civile che subordini il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese attraverso detta comparsa
(Cass. 09/03/2022, n.7606). Contr 3. Con il primo motivo di gravame, la eccepisce la nullità della c.t.u. espletata in primo grado perché il giudice aveva richiesto al consulente di accertare eventuali inadempimenti della il nesso causale con il Pt_2
danno lamentato e la perdita subita dall'investitrice, in tal modo demandato al consulente l'accertamento che doveva essere compiuto dal magistrato.
L'appellante ha, quindi, dedotto che la consulenza era nulla anche perché esplorativa e che la motivazione della sentenza gravata era viziata dal fatto di aver aderito acriticamente alla relazione peritale, che peraltro aveva omesso di replicare alle critiche del perito di parte della Pt_2
L'eccezione è infondata.
E' noto che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio è soggetta al regime di cui all'articolo 157 del c.p.c., avendo carattere relativo, per cui deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.
Nella specie, la nelle note scritte presentate in data 3.2.2022 per la Pt_2
prima udienza successiva al deposito della c.t.u., udienza tenutasi a trattazione scritta, non ha avanzato alcuna eccezione di nullità della consulenza;
anzi, ha chiesto di chiamare il consulente a chiarimenti sulle osservazioni presentate dal proprio perito, così riconoscendo implicitamente la validità della consulenza medesima.
Pagina 9 La mancata proposizione di una tempestiva eccezione subito dopo il deposito della consulenza in primo grado comporta la decadenza dall'eccezione medesima e preclude la possibilità di introdurla per la prima volta in appello.
In ogni caso, l'accoglimento da parte del primo giudice delle valutazioni compiute dal proprio ausiliare, anche se eccedenti il compito che poteva ritualmente essere affidato ad un c.t.u. ed anche se non esaustive delle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte, si potrebbe tradurre solo in un vizio della motivazione della sentenza, che ben può essere emendato in sede di appello, e non anche nella nullità della consulenza e, di riflesso, della decisione.
Anche l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza configura un vizio della pronuncia che non determina la regressione del processo: il giudice di appello che rileva detto vizio deve solo decidere la causa nel merito, integrando eventualmente le argomentazioni della motivazione, e non può rimetterla al primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione sono tassativamente previste e si riferiscono ai soli casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice.
In definitiva, il vizio in esame deve essere certamente escluso perché va riconosciuto in capo al giudice di appello il potere di correggere, modificare o integrare la motivazione adottata dal giudice di prime cure, confermando la sentenza impugnata.
4. Per quanto riguarda le operazioni di investimento eseguite, dalla documentazione acquisita e dalle indagini svolte dal c.t.u. è emerso che la
: CP_1
Pagina 10 Contr
- in data 21 maggio 2010 sottoscriveva con la un contratto di “servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari” ed un contratto di “servizio di investimento” e, contestualmente ad essi, un
“questionario di profilatura” in qualità di consumatore;
Contr
- il 27 maggio 2010, acquistava obbligazioni “30/09/14 TV” per euro
10.000,00; Contr
- il 31 maggio 2010, acquistava obbligazioni “30/09/14 TV” per euro
40.000,00; Contr
- il 20 febbraio 2013, procedeva alla vendita delle obbligazioni
“30/09/14 TV” per euro 40.000,00, sottoscriveva una “scheda di adesione per portatori di titoli subordinati che non siano azionisti” con cui richiedeva Contr il trasferimento alla delle restanti obbligazioni per il controvalore nominale di euro 10.000,00 e chiedeva di acquistare n.575 azioni ordinarie e n.575 obbligazioni convertibili in azioni per complessivi euro 10.005,00, in adesione all'offerta di azioni ordinarie di nuova emissione e del prestito denominato “ 7% 2013-2018 convertibile Parte_2
subordinato con facoltà di rimborso in azioni”.
- il 20 febbraio 2013, la ricorrente sottoscriveva la “policy di valutazione dell'adeguatezza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti” ed una “raccomandazione personalizzata”; Contr
- il 24 aprile 2013, la procedeva al “rimborso fine prestito” per le obbligazioni ora dette per euro 10.000,00 e contestualmente la CP_1
Contr acquistava in opzione: n.575 azioni controvalore euro 4.600,00 e Contr n.575 obbligazioni convertibili subordinate del prestito al valore nominale di euro 5.405,00; per complessivi nominali euro 10.005,00; Contr
- il 3 settembre 2014, la esercitava l'opzione di riscatto anticipato del prestito obbligazionario subordinato 7% 2013- Parte_2
Pagina 11 2018” convertibile con facoltà di rimborso in azioni con una comunicazione alla cliente nella quale dichiarava che l'operazione era stata già comunicata “il 13 agosto u.s. con un avviso pubblicato sul sito internet della Banca e sul quotidiano IlSole24ore” e assegnava n.632 azioni
(conversione di n. 575 obbligazioni + 57 quale premio pari al 10%) con controvalore di euro 5.400,73 e, quindi, “riconosciuti in contanti gli interessi maturati dal 28 al 31 agosto 2014 ed il conguaglio in denaro del controvalore massimo di Euro 9,39 relativo all'eventuale spezzatura di azione non assegnabile” (v. c.t.u. pagg. 4-5).
