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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2101 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2101 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DEL MAGNO DEBORA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il CP_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. DEL MAGNO DEBORA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 16/12/2024 dai coniugi predetti;
Per
- rilevato che dall'unione sono nati i figli ed entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per 2) I due figli sono entrambi maggiorenni, non economicamente autosufficienti, in quanto è studente universitario e è studentessa liceale, e residenti in [...] Parte_1
interno 3, già casa coniugale (in comproprietà ad entrambi i coniugi), ove continueranno ad abitare unitamente al padre, GN . Controparte_1
3) La casa già coniugale di IC (RN) Via Giuseppe Verdi n. 41 interno 3 viene abitata dal GN
con tutti gli arredi ivi contenuti (questi ultimi in comproprietà fra i coniugi). Controparte_1
Gli oneri (luce, gas, acqua, utenze telefoniche, tassa rifiuti, pulizia della casa) inerenti l'abitazione della casa già coniugale saranno a carico del GN . CP_1
La GNa ha già lasciato la casa coniugale in occasione della separazione. CP_2
4) La GNa s'impegna a contribuire al mantenimento dei figli versando a tale titolo al CP_2
GN la somma di Euro 400,00 mensili ovvero Euro 200,00 mensili a figlio, entro il Controparte_1
giorno 15 di ogni mese di riferimento a mezzo bonifico bancario. La somma indicata verrà aggiornata a partire dal secondo anno in base alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT.
5) Le spese straordinarie dovranno sempre essere preventivamente concordate. I genitori divideranno al
50%, previa esibizione dei documenti di spesa, le spese straordinarie di natura medico -sanitaria (anche oculistiche, odontoiatriche e ortodontiche e visite specialistiche private) e farmaceutiche non mutuabili, scolastiche (testi scolastici, assicurazione, cancelleria, trasporto, eventuali ripetizioni e gite) e sportive, vestiario.
pagina 2 di 3 Ad integrazione di quanto sopra, le parti stabiliscono che costituiscono spese straordinarie quelle per l'acquisto di telefoni cellulari e ricariche credito telefonico, ove non costituiscano regalie di uno dei genitori.
6) Assegno unico familiare al 50%.
7) Le parti, entrambe con occupazione, sono economicamente autosufficienti.
8) Efficacia immediata della presente scrittura alla firma.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 CP_2
il 13.01.1994 in Bolzano (BZ) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano (BZ) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 6 Parte II Serie C Anno 1994 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2101 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. DEL MAGNO DEBORA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il CP_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. DEL MAGNO DEBORA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 16/12/2024 dai coniugi predetti;
Per
- rilevato che dall'unione sono nati i figli ed entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per 2) I due figli sono entrambi maggiorenni, non economicamente autosufficienti, in quanto è studente universitario e è studentessa liceale, e residenti in [...] Parte_1
interno 3, già casa coniugale (in comproprietà ad entrambi i coniugi), ove continueranno ad abitare unitamente al padre, GN . Controparte_1
3) La casa già coniugale di IC (RN) Via Giuseppe Verdi n. 41 interno 3 viene abitata dal GN
con tutti gli arredi ivi contenuti (questi ultimi in comproprietà fra i coniugi). Controparte_1
Gli oneri (luce, gas, acqua, utenze telefoniche, tassa rifiuti, pulizia della casa) inerenti l'abitazione della casa già coniugale saranno a carico del GN . CP_1
La GNa ha già lasciato la casa coniugale in occasione della separazione. CP_2
4) La GNa s'impegna a contribuire al mantenimento dei figli versando a tale titolo al CP_2
GN la somma di Euro 400,00 mensili ovvero Euro 200,00 mensili a figlio, entro il Controparte_1
giorno 15 di ogni mese di riferimento a mezzo bonifico bancario. La somma indicata verrà aggiornata a partire dal secondo anno in base alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT.
5) Le spese straordinarie dovranno sempre essere preventivamente concordate. I genitori divideranno al
50%, previa esibizione dei documenti di spesa, le spese straordinarie di natura medico -sanitaria (anche oculistiche, odontoiatriche e ortodontiche e visite specialistiche private) e farmaceutiche non mutuabili, scolastiche (testi scolastici, assicurazione, cancelleria, trasporto, eventuali ripetizioni e gite) e sportive, vestiario.
pagina 2 di 3 Ad integrazione di quanto sopra, le parti stabiliscono che costituiscono spese straordinarie quelle per l'acquisto di telefoni cellulari e ricariche credito telefonico, ove non costituiscano regalie di uno dei genitori.
6) Assegno unico familiare al 50%.
7) Le parti, entrambe con occupazione, sono economicamente autosufficienti.
8) Efficacia immediata della presente scrittura alla firma.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 CP_2
il 13.01.1994 in Bolzano (BZ) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano (BZ) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 6 Parte II Serie C Anno 1994 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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