La , in estrema sintesi, ha dedotto che, in relazione a dette CP_1
operazioni di investimento, la avrebbe omesso di raccogliere le Pt_2
informazioni adeguate al “profilo” della cliente e di fornirle le informazioni di cui disponeva relative alle caratteristiche dei titoli proposti, violando così le regole in tema di adeguatezza dell'investimento, soprattutto in Contr considerazione del carattere illiquido delle azioni emesse da .
In sostanza, sotto vari profili, la convenuta avrebbe agito in violazione dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza informativa.
5. Il giudice di prime cure ha condiviso i rilievi del c.t.u. in ordine alle plurime violazioni poste in essere dalla sia in ordine alla profilatura Pt_2
della cliente, che alla valutazione oggettiva ed alla rischiosità del prodotto compravenduto, che non erano adeguate alla esperienza dell'attrice in materia di investimenti in prodotti finanziari, come desumibile dalla verifica delle operazioni svolte in precedenza della . CP_1
Il Tribunale ha, quindi, accolto la domanda subordinata di risoluzione del rapporto contrattuale oggetto di giudizio per grave inadempimento della ed ha condannato quest'ultima al pagamento della complessiva Pt_2
somma di € 12.012,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Pagina 12 6. Prima di esaminare le complesse censure avanzate dall'appellante verso la sentenza suddetta, occorre individuare la portata degli obblighi che la era tenuta ad osservare e va, pertanto, ricostruito il contesto Pt_2
normativo nel quale inquadrare la vicenda, avendo riguardo altresì ai criteri ermeneutici ribaditi anche di recente dalla Corte di Cassazione (pt. v.
06/07/2023, n.19104; 05/05/2022, n.14208; 09/08/2021, n.22513).
Orbene, le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le regole tecniche per la prestazione dei servizi di investimento: nello specifico, l'art. 21, comma 1, lett. b), d.lg. n. 58 del 1998 e gli artt. 26
e 28, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1998.
Deve, allora, farsi riferimento alla disposizione di carattere generale che disciplina la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ossia l'art. 21 t.u.f. il quale prescrive che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati>.
Il regolamento di attuazione individua, poi, gli oneri di condotta posti a carico degli intermediari finanziari che si distinguono tradizionalmente in due tipologie:
Pagina 13 - obblighi di informazione attiva, che si sostanziano nell'obbligo di informare il cliente in ordine ai vari profili di rischiosità dell'investimento;
- obblighi di informazione passiva, che si sostanziano nel dovere di acquisire dallo stesso notizie in ordine alle sue caratteristiche di investitore e, in particolare, circa il suo grado di propensione al rischio, la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento (cfr. Cass. 31/03/2021, n.8997; Corte appello Bari
12/01/2022, n.47).
In particolare, quanto a quest'ultima tipologia di obblighi, va precisato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. e), reg. Consob n. 11522 del 1998, gli intermediari "acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire" e, ai sensi dell'art. 28, comma 1, reg. cit., "prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore."
Anche gli obblighi di informazione cd. attiva sono disciplinati meticolosamente. In particolare, ai sensi dell'art. 26 reg. Consob n. 11522 del 1998, gli intermediari devono "b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3". Inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 2, reg. cit., gli
Pagina 14 intermediari "non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento". Ancora, ai sensi dell'art. 29, comma 1, reg. cit., gli stessi intermediari "si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione", con la specificazione ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, reg. cit. che "ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico
o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".
6.1 Per quanto concerne poi la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che
"nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati
l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta".
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i criteri di riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità promosse in tema di
Pagina 15 intermediazione finanziaria sono distribuiti nel senso che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento da parte dell'intermediario delle obbligazioni scaturenti dal contratto di intermediazione e a fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta dalla normativa di settore (Cass.
20/03/2023, n.7932; nn. 10111/2018 e 14335/19). Laddove l'intermediario non offra la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore.
7. Tanto premesso in linea generale, occorre accertare nel concreto, sulla base delle coordinate di giudizio precisate, se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca.
Sul punto, deve ancora ricordarsi che è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, pur in presenza di un investitore aduso a operazioni finanziarie a rischio elevato risultanti dalla sua condotta pregressa, l'intermediario non è comunque esonerato dall'assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall'art. 21 D. Lgs. n. 58 del 1998, permanendo in ogni caso a carico dello stesso l'obbligo primario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento e ogni altra caratteristica del titolo (Cass. 11/11/2021, n.33596;
n. 19891/22 e n. 18351/20).
In effetti, non ha alcuna rilevanza il profilo di rischio dell'investitore e la sua esperienza in materia, perché le informazioni da trasmettere al cliente
Pagina 16 devono essere concrete e specifiche in riferimento a ogni singolo prodotto d'investimento e le stesse vanno comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitore.
Va quindi esaminato, anzitutto, il profilo relativo all'adeguatezza delle informazioni fornite dalla in relazione alle caratteristiche Controparte_3
dell'investimento, procedendo all'analisi dei documenti che l'appellante indica come idonei a rappresentare le informazioni suddette.
7.1 Deve escludersi, in primo luogo, la rilevanza del cd. contratto quadro sottoscritto dalle parti in data 21.5.2010, ossia il contratto di Servizio e deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, il contratto di Servizi di investimento e il contratto di Servizio di consulenza in materia di investimenti in qualità di consumatore (retail), nel quale la cliente dichiarava che “sono stati rilevati da parte Vostra, attraverso la compilazione dell'apposito “Questionario di profilatura” da me debitamente sottoscritto e consegnatomi in copia: la mia esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari la mia situazione finanziaria
i miei obiettivi di investimento la mia propensione al rischio finanziario che ritengo essere Pt_5
”.
[...]
Appare evidente che il contratto quadro regolamenta in via generale il rapporto tra il cliente e l'intermediario, mentre gli ordini di acquisto dei singoli strumenti finanziari sono atti negoziali esecutivi della regolamentazione prevista nel contratto quadro. Ci sono, difatti, obblighi che hanno ragione di configurarsi dopo la conclusione del contratto quadro, come quello appunto di informazione c.d. attiva, circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione (art. 28, comma 2, reg. Consob cit.),
Pagina 17 a quello che impone all'intermediario di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate (art. 29 reg. Consob cit.) e a quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi (art. 21, comma 1, lett. c t.u.f., e art. 27 reg. Consob cit.).
Significativa è la circostanza che il documento informativo in questione riguarda esplicitamente i rischi “generali” degli investimenti in strumenti finanziari. Pertanto, l'attrice, sottoscrivendo il contratto quadro, ha ricevuto notizie sulla natura ed i rischi di liquidità degli investimenti in strumenti finanziari in via generale ed astratta, quindi non pertinenti rispetto a quelli successivamente e concretamente eseguiti. Concorre in tal senso la circostanza temporale secondo cui il questionario risale al 2010 e gli investimenti oggetto di causa sono stati effettuati nel 2013.
7.2 Considerazioni analoghe valgono per la scheda di adesione all'operazione di aumento di capitale sociale 2012 ed il questionario di profilatura (su cui si tornerà in seguito), dove si rappresentano i rischi di Contr liquidità per mancata quotazione delle azioni .
Detta scheda, innanzitutto, è estranea all'attività di consulenza che la Pt_2
doveva porre in essere nell'ambito dell'operazione di investimento poi conclusa con la ed appare, anzi, contrastante con le altre indicazioni CP_1
provenienti dalla stessa in ordine alla natura del rischio, definito Pt_2
“basso” al momento dell'acquisto delle azioni.
Ha, inoltre, correttamente osservato il c.t.u. dr.ssa , officiata Persona_1
in primo grado, che anche le parti di detti documenti richiamati dall'appellante, relative essenzialmente ai fattori di rischio ed alle schede prodotto delle azioni e obbligazioni oggetto di offerta, contengono informazioni generiche e “di stile”, certamente non sono sufficienti per ritenere che l'intermediario abbia assolto agli obblighi che su di lui
Pagina 18 ricadevano. In particolare, l'ausiliare del giudice, in risposta alle Contr osservazioni del c.t.p. della , ha evidenziato che anche il prospetto informativo relativo all'aumento di capitale sociale, richiamato dalla sebbene fornisca informazioni sul valore del titolo e sulla modalità Pt_2
di determinazione del prezzo, a tanto provvede effettuando un confronto con titoli quotati – confronto inadeguato in quanto i titoli offerti non sono quotati – mentre con analoghi titoli non quotati il confronto viene effettuato su valori risalenti nel tempo e cioè al 2011 senza nulla specificare con riferimento al periodo di esecuzione dell'operazione (aprile 2013).
Giova ancora ribadire che, come pure affermato costantemente dalla giurisprudenza, l'intermediario è tenuto a trasmettere al cliente notizie concrete e specifiche sul singolo prodotto di investimento e a specificare la natura e le caratteristiche peculiari dei titoli (nella fattispecie le azioni e le Contr obbligazioni convertibili ), con particolare riferimento alla rischiosità dello specifico prodotto finanziario offerto e al rating nel periodo di esecuzione dell'operazione.
Il generale e standardizzato riferimento a strumenti/investimenti finanziari privo dell'indicazione concreta del prodotto offerto, come emerge dai richiami effettuati, non appare idoneo a soddisfare l'obbligo di informare ampiamente richiamato (pag. 24 c.t.u.).
In buona sostanza, le informazioni contenute nel contratto-quadro, nelle schede di adesione, nei prospetti e note informative (seppur contenenti l'espressione “operazione effettuata in conflitto di interesse”), nulla aggiungevano rispetto alle caratteristiche di illiquidità dei titoli ed all'inadeguatezza delle operazioni in discorso (come meglio si illustrerà in seguito).
Pagina 19 8. L'appellante sostiene l'erroneità della premessa su cui si fonda la pronuncia di primo grado, ovverosia che i titoli acquistati (segnatamente, azioni della dovessero considerarsi strumenti Parte_2
finanziari illiquidi, laddove, invece, si era di fronte ad un mero “rischio di liquidità”, concretizzatosi solo in un momento successivo all'acquisto. La
Banca appellante, a dimostrazione di ciò, rileva anche che negli anni 2013-
2014 l'emittente avesse realizzato utili consistenti Parte_2
(rispettivamente 17 e 21 milioni di euro) e che all'epoca le azioni della Contr
erano negoziate con tempistiche medie di smobilizzo di circa 90 giorni.
La prospettata tesi non è meritevole di condivisione.
La definizione di strumenti finanziari illiquidi viene fornita nella
Comunicazione Consob 2009: per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore allo smobilizzo Parte_6
entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita (al fine di verificare che tali condizioni siano soddisfatte potranno valutarsi indicatori quali ad esempio l'ampiezza dello spread denaro/lettera, l'ampiezza e la profondità del book di negoziazione con particolare riguardo alla numerosità dei contributori, la frequenza ed il volume delle transazioni, la disponibilità di informativa sulle condizioni delle transazioni).
La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto
Pagina 20 secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato finanziario>.
Ha chiarito il consulente d'ufficio che le azioni e le obbligazioni Contr convertibili sono titoli non quotati, privi di mercato e compravenduti direttamente all'interno dell' , il cui prezzo di offerta è stato Pt_7
determinato dagli organi societari (CdA/Assemblea dei Soci) sulla base dei bilanci approvati dalla medesima Assemblea, in assenza di criteri e metodi oggettivi e qualitativamente garantiti attraverso analisi e pareri espressi da soggetti terzi qualificati e indipendenti.
Del resto, se tali strumenti non vengono quotati sul mercato ma sono oggetto di un contratto stipulato tra cliente/investitore e istituto bancario, qualora l'investitore volesse cederli l'istituto bancario dovrebbe trovare un altro cliente a cui venderli, oppure li dovrebbe ricomprare e, pertanto, sono considerati difficilmente liquidabili e svincolabili dall'acquirente. Contr Nel proprio atto di costituzione in giudizio la dichiarava in particolare Contr
“che le sottoscrizioni a titolo oneroso di azioni ed obbligazioni da parte dell'attrice sono avvenute in un periodo storico in cui dette azioni erano regolarmente negoziate con tempistiche medie di smobilizzo di circa
90 giorni e non presentavano alcun problema di illiquidità in sede di disinvestimento. È sufficiente consultare i risultati delle aste di vendita Contr delle azioni sul sistema di negoziazione interno (tuttora consultabili sul sito https://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/investor- relations/per-i-soci.html#altri-documenti.html) per verificare i volumi delle negoziazioni sino al primo semestre 2015: a titolo esemplificativo si Contr consideri che all'asta del 17.7.2015 sono stati negoziati titoli azionari per un controvalore pari a circa euro 600.000,00”.
Le contrarie osservazioni del consulente d'ufficio appaiono pertinenti.
Pagina 21 In primo luogo, il consulente d'ufficio ha evidenziato che l'investimento azionario/obbligazionario dell'attrice risale al 23/24 aprile 2013 con successiva conversione di obbligazioni in azioni il 3 settembre 2014 e sul Contr sito della vi è indicazione di una prima asta solo in epoca successiva e precisamente il 24 ottobre 2014. Alla data dell'acquisto e della successiva conversione, in assenza di transazioni riscontrabili attraverso canali ufficiali, non vi è alcuna oggettiva possibilità di valutare frequenza degli scambi e volumi scambiati, quindi, non vi è prova dell'effettivo grado di liquidità delle azioni. Si precisa che vi è traccia di volumi scambiati di azioni solo nel prospetto informativo del 2012 e comunque relativamente al periodo 1 gennaio 2011 – 30 settembre 2012.
Peraltro, se anche fossero noti i volumi degli scambi delle azioni all'interno Contr della , non è dato conoscere concretamente i tempi medi di smobilizzo per determinare la cosiddetta ragionevolezza richiamata dalla Consob.
Né, ancora, come richiede la Consob nel provvedimento del 2009, la condizione di “liquidità” è stata garantita dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e concreti.
Al contrario di quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, il c.t.u. ha anche replicato alle osservazioni critiche avanzate dal consulente della sulla illiquidità dei titoli in oggetto. Parte_2
Il c.t.p. aveva dichiarato nelle osservazioni critiche presentate alla bozza del consulente che “il convincimento del CTU sembra essere basato su un Contr asserito profilo di illiquidità dei titoli azionari e obbligazionari ”
(pag.15 osservazioni) mentre in precedenza precisava che “l'Emittente non ha assunto alcun impegno di riacquisto volto a sostenere la liquidità del titolo” (pag.11 osservazioni), così, confermando egli stesso che si è in
Pagina 22 presenza di titoli illiquidi come definiti dalla Comunicazione CONSOB
2009 nella quale è dato leggere, tra l'altro, che “ la condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato finanziario” .
Ed ancora, con riferimento alla presunta liquidità dei titoli all'epoca dell'acquisto, il c.t.p. indica a sostegno della propria tesi “il volume di azioni scambiate nel periodo 1° gennaio 2011 – 30 settembre 2012”
(pag.16 osservazioni), sottacendo che il periodo di riferimento precede di oltre sei mesi quello di esecuzione dell'operazione di acquisto che qui interessa, e riporta genericamente il numero di azioni scambiate senza precisare se si tratti solo di acquisti (di azioni della Banca da parte degli investitori) o se, in questo numero di azioni, siano comprese anche le vendite, ed in quale proporzione eventualmente distribuire acquisti e vendite (pag.17 osservazioni) per comprendere concretamente se vi fosse un reale mercato di scambio, ma soprattutto nulla dice sugli scambi dei titoli nel periodo di esecuzione dell'operazione.
Confortano le conclusioni sopra espresse le condivisibili argomentazioni affermate nella sentenza della Corte di Appello di Perugia del 18 settembre
2024, n. 651, relativa ad una vicenda del tutto sovrapponibile a quella in Contr esame (acquisto di azioni in epoca vicina a quella del presente giudizio).
Anche la Corte Umbra ha osservato che la liquidità del titolo è data dalla possibilità di trasformare nuovamente lo stesso in denaro liquido ed è del tutto evidente che azioni emesse da banche non quotate presentino delle
Pagina 23 difficoltà di smobilizzo, visto che la loro vendita è possibile solamente a seguito del riacquisto da parte della società o, al limite, di altri soci.
Le azioni de quibus erano, infatti, titoli non quotati nei mercati regolamentati, quindi non avevano un mercato (se non in un sistema interno) né un parametro di confronto (in relazione al loro valore) ed è del tutto consequenziale che vi potessero essere ostacoli o limitazioni - difficoltà in genere- al loro smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, ciò che verificò puntualmente negli anni successivi.
D'altro canto, non è superfluo rilevare che azioni negoziate in un sistema interno hanno valori puramente teorici, in quanto gli scambi sono assai ridotti, e ciò contribuisce a rendere ancor più difficoltoso il loro smobilizzo perché il prezzo in definitiva è stabilito dall'emittente e non è connotato da intrinseca trasparenza, come per i titoli che sono quotati in mercati regolamentati, dove la quotazione è l'effetto del meccanismo bid/ask spread.
Gli strumenti finanziari oggetto della controversia, in effetti, sin dalla loro emissione esponevano l'investitore vuoi al rischio di possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito vuoi a quello concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli.
Ne deriva che risulta smentito quanto rappresentato dalla secondo Pt_2
cui le azioni di propria emissione, alla data di esecuzione dell'investimento, non potevano essere considerate illiquide e che l'illiquidità sarebbe sopravvenuta solo nel secondo semestre del 2015, quindi circa due anni dopo. Contr Riassumendo, le azioni , oggetto di contestazione, come più in generale le azioni di banche popolari non quotate in borsa, erano e sono da considerare titoli illiquidi sulla base della definizione fornita dalla Consob
Pagina 24 sopra riportata, per il fatto di non essere quotati su mercati regolamentati, a prescindere dal concreto rischio di liquidità che poteva essere legato a situazioni contingenti e transitorie.
In ogni caso, non può certamente ritenersi che dette azioni, come si evince dagli estratti conto titoli allegati e dalle deduzioni dell'appellante, avessero un rischio dapprima “basso”, poi “medio” al 30.6.2015, “medio-alto” al
31.12.2015, infine “alto” al 30.7.2017: dalle considerazioni sopra svolte, invece, si desume che gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi, già al momento del relativo acquisto, caratterizzati da un profilo di rischio “alto” o quantomeno “medio alto”.
In definitiva, le suddette azioni, per le caratteristiche evidenziate, erano titoli a rischio certamente non “basso” ma assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi era una rilevante difficoltà di liquidazione, come tali perfettamente rientranti nella correlata definizione fornita dalla
Consob con la citata comunicazione.
Va altresì evidenziato che la valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, essendo il potenziale rischio di criticità del trasferimento elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Tali azioni, cioè, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano comunque una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Per concludere sul punto, dalle considerazioni fin qui svolte, che risultano assorbenti rispetto alle altre questioni dibattute, non si evince che la
[...]
abbia fornito alla tutte le informazioni necessarie Parte_2 CP_1
per valutare in concreto le effettive caratteristiche dei prodotti offerti
Pagina 25 rispetto alle sue esigenze ed aspettative di rendimento, così da consentirle di adottare una scelta di investimento consapevole ed adeguato alle proprie esigenze finanziarie.
Ne consegue che la non ha assolto all'onere di dimostrare il pieno Pt_2
rispetto di tutti gli obblighi informativi che era tenuta a garantire sulla base della disciplina di settore e dei criteri interpretativi sopra illustrati.
9. Sotto il profilo finanziario, poi, va rilevato che la appellante, Pt_2
anche nelle difese giudiziali, valorizza le informazioni assunte in ordine l'esperienza pregressa della cliente-investitrice, pervenendo alla conclusione che l'investimento effettuato in azioni non poteva che risultare adeguato al suo profilo di rischio.
A tal proposito, va rilevato che, in data 21 maggio 2010, l'appellante ha sottoscritto il questionario di profilatura dal quale emergono le seguenti informazioni così come ricostruite ed analizzate criticamente dal c.t.u., in modo analitico, nei termini che di seguito si riportano: una investitrice che aveva come obiettivo la crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte con la volontà di operare in strumenti finanziari nel lungo termine (oltre sei anni), titolare di solo reddito di lavoro dipendente con una consistenza reddituale annua non superiore a euro 50.000,00 e, quindi, non elevata (il reddito è per definizione indicato al lordo delle imposte, pertanto con una disponibilità netta inferiore) e con una consistenza patrimoniale fino a euro 200.000,00
(non è specificato se si tratti di denaro, di altri beni mobili e/o di beni immobili o di entrambi) ed impegni (debiti residui) tra euro 50.000,00 ed euro 100.000,00 con una conoscenza (dovuta anche agli studi o alla professione svolti di cui non vi è specificazione) di varie tipologie di strumenti finanziari – dai Titoli di Stato, alle azioni, Fondi Comuni, SICAV
Pagina 26 ETF, ETC, Polizze index Linked/Unit Linked, Gestioni patrimoniali, obbligazioni convertibili, Warrant, Covered Warrant, con la sola esclusione dei Derivati e che aveva già investito anche solo in azioni o fondi azionari, salvo, poi, veder dichiarare di aver investito negli ultimi 12 mesi un importo medio non superiore a euro 5.000,00 e comunque di effettuare meno di una operazione a trimestre.
L'insieme delle informazioni assunte ha ricondotto la nel profilo CP_1
dell'investitrice con propensione al rischio . Per_2
Il c.t.u. ha rilevato che la suddetta valutazione viene eseguita rispondendo a domande chiuse prive di qualunque possibilità di approfondimento sulla propria specifica situazione soggettiva (il questionario è il medesimo sia per il cliente professionale sia per il cliente retail consumatore) e, pertanto, può accadere che la profilatura individuata, se non attentamente vagliata, può anche non essere corretta. Contr Sulla base della profilatura in atti, la sarebbe stata in presenza di una investitrice competente che però non era adusa ad operazioni finanziarie a rischio elevato risultanti dalla sua condotta pregressa.
Infatti, alla data di sottoscrizione del contratto, non risultano investimenti Contr eseguiti in precedenza presso la , né la prima di riconoscere Pt_2
alla ricorrente una propensione al rischio MEDIO-ALTA, ha approfondito le sue competenze attraverso l'assunzione di informazioni circa eventuali altri reali investimenti a rischio medio-alto effettuati in precedenza presso altri intermediari. Al contrario di quanto obiettato dall'appellante, la possibilità di procedere agli opportuni approfondimenti sui pregressi investimenti della cliente poteva effettuarsi anche attraverso l'acquisizione di informazioni più precise e dettagliate dalla stessa - ossia più CP_1
“complete” come prescritto dall'art. 39 co. 5 Reg. Consob n. 16190/2007-
Pagina 27 così da poter anche verificare le effettive conoscenze della predetta in ambito finanziario al di là delle sue dichiarazioni piuttosto generiche.
Inoltre, laddove la cliente aveva detto di conoscere, tra gli strumenti finanziari, le “azioni”, non è chiaro se facesse riferimento ad azioni quotate in un mercato regolamentato o anche ad azioni non quotate.
I quesiti formulati alla si presentavano eccessivamente generici CP_1
oltre ad aggregare prodotti eterogenei, con conseguente riduzione dell'idoneità di ciascuna risposta a individuare le effettive caratteristiche della cliente.
A conferma di ciò, va sottolineato che, anche nella disciplina comunitaria,
l'ESMA (European Securities and Markets Authority), l'Autorità a livello europeo dei mercati finanziari ha rivisitato nell'estate del 2012 il processo della profilatura emanando alcuni orientamenti con l'obiettivo di migliorare l'applicazione della disciplina dell'adeguatezza. Tra questi rileva in particolare l'Orientamento n.5 "...le imprese dovrebbero: a) non fare indebitamente affidamento sulle autovalutazioni dei clienti in relazione alle loro conoscenze, esperienze e situazione finanziaria;
b) garantire che siano opportunamente studiati tutti gli strumenti impiegati nel processo di valutazione dell'adeguatezza; c) adottare misure per garantire la coerenza delle informazioni sui clienti.", e l'Orientamento n.6 "Se l'impresa di investimento ha un rapporto continuativo con il cliente, dovrebbe adottare procedure adeguate al fine di conservare informazioni aggiornate e adeguate sul cliente".
Giova ricordare che l'adempimento agli obblighi informativi non può essere soddisfatto da moduli standardizzati, come quelli richiamati da parte appellante, che sono inidonei anche alla valutazione in concreto della cliente medesima e dei suoi obiettivi di investimento, ma deve riguardare le
Pagina 28 informazioni specifiche relative alle “diverse tipologie di rischio determinate dall'eventuale assunzione della posizione: rischio emittente/controparte, rischio di mercato e rischio di liquidità” (cfr. punto
3.9 della Comunicazione Consob n. 9019104).
Ancora, nelle informazioni fornite in sede di profilatura il rischio rappresentato era quello di perdere solo una “parte media” del capitale investito, laddove, invece, dalle caratteristiche dei titoli sopra descritte si desumeva la loro illiquidità o comunque il rischio alto che presentavano, tale quindi da comportare la potenziale perdita totale delle somme investite, così come poi avvenuto successivamente. Contr L'inadeguatezza degli investimenti effettuati su azioni della avrebbe dovuto comportare, quindi, per l'intermediario ulteriori obblighi informativi, ma non risultano, per converso, fornite alla cliente spiegazioni suppletive sulla natura dell'acquisto di titoli illiquidi o altamente rischiosi, nonché sulla compatibilità con la propria conoscenza di tali strumenti finanziari. Il requisito della completezza delle informazioni connota, in realtà, in termini funzionali queste ultime, perché si tratta di informazioni che devono servire a garantire il compimento di scelte di investimento pienamente consapevoli da parte del cliente sotto ogni aspetto.
E ciò pur a voler prescindere dalla circostanza rilevata dal consulente secondo cui la profilatura dell'attrice risale al 2010, gli investimenti per cui Contr è causa sono stati posti in essere nel 2013 e la , sulla base del servizio di consulenza sottoscritto, avrebbe dovuto valutare/aggiornare alla nuova Contro data il profilo della cliente decisione n.2 del 5 giugno 2017).
Va ancora censurata la condotta della medesima, dal momento che, Pt_2
invece di consigliare la cliente a diversificare il proprio portafoglio, aveva fatto convogliare tutti gli investimenti in azioni o titoli di debito dello
Pagina 29 stesso gruppo che costituivano una quota importante anche dell'intera consistenza del patrimonio, in tal modo aumentando in maniera considerevole la rischiosità degli investimenti.
Ricapitolando, l'investimento in azioni in questione non era adeguato alle conoscenze in strumenti finanziari della cliente, alle sue non rilevanti disponibilità patrimoniali e finanziarie, nonché alla sua propensione al Contr rischio. Non può ritenersi, pertanto, che la abbia assolto al proprio compito con la necessaria professionalità (come raccomanda la
Comunicazione Consob 2009 e MIFID art.19.1), avendo valutato adeguati e appropriati, per tale tipologia di cliente, investimenti altamente rischiosi e concentrati solo su alcuni strumenti finanziari (anche illiquidi), di propria emissione e per importi considerevoli che, pertanto, non andavano sicuramente nella direzione della salvaguardia degli interessi della cliente.
10. Da ultimo, ad ulteriore conforto delle conclusioni sopra raggiunte, può richiamarsi la decisione della Cassazione civile del 06/11/2024, n. 28619 la quale ha confermato le sentenze della Corte d'Appello di Bari che avevano,
a loro volta, respinto i ricorsi proposti avverso la delibera Consob n. 20583 del 13 settembre 2018, emessa all'esito di procedimento ex art. 195 D.Lgs.
n. 58/1998, conseguente ad attività ispettiva della Banca d'Italia e a successiva propria attività di vigilanza. Con tale delibera erano state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della
[...]
nonché delle persone che ne Controparte_5
avevano rivestito cariche amministrative e/o direttive, con riguardo alle seguenti violazioni, ritenute tutte sussistenti dalla Suprema Corte:
(violazione n. 1) - per il periodo 1 gennaio 2013 - 4 novembre 2016, violazione dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15 del
Regolamento Congiunto, che impongono agli intermediari di dotarsi di
Pagina 30 procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonché dell'art. 21, comma 1, lett. a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40, del
Regolamento Intermediari, che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di adeguatezza degli investimenti, e degli artt. 41 e 42, del medesimo Regolamento Intermediari, che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di appropriatezza degli investimenti. Tale violazione poggia in quattro contestazioni, attinenti: - all'insufficienza del processo di profilatura della clientela;
- all'inefficacia dei criteri di stima della rischiosità dei prodotti finanziari trattati;
- alla non corretta inclusione della liquidità riveniente dai 9 prestiti;
- alla mancata valorizzazione, nella procedura di verifica dell'adeguatezza degli investimenti, delle ipotesi in cui l'operazione era compiuta dal cliente utilizzando finanziamenti concessi dalla Pt_2
(violazione n. 2) - per il periodo 1 maggio 2013 - 4 novembre 2016, violazione dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15 del
Regolamento Congiunto, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonché dell'art. 21, comma 1, lett. a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e dell'art. 49, commi 1 e 3, del
Regolamento Intermediari, che disciplina le regole di condotta cui gli intermediari devono attenersi nella gestione degli ordini dei clienti;
(violazione n. 3) - per il periodo 9 aprile 2014 - 7 aprile 2016, violazione dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15, comma 1 del
Regolamento Congiunto, che impongono agli intermediari di dotarsi di
Pagina 31 procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
11. Quanto alla rilevanza dell'inadempimento addebitato alla Pt_2
l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure anche per la mancata motivazione in ordine all'asserita gravità dell'inadempimento, ritenuta solo implicitamente sufficiente a giustificare la risoluzione degli ordini di investimento.
Va, al riguardo, ricordato che, quanto alle conseguenze dell'omissione di informazioni sufficienti, la giurisprudenza ha ritenuto configurabile
“L'inadempimento grave tutte le volte in cui, come nel caso di specie, ne ricorra l'inadeguatezza, in quanto in assenza di elementi contrari si deve desumere che proprio la violazione di questo obbligo della banca non ha permesso al cliente di operare una scelta informata e quindi di evitare
l'investimento” (Cassazione civile 31/03/2021, n.8997).
In effetti, il mancato assolvimento all'obbligo informativo ha comportato una forte menomazione del patrimonio conoscitivo della cliente, non resa sufficientemente edotta riguardo all'illiquidità dei titoli acquistati ed alle conseguenti difficoltà di smobilizzo delle azioni, poi puntualmente verificatesi nel corso del rapporto. L'inadempimento non è semplicemente rilevante alla luce di quanto verificatosi in seguito agli acquisti, quanto per il fatto che l'inosservanza in concreto dell'obbligo informativo aveva inizialmente orientato l'appellata a comprare titoli illiquidi o notevolmente rischiosi, che non avrebbe inserito nel proprio portafoglio o lo avrebbe fatto in misura ridotta.
Ritiene, allora la Corte che l'inadempimento è doppiamente grave a norma dell'art. 1455 c.c., sia in senso oggettivo (perché ha inciso sull'oggetto del contratto, dato che l'investitrice ha inserito nel suo portafoglio dei titoli le
Pagina 32 cui caratteristiche concrete non erano state pienamente rappresentante), sia in senso soggettivo (perché è lecito presumere che non si sarebbe avventurata ad acquistare azioni che non erano quotate in un mercato regolamentato, tanto più considerando l'aleatorietà delle loro quotazioni, data l'assenza di domanda, e le difficoltà di trasformarle all'occorrenza in denaro liquido).
12. E' da respingersi, infine, pure l'ultimo motivo di appello relativo all'omessa valutazione dell'eccezione di concorso di colpa della CP_1
nella produzione dell'evento dannoso ex artt. 1227 I e II comma c.c., formulata sul presupposto che ella aveva posto in essere l'operazione di investimento dopo aver autorizzato la all'esecuzione ed aver fornito Pt_2
dichiarazioni relative ai profili di rischio.
Sul punto, è sufficiente osservare, in via assolutamente dirimente, che la
Suprema Corte ha più volte affermato che, "nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati. Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte" (Cass. 06/12/2022, n.35789; cfr. anche Cass.
23/03/2023, n.8353; n. 9892 del 2016; n. 29864 del 2011). Si è precisato, inoltre, che un concorso di colpa dell'investitore può ravvisarsi nella sola
Pagina 33 peculiare ipotesi in cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza (in quanto investitore qualificato) del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente ed alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento (cfr. anche Cass. n. 9892 del 2016; Cass. n. 18613 del 2015).
Nel caso di specie, però, tali peculiari profili di colpa della , che CP_1
peraltro non poteva certo considerarsi investitrice professionale, non emergono in alcun modo dallo sviluppo della vicenda come sopra descritta, né risultano desumibili dalle argomentazioni che corredano la censura in esame.
Ne consegue il totale rigetto della stessa.
13. In definitiva, tutti i motivi di gravame risultano infondati e deve Contr respingersi l'appello proposto dalla , ora con la Parte_1
conseguenza che va confermata in toto la sentenza impugnata.
La piena soccombenza dell'appellante giustifica la condanna di quest'ultima al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura delle questioni dibattute e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Pagina 34 La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1172/2022 depositata in data 13.5.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna la (già al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di delle spese del presente grado di CP_1
giudizio che si liquidano in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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